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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9232 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 15633/2025 promossa da:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
Avv. LUCCI FEDERICO ricorrenti contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29.4.25 e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di essere eredi di , deceduta in data 16.2.2025; Persona_1
CP_ che la de cuius in data 16.12.24 aveva ricevuto dall' una missiva contenente la richiesta di restituzione della somma di € 10.613,26 a decorrere dal 1.1.2023; CP_ che la richiesta dell' è infondata in quanto la de cuius era stata riconosciuta dal Tribunale di
Frosinone, con sentenza n. 2064 del 27.11.2024, titolare dell'indennità di accompagnamento a CP_ decorrere dal 1.12.2023, sentenza notificata all' in data 3.12.2024.
Tanto premesso, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO IN VIA PRNCIPALE: accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 10.613,26 preteso dall' nei confronti della fu , per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Persona_1
pagina 1 di 3 B) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare dovute a titolo di indebito solo le somme percepite dalla fu a far data dal 01.01.2023 e fino al 30.11.23”. Persona_1
2.- L' , costituitosi in giudizio, ha evidenziato: CP_1 che all'esito della visita di revisione, il cui verbale veniva comunicato alla Sig.ra in data Per_1
24.5.2023, a quest'ultima veniva comunicata la revoca dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo (giugno 2023); che, a seguito di tale revoca per mancanza del requisito sanitario, alla de cuius era stato comunicato il 16.12.2024 un indebito per l'importo di €.10.613,26, in considerazione dei ratei indebitamente percepiti nel periodo giugno 2023-gennaio 2025; che, a seguito dell'avvenuta impugnazione del verbale di accertamento, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 2064 del 27.11.2024, aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2023; che, nel dare attuazione alla decisione giudiziaria, gli Uffici liquidavano un importo a credito di €.
6.908,28 per il periodo dicembre 2023-dicembre 2024, con ciò compensando parzialmente l'indebito originario di €.10.613,26, che si è ridotto ad €. 3.704,98 relativamente al periodo giugno-novembre
2023.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato:
che l'originario indebito contestato alla de cuius di €.10.613,26, riferito ai ratei di indennità di accompagnamento erogati da giugno 2023 a gennaio 2025, era scaturito dalla visita di revisione del
24.5.23, comunicata alla assistita in data 6.6.23 e che aveva accertato il venir meno del requisito sanitario;
che, successivamente, il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento è stato accertato giudizialmente con decorrenza dal dicembre 2023; che l'istituto, con provvedimento del 18.12.2024, ha riconosciuto alla de cuius i ratei maturati da dicembre 2023; che l'indebito residuo è di € 3.704,98 e si riferisce ai ratei percepiti da giugno 2023 a novembre
2023.
Tale indebito è dovuto alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “ Poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la pagina 2 di 3 corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo
l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)”. (Cass. 6610/2005).
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:
1. - Dichiara che l'indebito residuo è di € 3.704,98; CP_
2. - Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1312,00, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 15633/2025 promossa da:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
Avv. LUCCI FEDERICO ricorrenti contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29.4.25 e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di essere eredi di , deceduta in data 16.2.2025; Persona_1
CP_ che la de cuius in data 16.12.24 aveva ricevuto dall' una missiva contenente la richiesta di restituzione della somma di € 10.613,26 a decorrere dal 1.1.2023; CP_ che la richiesta dell' è infondata in quanto la de cuius era stata riconosciuta dal Tribunale di
Frosinone, con sentenza n. 2064 del 27.11.2024, titolare dell'indennità di accompagnamento a CP_ decorrere dal 1.12.2023, sentenza notificata all' in data 3.12.2024.
Tanto premesso, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO IN VIA PRNCIPALE: accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 10.613,26 preteso dall' nei confronti della fu , per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Persona_1
pagina 1 di 3 B) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare dovute a titolo di indebito solo le somme percepite dalla fu a far data dal 01.01.2023 e fino al 30.11.23”. Persona_1
2.- L' , costituitosi in giudizio, ha evidenziato: CP_1 che all'esito della visita di revisione, il cui verbale veniva comunicato alla Sig.ra in data Per_1
24.5.2023, a quest'ultima veniva comunicata la revoca dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo (giugno 2023); che, a seguito di tale revoca per mancanza del requisito sanitario, alla de cuius era stato comunicato il 16.12.2024 un indebito per l'importo di €.10.613,26, in considerazione dei ratei indebitamente percepiti nel periodo giugno 2023-gennaio 2025; che, a seguito dell'avvenuta impugnazione del verbale di accertamento, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 2064 del 27.11.2024, aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2023; che, nel dare attuazione alla decisione giudiziaria, gli Uffici liquidavano un importo a credito di €.
6.908,28 per il periodo dicembre 2023-dicembre 2024, con ciò compensando parzialmente l'indebito originario di €.10.613,26, che si è ridotto ad €. 3.704,98 relativamente al periodo giugno-novembre
2023.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato:
che l'originario indebito contestato alla de cuius di €.10.613,26, riferito ai ratei di indennità di accompagnamento erogati da giugno 2023 a gennaio 2025, era scaturito dalla visita di revisione del
24.5.23, comunicata alla assistita in data 6.6.23 e che aveva accertato il venir meno del requisito sanitario;
che, successivamente, il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento è stato accertato giudizialmente con decorrenza dal dicembre 2023; che l'istituto, con provvedimento del 18.12.2024, ha riconosciuto alla de cuius i ratei maturati da dicembre 2023; che l'indebito residuo è di € 3.704,98 e si riferisce ai ratei percepiti da giugno 2023 a novembre
2023.
Tale indebito è dovuto alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “ Poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la pagina 2 di 3 corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo
l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)”. (Cass. 6610/2005).
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:
1. - Dichiara che l'indebito residuo è di € 3.704,98; CP_
2. - Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1312,00, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3