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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11729 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9618/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9618/24 promosso con ricorso depositato in data 2/5/2024 da:
, nato a [...], Contea di Hardin, Kentucky il 15 Novembre 1971 (CF Parte_1
, , nato a [...], Contea di Marion, Oregon il 5 C.F._1 Parte_2
Novembre 1999 (CF ) e , nato a [...], Contea di C.F._2 Parte_3
Marion, Oregon il 5 Settembre 2004 (CF ) e tutti residenti al 8852 Liberty Rd C.F._3
S, Salem, Oregon 97306, USA, rappresentati e difesi dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri
( Fax: , , con studio in C.F._4 P.IVA_1 Email_1
Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, n. 52/54 ed elettivamente domiciliati presso il Suo Studio, come da procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 2.12.2025(svolta a trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nata a [...] Persona_1 il 24 ottobre 1926.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava risultava nata a Napoli da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n.
555/1912. L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile (Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, 2 che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della
L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo “sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della
L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di cittadina italiana iure Persona_1
3 sanguinis, che trasmetteva legittimamente la cittadinanza italiana alla nascita al figlio il quale Persona_2
a sua volta ha potuto trasmetterla agli odierni ricorrenti, senza interruzioni. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli odierni richiedenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi, Controparte_1 considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadini italiane;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9618/24 promosso con ricorso depositato in data 2/5/2024 da:
, nato a [...], Contea di Hardin, Kentucky il 15 Novembre 1971 (CF Parte_1
, , nato a [...], Contea di Marion, Oregon il 5 C.F._1 Parte_2
Novembre 1999 (CF ) e , nato a [...], Contea di C.F._2 Parte_3
Marion, Oregon il 5 Settembre 2004 (CF ) e tutti residenti al 8852 Liberty Rd C.F._3
S, Salem, Oregon 97306, USA, rappresentati e difesi dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri
( Fax: , , con studio in C.F._4 P.IVA_1 Email_1
Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, n. 52/54 ed elettivamente domiciliati presso il Suo Studio, come da procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 2.12.2025(svolta a trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nata a [...] Persona_1 il 24 ottobre 1926.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava risultava nata a Napoli da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n.
555/1912. L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile (Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, 2 che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della
L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo “sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della
L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di cittadina italiana iure Persona_1
3 sanguinis, che trasmetteva legittimamente la cittadinanza italiana alla nascita al figlio il quale Persona_2
a sua volta ha potuto trasmetterla agli odierni ricorrenti, senza interruzioni. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli odierni richiedenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi, Controparte_1 considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadini italiane;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
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