Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/04/2025, n. 7873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7873 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07873/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04916/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2021, proposto da
OL SI, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Bando indetto con il Decreto del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0141770 25-03-2021 per il “reclutamento nell’Esercito di 4.000 VFP 1” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il Sig. OL SI ha chiesto l’annullamento del bando di concorso, indetto con D.M. 25.3.2021 per il reclutamento nell’Esercito di 4.000 VFP 1, nella parte in cui attribuisce soltanto 7 punti ai concorrenti che, come lui, hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado - indirizzo tecnico - con votazione da 70/100 a 79/100, garantendo, invece, punteggi non proporzionati per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado e per il possesso di un brevetto e/o di un’abilitazione rilasciati al termine di un corso infrannuale.
A sostegno del mezzo di gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: “Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione artt. 2, 3, 97 della Costituzione; carenza assoluta di motivazione; violazione decreto presidente della repubblica 9 maggio del 1994 n. 487; violazione della l. n. 241/1990; eccesso di potere, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza” .
Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero della Difesa, depositando successivamente relazione informativa con annessa documentazione.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa attorea ha dichiarato, con apposita memoria, che il ricorrente non ha interesse a coltivare il gravame, essendo stato medio tempore incorporato nell’Aeronautica Militare, dapprima come VFP1 e, successivamente, come VFP4.
All’udienza di merito straordinario dell’11 aprile 2025, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da dichiarazione del procuratore del ricorrente, depositata in data 12.3.2025.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO