Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Natalie Ghirardi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino e per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- (mai notificato al ricorrente e trasmesso al precedente difensore il 10/02/2025), con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino ha respinto l’istanza di regolarizzazione a seguito di dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al bisogno familiare ex art. 103 co. 1 d.l. 34/2020 in favore di -ricorrente-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso alla determinazione impugnata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NI CE IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 10/04/2025, -ricorrente- è insorto avverso la determinazione del -OMISSIS-, meglio individuata in epigrafe, con cui la Prefettura di Torino ha respinto la sua domanda di emersione ex art. 103 d.l. 19/05/2020 n. 34. Il fondamento della determinazione impugnata va ravvisato nell’assenza di un valido certificato di idoneità alloggiativa, che l’Amministrazione ha reputato imprescindibile per la favorevole conclusione del procedimento di emersione.
L’impugnazione è affidata a un unico motivo di diritto (« 1. Violazione, falsa applicazione di legge, eccesso di potere rispetto all’art. 103 comma 1 D.l. 34/2020. Eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione e presupposti e per difetto di istruttoria in ordine alla specifica posizione della ricorrente »), a mezzo del quale -ricorrente- – da un lato – contesta che l’attestazione dell’idoneità alloggiativa costituisca presupposto per l’accoglimento dell’istanza di emersione e – dall’altro lato – denuncia l’incongruità del contegno della Prefettura, la quale, dopo aver atteso quattro anni per istruire la pratica, ha concesso al ricorrente un termine brevissimo per acquisire la documentazione integrativa richiesta.
2. – Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile, chiedendo l’integrale reiezione delle domande avverse.
3. – Con ordinanza del 10/04/2025 n. 145, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso gli effetti esecutivi della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente.
4. – La causa è stata infine introitata per la decisione all’udienza pubblica del 28/01/2026.
5. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
Per condivisibile – ancorché non univoca – giurisprudenza, il certificato di idoneità alloggiativa non costituisce requisito sostanziale per l’accoglimento della domanda di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020. Tale documentazione rileva nella fase successiva di sottoscrizione del contratto di lavoro, allorquando il datore di lavoro è chiamato a garantire allo straniero la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, conformemente all’art. 5- bis d.lgs. n. 286/1998 e alla circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17/11/2020.
In proposito possono riprendersi, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le argomentazioni svolte dal TAR della Lombardia in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna, a tenore delle quali: « il requisito dell’idoneità alloggiativa non è esplicitamente richiesto nell’ambito della procedura di emersione da lavoro irregolare: né la normativa primaria contenuta nel citato art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 né la disciplina secondaria attuativa di cui al d.m. 27 maggio 2020 prescrivono tale requisito. La mancata previsione del requisito in argomento nell’ambito della specifica normativa di riferimento ha fatto ritenere alla giurisprudenza che «l’idoneità alloggiativa ben può essere dimostrata ex post in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno rispondendo ciò pienamente alla “ratio” dell’emersione di garantire un soggiorno legale agli stranieri “meritevoli” già presenti nel territorio italiano in data antecedente l’8 marzo 2020 e da impiegare nelle attività lavorative indicate dalla legge indipendentemente dalle condizioni materiali di vita» (in questo senso T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 31 gennaio 2023, n. 56). In questo senso era orientata anche la giurisprudenza formatasi sulla sanatoria prevista dall’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2013, secondo cui «L’attestazione di idoneità alloggiativa non rientra […] tra le circostanze che devono essere attestate nella procedura di emersione. Essa, infatti, attiene unicamente alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro con la stipula del contratto di soggiorno, dovendo egli fornire, a mente dell’art. 5 bis del d.lgs. 286/98, “la garanzia (..) della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”» (in questo senso T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 novembre 2013, n. 9856). Questa conclusione appare peraltro più aderente alle peculiarità che caratterizzano le procedure di emersione, che vedono protagonisti soggetti che versano in situazioni di irregolarità per i quali può risultare particolarmente difficile ottenere una attestazione formale di idoneità alloggiativa prima di aver regolarizzato la propria posizione» (TAR Lombardia, Sez. IV, 27/05/2025 n. 1859; in senso conforme cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 21/11/2025 n. 1672; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 31/01/2023 n. 56; contra Cons. Stato, Sez. I, parere 03/02/2025 n. 96; Id. par. 30/07/2024, n. 902, nonché 28/09/2024 n. 1136 e 22/04/2024 n. 511; cfr. anche TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 31/07/2025 n. 1333).
A ciò si aggiunga che -ricorrente- ha documentato di essersi tempestivamente attivato per l’acquisizione della documentazione integrativa richiesta dalla Prefettura e di aver ottenuto il certificato di idoneità alloggiativa in data -OMISSIS-, dunque prima della notifica del provvedimento impugnato (doc. 17 ricorrente). Ne consegue che, anche a ritenere che l’idoneità alloggiativa costituisse requisito indispensabile per accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, il ricorrente aveva tempestivamente acquisito tale documentazione e, dunque, non sussistevano ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza.
Sotto entrambi i profili evidenziati, il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente appare fondato.
6. – Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e restituzione degli atti alla Prefettura per il riesame dell’istanza ex art. 103 d.l. n. 34/2020 proposta nell’interesse di -ricorrente-.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riesercizio del potere, fermi gli effetti conformativi derivanti dalla presente sentenza, circa la (ir)rilevanza del certificato di idoneità alloggiativa ai fini dell’accoglimento della domanda di emersione presentata dal ricorrente.
7. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda controversa nonché del mancato deposito di memorie o documenti dopo la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la determinazione gravata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF OS, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI CE IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CE IL | FF OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.