Versione
9 marzo 1971
9 marzo 1971
>
Versione
9 marzo 1972
9 marzo 1972
Art. 17.
Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606 , il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606 .
E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606 . ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606 , il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606 .
E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606 . ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Commentari • 3
- 1. Computo della durata del contrattohttps://www.brocardi.it/ · 17.383602
La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Bari, sentenza 24/03/2023, n. 1070Provvedimento: […] ST De CP_1 - che “a mente dell'art. 22 I comma della Legge 203/1982 “la durata minima dei contratti di affitto a coltivatore non diretto, prevista dall'art. 17 della legge 11/02/1971 n. 11 è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti”, cosicché il contratto di affitto di fondo rustico per cui è causa viene a scadere alla data del 09.03.2023/28.02.2023”.Leggi di più...
- art. 22 Legge 203/1982·
- durata minima contratto·
- contumacia·
- disdetta contratto·
- condanna in futuro·
- spese di lite·
- affitto fondo rustico·
- rilascio fondo·
- titolo esecutivo