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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2077/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA DANDOLO 10 21052 VARESE P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. PUERARI GIULIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in VIA PROCACCINI, 6 C.F._2
pagina 1 di 20 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. BRIANZA VINCENZO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. P.IVA ) cessionaria del Controparte_3 P.IVA_2
portafoglio assicurativo della , con sede in Milano, Via Clerici Controparte_4
14, in persona del suo procuratore Dott. giusti poteri per atto Notaio Controparte_5
di Milano rep. n. 74580 racc. n. 37528 del 29.9.2020, rappresentata e Parte_2
difesa dall' Avv. Federico Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana 122 come da procura in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Ferma l'assenza di censure/domande dell'Ente deducente rispetto al capo 4) della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese e, quindi, ferma l'assenza di domande di nei confronti di , l'appellante Controparte_6 Controparte_3
rassegna le seguenti conclusioni.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
A. riformare, per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto di citazione in appello
6.07.2022, la sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data 12.05.2022, e respingere tutte le domande formulate dai GN nei confronti di dei CP_1 CP_6
pagina 2 di 20 poiché infondate in fatto e diritto, con condanna degli appellati a rifondere Parte_1
le spese di lite di primo e secondo grado, e con rimborso integrale dei costi di CTU.
B. In subordine, in parziale riforma della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di
Varese in data 12.05.2022, accertare l'erroneità della liquidazione di danno operata dal
Giudice di prime cure e ridurre, per i motivi dettagliatamente indicati nel presente atto, il risarcimento riconosciuto in favore dei GN , in considerazione della ridotta CP_1
aspettativa di vita futura della signora rispetto alla media e respingere tutte Persona_1
le ulteriori domande;
spese di lite rifuse.
C. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
a) ferma la nullità/invalidità della CTU espletata in primo grado, l'appellante chiede la rinnovazione della consulenza medico legale d'ufficio, volta a rispondere compiutamente al quesito peritale, previa nomina di Collegio di specialisti e previa integrazione del quesito, così come reiteratamente e formalmente richiesto in primo grado da parte convenuta (cfr. all.d; all.e);
b) si chiede ammettere le istanze istruttorie ritualmente formulate dall Pt_1
convenuta - volte a consentire l'accertamento dei fatti, delle effettive condizioni e delle patologie pregresse della signora - costituite da prova per testimoni sui Persona_1
capitoli dedotti in memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. del 25.11.2019 e integralmente trascritti in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. conclusioni
30.09.2021 - all. g):
1) Vero che nell'Agosto 2017 la signora veniva ricoverata presso il Reparto Persona_1
di Chirurgia Generale ad indirizzo toracico dell'Ospedale di Varese e sottoposta ad intervento di “resezione di pregressa anastomosi ileo-colica e della flessura splenica, con confezionamento di ileo-discendente anastomosi (EI ca acell ad anello con castone pTr4b pNr2a G3) CEA 5,86”. pagina 3 di 20 2) Vero che dal 14.09.2017 al 21.09.2017, la paziente veniva nuovamente ricoverata nel
Reparto di Chirurgia Toracica per “infezione di parete addominale in sede di pregresso drenaggio pelvico”.
3) Vero che a seguito di visita presso il DH Oncologico dell'Ospedale di Varese in data
6.10.2017 l'esame obiettivo sulla signora dimostrava: “Condizioni generali Persona_1
scadute; kg: 49; Addome trattabile, diffusamente dolente alla palpazione profonda, peristalsi valida. Al torace MV ridotto su tutto l'ambito. Mucose asciutte” e veniva
“previsto posizionamento PAC in data 20/10/17” (cfr. doc. 3).
4) Vero che all'anamnesi veniva indicato: 30.03.2017 “adenocarcinoma mucinoso a cellule ad anello con castone colon trasverso-flessura splenica G3 pT3 pN2 (4/11) MSI
(assenza MLH1 e PMS2), BRAF mutata” - 1.08.2017: “recidiva anastomotica di adenocarcinoma a cellule ad anello con castone pTr4b pNr2a G3, BRAF: mutato;
PANRAS: assenza di mutazione;
presenza di instabilità dei microsatelliti” (cfr. doc. 4) .
5) Vero che nella sezione “comorbidità” (coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo) veniva indicato: “cardiopatia ischemica cronica dal 2014; tonsillectomia;
appendicectomia; revisione chirurgica cavità uterina per emorragia
(1981); annessite (1969); angioma epatico noto dal 1986; paziente fumatrice. Sindrome di Sjogren. Diverticolosi. Allergie: Oxaplatino”.
6) Vero che in data 11.10.2017, la signora si presentava presso il Pronto Per_1
Soccorso dell'Ospedale di Varese per addominalgie localizzate al fianco destro ed irradiate all'arto inferiore omolaterale.
7) Vero che ad esito degli accertamenti eseguiti in Pronto Soccorso, la paziente veniva ricoverata nel Reparto di Chirurgia Toracica - Chirurgia III del nosocomio varesino, per la valutazione della terapia antalgica;
all'ingresso in reparto veniva compilata la scheda di valutazione del rischio di caduta (scala Conley), con attribuzione di un punteggio pari a 1.
pagina 4 di 20 8) Vero che durante la degenza presso il Reparto di Chirurgia Toracica, alle ore 00.45 del 18.10.2017, la paziente inciampava nel cestino dei rifiuti del bagno e cadeva senza riportare traumi, ecchimosi, né perdita di coscienza, così che veniva aggiornata la scheda di valutazione del rischio caduta, con attribuzione di un punteggio pari a 3.
9) Vero che alle ore 16.30 del 18.10.2017, la signora veniva trasferita nel Per_1
Reparto di Oncologia del medesimo nosocomio al fine di ricevere le cure più appropriate;
all'ingresso in reparto veniva aggiornata la scheda “Conley” con attribuzione di un punteggio pari ad 8, in considerazione dell'”iniziale scadimento delle condizioni generali”.
10) Vero che la signora nel corso del ricovero in Oncologia dal 18 al Persona_1
21.10.2017, ha rifiutato l'utilizzo di presidi al letto per i bisogni corporali (quali la padella) e ha chiesto di effettuare i propri bisogni fisiologici e l'igiene personale nel locale bagno e in riservatezza.
11) Vero che in tale contesto, dal 18 al 21 Ottobre 2017, il personale sanitario del
Reparto di oncologia accompagnava numerose volte, di notte e di giorno, la signora ai servizi, assicurandosi che fosse seduta (su una sedia o sul WC) e in sicurezza, Per_1
prima di socchiudere la porta e attendere il richiamo della paziente appena fuori della porta accostata.
12) Vero che in data 20.10.2017, veniva annotato nel diario clinico: “... in considerazione del progressivo scadimento delle condizioni generali (paziente al momento non più autosufficiente, scaduto PS) non si ritengono indicati ulteriori trattamenti oncologici attivi” e i medici informavano i familiari sulla prognosi infausta, circa l'inizio del trattamento palliativo e circa l'opportunità di un trasferimento della paziente in “Hospice”.
13) Vero che alle ore 3.20 circa del 21.10.2017, su richiesta della paziente, il signor
- all'epoca tirocinante al 3° anno del Corso di Infermieristica Testimone_1
pagina 5 di 20 dell'Università dell'Insubria - accompagnava al bagno la signora e l'aiutava a Per_1
sedersi sul WC.
14) Vero che l'infermiere veniva invitato dalla paziente a lasciarla Testimone_1
sola e, quindi, si posizionava fuori della porta socchiusa del bagno, in attesa che la signora lo richiamasse per alzarsi. Per_1
15) Vero che in tale contesto, la signora disattendendo le specifiche istruzioni e Per_1
raccomandazioni impartitele dal personale sanitario, nel tentativo di rialzarsi autonomamente dal WC, cadeva a terra, battendo il capo sul pavimento.
16) Vero che, sentito un tonfo, l'infermiere immediatamente apriva Testimone_1
la porta del bagno e soccorreva la signora che si scusava per l'accaduto. Per_1
17) Vero che a seguito dell'occorso, la paziente veniva immediatamente sottoposta a visita medica da parte del medico di guardia, Dott. che riscontrava Testimone_2
l'assenza di segni neurologici;
18) Vero che gli infermieri di turno, signor e , su Testimone_3 Testimone_1
indicazione del Dott. praticavano una accurata detersione della ferita - che, in Tes_2
quel momento, non presentava sanguinamento attivo - applicavano una copertura a piatto con garze sterili e bendaggio con “Autofix”, e apponevano ghiaccio localmente.
