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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/06/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero 4906/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 7395/2022, depositata in data 27.04.2023;
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti - dall'Avv. Marcello FORTUNATO e presso il suo studio elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
Parte appellante
E
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
Parte appellata contumace
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ricorreva avverso Parte_1
l'ordinanza – ingiunzione n. 11771 del 14.02.2022, con la quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 346,00 muovendo dal presupposto secondo il quale l'accesso carrabile all'area della ricorrente sarebbe senza titolo ed ha ordinato di rimuovere l'accesso in oggetto. All'esito del giudizio, deciso in prima udienza,
l'opposizione veniva rigettata, ritenendo necessaria una specifica autorizzazione da parte del CP_2 Con ricorso depositato in data 06.11.2023, ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 7395/2022 depositata in data 27.04.2023.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto la erroneità della decisione in quanto il passo carrabile in oggetto era già stato assentito con decreto regionale del 275/18, reso a seguito di istanza del 21.03.2018, successivamente integrata, con cui la ricorrente ha chiesto la realizzazione di “un varco di accesso di accesso su Via Caravaggio – Zona PIP di FO RA (lato Nord dell'impianto) con recinzione in cls per delimitare l'area di impianto”.
Veniva fissata l'udienza ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.p.c. e il ricorrente provvedeva alla rituale notifica del ricorso e del decreto entro il termine disposto.
Non si costituiva in giudizio la contumace anche in primo grado. Controparte_1
All'udienza cartolare dell'11-6-2025, rinviata per la discussione e l'appellante concludeva come da note di trattazione scritta.
*
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'unico motivo cui ha affidato il proprio gravame concerne l'erroneità della decisione di primo Parte_1
grado nella parte in cui, nonostante abbia riconosciuto che il passo carrabile oggetto di lite era stato specificamente autorizzato con decreto regionale del 275/18, ha ciononostante ritenuto necessaria una ulteriore autorizzazione da parte del . Controparte_3
Detta interpretazione non può però essere condivisa.
Non è revocabile in dubbio che il citato decreto, tra l'altro, abbia autorizzato il un varco di accesso di accesso su Via Caravaggio – Zona PIP di FO RA (lato Nord dell'impianto) con recinzione in cls per delimitare l'area di impianto ed il relativo passo carrabile. Tanto emerge dalla planimetria allegata all'istanza (che prevede appunto il passo carrabile) ma comunque confermato anche dallo stesso GdP.
Detto decreto del 275/18 è stato emesso ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. n 152/2006, il Controparte_4 cui comma 3 così recita: “entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi” e comma 6: “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
Il dato testuale è chiaro e pertanto, secondo il pacifico brocardo “in claris non fit interpetatio”. Una volta che il passo carrabile è stato assentito a seguito della ricordata procedura, alcun'altra autorizzazione è necessaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8156/2023). Una diversa interpretazione non solo è contraria al dato testuale ma altresì contraria alla logica unitaria e acceleratoria della procedura unica, che prevede tra l'altro l'istituzione di una conferenza di servizi, che consente la partecipazione di tutti gli Enti interessati, tra cui anche il CP_2
Sulla base di quanto precede l'appello va accolto ed in riforma della sentenza gravata, va annullata l'ordinanza – ingiunzione n. 11771 del 14.02.2022.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del
10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la contumacia della in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione n. 11771 del 14.02.2022;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 300,00 per compensi ed euro 50,00 per spese vive per il primo grado di giudizio e di euro 500,00 per comensi ed euro 150,00 per spese vive per il secondo grado oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 12.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero 4906/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 7395/2022, depositata in data 27.04.2023;
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti - dall'Avv. Marcello FORTUNATO e presso il suo studio elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
Parte appellante
E
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
Parte appellata contumace
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ricorreva avverso Parte_1
l'ordinanza – ingiunzione n. 11771 del 14.02.2022, con la quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 346,00 muovendo dal presupposto secondo il quale l'accesso carrabile all'area della ricorrente sarebbe senza titolo ed ha ordinato di rimuovere l'accesso in oggetto. All'esito del giudizio, deciso in prima udienza,
l'opposizione veniva rigettata, ritenendo necessaria una specifica autorizzazione da parte del CP_2 Con ricorso depositato in data 06.11.2023, ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 7395/2022 depositata in data 27.04.2023.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto la erroneità della decisione in quanto il passo carrabile in oggetto era già stato assentito con decreto regionale del 275/18, reso a seguito di istanza del 21.03.2018, successivamente integrata, con cui la ricorrente ha chiesto la realizzazione di “un varco di accesso di accesso su Via Caravaggio – Zona PIP di FO RA (lato Nord dell'impianto) con recinzione in cls per delimitare l'area di impianto”.
Veniva fissata l'udienza ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.p.c. e il ricorrente provvedeva alla rituale notifica del ricorso e del decreto entro il termine disposto.
Non si costituiva in giudizio la contumace anche in primo grado. Controparte_1
All'udienza cartolare dell'11-6-2025, rinviata per la discussione e l'appellante concludeva come da note di trattazione scritta.
*
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'unico motivo cui ha affidato il proprio gravame concerne l'erroneità della decisione di primo Parte_1
grado nella parte in cui, nonostante abbia riconosciuto che il passo carrabile oggetto di lite era stato specificamente autorizzato con decreto regionale del 275/18, ha ciononostante ritenuto necessaria una ulteriore autorizzazione da parte del . Controparte_3
Detta interpretazione non può però essere condivisa.
Non è revocabile in dubbio che il citato decreto, tra l'altro, abbia autorizzato il un varco di accesso di accesso su Via Caravaggio – Zona PIP di FO RA (lato Nord dell'impianto) con recinzione in cls per delimitare l'area di impianto ed il relativo passo carrabile. Tanto emerge dalla planimetria allegata all'istanza (che prevede appunto il passo carrabile) ma comunque confermato anche dallo stesso GdP.
Detto decreto del 275/18 è stato emesso ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. n 152/2006, il Controparte_4 cui comma 3 così recita: “entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi” e comma 6: “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
Il dato testuale è chiaro e pertanto, secondo il pacifico brocardo “in claris non fit interpetatio”. Una volta che il passo carrabile è stato assentito a seguito della ricordata procedura, alcun'altra autorizzazione è necessaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8156/2023). Una diversa interpretazione non solo è contraria al dato testuale ma altresì contraria alla logica unitaria e acceleratoria della procedura unica, che prevede tra l'altro l'istituzione di una conferenza di servizi, che consente la partecipazione di tutti gli Enti interessati, tra cui anche il CP_2
Sulla base di quanto precede l'appello va accolto ed in riforma della sentenza gravata, va annullata l'ordinanza – ingiunzione n. 11771 del 14.02.2022.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del
10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la contumacia della in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione n. 11771 del 14.02.2022;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 300,00 per compensi ed euro 50,00 per spese vive per il primo grado di giudizio e di euro 500,00 per comensi ed euro 150,00 per spese vive per il secondo grado oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 12.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo