TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9104/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa AR Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 9104/2019 promossa da:
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Balletta Michele (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._1
in Caserta (CE) alla Via S.Antonio da Padova,84;
-appellante- contro
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_2
-appellata contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 7745/2019, depositata il 01/10/2019, il Giudice di Pace di
Santa AR Capua Vetere nella persona della dott.ssa Della Valle accoglieva
1 la domanda di dichiarando la responsabilità del CP_1 [...]
per presunti sbalzi di tensione verificatisi in data Controparte_2
17/01/2018 presso l'attività commerciale dell'attrice, condannando la convenuta alla restituzione di € 559,89 e alle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva tempestivo appellola società
[...]
, ritualmente notificato in via PEC in data 30/10/2019. Parte_1
La notifica risulta perfezionata al destinatario, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti.
ritualmente evocata, pertanto, va dichiara contumace. CP_1
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante lamenta l'erronea ricostruzione del fatto storico, l'assenza di motivazione sul titolo di responsabilità, la violazione degli artt. 115, 116 e
2697 c.c., l'utilizzo improprio dell'art. 1226 c.c. in assenza di lacune insuperabili e l'ammissione di una prova testimoniale inidonea a fondare la decisione.
Esaminato il fascicolo di primo grado, va anzitutto rilevato come la sentenza appellata sia sorretta da una motivazione meramente apparente, limitata all'affermazione secondo cui “il tutto è stato confermato dai documenti prodotti dall'attore e dalla prova testi”, senza alcuna valutazione critica del materiale istruttorio, né specificazione del titolo di responsabilità imputato alla convenuta.
Sul punto, è dirimente il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui la motivazione è nulla allorquando sia “solo apparente, o meramente recettizia, priva di riscontro logico-giuridico e impervia alla comprensione” (Cass., SS.UU., n. 8053/2014; Cass. civ. n.
2 14304/2005). Invero, passando alla ricostruzione istruttoria, dal foliario depositato dall'attrice nel giudizio di prime cure emerge come nessuna documentazione fiscale o contabile sia stata prodotta per dimostrare la realtà e l'entità del danno lamentato: nessuna fattura di riparazione, nessun preventivo tecnico, nessun documento sostitutivo attestante l'acquisto di nuovi macchinari.
L'unico scontrino richiamato in sentenza non risulta ritualmente prodotto ai sensi dell'art. 320 c.p.c., come emerge dal verbale d'udienza del
17/05/2018, nel quale le contestazioni della difesa convenuta sono espressamente verbalizzate. In mancanza di produzione rituale, tale documento doveva ritenersi inutilizzabile.
Né maggior pregio riveste la prova testimoniale del sig. Tes_1
, escusso all'udienza dell'08/04/2019. Dal relativo verbale egli si
[...]
limita a riferire di avere “appreso dalla titolare” che il condizionatore non ripartiva e che, dopo alcuni giorni, era stato necessario acquistarne uno nuovo.
Tale deposizione è dunque “de relato actoris”, fondata su fatti appresi da terzi e non direttamente percepiti, e come tale priva di rilievo probatorio
(Cass. civ., Sez. VI, ord. 17 febbraio 2016 n. 3137).
Nessuna causa tecnica è stata individuata dal teste, nessuna circostanza oggettiva verificata, nessun nesso eziologico ricostruito.
Non solo: la parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione fotografica, alcuna relazione peritale, né ha richiesto consulenza tecnica d'ufficio, impedendo al giudicante ogni approfondimento tecnico sull'origine del guasto. In tali condizioni, la giurisprudenza esclude recisamente la possibilità di far ricorso alla liquidazione equitativa del
3 danno, riservata ai casi in cui “l'impossibilità di fornire la prova sia oggettiva ed insuperabile” (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11575).
Qui, la lacuna probatoria è imputabile alla parte attrice-appellata.