19) Vero che la paziente veniva medicata, rassicurata, accudita, rimessa a letto e controllata dal personale sanitario, medico e infermieristico, nelle ore successive, con riscontro di “medicazione in ordine” ai controlli delle ore 4.00 e delle ore 6.00.
20) Vero che alle ore 7.40 circa del 21.10.2017, durante le operazioni di igiene della paziente, veniva riscontrato il sanguinamento della ferita.
21) Vero che su disposizione del dott. venivano effettuati TC encefalo;
sutura Tes_2
della ferita lacero-contusa che, nel frattempo, presentava sanguinamento alla digitopressione;
infusione di due unità di globuli rossi;
con sospensione dei farmaci anticoagulanti e antiaggreganti.
pagina 6 di 20 22) Vero che l'esito dell'esame TC delle 8 del 21.10.2017 dava riscontro di emorragia sub-aracnoidea temporo-parietale destra e frontale sinistra e di un ematoma sottodurale sinistro di 5 mm e il richiesto consulto neurochirurgico escludeva l'indicazione a provvedimenti chirurgici, disponendo la somministrazione di desametasone e controllo evolutivo.
23) Vero che l'esito della TC di controllo delle 17.00 dimostrava una situazione del tutto invariata rispetto al mattino, così che il neurochirurgo confermava quanto già indicato e venivano informati i figli della signora della gravità delle condizioni della Persona_1
madre, le cui condizioni neurologiche peggiorarono progressivamente, fino al coma e al decesso in data 22.10.2017, alle ore 20.45.
Si indicano a testimoni sui capitoli da 1) a 23) che precedono:
-Dott. Dott.ssa Dott.ssa Dott.ssa Testimone_2 Testimone_4 Testimone_5
, Dott.ssa presso Unità Operativa Oncologia Medica - Testimone_6 Persona_2
Asst dei Sette AG (sui capi da 1 a 23);
-Sig. , sig. , sig.ra , sig.ra Testimone_3 Testimone_1 CP_7 CP_8
, sig.ra sig.ra sig.ra , sig.ra
[...] CP_9 Parte_3 Parte_4
sig.ra sig.ra presso Unità Operativa CP_10 Parte_5 CP_11
Oncologia Medica - Asst dei Sette AG (sui capi da 1 a 23);
-Dott.ssa , presso Unità Operativa Oncologia Medica - Asst dei Sette Controparte_12
AG (sui capi da 1 a 7).
Per E : Controparte_1 Controparte_2
Piaccia alla Corte Ecc.ma:
Respingere l'appello proposto da ASST dei Sette AG contro la sentenza n. 534/22 in data 12/05/2022 del Tribunale di Varese, confermando quanto disposto nella stessa ai capi n.1-2-3 e 5.
pagina 7 di 20 Condannare in ogni caso l'appellante principale al risarcimento in favore degli appellati e dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti -in Controparte_1 CP_2
proprio e quali eredi del padre in conseguenza del decesso della madre CP_13
nella misura liquidata in sentenza o in quel maggiore o minor importo che Persona_1
riterrà di Giustizia.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle liquidate per la duplice C.T.U.
B) Accogliere l'appello incidentale proposto da e nei Controparte_1 CP_2
confonti di relativamente al capo n.4 della sentenza di che Controparte_4
trattasi, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
In strettissimo subordine: ridurre l'ammontare di quanto a tale titolo liquidato in favore dell'appellata al 10% dell'importo e comunque nella misura che si riterrà di Giustizia.
Condannare in ogni caso e Controparte_4 Controparte_3
all'integrale rifusione delle spese del presente grado.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, per le motivazioni sin qui esposte, così provvedere: - in via principale, atteso il giudicato formale formatosi in relazione alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di parte
[...]
disporre l'estromissione di dal Controparte_3 Controparte_3
presente giudizio;
sempre in via principale, rigettare in ogni caso l'appello proposto in via incidentale dai Sig.ri e , in quanto infondato, Controparte_1 Controparte_2
illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
534/2022, pubblicata il 15.05.2022, emessa dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Renata M.
Barnabò nel giudizio recante R.G. 2189/2018 non sussistendo i presupposti per la pagina 8 di 20 concessione dell'inibitoria richiesta;
in via subordinata, nella denegata ed increduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via principale, ci si associa ai motivi di appello formulati dall Parte_1
con conseguente riforma della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese,
Dott.ssa Renata M. Barnabò, nel giudizio recante R.G. 2189/2018 e rigetto di tutte le domande formulate dai Sig.ri e;
in via Controparte_1 Controparte_2
ulteriormente subordinata, in caso di riforma solo parziale della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Renata M. Barnabò, nel giudizio recante R.G.
2189/2018, limitare l'esposizione alla quota di responsabilità eventualmente attribuita all , dichiarare Parte_1 [...]
tenuta alla manleva nei limiti delle condizioni contrattuali di cui Controparte_3
alla polizza assicurativa n. IITOM1600023 che prevede una SIR Self Insured Retention per sinistro pari ad € 250.000,00, e pertanto ed in ogni caso, la compagnia sarà tenuta alla garanzia e malleva nei confronti dell'assicurata solo ed esclusivamente per le somme eccedenti l'importo indicato di € 250.000,00 .
Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio”.
pagina 9 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Varese, con sentenza n.534\2022, accoglieva le domande proposte da , CP_13
deceduto nel corso del giudizio, e nei confronti dell Controparte_2 Controparte_1 [...]
condannando quest'ultima al risarcimento del danno in Parte_1
favore di e , anche quali eredi di , per il decesso Controparte_1 Controparte_2 CP_13
della propria congiunta liquidato in euro 295.000,00 per ciascuno a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale, ed in euro 4.300,00 per danno patrimoniale.
Il primo giudice respingeva la domanda proposta dagli attori nei confronti della compagnia assicurativa
, regolando le spese secondo la soccombenza, ponendo quelle degli attori a Controparte_4
carico della e quella della a carico degli attori. CP_6 CP_4
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
, e , rispettivamente coniuge e figli di CP_13 Controparte_2 Controparte_1 Per_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Varese,
[...]
l' e la , chiedendone la Parte_1 Controparte_4
condanna solidale al risarcimento dei danni subiti, per la morte della predetta propria congiunta, avvenuta a causa delle gravissime lesioni riportate cadendo mentre era ricoverata presso il nosocomio
Gli attori esponevano come la sig. dopo una prima caduta accidentale avvenuta Persona_1 all'interno del nosocomio, in data 18.10.17, trasferita nel reparto di oncologia per l'inizio dei trattamenti farmacologici previsti per la sua patologia, nella notte del 20/10/2017, veniva accompagnata da un assistente in bagno, dove, lasciata da sola, cadeva nuovamente a terra.
Deducevano gli attori come la propria congiunta la mattina seguente veniva sottoposta a una TAC alla testa, ed il giorno seguente entrava in coma e decedeva.
Gli attori chiedevano la condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso della loro congiunta.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio.
L contestava ogni sua responsabilità per il decesso Parte_1
della sig. e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Per_1
La eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedeva comunque Controparte_4
il rigetto delle domande attoree.
pagina 10 di 20 Nel corso del giudizio, in seguito al decesso di , si costituivano quali eredi dello stesso i CP_13
due figli e , già attori in proprio. Controparte_1 Controparte_2
Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, espletata una CTU medico-legale, ed assunte prove orali, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice accoglieva anzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_4
osservando come l'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa della struttura
[...] sanitaria, prevista dall'art. 12 della legge 24 del 2017, non fosse ancora proponibile, mancando il previsto decreto attuativo del Ministero per lo sviluppo economico.
Il tribunale, dopo aver premesso che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori iure hereditatis, dovesse essere esaminata secondo i criteri della responsabilità contrattuale, mentre quella proposta iure proprio, secondo i parametri della responsabilità extracontrattuale, ravvisava, sulla base della ctu espletata dal dott. , una responsabilità, sotto entrambi i profili, della struttura sanitaria convenuta Per_3
per il decesso di posto che emergeva un grave difetto di sorveglianza della paziente, Persona_1
soggetta a serio rischio di caduta in relazione alle sue gravi patologie, che, pur dopo una prima caduta avvenuta, sempre durante il ricovero, qualche giorno prima, rimasta senza conseguenze, era stata lasciata senza sorveglianza, mentre si recava ai servizi, dove era nuovamente caduta, riportando questa volta lesioni che ne avevano provocato il decesso il giorno seguente.
Il ctu riteneva accertato il nesso causale tra la caduta ed il decesso della paziente, precisando che a causa della grave neoplasia che l'affliggeva, la signora aveva comunque un orizzonte di Per_1
sopravvivenza di circa un semestre.
Il primo giudice riconosceva ai prossimi congiunti di quest'ultima il risarcimento per la perdita del rapporto parentale, liquidando, avuto riguardo alla ridotta aspettativa di vita della paziente, a causa della sua malattia oncologica, una somma pari al valore medio delle tabelle milanesi e quindi riconoscendo al coniuge , e per esso, dopo il suo decesso, agli eredi, l'importo di euro CP_13
230.000,00, ed a ognuno dei due figli della vittima, la somma di euro 180.000,00, oltre al rimborso della somma di euro 4.300,00 per spese funerarie sostenute.
Detta sentenza è stata impugnata dall' in forza di Parte_1
quattro motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati.
e hanno contestato il fondamento dell'impugnazione proposta Controparte_1 Controparte_2
dalla della quale hanno chiesto il rigetto, ed hanno proposto appello incidentale nei Controparte_6
pagina 11 di 20 confronti del capo della sentenza di primo grado che li aveva condannati al pagamento delle spese processuali in favore di . Controparte_4
La cessionaria del portafoglio assicurativo della , Controparte_3 Controparte_4 chiedeva di respingersi l'appello incidentale dei GN nei suoi confronti. CP_1
La causa, pervenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 19 luglio 2023, veniva rimessa in istruttoria, per la rinnovazione della ctu medico-legale.
Espletato l'incombente, e precisate nuovamente le conclusioni, spirati i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Appello dell' Controparte_6
Con il primo motivo l'appellante assume la nullità della ctu espletata in primo grado, per l'omessa nomina, da parte del tribunale, di uno specialista, oltre al professionista specializzato in medicina legale, così come disposto dall'art. 15 comma 1 della legge 24 del 2017.
Fa rilevare parte appellante come nonostante le reiterate richieste al primo giudice, questi non aveva provveduto ad affiancare al medico legale uno specialista in oncologia, sull'errato presupposto che l'elaborato peritale fosse stato integrato dal parere dell'oncologo dott. , che in realtà aveva Persona_4
rivestito la qualità di consulente di parte della senza operare alcuna integrazione della ctu. CP_6
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il tribunale aveva errato nel riconoscere la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta in primo grado, trascurando di considerare che, come emergeva dall'istruttoria orale e dalle risultanze documentali, i provvedimenti preventivi nei confronti della paziente adottati risultavano adeguati, atteso che veniva indicata la necessità di “aiuto della paziente nella mobilizzazione”, e la signora veniva regolarmente assistita in tutti i suoi Per_1
spostamenti.
Secondo la ASST dei Sette AG, la caduta occorsa alla paziente in data 21-10-2017 costituiva un evento non prevenibile e non imputabile alla medesima, in quanto dovuto esclusivamente alla condotta imprudente della signora che non si era attenuta alle indicazioni e raccomandazioni rivoltele, Per_1 omettendo di richiamare l'infermiere, presente appena fuori della porta socchiusa del bagno, e decidendo di rialzarsi autonomamente.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, hanno un parziale fondamento, solo quanto alla eccepita nullità della ctu espletata in primo grado, ma non per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, accertata dal primo giudice, che va confermata.
pagina 12 di 20 Va anzitutto osservato come la disciplina di cui all'art. 15 della I. n. 24/2017, che stabilisce -al 1° comma- che «nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e precisa -al comma 4° - che, «nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio», prevede con ciò l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare (Cass.
12593\2021, Cass. 14085\2024).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto che la legge n.24 del 2017 è entrata in vigore l'1 aprile 2017, non è dubbia la sua applicabilità ai fatti oggetto di causa.
La ctu collegiale disposta in rinnovazione di quella espletata in primo grado, ha confermato la responsabilità della struttura sanitaria per la caduta, ed il successivo decesso, della signora Per_1
Con argomentazioni logiche e condivisibili, i consulenti nominati in questo grado di appello hanno affermato come “Il nesso tra la caduta occorsa in data 21 ottobre 2017 e il decesso risulta sufficientemente documentato dalle righe che precedono ed in particolare dai referti strumentali eseguiti dopo la caduta ed anche dal verificarsi di un rapido decesso avvenuto alle 20,45 del 22 ottobre
2017, ovverosia circa 40 ore dopo la caduta e il trauma cranico. Indubbiamente ha contribuito al determinarsi dell'emorragia cranioencefalica sopra descritta anche una condizione di alterata coagulazione e aggregazione piastrinica provocate dalla terapia in atto , sicché si può concludere che il nesso tra la caduta e il decesso è da ritenersi di natura concausale. Per quanto riguarda la disamina della condotta del personale sanitario va certamente individuata una condotta non consona alla condizione clinica della paziente è più specificatamente imperita nel non aver individuato la presenza di un elevato fattore di rischio per cadute e negligente per non aver messo in pratica gli opportuni provvedimenti atti ad evitare che si verificassero. In particolare ci si riferisce al fatto che nonostante fosse stata rilevata e compilata la cosiddetta scala di Conley per il rischio cadute non se ne è sufficientemente tenuto in conto soprattutto se si considera che la paziente prima della grave e letifera caduta del 21 ottobre era già caduta una volta precedente in data 18 ottobre, episodio noto al personale sanitario e registrato in aggiornamento sulla scala di Conley, ciononostante nessun provvedimento venne preso e anzi si ritenne possibile lasciare la paziente da sola nel bagno del reparto dove appunto si verificò la caduta..”.
Deve osservarsi come le conclusioni che precedono non sono state oggetto di alcun rilievo critico da parte dei consulenti della CP_6
pagina 13 di 20 Va inoltre escluso che l'istruttoria orale, ed in particolare le deposizioni e Testimone_2 [...]
, permettano di escludere una condotta negligente della struttura sanitaria. Tes_3
Il teste nulla di rilevante ha riferito, quanto alle precauzioni e cautele predisposte dal personale Tes_2 dell'ospedale, per evitare il rischio di caduta della paziente, dal momento che è giunto presso la stanza della signora dopo che l'evento si era già verificato. Per_1
Anche il teste ha dichiarato di essere intervenuto dopo che la signora era caduta, e quindi Tes_3 Per_1
anche in questo caso la deposizione è priva di significato probatorio.
Deve quindi essere accertata la negligenza della condotta tenuta nell'occasione della caduta della paziente da parte dei sanitari della ASST dei Sette AG, ravvisabile nella pacifica circostanza di avere lasciato la paziente da sola in bagno nonostante il rilevantissimo pericolo di una nuova caduta, ed il nesso causale, nei termini chiariti dalla ctu, tra la caduta ed il decesso della signora Per_1
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la eccessività del risarcimento riconosciuto dal tribunale, che non aveva tenuto in debito conto le ridottissime aspettative di vita della paziente, a causa di pregresse patologie.
Secondo la ASST tale circostanza avrebbe dovuto indurre il tribunale a valutare il Parte_1
risarcimento non sotto il profilo della perdita del rapporto parentale, ma sotto quello del danno da riduzione del periodo di sopravvivenza.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che saranno indicati.
Quanto alla prognosi di sopravvivenza della signora in ragione della sua grave malattia Per_1
oncologica, i consulenti nominati dalla Corte, hanno osservato come “..pur tenendo conto che le condizioni generali della paziente non erano marcatamente compromesse così come provato dalle valutazioni oncologiche del mese di ottobre 2017..” non poteva non tenersi conto della gravità della neoplasia, ciò che portava a ritenere che “..le probabilità di sopravvivenza ricavabili dai comunque utilissimi lavori scientifici consultati debbano essere riconsiderate ipotizzando una prognosi quoad vitam nel mese di ottobre 2017 di 6-8 mesi.”
Secondo le osservazioni avanzate dal ctp delle parti appellate, “..se non fosse intervenuta una caduta con tali conseguenze„ la sig avrebbe posizionato un porth e intrapreso una chemioterapia Per_1
palliativa, e di conseguenza avuto una sopravvivenza di 12/14 mesi come solitamente avviene in questa categoria di pazienti…”.
pagina 14 di 20 I consulenti nominati dalla Corte, pur riconoscendo che le valutazioni del consulente degli appellati apparivano sicuramente meritevoli di considerazione, ritenevano le stesse non suffragate da dati oggettivi, cioè dai riferimenti della letteratura scientifica, e quindi confermavano la propria valutazione.
Devono essere, a giudizio della Corte, condivise le conclusioni del collegio peritale, dovendo assegnarsi alle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte degli appellati, il valore di una, seppur autorevole, opinione personale, non supportata da riscontri della letteratura medico-scientifica.
Può pertanto ritenersi, secondo il criterio del più probabile che non, che se non fosse intervenuta la condotta illecita dei sanitari della la signora sarebbe sopravvissuta per un periodo CP_6 Per_1
stimabile tra i sei e gli otto mesi.
Quanto al danno del quale deve essere riconosciuto il ristoro, osserva il Collegio come siano oramai consolidati, nella giurisprudenza della Suprema Corte, i principi secondo i quali in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, deve discorrersi di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (Cass. 35998\2023;
Cass.26851\2023).
Si osserva dal Supremo Collegio come”.. in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato ... esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita. L'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica…È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto pagina 15 di 20 iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito..” (pronunce citate).
Nel caso di specie, come si è osservato sopra, deve ritenersi accertato in fatto che, senza la condotta negligente dei sanitari, colposamente causale, la vittima avrebbe “più probabilmente che non” vissuto un periodo di vita determinato, stimabile tra sei ed otto mesi.
Ciò posto, osserva il Collegio come il giudice di primo grado abbia utilizzato le tabelle milanesi all'epoca in vigore per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ed in ragione della ridotta aspettativa di vita della signora a causa della sua pregressa patologia oncologica, abbia Per_1
quantificato il risarcimento spettante ai prossimi congiunti della vittima nel valore medio di dette tabelle.
Rileva anzitutto il Collegio come nessuna delle parti abbia formulato uno specifico motivo di appello sull'applicabilità delle tabelle milanesi in uso al momento della decisione di primo grado.
Deve osservarsi come le tabelle milanesi del danno da perdita del rapporto parentale, si riferiscano
“fisiologicamente” alla perdita parentale relazionata a un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica, e non al tempo residuo in base alla statistica clinica rapportata a un soggetto affetto da una specifica pregressa patologia.
Il procedimento seguito dal primo giudice per determinare il risarcimento per la perdita del legale parentale, non può essere condiviso, dal momento che il riferimento compiuto è a valori calcolati sulla sopravvivenza assegnata dalla statistica demografica, seppure presi nei valori intermedi tra minimo e massimo.
Il risarcimento, a giudizio della Corte, deve essere determinato con un criterio necessariamente equitativo, che tuttavia non prescinda del tutto da una proporzione tra la concreta sopravvivenza attesa nella concreta fattispecie, e quella presupposta dalle tabelle, tarate sul danno da perdita del
“fisiologico” rapporto parentale, sulla base delle statistiche demografiche, che, nel caso della signora poco più che settantaquattrenne al momento del fatto illecito, assegnavano a detti soggetti Per_1
sani, una aspettativa di vita di circa 12 anni.
Non può non considerarsi come l'applicazione di una pura proporzione matematica risulterebbe insoddisfacente, dal momento che la sofferenza morale, il dolore e lo sconvolgimento per la anticipata perdita di uno stretto familiare non è semplicisticamente scomponibile in frazioni, e d'altro canto, la consapevolezza dei congiunti della signora delle ridotte aspettative di vita della stessa a causa Per_1
pagina 16 di 20 della sua malattia oncologica, è elemento idoneo ad acuire il dolore per il venir meno della possibilità di passare con il congiunto quel ridotto tempo assegnato dalla progressione della patologia.
Reputa equo il Collegio determinare il risarcimento spettante ai prossimi congiunti di Persona_1
nella misura di un quarto del valore medio delle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice, e pertanto a ed a spetta la somma di euro 28.750,00 ciascuno quali eredi del Controparte_1 Controparte_2
risarcimento spettante a , e la ulteriore somma di euro 45.000,00 ciascuno, iure proprio, CP_13
il tutto oltre interessi legali a far tempo dalla sentenza di primo grado, statuizione questa non oggetto di specifica censura.
Va confermata anche la condanna, disposta dal primo giudice, della ASST dei Sette AG al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad euro 4.300,00 per le spese funerarie sostenute, in favore degli odierni appellati, oltre interessi come indicato nella sentenza di primo grado, statuizione anche questa non oggetto di censura.
Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva regolato le spese di lite.
Assume la ASST dei Sette AG come il tribunale aveva liquidato le spese di lite in favore degli attori, in misura superiore a quanto dagli stessi chiesto con la nota spese depositata.
Il motivo risulta assorbito, dalla necessità di un nuovo regolamento delle spese con riguardo all'intero giudizio, resosi necessario a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado.
Appello di e . Controparte_1 Controparte_2
Gli appellati hanno proposto impugnazione incidentale, avverso il capo della sentenza che li aveva condannati alle spese in favore della . Controparte_4
Gli appellanti incidentali contestano, pur senza farne motivo di impugnazione, che la improponibilità della domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni fosse da ritenersi, come affermato dal tribunale, pacifica, ma lamentano come le spese liquidate in favore di nella misura di euro CP_4
21.837,00 per compenso, dovessero considerarsi eccessive, sia in relazione al fatto che la questione della esperibilità o meno dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non era, all'epoca della introduzione del giudizio, pacifica, il che avrebbe potuto indurre il primo giudice a compensare le spese, sia perché le spese dovevano essere limitate a quella sola attività difensiva inerente l'eccezione pregiudiziale, e non a quella, più complessa, concernente il merito, che peraltro, adesiva a quella della propria assicurata, era risultata infondata, visto che le domande attoree erano state accolte.
L'appello incidentale è infondato.
pagina 17 di 20 La statuizione che ha accertato la carenza di legittimazione passiva della non è stata CP_4
oggetto di alcuna impugnazione, si che non può dubitarsi che gli attori siano risultati integralmente soccombenti nel rapporto processuale con la detta compagnia di assicurazioni.
Tenuto conto che nel giudizio di primo grado gli attori avevano chiesto la condanna della in CP_4
solido con la ASST dei Sette AG, al pagamento di una somma complessiva di euro 694.300,00, la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado, dovendo aversi riguardo, atteso il rigetto della domanda, al valore di quest'ultima, risulta congruo, in relazione ai parametri di cui al DM
55\2014 (e successive modifiche), che per lo scaglione di riferimento prevedono un valore medio superiore all'importo di euro 21.387,00 stabilito dal tribunale.
Come infatti insegna la Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (Cass. 28417\2018).
Le spese del presente giudizio.
Quanto alle spese nel rapporto tra l'appellante ed gli appellati , ricordato il principio secondo cui CP_1
il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ritiene la
Corte che l'accoglimento della domanda dei GN , seppure per un importo inferiore alle CP_1
richieste, giustifichi la condanna della ASST dei Sette AG al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.55 del 2014 (e successive modifiche), e del valore corrispondente alla somma attribuita ad ognuno degli odierni appellati (euro
75.900,00 oltre interessi), quanto al primo grado, per le quattro fasi, in euro 14.103,00 per compenso da aumentarsi del 20% ex art. 4 comma 2 DM 55\2014, per un totale di euro 16.923,60 oltre iva, cpa, contributo unificato e 15% per rimborso spese forfettarie, e per il presente grado di appello, sempre per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 14.317,00 per compenso, da aumentarsi del 20% ex art. 4 comma 2 DM 55\2014, per un totale di euro 17.180,40 oltre iva, cpa, e
15% per spese forfettarie.
Gli esborsi relativi alla ctu eseguita in primo grado e quelli, liquidati con separato decreto, relativi a quella espletata in questo grado di appello, vanno posti a carico della ASST dei Sette AG.
pagina 18 di 20 Gli appellanti incidentali , atteso il rigetto della loro impugnazione incidentale, devono essere CP_1
condannati a rimborsare le spese processuali di questo grado di giudizio in favore della
[...]
liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al Controparte_3
DM n.55\2014 (e successive modifiche), in relazione al valore della causa (da euro 5.201 ad euro
26.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, posto che la fase istruttoria non ha riguardato il rapporto processuale tra appellanti incidentali e in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, CP_4
cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Come insegna la Suprema Corte, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza;
ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. 18465\2024).
In relazione al rigetto dell'appello incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di e Controparte_1 [...]
