Sentenza 17 luglio 2014
Massime • 1
Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere include necessariamente la valutazione del travalicamento dei limiti cognitivi propri dell'udienza preliminare.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2014, n. 41373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41373 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/07/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2414
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 42291/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI;
nei confronti di:
ER CO N. IL 10/11/1967;
VE EL N. IL 15/11/1963;
AT OB N. IL 31/12/1972;
CA IU N. IL 04/01/1977;
OP PI N. IL 18/02/1937;
MO IL N. IL 29/05/1947;
ER UC N. IL 19/10/1964;
CR RC N. IL 20/11/1949;
LE MA ZI N. IL 01/12/1968;
VA PI N. IL 04/08/1955;
AR IU N. IL 06/08/1964;
NÀ AR N. IL 05/06/1966;
NÀ IN N. IL 31/05/1969;
IN ZO N. IL 17/02/1955;
MO RA N. IL 14/04/1956;
LA UD N. IL 18/04/1962;
ON RA N. IL 08/04/1974;
ER NN N. IL 01/02/1953;
ER AU N. IL 24/03/1962;
ER LE N. IL 18/05/1955;
ER RI N. IL 25/02/1950;
avverso la sentenza n. 1637/2011 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del 07/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, F. Salzano, che ha concluso per la prescrizione limitatamente ai capi d'imputazione nn. 50, 51, 53 e 57 e per l'annullamento con rinvio relativamente ai restanti capi;
udite le conclusioni dei Difensori, Avv. Ossola G., anche in sostituzione dell'Avv. C. Palumbo, per CA, CO, ST LA, ST IE, ST RI e ST NA, Avv. L. Battezzato, per AV, Avv. G. Greppi, per TT, e, in sostituzione dell'Avv. Piero Alberto per ST CO e ST UC, Avv. P. Centro per LE, che hanno concluso chiedendo tutti il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. presso il Tribunale di Vercelli dichiarava, all'esito dell'udienza preliminare, non luogo a procedere nei confronti degli imputati ZZ ZO, LE MA RA, LI RO, TE DI, CA AN, PR PP, CO RO, IC AR, ER PP, MA EL, OM LO, DA AC, ST NA, ST LA, ST IE, ST UC, ST CO, ST RI, AV RO, TT ON, NÀ AR e NÀ ZO, ai quali erano contestati vari addebiti riconducibili ai reati di cui agli artt. 323, 479 e 328 c.p., art. 640 c.p., comma 2, nonché varie violazioni di natura edilizia, come, segnatamente, dai capi di imputazione qui trascritti:
IMPUTATI dei reati di cui:
ER CO:
1. all'art. 323 c.p. poiché in qualità di Pubblico Ufficiale, essendo Sindaco del Comune di GI, nello svolgimento del suo servizio e nello svolgimento delle funzioni ed in violazione al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, assumeva in data 1 settembre 2007 in qualità di consulente esterno e dal 29 ottobre 2007 in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI VE ON, nonostante costui fosse collaboratore/consulente della S.p.A. Impresa FAS operante nel Comune di GI per conto della SORIN S.p.A., procurandogli un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella sua retribuzione per tale incarico e permettergli di poter porre in essere le condotta descritte nei capi che seguono. Commesso in GI (VC) dal 1 settembre 2007 e permanente ad oggi;
2. all'art. 323 c.p. poiché, in qualità di Pubblico Ufficiale, essendo Sindaco del Comune di GI, nello svolgimento del proprio servizio ed in violazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 78, comma 3 nominava, in data 6 novembre 2008, VE
ON Assessore all'Urbanistica, nonostante costui fosse consulente per la FAS S.p.A., ditta che pur avendo sede in Crescentino operava nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata anche per conto della SORIN S.p.A. con permessi rilasciati dall'Amministrazione di GI, e per la quale, nel corso del 2009, il VE percepiva 42.819 Euro di compensi, procurandogli intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella retribuzione per l'incarico di Assessore. Commesso in GI (VC) dal 6 novembre 2008 al 6 dicembre 2010;
VE ON:
5. all'art. 479 c.p. perché, quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dei Settore Urbanistica del Comune di GI, nel formare la determina dirigenziale con la quale assegnava alla ditta dell'Ing. TT la realizzazione del "Piano acustico comunale", attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ovvero che la commissione valutatrice per l'aggiudicazione della gara d'appalto relativa all'assegnazione del piano di classificazione acustica del territorio del Comune di GI si era riunita il 14 febbraio 2008 (data impossibile, poiché anteriore a quella in cui sono prevenute all'amministrazione le offerte dalle varie partecipanti e che veniva ribadita l'8 maggio 2008 nel corpo della Determina di assegnazione) e che il prezzo di 12.000 Euro proposto dall'Ing. TT era congruo, fatto non veritiero, poiché il prezzo congruo doveva essere compreso tra Euro 7.621,47 ed Euro 8.256,60, come determinabile dalla prevista tabella. Commesso in GI (VC) l'8 maggio 2008;
VE ON e CO RO:
6. agli artt. 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle proprie funzioni ed in violazione della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 divideva una superficie edificabile in due distinte aree, denominate S.U.E.9A e S.U.E.9B, oggetto delle Pratiche Edilizie nr. 06/09, 11/09, 04/09 e 12/09, senza porle al vaglio del Consiglio Comunale, così come previsto della normativa regionale nr. 56/77, e rilasciava i Permessi di Costruire nn. 31/10 e 32/10, per le opere di urbanizzazione, senza ottenere i pareri degli enti competenti e conteggiando in modo errato i limiti di edificabilità agevolando il proprietario sig. CO RO che, con tale procedura, avrebbe ceduto alla collettività solo 2950 mq dell'area, invece dei previsti 4850 mq., come stabilito dall'art. 21 della citata legge regionale, procurando pertanto intenzionalmente un ingente vantaggio patrimoniale al predetto proprietario dell'area.
