Articolo 17 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11
Articolo 16Articolo 18
Versione
9 marzo 1971
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Versione
9 marzo 1972
Art. 17.

Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606 , il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606 .
E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606 . ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Entrata in vigore il 9 marzo 1972
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