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato CP_2 dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina il risarcimento spettante a
[...]
ed a nella somma capitale di euro 75.900,00 per ciascuno, oltre interessi CP_1 Controparte_2
come indicato in motivazione e condanna la ASST dei Sette AG al pagamento di dette somme in favore dei predetti appellati;
b)respinge l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
c)condanna ASST dei Sette AG al rimborso in favore di e Controparte_1 Controparte_2
delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 16.923,60 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente pagina 19 di 20 grado di appello, in complessivi euro 17.180,40 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali;
d)conferma nel resto la sentenza impugnata;
e)condanna e al rimborso delle spese processuali di questo grado Controparte_1 Controparte_2
di appello in favore di liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, Controparte_3
cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
f)pone gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado ed a quella disposta nel presente grado di appello a carico di ASST dei Sette AG;
g)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2077/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA DANDOLO 10 21052 VARESE P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. PUERARI GIULIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in VIA PROCACCINI, 6 C.F._2
pagina 1 di 20 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. BRIANZA VINCENZO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. P.IVA ) cessionaria del Controparte_3 P.IVA_2
portafoglio assicurativo della , con sede in Milano, Via Clerici Controparte_4
14, in persona del suo procuratore Dott. giusti poteri per atto Notaio Controparte_5
di Milano rep. n. 74580 racc. n. 37528 del 29.9.2020, rappresentata e Parte_2
difesa dall' Avv. Federico Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana 122 come da procura in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Ferma l'assenza di censure/domande dell'Ente deducente rispetto al capo 4) della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese e, quindi, ferma l'assenza di domande di nei confronti di , l'appellante Controparte_6 Controparte_3
rassegna le seguenti conclusioni.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
A. riformare, per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto di citazione in appello
6.07.2022, la sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data 12.05.2022, e respingere tutte le domande formulate dai GN nei confronti di dei CP_1 CP_6
pagina 2 di 20 poiché infondate in fatto e diritto, con condanna degli appellati a rifondere Parte_1
le spese di lite di primo e secondo grado, e con rimborso integrale dei costi di CTU.
B. In subordine, in parziale riforma della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di
Varese in data 12.05.2022, accertare l'erroneità della liquidazione di danno operata dal
Giudice di prime cure e ridurre, per i motivi dettagliatamente indicati nel presente atto, il risarcimento riconosciuto in favore dei GN , in considerazione della ridotta CP_1
aspettativa di vita futura della signora rispetto alla media e respingere tutte Persona_1
le ulteriori domande;
spese di lite rifuse.
C. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
a) ferma la nullità/invalidità della CTU espletata in primo grado, l'appellante chiede la rinnovazione della consulenza medico legale d'ufficio, volta a rispondere compiutamente al quesito peritale, previa nomina di Collegio di specialisti e previa integrazione del quesito, così come reiteratamente e formalmente richiesto in primo grado da parte convenuta (cfr. all.d; all.e);
b) si chiede ammettere le istanze istruttorie ritualmente formulate dall Pt_1
convenuta - volte a consentire l'accertamento dei fatti, delle effettive condizioni e delle patologie pregresse della signora - costituite da prova per testimoni sui Persona_1
capitoli dedotti in memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. del 25.11.2019 e integralmente trascritti in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. conclusioni
30.09.2021 - all. g):
1) Vero che nell'Agosto 2017 la signora veniva ricoverata presso il Reparto Persona_1
di Chirurgia Generale ad indirizzo toracico dell'Ospedale di Varese e sottoposta ad intervento di “resezione di pregressa anastomosi ileo-colica e della flessura splenica, con confezionamento di ileo-discendente anastomosi (EI ca acell ad anello con castone pTr4b pNr2a G3) CEA 5,86”. pagina 3 di 20 2) Vero che dal 14.09.2017 al 21.09.2017, la paziente veniva nuovamente ricoverata nel
Reparto di Chirurgia Toracica per “infezione di parete addominale in sede di pregresso drenaggio pelvico”.
3) Vero che a seguito di visita presso il DH Oncologico dell'Ospedale di Varese in data
6.10.2017 l'esame obiettivo sulla signora dimostrava: “Condizioni generali Persona_1
scadute; kg: 49; Addome trattabile, diffusamente dolente alla palpazione profonda, peristalsi valida. Al torace MV ridotto su tutto l'ambito. Mucose asciutte” e veniva
“previsto posizionamento PAC in data 20/10/17” (cfr. doc. 3).
4) Vero che all'anamnesi veniva indicato: 30.03.2017 “adenocarcinoma mucinoso a cellule ad anello con castone colon trasverso-flessura splenica G3 pT3 pN2 (4/11) MSI
(assenza MLH1 e PMS2), BRAF mutata” - 1.08.2017: “recidiva anastomotica di adenocarcinoma a cellule ad anello con castone pTr4b pNr2a G3, BRAF: mutato;
PANRAS: assenza di mutazione;
presenza di instabilità dei microsatelliti” (cfr. doc. 4) .
5) Vero che nella sezione “comorbidità” (coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo) veniva indicato: “cardiopatia ischemica cronica dal 2014; tonsillectomia;
appendicectomia; revisione chirurgica cavità uterina per emorragia
(1981); annessite (1969); angioma epatico noto dal 1986; paziente fumatrice. Sindrome di Sjogren. Diverticolosi. Allergie: Oxaplatino”.
6) Vero che in data 11.10.2017, la signora si presentava presso il Pronto Per_1
Soccorso dell'Ospedale di Varese per addominalgie localizzate al fianco destro ed irradiate all'arto inferiore omolaterale.
7) Vero che ad esito degli accertamenti eseguiti in Pronto Soccorso, la paziente veniva ricoverata nel Reparto di Chirurgia Toracica - Chirurgia III del nosocomio varesino, per la valutazione della terapia antalgica;
all'ingresso in reparto veniva compilata la scheda di valutazione del rischio di caduta (scala Conley), con attribuzione di un punteggio pari a 1.
pagina 4 di 20 8) Vero che durante la degenza presso il Reparto di Chirurgia Toracica, alle ore 00.45 del 18.10.2017, la paziente inciampava nel cestino dei rifiuti del bagno e cadeva senza riportare traumi, ecchimosi, né perdita di coscienza, così che veniva aggiornata la scheda di valutazione del rischio caduta, con attribuzione di un punteggio pari a 3.
9) Vero che alle ore 16.30 del 18.10.2017, la signora veniva trasferita nel Per_1
Reparto di Oncologia del medesimo nosocomio al fine di ricevere le cure più appropriate;
all'ingresso in reparto veniva aggiornata la scheda “Conley” con attribuzione di un punteggio pari ad 8, in considerazione dell'”iniziale scadimento delle condizioni generali”.
10) Vero che la signora nel corso del ricovero in Oncologia dal 18 al Persona_1
21.10.2017, ha rifiutato l'utilizzo di presidi al letto per i bisogni corporali (quali la padella) e ha chiesto di effettuare i propri bisogni fisiologici e l'igiene personale nel locale bagno e in riservatezza.
11) Vero che in tale contesto, dal 18 al 21 Ottobre 2017, il personale sanitario del
Reparto di oncologia accompagnava numerose volte, di notte e di giorno, la signora ai servizi, assicurandosi che fosse seduta (su una sedia o sul WC) e in sicurezza, Per_1
prima di socchiudere la porta e attendere il richiamo della paziente appena fuori della porta accostata.
12) Vero che in data 20.10.2017, veniva annotato nel diario clinico: “... in considerazione del progressivo scadimento delle condizioni generali (paziente al momento non più autosufficiente, scaduto PS) non si ritengono indicati ulteriori trattamenti oncologici attivi” e i medici informavano i familiari sulla prognosi infausta, circa l'inizio del trattamento palliativo e circa l'opportunità di un trasferimento della paziente in “Hospice”.
13) Vero che alle ore 3.20 circa del 21.10.2017, su richiesta della paziente, il signor
- all'epoca tirocinante al 3° anno del Corso di Infermieristica Testimone_1
pagina 5 di 20 dell'Università dell'Insubria - accompagnava al bagno la signora e l'aiutava a Per_1
sedersi sul WC.
14) Vero che l'infermiere veniva invitato dalla paziente a lasciarla Testimone_1
sola e, quindi, si posizionava fuori della porta socchiusa del bagno, in attesa che la signora lo richiamasse per alzarsi. Per_1
15) Vero che in tale contesto, la signora disattendendo le specifiche istruzioni e Per_1
raccomandazioni impartitele dal personale sanitario, nel tentativo di rialzarsi autonomamente dal WC, cadeva a terra, battendo il capo sul pavimento.
16) Vero che, sentito un tonfo, l'infermiere immediatamente apriva Testimone_1
la porta del bagno e soccorreva la signora che si scusava per l'accaduto. Per_1
17) Vero che a seguito dell'occorso, la paziente veniva immediatamente sottoposta a visita medica da parte del medico di guardia, Dott. che riscontrava Testimone_2
l'assenza di segni neurologici;
18) Vero che gli infermieri di turno, signor e , su Testimone_3 Testimone_1
indicazione del Dott. praticavano una accurata detersione della ferita - che, in Tes_2
quel momento, non presentava sanguinamento attivo - applicavano una copertura a piatto con garze sterili e bendaggio con “Autofix”, e apponevano ghiaccio localmente.
19) Vero che la paziente veniva medicata, rassicurata, accudita, rimessa a letto e controllata dal personale sanitario, medico e infermieristico, nelle ore successive, con riscontro di “medicazione in ordine” ai controlli delle ore 4.00 e delle ore 6.00.
20) Vero che alle ore 7.40 circa del 21.10.2017, durante le operazioni di igiene della paziente, veniva riscontrato il sanguinamento della ferita.
21) Vero che su disposizione del dott. venivano effettuati TC encefalo;
sutura Tes_2
della ferita lacero-contusa che, nel frattempo, presentava sanguinamento alla digitopressione;
infusione di due unità di globuli rossi;
con sospensione dei farmaci anticoagulanti e antiaggreganti.
pagina 6 di 20 22) Vero che l'esito dell'esame TC delle 8 del 21.10.2017 dava riscontro di emorragia sub-aracnoidea temporo-parietale destra e frontale sinistra e di un ematoma sottodurale sinistro di 5 mm e il richiesto consulto neurochirurgico escludeva l'indicazione a provvedimenti chirurgici, disponendo la somministrazione di desametasone e controllo evolutivo.
23) Vero che l'esito della TC di controllo delle 17.00 dimostrava una situazione del tutto invariata rispetto al mattino, così che il neurochirurgo confermava quanto già indicato e venivano informati i figli della signora della gravità delle condizioni della Persona_1
madre, le cui condizioni neurologiche peggiorarono progressivamente, fino al coma e al decesso in data 22.10.2017, alle ore 20.45.
Si indicano a testimoni sui capitoli da 1) a 23) che precedono:
-Dott. Dott.ssa Dott.ssa Dott.ssa Testimone_2 Testimone_4 Testimone_5
, Dott.ssa presso Unità Operativa Oncologia Medica - Testimone_6 Persona_2
Asst dei Sette AG (sui capi da 1 a 23);
-Sig. , sig. , sig.ra , sig.ra Testimone_3 Testimone_1 CP_7 CP_8
, sig.ra sig.ra sig.ra , sig.ra
[...] CP_9 Parte_3 Parte_4
sig.ra sig.ra presso Unità Operativa CP_10 Parte_5 CP_11
Oncologia Medica - Asst dei Sette AG (sui capi da 1 a 23);
-Dott.ssa , presso Unità Operativa Oncologia Medica - Asst dei Sette Controparte_12
AG (sui capi da 1 a 7).
Per E : Controparte_1 Controparte_2
Piaccia alla Corte Ecc.ma:
Respingere l'appello proposto da ASST dei Sette AG contro la sentenza n. 534/22 in data 12/05/2022 del Tribunale di Varese, confermando quanto disposto nella stessa ai capi n.1-2-3 e 5.
pagina 7 di 20 Condannare in ogni caso l'appellante principale al risarcimento in favore degli appellati e dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti -in Controparte_1 CP_2
proprio e quali eredi del padre in conseguenza del decesso della madre CP_13
nella misura liquidata in sentenza o in quel maggiore o minor importo che Persona_1
riterrà di Giustizia.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle liquidate per la duplice C.T.U.
B) Accogliere l'appello incidentale proposto da e nei Controparte_1 CP_2
confonti di relativamente al capo n.4 della sentenza di che Controparte_4
trattasi, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
In strettissimo subordine: ridurre l'ammontare di quanto a tale titolo liquidato in favore dell'appellata al 10% dell'importo e comunque nella misura che si riterrà di Giustizia.
Condannare in ogni caso e Controparte_4 Controparte_3
all'integrale rifusione delle spese del presente grado.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, per le motivazioni sin qui esposte, così provvedere: - in via principale, atteso il giudicato formale formatosi in relazione alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di parte
[...]
disporre l'estromissione di dal Controparte_3 Controparte_3
presente giudizio;
sempre in via principale, rigettare in ogni caso l'appello proposto in via incidentale dai Sig.ri e , in quanto infondato, Controparte_1 Controparte_2
illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
534/2022, pubblicata il 15.05.2022, emessa dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Renata M.
Barnabò nel giudizio recante R.G. 2189/2018 non sussistendo i presupposti per la pagina 8 di 20 concessione dell'inibitoria richiesta;
in via subordinata, nella denegata ed increduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via principale, ci si associa ai motivi di appello formulati dall Parte_1
con conseguente riforma della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese,
Dott.ssa Renata M. Barnabò, nel giudizio recante R.G. 2189/2018 e rigetto di tutte le domande formulate dai Sig.ri e;
in via Controparte_1 Controparte_2
ulteriormente subordinata, in caso di riforma solo parziale della sentenza n. 534/2022 emessa dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Renata M. Barnabò, nel giudizio recante R.G.
2189/2018, limitare l'esposizione alla quota di responsabilità eventualmente attribuita all , dichiarare Parte_1 [...]
tenuta alla manleva nei limiti delle condizioni contrattuali di cui Controparte_3
alla polizza assicurativa n. IITOM1600023 che prevede una SIR Self Insured Retention per sinistro pari ad € 250.000,00, e pertanto ed in ogni caso, la compagnia sarà tenuta alla garanzia e malleva nei confronti dell'assicurata solo ed esclusivamente per le somme eccedenti l'importo indicato di € 250.000,00 .
Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio”.
pagina 9 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Varese, con sentenza n.534\2022, accoglieva le domande proposte da , CP_13
deceduto nel corso del giudizio, e nei confronti dell Controparte_2 Controparte_1 [...]
condannando quest'ultima al risarcimento del danno in Parte_1
favore di e , anche quali eredi di , per il decesso Controparte_1 Controparte_2 CP_13
della propria congiunta liquidato in euro 295.000,00 per ciascuno a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale, ed in euro 4.300,00 per danno patrimoniale.
Il primo giudice respingeva la domanda proposta dagli attori nei confronti della compagnia assicurativa
, regolando le spese secondo la soccombenza, ponendo quelle degli attori a Controparte_4
carico della e quella della a carico degli attori. CP_6 CP_4
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
, e , rispettivamente coniuge e figli di CP_13 Controparte_2 Controparte_1 Per_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Varese,
[...]
l' e la , chiedendone la Parte_1 Controparte_4
condanna solidale al risarcimento dei danni subiti, per la morte della predetta propria congiunta, avvenuta a causa delle gravissime lesioni riportate cadendo mentre era ricoverata presso il nosocomio
Gli attori esponevano come la sig. dopo una prima caduta accidentale avvenuta Persona_1 all'interno del nosocomio, in data 18.10.17, trasferita nel reparto di oncologia per l'inizio dei trattamenti farmacologici previsti per la sua patologia, nella notte del 20/10/2017, veniva accompagnata da un assistente in bagno, dove, lasciata da sola, cadeva nuovamente a terra.
Deducevano gli attori come la propria congiunta la mattina seguente veniva sottoposta a una TAC alla testa, ed il giorno seguente entrava in coma e decedeva.
Gli attori chiedevano la condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso della loro congiunta.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio.
L contestava ogni sua responsabilità per il decesso Parte_1
della sig. e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Per_1
La eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedeva comunque Controparte_4
il rigetto delle domande attoree.
pagina 10 di 20 Nel corso del giudizio, in seguito al decesso di , si costituivano quali eredi dello stesso i CP_13
due figli e , già attori in proprio. Controparte_1 Controparte_2
Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, espletata una CTU medico-legale, ed assunte prove orali, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice accoglieva anzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_4
osservando come l'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa della struttura
[...] sanitaria, prevista dall'art. 12 della legge 24 del 2017, non fosse ancora proponibile, mancando il previsto decreto attuativo del Ministero per lo sviluppo economico.
Il tribunale, dopo aver premesso che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori iure hereditatis, dovesse essere esaminata secondo i criteri della responsabilità contrattuale, mentre quella proposta iure proprio, secondo i parametri della responsabilità extracontrattuale, ravvisava, sulla base della ctu espletata dal dott. , una responsabilità, sotto entrambi i profili, della struttura sanitaria convenuta Per_3
per il decesso di posto che emergeva un grave difetto di sorveglianza della paziente, Persona_1
soggetta a serio rischio di caduta in relazione alle sue gravi patologie, che, pur dopo una prima caduta avvenuta, sempre durante il ricovero, qualche giorno prima, rimasta senza conseguenze, era stata lasciata senza sorveglianza, mentre si recava ai servizi, dove era nuovamente caduta, riportando questa volta lesioni che ne avevano provocato il decesso il giorno seguente.
Il ctu riteneva accertato il nesso causale tra la caduta ed il decesso della paziente, precisando che a causa della grave neoplasia che l'affliggeva, la signora aveva comunque un orizzonte di Per_1
sopravvivenza di circa un semestre.
Il primo giudice riconosceva ai prossimi congiunti di quest'ultima il risarcimento per la perdita del rapporto parentale, liquidando, avuto riguardo alla ridotta aspettativa di vita della paziente, a causa della sua malattia oncologica, una somma pari al valore medio delle tabelle milanesi e quindi riconoscendo al coniuge , e per esso, dopo il suo decesso, agli eredi, l'importo di euro CP_13
230.000,00, ed a ognuno dei due figli della vittima, la somma di euro 180.000,00, oltre al rimborso della somma di euro 4.300,00 per spese funerarie sostenute.
Detta sentenza è stata impugnata dall' in forza di Parte_1
quattro motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati.
e hanno contestato il fondamento dell'impugnazione proposta Controparte_1 Controparte_2
dalla della quale hanno chiesto il rigetto, ed hanno proposto appello incidentale nei Controparte_6
pagina 11 di 20 confronti del capo della sentenza di primo grado che li aveva condannati al pagamento delle spese processuali in favore di . Controparte_4
La cessionaria del portafoglio assicurativo della , Controparte_3 Controparte_4 chiedeva di respingersi l'appello incidentale dei GN nei suoi confronti. CP_1
La causa, pervenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 19 luglio 2023, veniva rimessa in istruttoria, per la rinnovazione della ctu medico-legale.
Espletato l'incombente, e precisate nuovamente le conclusioni, spirati i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Appello dell' Controparte_6
Con il primo motivo l'appellante assume la nullità della ctu espletata in primo grado, per l'omessa nomina, da parte del tribunale, di uno specialista, oltre al professionista specializzato in medicina legale, così come disposto dall'art. 15 comma 1 della legge 24 del 2017.
Fa rilevare parte appellante come nonostante le reiterate richieste al primo giudice, questi non aveva provveduto ad affiancare al medico legale uno specialista in oncologia, sull'errato presupposto che l'elaborato peritale fosse stato integrato dal parere dell'oncologo dott. , che in realtà aveva Persona_4
rivestito la qualità di consulente di parte della senza operare alcuna integrazione della ctu. CP_6
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il tribunale aveva errato nel riconoscere la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta in primo grado, trascurando di considerare che, come emergeva dall'istruttoria orale e dalle risultanze documentali, i provvedimenti preventivi nei confronti della paziente adottati risultavano adeguati, atteso che veniva indicata la necessità di “aiuto della paziente nella mobilizzazione”, e la signora veniva regolarmente assistita in tutti i suoi Per_1
spostamenti.
Secondo la ASST dei Sette AG, la caduta occorsa alla paziente in data 21-10-2017 costituiva un evento non prevenibile e non imputabile alla medesima, in quanto dovuto esclusivamente alla condotta imprudente della signora che non si era attenuta alle indicazioni e raccomandazioni rivoltele, Per_1 omettendo di richiamare l'infermiere, presente appena fuori della porta socchiusa del bagno, e decidendo di rialzarsi autonomamente.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, hanno un parziale fondamento, solo quanto alla eccepita nullità della ctu espletata in primo grado, ma non per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, accertata dal primo giudice, che va confermata.
pagina 12 di 20 Va anzitutto osservato come la disciplina di cui all'art. 15 della I. n. 24/2017, che stabilisce -al 1° comma- che «nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e precisa -al comma 4° - che, «nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio», prevede con ciò l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare (Cass.
12593\2021, Cass. 14085\2024).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto che la legge n.24 del 2017 è entrata in vigore l'1 aprile 2017, non è dubbia la sua applicabilità ai fatti oggetto di causa.
La ctu collegiale disposta in rinnovazione di quella espletata in primo grado, ha confermato la responsabilità della struttura sanitaria per la caduta, ed il successivo decesso, della signora Per_1
Con argomentazioni logiche e condivisibili, i consulenti nominati in questo grado di appello hanno affermato come “Il nesso tra la caduta occorsa in data 21 ottobre 2017 e il decesso risulta sufficientemente documentato dalle righe che precedono ed in particolare dai referti strumentali eseguiti dopo la caduta ed anche dal verificarsi di un rapido decesso avvenuto alle 20,45 del 22 ottobre
2017, ovverosia circa 40 ore dopo la caduta e il trauma cranico. Indubbiamente ha contribuito al determinarsi dell'emorragia cranioencefalica sopra descritta anche una condizione di alterata coagulazione e aggregazione piastrinica provocate dalla terapia in atto , sicché si può concludere che il nesso tra la caduta e il decesso è da ritenersi di natura concausale. Per quanto riguarda la disamina della condotta del personale sanitario va certamente individuata una condotta non consona alla condizione clinica della paziente è più specificatamente imperita nel non aver individuato la presenza di un elevato fattore di rischio per cadute e negligente per non aver messo in pratica gli opportuni provvedimenti atti ad evitare che si verificassero. In particolare ci si riferisce al fatto che nonostante fosse stata rilevata e compilata la cosiddetta scala di Conley per il rischio cadute non se ne è sufficientemente tenuto in conto soprattutto se si considera che la paziente prima della grave e letifera caduta del 21 ottobre era già caduta una volta precedente in data 18 ottobre, episodio noto al personale sanitario e registrato in aggiornamento sulla scala di Conley, ciononostante nessun provvedimento venne preso e anzi si ritenne possibile lasciare la paziente da sola nel bagno del reparto dove appunto si verificò la caduta..”.
Deve osservarsi come le conclusioni che precedono non sono state oggetto di alcun rilievo critico da parte dei consulenti della CP_6
pagina 13 di 20 Va inoltre escluso che l'istruttoria orale, ed in particolare le deposizioni e Testimone_2 [...]
, permettano di escludere una condotta negligente della struttura sanitaria. Tes_3
Il teste nulla di rilevante ha riferito, quanto alle precauzioni e cautele predisposte dal personale Tes_2 dell'ospedale, per evitare il rischio di caduta della paziente, dal momento che è giunto presso la stanza della signora dopo che l'evento si era già verificato. Per_1
Anche il teste ha dichiarato di essere intervenuto dopo che la signora era caduta, e quindi Tes_3 Per_1
anche in questo caso la deposizione è priva di significato probatorio.
Deve quindi essere accertata la negligenza della condotta tenuta nell'occasione della caduta della paziente da parte dei sanitari della ASST dei Sette AG, ravvisabile nella pacifica circostanza di avere lasciato la paziente da sola in bagno nonostante il rilevantissimo pericolo di una nuova caduta, ed il nesso causale, nei termini chiariti dalla ctu, tra la caduta ed il decesso della signora Per_1
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la eccessività del risarcimento riconosciuto dal tribunale, che non aveva tenuto in debito conto le ridottissime aspettative di vita della paziente, a causa di pregresse patologie.
Secondo la ASST tale circostanza avrebbe dovuto indurre il tribunale a valutare il Parte_1
risarcimento non sotto il profilo della perdita del rapporto parentale, ma sotto quello del danno da riduzione del periodo di sopravvivenza.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che saranno indicati.
Quanto alla prognosi di sopravvivenza della signora in ragione della sua grave malattia Per_1
oncologica, i consulenti nominati dalla Corte, hanno osservato come “..pur tenendo conto che le condizioni generali della paziente non erano marcatamente compromesse così come provato dalle valutazioni oncologiche del mese di ottobre 2017..” non poteva non tenersi conto della gravità della neoplasia, ciò che portava a ritenere che “..le probabilità di sopravvivenza ricavabili dai comunque utilissimi lavori scientifici consultati debbano essere riconsiderate ipotizzando una prognosi quoad vitam nel mese di ottobre 2017 di 6-8 mesi.”
Secondo le osservazioni avanzate dal ctp delle parti appellate, “..se non fosse intervenuta una caduta con tali conseguenze„ la sig avrebbe posizionato un porth e intrapreso una chemioterapia Per_1
palliativa, e di conseguenza avuto una sopravvivenza di 12/14 mesi come solitamente avviene in questa categoria di pazienti…”.
pagina 14 di 20 I consulenti nominati dalla Corte, pur riconoscendo che le valutazioni del consulente degli appellati apparivano sicuramente meritevoli di considerazione, ritenevano le stesse non suffragate da dati oggettivi, cioè dai riferimenti della letteratura scientifica, e quindi confermavano la propria valutazione.
Devono essere, a giudizio della Corte, condivise le conclusioni del collegio peritale, dovendo assegnarsi alle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte degli appellati, il valore di una, seppur autorevole, opinione personale, non supportata da riscontri della letteratura medico-scientifica.
Può pertanto ritenersi, secondo il criterio del più probabile che non, che se non fosse intervenuta la condotta illecita dei sanitari della la signora sarebbe sopravvissuta per un periodo CP_6 Per_1
stimabile tra i sei e gli otto mesi.
Quanto al danno del quale deve essere riconosciuto il ristoro, osserva il Collegio come siano oramai consolidati, nella giurisprudenza della Suprema Corte, i principi secondo i quali in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, deve discorrersi di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (Cass. 35998\2023;
Cass.26851\2023).
Si osserva dal Supremo Collegio come”.. in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato ... esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita. L'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica…È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto pagina 15 di 20 iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito..” (pronunce citate).
Nel caso di specie, come si è osservato sopra, deve ritenersi accertato in fatto che, senza la condotta negligente dei sanitari, colposamente causale, la vittima avrebbe “più probabilmente che non” vissuto un periodo di vita determinato, stimabile tra sei ed otto mesi.
Ciò posto, osserva il Collegio come il giudice di primo grado abbia utilizzato le tabelle milanesi all'epoca in vigore per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ed in ragione della ridotta aspettativa di vita della signora a causa della sua pregressa patologia oncologica, abbia Per_1
quantificato il risarcimento spettante ai prossimi congiunti della vittima nel valore medio di dette tabelle.
Rileva anzitutto il Collegio come nessuna delle parti abbia formulato uno specifico motivo di appello sull'applicabilità delle tabelle milanesi in uso al momento della decisione di primo grado.
Deve osservarsi come le tabelle milanesi del danno da perdita del rapporto parentale, si riferiscano
“fisiologicamente” alla perdita parentale relazionata a un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica, e non al tempo residuo in base alla statistica clinica rapportata a un soggetto affetto da una specifica pregressa patologia.
Il procedimento seguito dal primo giudice per determinare il risarcimento per la perdita del legale parentale, non può essere condiviso, dal momento che il riferimento compiuto è a valori calcolati sulla sopravvivenza assegnata dalla statistica demografica, seppure presi nei valori intermedi tra minimo e massimo.
Il risarcimento, a giudizio della Corte, deve essere determinato con un criterio necessariamente equitativo, che tuttavia non prescinda del tutto da una proporzione tra la concreta sopravvivenza attesa nella concreta fattispecie, e quella presupposta dalle tabelle, tarate sul danno da perdita del
“fisiologico” rapporto parentale, sulla base delle statistiche demografiche, che, nel caso della signora poco più che settantaquattrenne al momento del fatto illecito, assegnavano a detti soggetti Per_1
sani, una aspettativa di vita di circa 12 anni.
Non può non considerarsi come l'applicazione di una pura proporzione matematica risulterebbe insoddisfacente, dal momento che la sofferenza morale, il dolore e lo sconvolgimento per la anticipata perdita di uno stretto familiare non è semplicisticamente scomponibile in frazioni, e d'altro canto, la consapevolezza dei congiunti della signora delle ridotte aspettative di vita della stessa a causa Per_1
pagina 16 di 20 della sua malattia oncologica, è elemento idoneo ad acuire il dolore per il venir meno della possibilità di passare con il congiunto quel ridotto tempo assegnato dalla progressione della patologia.
Reputa equo il Collegio determinare il risarcimento spettante ai prossimi congiunti di Persona_1
nella misura di un quarto del valore medio delle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice, e pertanto a ed a spetta la somma di euro 28.750,00 ciascuno quali eredi del Controparte_1 Controparte_2
risarcimento spettante a , e la ulteriore somma di euro 45.000,00 ciascuno, iure proprio, CP_13
il tutto oltre interessi legali a far tempo dalla sentenza di primo grado, statuizione questa non oggetto di specifica censura.
Va confermata anche la condanna, disposta dal primo giudice, della ASST dei Sette AG al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad euro 4.300,00 per le spese funerarie sostenute, in favore degli odierni appellati, oltre interessi come indicato nella sentenza di primo grado, statuizione anche questa non oggetto di censura.
Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva regolato le spese di lite.
Assume la ASST dei Sette AG come il tribunale aveva liquidato le spese di lite in favore degli attori, in misura superiore a quanto dagli stessi chiesto con la nota spese depositata.
Il motivo risulta assorbito, dalla necessità di un nuovo regolamento delle spese con riguardo all'intero giudizio, resosi necessario a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado.
Appello di e . Controparte_1 Controparte_2
Gli appellati hanno proposto impugnazione incidentale, avverso il capo della sentenza che li aveva condannati alle spese in favore della . Controparte_4
Gli appellanti incidentali contestano, pur senza farne motivo di impugnazione, che la improponibilità della domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni fosse da ritenersi, come affermato dal tribunale, pacifica, ma lamentano come le spese liquidate in favore di nella misura di euro CP_4
21.837,00 per compenso, dovessero considerarsi eccessive, sia in relazione al fatto che la questione della esperibilità o meno dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non era, all'epoca della introduzione del giudizio, pacifica, il che avrebbe potuto indurre il primo giudice a compensare le spese, sia perché le spese dovevano essere limitate a quella sola attività difensiva inerente l'eccezione pregiudiziale, e non a quella, più complessa, concernente il merito, che peraltro, adesiva a quella della propria assicurata, era risultata infondata, visto che le domande attoree erano state accolte.
L'appello incidentale è infondato.
pagina 17 di 20 La statuizione che ha accertato la carenza di legittimazione passiva della non è stata CP_4
oggetto di alcuna impugnazione, si che non può dubitarsi che gli attori siano risultati integralmente soccombenti nel rapporto processuale con la detta compagnia di assicurazioni.
Tenuto conto che nel giudizio di primo grado gli attori avevano chiesto la condanna della in CP_4
solido con la ASST dei Sette AG, al pagamento di una somma complessiva di euro 694.300,00, la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado, dovendo aversi riguardo, atteso il rigetto della domanda, al valore di quest'ultima, risulta congruo, in relazione ai parametri di cui al DM
55\2014 (e successive modifiche), che per lo scaglione di riferimento prevedono un valore medio superiore all'importo di euro 21.387,00 stabilito dal tribunale.
Come infatti insegna la Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (Cass. 28417\2018).
Le spese del presente giudizio.
Quanto alle spese nel rapporto tra l'appellante ed gli appellati , ricordato il principio secondo cui CP_1
il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ritiene la
Corte che l'accoglimento della domanda dei GN , seppure per un importo inferiore alle CP_1
richieste, giustifichi la condanna della ASST dei Sette AG al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.55 del 2014 (e successive modifiche), e del valore corrispondente alla somma attribuita ad ognuno degli odierni appellati (euro
75.900,00 oltre interessi), quanto al primo grado, per le quattro fasi, in euro 14.103,00 per compenso da aumentarsi del 20% ex art. 4 comma 2 DM 55\2014, per un totale di euro 16.923,60 oltre iva, cpa, contributo unificato e 15% per rimborso spese forfettarie, e per il presente grado di appello, sempre per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 14.317,00 per compenso, da aumentarsi del 20% ex art. 4 comma 2 DM 55\2014, per un totale di euro 17.180,40 oltre iva, cpa, e
15% per spese forfettarie.
Gli esborsi relativi alla ctu eseguita in primo grado e quelli, liquidati con separato decreto, relativi a quella espletata in questo grado di appello, vanno posti a carico della ASST dei Sette AG.
pagina 18 di 20 Gli appellanti incidentali , atteso il rigetto della loro impugnazione incidentale, devono essere CP_1
condannati a rimborsare le spese processuali di questo grado di giudizio in favore della
[...]
liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al Controparte_3
DM n.55\2014 (e successive modifiche), in relazione al valore della causa (da euro 5.201 ad euro
26.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, posto che la fase istruttoria non ha riguardato il rapporto processuale tra appellanti incidentali e in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, CP_4
cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Come insegna la Suprema Corte, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza;
ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. 18465\2024).
In relazione al rigetto dell'appello incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di e Controparte_1 [...]
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato CP_2 dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina il risarcimento spettante a
[...]
ed a nella somma capitale di euro 75.900,00 per ciascuno, oltre interessi CP_1 Controparte_2
come indicato in motivazione e condanna la ASST dei Sette AG al pagamento di dette somme in favore dei predetti appellati;
b)respinge l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
c)condanna ASST dei Sette AG al rimborso in favore di e Controparte_1 Controparte_2
delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 16.923,60 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, e rimborso contributo unificato, e quanto al presente pagina 19 di 20 grado di appello, in complessivi euro 17.180,40 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali;
d)conferma nel resto la sentenza impugnata;
e)condanna e al rimborso delle spese processuali di questo grado Controparte_1 Controparte_2
di appello in favore di liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, Controparte_3
cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
f)pone gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado ed a quella disposta nel presente grado di appello a carico di ASST dei Sette AG;
g)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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