Va poi evidenziato come dai tabulati AIRE prodotti dalla convenuta nel primo grado, e depositati in atti, non risulti alcuna segnalazione di disservizi nel giorno e nella fascia oraria indicata dall'attrice. Tale elemento, ignorato nella motivazione impugnata, costituiva idonea prova contraria, in grado di elidere il nesso causale tra la condotta del fornitore e l'evento dannoso.
Quanto alla qualificazione giuridica, l'eventuale responsabilità del fornitore d'energia si colloca sul piano contrattuale ex art. 1218 c.c., con presunzione di colpa superabile attraverso la dimostrazione che l'evento è dovuto a causa estranea, ovvero su quello extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in ipotesi di utenti terzi. In entrambi i casi, l'attore deve provare il danno, la causalità
e l'ammontare. La prova rigorosa del nesso causale è pacifica in giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18392/2017).
Nel caso concreto, nessun elemento tecnico consente di affermare che l'asserito guasto del condizionatore sia attribuibile a sbalzi di tensione riconducibili all'attività della convenuta.
Il giudice di prime cure ha dunque omesso ogni esame critico delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e ha frettolosamente accolto la domanda pur in difetto assoluto di prova documentale e causale. Tale impostazione ha comportato un travisamento dell'art. 2697 c.c., che prescrive al danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
In conclusione, la sentenza appellata non regge il vaglio logico-giuridico della motivazione, applica erroneamente le norme in tema di riparto
4 dell'onere probatorio e liquida equitativamente un danno non provato, in assenza di qualsiasi impedimento oggettivo alla produzione documentale.
Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alla natura della controversia, alla modesta entità del pregiudizio allegato e all'obiettiva incertezza riscontrabile nella qualificazione giuridica della responsabilità invocata, sussistano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre una compensazione delle spese nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede: dichiara la contumacia dell'appellata nel presente grado;
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e rigetta la domanda proposta da CP_1
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in euro 600,00 per il primo grado ed euro 510,00 per il presente grado, per complessivi euro 1.110,00, da porsi a carico della stessa nella misura del 70%, avuto riguardo alla compensazione parziale delle spese nella misura del 30% per le ragioni indicate in motivazione, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso il 03 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa AR Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 9104/2019 promossa da:
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Balletta Michele (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._1
in Caserta (CE) alla Via S.Antonio da Padova,84;
-appellante- contro
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1 P.IVA_2
-appellata contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 7745/2019, depositata il 01/10/2019, il Giudice di Pace di
Santa AR Capua Vetere nella persona della dott.ssa Della Valle accoglieva
1 la domanda di dichiarando la responsabilità del CP_1 [...]
per presunti sbalzi di tensione verificatisi in data Controparte_2
17/01/2018 presso l'attività commerciale dell'attrice, condannando la convenuta alla restituzione di € 559,89 e alle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva tempestivo appellola società
[...]
, ritualmente notificato in via PEC in data 30/10/2019. Parte_1
La notifica risulta perfezionata al destinatario, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti.
ritualmente evocata, pertanto, va dichiara contumace. CP_1
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante lamenta l'erronea ricostruzione del fatto storico, l'assenza di motivazione sul titolo di responsabilità, la violazione degli artt. 115, 116 e
2697 c.c., l'utilizzo improprio dell'art. 1226 c.c. in assenza di lacune insuperabili e l'ammissione di una prova testimoniale inidonea a fondare la decisione.
Esaminato il fascicolo di primo grado, va anzitutto rilevato come la sentenza appellata sia sorretta da una motivazione meramente apparente, limitata all'affermazione secondo cui “il tutto è stato confermato dai documenti prodotti dall'attore e dalla prova testi”, senza alcuna valutazione critica del materiale istruttorio, né specificazione del titolo di responsabilità imputato alla convenuta.
Sul punto, è dirimente il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui la motivazione è nulla allorquando sia “solo apparente, o meramente recettizia, priva di riscontro logico-giuridico e impervia alla comprensione” (Cass., SS.UU., n. 8053/2014; Cass. civ. n.
2 14304/2005). Invero, passando alla ricostruzione istruttoria, dal foliario depositato dall'attrice nel giudizio di prime cure emerge come nessuna documentazione fiscale o contabile sia stata prodotta per dimostrare la realtà e l'entità del danno lamentato: nessuna fattura di riparazione, nessun preventivo tecnico, nessun documento sostitutivo attestante l'acquisto di nuovi macchinari.
L'unico scontrino richiamato in sentenza non risulta ritualmente prodotto ai sensi dell'art. 320 c.p.c., come emerge dal verbale d'udienza del
17/05/2018, nel quale le contestazioni della difesa convenuta sono espressamente verbalizzate. In mancanza di produzione rituale, tale documento doveva ritenersi inutilizzabile.
Né maggior pregio riveste la prova testimoniale del sig. Tes_1
, escusso all'udienza dell'08/04/2019. Dal relativo verbale egli si
[...]
limita a riferire di avere “appreso dalla titolare” che il condizionatore non ripartiva e che, dopo alcuni giorni, era stato necessario acquistarne uno nuovo.
Tale deposizione è dunque “de relato actoris”, fondata su fatti appresi da terzi e non direttamente percepiti, e come tale priva di rilievo probatorio
(Cass. civ., Sez. VI, ord. 17 febbraio 2016 n. 3137).
Nessuna causa tecnica è stata individuata dal teste, nessuna circostanza oggettiva verificata, nessun nesso eziologico ricostruito.
Non solo: la parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione fotografica, alcuna relazione peritale, né ha richiesto consulenza tecnica d'ufficio, impedendo al giudicante ogni approfondimento tecnico sull'origine del guasto. In tali condizioni, la giurisprudenza esclude recisamente la possibilità di far ricorso alla liquidazione equitativa del
3 danno, riservata ai casi in cui “l'impossibilità di fornire la prova sia oggettiva ed insuperabile” (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11575).
Qui, la lacuna probatoria è imputabile alla parte attrice-appellata.
Va poi evidenziato come dai tabulati AIRE prodotti dalla convenuta nel primo grado, e depositati in atti, non risulti alcuna segnalazione di disservizi nel giorno e nella fascia oraria indicata dall'attrice. Tale elemento, ignorato nella motivazione impugnata, costituiva idonea prova contraria, in grado di elidere il nesso causale tra la condotta del fornitore e l'evento dannoso.
Quanto alla qualificazione giuridica, l'eventuale responsabilità del fornitore d'energia si colloca sul piano contrattuale ex art. 1218 c.c., con presunzione di colpa superabile attraverso la dimostrazione che l'evento è dovuto a causa estranea, ovvero su quello extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in ipotesi di utenti terzi. In entrambi i casi, l'attore deve provare il danno, la causalità
e l'ammontare. La prova rigorosa del nesso causale è pacifica in giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18392/2017).
Nel caso concreto, nessun elemento tecnico consente di affermare che l'asserito guasto del condizionatore sia attribuibile a sbalzi di tensione riconducibili all'attività della convenuta.
Il giudice di prime cure ha dunque omesso ogni esame critico delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e ha frettolosamente accolto la domanda pur in difetto assoluto di prova documentale e causale. Tale impostazione ha comportato un travisamento dell'art. 2697 c.c., che prescrive al danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
In conclusione, la sentenza appellata non regge il vaglio logico-giuridico della motivazione, applica erroneamente le norme in tema di riparto
4 dell'onere probatorio e liquida equitativamente un danno non provato, in assenza di qualsiasi impedimento oggettivo alla produzione documentale.
Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alla natura della controversia, alla modesta entità del pregiudizio allegato e all'obiettiva incertezza riscontrabile nella qualificazione giuridica della responsabilità invocata, sussistano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre una compensazione delle spese nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede: dichiara la contumacia dell'appellata nel presente grado;
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e rigetta la domanda proposta da CP_1
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in euro 600,00 per il primo grado ed euro 510,00 per il presente grado, per complessivi euro 1.110,00, da porsi a carico della stessa nella misura del 70%, avuto riguardo alla compensazione parziale delle spese nella misura del 30% per le ragioni indicate in motivazione, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso il 03 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5 6