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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 331/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Torino, Via Meucci n. 2, presso lo studio dell'avv. Maddalena Di Biccari, che lo rappresenta e difende per delega in atti ricorrente
contro nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 58, C.F. , cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Ivrea CodiceFiscale_2
(TO), Via G. di Vittorio n. 4, presso lo studio degli avv.ti Sara FONTE e Katia FAUSTINI,
che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“dato atto che tra le parti è già stato definito ogni rapporto di natura economica e che le stesse
nulla hanno, pertanto, reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, rinunciando espressamente al
concorso nel reciproco mantenimento,
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA
CA, in data 07/04/2012, trascritto allo Stato Civile Parte I serie 1 anno 2012, tra i sigg.
e con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di CA CA (TO) di procedere alla trascrizione dell'emananda
sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e di eseguire le annotazioni a margine dell'atto;
2. disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, sino alla sua indipendenza economica.
3. Disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia, corrispondendo direttamente alla
stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 1.000,00 (mille/00), sino a quando la figlia
sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà rivalutato di anno in anno in base alle
variazioni ISTAT, con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza
4. Disporre che la madre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo direttamente alla
stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), sino a quando la
figlia sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà rivalutato di anno in anno in base alle
variazioni ISTAT con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza.
5. Disporre che tutte le somme di cui ai capi precedenti dovranno essere versate dai genitori, alla
figlia , sul conto corrente intestato alla stessa al seguente IBAN: Controparte_2
[...].
6. Disporre, inoltre, che le spese straordinarie relative alla figlia saranno affrontate Per_1
dai coniugi nella misura del 20% per quanto concerne la madre e nella misura dell'80% per
quanto riguarda il padre, fatta eccezione per tutte le spese di iscrizione all'Università, che saranno
pagina 2 di 7 sostenute integralmente dal padre. Anche le spese straordinarie verranno versate dai genitori
direttamente alla figlia Per_1
7. Disporre che la figlia possa soggiornare indifferentemente sia presso l'abitazione in Per_1
Caluso via Piave n. 58, che presso il monolocale sito in Torino via Tiepolo n. 1bis di proprietà del
padre, il quale si obbliga a mettere ad esclusiva disposizione della figlia il surriferito monolocale,
sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
8. Disporre che il padre e la madre siano obbligati, ciascuno con riferimento all'immobile di sua
proprietà, a sostenere tutte le spese relative alle abitazioni di cui al capo precedente, tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le utenze, la tari etc. La figlia si farà carico, invece, di tutte le
eventuali spese di pernottamento/vitto e di viaggio relative alla frequentazione del corso di laurea.
9. Disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 omnia, Pt_1 CP_1
a titolo di concorso nelle spese legali, nei termini concordati tra le parti.”
Per il P.M.: “V°, il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.2.2024,
evocava in giudizio il marito innanzi Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in CA CA in data
07/04/2012 in regime di separazione dei beni (doc.1);
- dall'unione è nata in [...] il [...] la figlia Controparte_2
- in data 26/09/2022 le parti sottoscrivevano, con l'ausilio dei rispettivi legali, accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 c. 2 D.L. n.
132/14 convertito con modificazioni in L. n. 162/14 e trascritto nei registri di Matrimonio
dello Stato Civile del Comune di CA CA al n. 6 Parte II Serie C anno 2022
(doc.2);
pagina 3 di 7 - la separazione si era protratta ininterrottamente a far tempo dall'avvenuto deposito dell'accordo di negoziazione assistita nel rispetto della normativa vigente e con comunicazione di avvenuta trascrizione nello stato civile Comune di CA CA.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia sul vincolo senza previsione di alcun contributo al mantenimento tra i coniugi entrambi economicamente autosufficienti.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del vincolo coniugale formulato dalla controparte, ma chiedendo che fosse previsto a carico dei genitori la contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in misura differente tra loro.
Le parti hanno trovato poi l'accordo ancora prima di comparire dinanzi al giudice alla fissata udienza e art. 473 bis.21 c.p.c. del 12.11.2024, chiedendo la fissazione di udienza con modalità alternativa di trattazione scritta per le conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia anche ai termini per gli scritti finali ed allegando apposita dichiarazione di non volersi riconciliare).
Pertanto, all'udienza del 12.11.2024, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, è stata verificata la volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolte le conclusioni congiunte delle parti.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 30.10.2024), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella pagina 4 di 7 procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati sottoscrivendo in data 26/09/2022 accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 c. 2 D.L. n.
132/14 convertito con modificazioni in L. n. 162/14, autorizzato dal P.M. in data 5.10.2022
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA CA al n. 6 Parte II
Serie C anno 2022 (doc.2).
