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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10726/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“responsabilità ex art. 2051 c.c.” e vertente:
TRA nato ad [...] il [...] Parte_1
( ) res.te in Afragola (NA) alla via Sportiglione n. 21 C.F._1
ed elette.te dom.to in Afragola in via Matteo Renato Imbriani n. 3 presso lo studio dell' Avv. Francesco Finelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E via Controparte_1
Sportiglione n. 21 in persona dell'amm.re p.t. dott. CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato 18.10.2022, Parte_1 conveniva in giudizio il sito in Afragola, Controparte_1
via Sportiglione n. 21, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso descritto in fatto ex art 2051 c.c.; 2. condannare lo stesso per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'odierno attore nella misura di euro
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20.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa attraverso ctu di cui si avanza istanza;
3. conseguentemente condannare la convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., nonché delle spese della procedura di mediazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. (…)”.
Esponeva l'attore che in data 10.12.2021 alle ore 17.00 circa, nello scendere le scale del seminterrato scala F, del condominio di via Sportiglione n. 21 in
Afragola (NA) ( ) ove lo stesso risiede, rovinava al suolo Controparte_1
a causa di un gradino reso scivoloso dalla presenza di acqua, non segnalata;
altresì che a causa della rovinosa caduta lo stesso batteva col capo a terra, procurandosi un trauma cranico e riportando lesioni all'anca ed alla gamba destra per le quali veniva trasportato a mezzo ambulanza della “Misericordia
Casoria OVD” presso il pronto soccorso dell'Ospedale CTO, ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico e frattura dell'ala iliaca e della branca ischio
– pubica destra. Frattura composta di L 3, con prognosi di riposo assoluto di giorni 40; ancora che a seguito delle dimissioni in data 11.12.2021 si sottoponeva a cure farmacologiche e riabilitative e durante il periodo di convalescenza l'infortunato non poteva attendere alle proprie esigenze quotidiane, residuandogli postumi invalidanti nella misura del 8% di danno biologico;
infine che nonostante il avesse provveduto a CP_1
denunciare il sinistro presso la propria compagnia assicurativa
[...]
, alcuna offerta di risarcimento è stata formulata. CP_3
Non si è costituito in giudizio il nonostante la regolarità della CP_1
citazione e della notifica e pertanto va dichiarato contumace.
Nel merito, la domanda è fondata.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni da CP_1
sofferti, discendeva dalla presenza sulle scale condominiali del seminterrato scala F, di una chiazza di acqua non visibile né segnalata.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di
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esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n.
24529).
La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ., 94/1332).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Deve ritenersi provata, alla luce della documentazione versata in atti e delle modalità del fatto lesivo descritto dall'attore e confermato dai testimoni, la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in lite e dunque la posizione di custode dell'ente di gestione in relazione al bene de quo.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula
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l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Secondo la giurisprudenza,
l'amministratore del ha il compito di provvedere non solo alla CP_1
gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini (Cass. 16 ottobre 2008 n. 25251).
Orbene, è pacifica la qualità del convenuto di custode delle CP_1
scale del seminterrato costituenti cosa comune.
Quanto alla dinamica, i testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2
- da ritenersi attendibili, per avere reso una dichiarazione
[...]
sufficientemente circostanziata, logica e coerente, e per avere fornito una plausibile giustificazione della loro presenza sui luoghi di causa, - confermavano il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attore in citazione. In particolare, i testi escussi confermavano che il sinistro si verificava il 10.12.2021 intorno alle 17.00, allorquando l'attore mentre scendeva la rampa di scale del seminterrato (per recarsi in garage ove era posteggiata una Vespa al cui acquisto i testi erano interessati), scivolò su una macchia di acqua e perse l'equilibrio cadendo sui 4 gradini successivi, facendosi male alla testa dalla quale perdeva sangue e alla gamba.
Precisavano i testi che avvicinatisi allo scalino sul quale scivolava l'attore constatavano la presenza di una macchia di acqua, non visibile, non riuscendo a precisare se a terra oltre l'acqua fosse presente sapone o altro liquido.
Ciò posto, il rimasto contumace non ha fornito la prova che la CP_1
situazione di pericolo, rappresentata dalla macchia di liquido sullo scalino, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, né che l'attore abbia tenuto un comportamento assolutamente incongruo e fatto della cosa un uso del tutto diverso da quello suo tipico poiché stava scendendo lungo le scale del fabbricato condominiale.
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In definitiva, quindi, può affermarsi che il sia responsabile, CP_1 quale ente custode dell'area in cui si verificava il sinistro, dei danni patiti dall'attore.
Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato dalla parte attrice.
In proposito, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dai referti stilati nell'immediatezza del fatto (contenuti nel fascicolo della parte attrice)
e dall'esame svolto dal consulente tecnico di ufficio, dott. Persona_1
emerge chiaramente come dal sinistro de quo siano derivate a carico dell'istante, le seguenti lesioni: “esiti di frattura composta dell'ala iliaca e della branca ischio-pubica destra. Frattura composta di l3.”
Sulla scorta delle valutazioni riportate nel richiamato elaborato peritale e successivamente precisate a seguito delle note critiche dei consulenti di parte, cui questo Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto redatto secondo ineccepibili criteri logico-scientifici, i pregiudizi sofferti da possono quantificarsi in misura pari a: 40 giorni di Parte_1
invalidità temporanea totale, 25 giorni di invalidità temporanea parziale al
50% e 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Sono residuati postumi produttivi di un danno biologico valutabile nella misura del 8%.
In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta
(entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di
Milano per l'anno 2025, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: Euro €
4600,00 per inabilità temporanea totale;
Euro 1437,50 per invalidità temporanea parziale al 50%; Euro 718,75 per inabilità temporanea parziale al 25%, nonché € 10777,00 per danno biologico permanente del 8% (valore punto euro 2264,08 per un soggetto di anni 82 al momento del sinistro.
Quanto al danno morale richiesto dall'attore, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha
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affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell' art 2059 cc, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta e comprovata, dalla difesa dell'attore, allo scopo di giustificare il riconoscimento del pregiudizio morale o una personalizzazione ulteriore del danno biologico nella cui valutazione è stato già ricompreso il danno estetico.
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. Infatti, “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale,
l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
6951/2010) come l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In
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quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio”.
Dunque, la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (che, nella specie, risale al mese di dicembre
2021), mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e poi rivalutata anno per anno. In applicazione dei sopra richiamati principi, a titolo di interessi, compete alla parte istante l'importo di euro €1.523,11 risultante dal calcolo degli interessi legali sulla somma, devalutata al mese di dicembre 2021 (€ 15488,74), e poi rivalutata anno per anno. Pertanto, sommando la sorta capitale rivalutata ed il lucro cessante da ultimo determinato, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la convenuta società va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro € 19.056,36, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. Mod. seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore avv. Francesco Finelli dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 10726 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
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a) Dichiara la contumacia del sito in Controparte_1
Afragola, via Sportiglione n. 21;
b) dichiara l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
sito in Afragola, via Sportiglione n. 21 in relazione ai
[...] danni sofferti da e, per l'effetto, in accoglimento della Parte_1 domanda, condanna il sito in Controparte_1
Afragola, via Sportiglione n. 21, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di euro 19056,36, oltre interessi legali sulla
[...]
somma stessa dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
c) condanna altresì sito in Afragola, via Controparte_1
Sportiglione n. 21, in persona del l.r. p.t., alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 245,00 per esborsi, ed euro 5077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell' avv.to Finelli Francesco anticipatario;
d) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico sito in Afragola, Controparte_1
via Sportiglione n. 21
Aversa, 12.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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