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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: LU SEBASTIANI Presidente OR DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. v.g. n. 1661/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 01.11.1968 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2 17.05.1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bertocchi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 26.08.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in OL (SP) in data 30.06.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2002, numero 8, parte II, serie A), optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] Per_ la figlia;
che in data 19.09.2017 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-4- I IG.ri e si danno atto reciprocamente di essere Parte_1 Parte_2 entrambi economicamente indipendenti;
-5- I ricorrenti dichiarano di non pretendere alcun assegno divorzile o altro contributo di tipo economico l'uno nei confronti dell'altro;
-6- Quanto al mantenimento della figlia , la stessa oggi è maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente ed autosufficiente sicchè dovrà essere revocato l'obbligo del IG. i versare Parte_2 alla IE l'assegno di mantenimento per la prole;
-7- In conseguenza di quanto sopra e tenuto conto che la figlia non abita più con la madre, Per_1 dovrà essere parimenti revocata l'assegnazione in godimento della casa famigliare in favore della IE IG.ra , come precedentemente concordato dai coniugi in sede di separazione Parte_1 e come oggetto di trascrizione sicchè, anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., dovrà procedersi alla trascrizione della revoca dell'assegnazione della casa famigliare e del diritto di godimento della casa famigliare avvenuta in favore della IE IG.ra , casa sita in Comune della Spezia Parte_1 alla Via Brigola 3, censita al NCEU al foglio 47 particella 125 piano T- 1, z.c. 3, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, sviluppantesi sui piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, composta da portico di accesso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno e bagno al piano terra e disimpegno, tre camere, bagno, terrazza e balcone al piano primo, corredata da annessa corte pertinenziale della superficie complessiva di circa mq. 53, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
-8- I ricorrenti dichiarano di aver definitivamente regolato ogni e qualsiasi vertenza di tipo economico pendente tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Dichiarano altresì di avere interesse affinché la sentenza passi immediatamente in giudicato e dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (24.09.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge;
solo precisandosi, in merito alla dichiarazione di cui all'ultima parte del punto 8), con la rinuncia ai termini per l'impugnazione, di cui pure si prende atto, che ai fini del passaggio in giudicato della emananda sentenza di divorzio prima della scadenza dei termini di legge è comunque necessaria un'apposita dichiarazione di acquiescenza, successiva alla pubblicazione del provvedimento. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Pt_1 Parte_2 OL (SP) in data 30.06.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2002, numero 8, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OR Di RO LU AN