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno concordemente regolamentato il mantenimento della figlia
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre che i rapporti economico-
patrimoniali tra loro;
l'accordo raggiunto può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura vanno regolate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e in CA CA in data 07/04/2012 in regime di
[...] Controparte_1
separazione dei beni, atto trascritto nei Registri di Stato Civile al n. 1 P. 1,
pagina 5 di 7 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
B. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1. dato atto che tra le parti è già stato definito ogni rapporto di natura economica e che le stesse nulla hanno, pertanto, reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, rinunciando espressamente al concorso nel reciproco mantenimento,
2. dispone che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, sino alla sua
[...]
indipendenza economica.
3. Dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia, corrispondendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 1.000,00
(mille/00), sino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà
rivalutato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT, con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza
4. Dispone che la madre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00
(duecento/00), sino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà rivalutato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza.
5. Dispone che tutte le somme di cui ai capi precedenti dovranno essere versate dai genitori, alla figlia , sul conto corrente intestato alla stessa al Controparte_2
seguente IBAN: [...].
6. Dispone, inoltre, che le spese straordinarie relative alla figlia saranno Per_1
affrontate dai coniugi nella misura del 20% per quanto concerne la madre e nella misura dell'80% per quanto riguarda il padre, fatta eccezione per tutte le spese di iscrizione all'Università, che saranno sostenute integralmente dal padre. Anche le spese straordinarie verranno versate dai genitori direttamente alla figlia Per_1
pagina 6 di 7 7. Dispone che la figlia ossa soggiornare indifferentemente sia presso l'abitazione Per_1
in Caluso via Piave n. 58, che presso il monolocale sito in Torino via Tiepolo n. 1bis di proprietà del padre, il quale si obbliga a mettere ad esclusiva disposizione della figlia il surriferito monolocale, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
8. Dispone che il padre e la madre siano obbligati, ciascuno con riferimento all'immobile di sua proprietà, a sostenere tutte le spese relative alle abitazioni di cui al capo precedente, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le utenze, la tari etc. La figlia si farà carico, invece, di tutte le eventuali spese di pernottamento/vitto e di viaggio relative alla frequentazione del corso di laurea.
9. Dispone che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 Pt_1 CP_1
omnia, a titolo di concorso nelle spese legali, nei termini concordati tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 331/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Torino, Via Meucci n. 2, presso lo studio dell'avv. Maddalena Di Biccari, che lo rappresenta e difende per delega in atti ricorrente
contro nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 58, C.F. , cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Ivrea CodiceFiscale_2
(TO), Via G. di Vittorio n. 4, presso lo studio degli avv.ti Sara FONTE e Katia FAUSTINI,
che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“dato atto che tra le parti è già stato definito ogni rapporto di natura economica e che le stesse
nulla hanno, pertanto, reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, rinunciando espressamente al
concorso nel reciproco mantenimento,
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA
CA, in data 07/04/2012, trascritto allo Stato Civile Parte I serie 1 anno 2012, tra i sigg.
e con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di CA CA (TO) di procedere alla trascrizione dell'emananda
sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e di eseguire le annotazioni a margine dell'atto;
2. disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, sino alla sua indipendenza economica.
3. Disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia, corrispondendo direttamente alla
stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 1.000,00 (mille/00), sino a quando la figlia
sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà rivalutato di anno in anno in base alle
variazioni ISTAT, con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza
4. Disporre che la madre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo direttamente alla
stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), sino a quando la
figlia sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà rivalutato di anno in anno in base alle
variazioni ISTAT con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza.
5. Disporre che tutte le somme di cui ai capi precedenti dovranno essere versate dai genitori, alla
figlia , sul conto corrente intestato alla stessa al seguente IBAN: Controparte_2
[...].
6. Disporre, inoltre, che le spese straordinarie relative alla figlia saranno affrontate Per_1
dai coniugi nella misura del 20% per quanto concerne la madre e nella misura dell'80% per
quanto riguarda il padre, fatta eccezione per tutte le spese di iscrizione all'Università, che saranno
pagina 2 di 7 sostenute integralmente dal padre. Anche le spese straordinarie verranno versate dai genitori
direttamente alla figlia Per_1
7. Disporre che la figlia possa soggiornare indifferentemente sia presso l'abitazione in Per_1
Caluso via Piave n. 58, che presso il monolocale sito in Torino via Tiepolo n. 1bis di proprietà del
padre, il quale si obbliga a mettere ad esclusiva disposizione della figlia il surriferito monolocale,
sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
8. Disporre che il padre e la madre siano obbligati, ciascuno con riferimento all'immobile di sua
proprietà, a sostenere tutte le spese relative alle abitazioni di cui al capo precedente, tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le utenze, la tari etc. La figlia si farà carico, invece, di tutte le
eventuali spese di pernottamento/vitto e di viaggio relative alla frequentazione del corso di laurea.
9. Disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 omnia, Pt_1 CP_1
a titolo di concorso nelle spese legali, nei termini concordati tra le parti.”
Per il P.M.: “V°, il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.2.2024,
evocava in giudizio il marito innanzi Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in CA CA in data
07/04/2012 in regime di separazione dei beni (doc.1);
- dall'unione è nata in [...] il [...] la figlia Controparte_2
- in data 26/09/2022 le parti sottoscrivevano, con l'ausilio dei rispettivi legali, accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 c. 2 D.L. n.
132/14 convertito con modificazioni in L. n. 162/14 e trascritto nei registri di Matrimonio
dello Stato Civile del Comune di CA CA al n. 6 Parte II Serie C anno 2022
(doc.2);
pagina 3 di 7 - la separazione si era protratta ininterrottamente a far tempo dall'avvenuto deposito dell'accordo di negoziazione assistita nel rispetto della normativa vigente e con comunicazione di avvenuta trascrizione nello stato civile Comune di CA CA.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia sul vincolo senza previsione di alcun contributo al mantenimento tra i coniugi entrambi economicamente autosufficienti.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del vincolo coniugale formulato dalla controparte, ma chiedendo che fosse previsto a carico dei genitori la contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in misura differente tra loro.
Le parti hanno trovato poi l'accordo ancora prima di comparire dinanzi al giudice alla fissata udienza e art. 473 bis.21 c.p.c. del 12.11.2024, chiedendo la fissazione di udienza con modalità alternativa di trattazione scritta per le conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia anche ai termini per gli scritti finali ed allegando apposita dichiarazione di non volersi riconciliare).
Pertanto, all'udienza del 12.11.2024, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, è stata verificata la volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolte le conclusioni congiunte delle parti.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 30.10.2024), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella pagina 4 di 7 procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati sottoscrivendo in data 26/09/2022 accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 c. 2 D.L. n.
132/14 convertito con modificazioni in L. n. 162/14, autorizzato dal P.M. in data 5.10.2022
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA CA al n. 6 Parte II
Serie C anno 2022 (doc.2).
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno concordemente regolamentato il mantenimento della figlia
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre che i rapporti economico-
patrimoniali tra loro;
l'accordo raggiunto può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura vanno regolate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e in CA CA in data 07/04/2012 in regime di
[...] Controparte_1
separazione dei beni, atto trascritto nei Registri di Stato Civile al n. 1 P. 1,
pagina 5 di 7 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
B. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1. dato atto che tra le parti è già stato definito ogni rapporto di natura economica e che le stesse nulla hanno, pertanto, reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, rinunciando espressamente al concorso nel reciproco mantenimento,
2. dispone che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, sino alla sua
[...]
indipendenza economica.
3. Dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia, corrispondendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 1.000,00
(mille/00), sino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà
rivalutato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT, con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza
4. Dispone che la madre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00
(duecento/00), sino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente. L'assegno sarà rivalutato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT con prima variazione dall'anno successivo a quello del deposito della sentenza.
5. Dispone che tutte le somme di cui ai capi precedenti dovranno essere versate dai genitori, alla figlia , sul conto corrente intestato alla stessa al Controparte_2
seguente IBAN: [...].
6. Dispone, inoltre, che le spese straordinarie relative alla figlia saranno Per_1
affrontate dai coniugi nella misura del 20% per quanto concerne la madre e nella misura dell'80% per quanto riguarda il padre, fatta eccezione per tutte le spese di iscrizione all'Università, che saranno sostenute integralmente dal padre. Anche le spese straordinarie verranno versate dai genitori direttamente alla figlia Per_1
pagina 6 di 7 7. Dispone che la figlia ossa soggiornare indifferentemente sia presso l'abitazione Per_1
in Caluso via Piave n. 58, che presso il monolocale sito in Torino via Tiepolo n. 1bis di proprietà del padre, il quale si obbliga a mettere ad esclusiva disposizione della figlia il surriferito monolocale, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
8. Dispone che il padre e la madre siano obbligati, ciascuno con riferimento all'immobile di sua proprietà, a sostenere tutte le spese relative alle abitazioni di cui al capo precedente, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le utenze, la tari etc. La figlia si farà carico, invece, di tutte le eventuali spese di pernottamento/vitto e di viaggio relative alla frequentazione del corso di laurea.
9. Dispone che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 Pt_1 CP_1
omnia, a titolo di concorso nelle spese legali, nei termini concordati tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7