Commesso in GI (VC) dal 17 maggio 2009 ed a tutt'oggi permanente;
VE ON:
7. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alle Pratica Edilizia relative alle aree denominate S.U.E.9 e S.U.E.9B di cui al capo 6) che precede, attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ovvero la regolarità tecnica del piano di recupero dell'area, che doveva esser sottoposto al Consiglio Comunale.
Commesso in GI (VC) dal 17 maggio 2009 ed a tutt'oggi permanente;
8. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 63/10, progettata dal geom. CA PP dello studio PRO. GEO nel sottoporre al Consiglio Comunale il piano di recupero per la realizzazione di un centro servizi attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e segnatamente accoglieva la regolarità tecnica del piano di recupero dell'area, nonostante:
- la superficie massima a destinazione commerciale, prevista dal piano regolatore, fosse di 2450 mq ed il progetto invece prevedesse la costruzione di un dehore del nuovo ristorante su area destinata dal piano regolatore a servizi pubblici, tra l'altro di proprietà comunale di una superficie pari a 3381 mq.;
- mancasse la richiesta di autorizzazione della Provincia in merito alla viabilità indicata in progetto, in particolare venisse prevista la costruzione di una rotatoria non a norma con il codice della strada;
- la strada non fosse di proprietà del proponente ma di un ente pubblico, parte del sedime stradale venisse destinato ad aree da cedere al Comune e parte venisse utilizzato a servizio dei fabbricati in progetto;
- non sia stata verificata la congruità con la Delib. G.R. Regione Piemonte 24 marzo 2006, n. 59-10831 che fissa i criteri da utilizzare nella progettazione degli edifici ad uso commerciale;
- la richiesta demolizione e relativa ricostruzione dell'edificio avesse una sagoma diversa da quella esistente che è stato ricostruito senza rispettare la distanza stabilita per Legge, pari a 5 metri dalle strade. Commesso in GI (VC) il 13 gennaio 2011;
9. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 8), con artifizi e raggiri consistiti nel calcolare non correttamente gli oneri di urbanizzazione dell'edificio di cui al capo 8) che precede (calcoli non soggetti ad una verifica da parte di terzi), utilizzando un coefficiente unitario non corretto, induceva in errore l'Amministrazione Comunale di GI procurando un ingiusto profitto all'immobiliare San Salvano S.a.S. pari ad Euro 30.000, con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI. Commesso in GI (VC) in data prossima al 3 febbraio 2011;
10. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 5/10, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la correzione di errore materiale al PRGC ai sensi della L.R. n. 56 del 1977, art. 17, comma 8, lett. A, nello svolgimento delle proprie funzioni ed in violazione della citata legge regionale, sottoponeva al Consiglio Comunale la "correzione di errore materiale" senza la preventiva modifica del confine catastale che andava effettuata in accordo con la proprietà confinante, procurando a ZA LO, AR RI e ZA DA, proprietari del fabbricato un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dall'ottenere una correzione del PRG che ha reso possibile la ristrutturazione edilizia del loro fabbricato. Commesso in GI (VC) il 5 luglio 2010;
11. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della L.R. n. 56 del 1977 autorizzava, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 41/10, una nuova costruzione non consentita dal PRGC, nonostante il Responsabile del Procedimento avesse espresso il parere "non favorevole ", procurando intenzionalmente a ZA LO, AR RI e ZA DA, proprietari del fabbricato, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dall'ottenere a fronte di una richiesta di "ristrutturazione edilizia" la demolizione con ricostruzione di un fabbricato con sagoma e volume diverso dal preesistente. Commesso in GI (VC) il 3 dicembre 2010;
12. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 11), con artifizi e raggiri consistiti nel calcolare non correttamente la volumetria, soggetta a contributo, dell'edificio di cui ai capi 10 e 11 che precedono (calcoli non soggetti ad ima verifica da parte di terzi), utilizzando un coefficiente unitario non corretto, induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a ZA LO, AR RI e ZA DA che, a fronte del pagamento di un tributo dovuto di circa Euro 5.000, versavano Euro 2.015, con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI. Commesso in GI (VC) in data prossima al 3 dicembre 2010;
13. all'art. 479 c.p. e art. 61 c.p., comma 2 perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 12/11, con oggetto la Ristrutturazione di un Fabbricato di civile abitazione di proprietà di ER UC, progettata dal geom. LE MA RA, attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e segnatamente nel rilascio del permesso di costruire dichiarava: "vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 7 marzo 2011" nonostante nella pratica emerga l'assenza della necessaria documentazione;
con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato di cui al capo 15) che segue.
Commesso in GI (VC) il 7 aprile 2011;
14. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della L.R. n. 56 del 1977 autorizzava, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 12/11, un permesso a costruire datato 7 aprile 2011 nonostante la mancanza della documentazione necessaria per istruire la pratica, procurando intenzionalmente a ER UC, proprietario del fabbricato, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato da un aumento di volumetria e di superficie utile del fabbricato oggetto della pratica edilizia.
Commesso in GI (VC) il 7 aprile 2011;
15. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 14, con artifizi e raggiri consistiti nel calcolare non correttamente la volumetria, soggetta a contributo, dell'edificio di cui ai capi 13 e 14 che precedono (calcoli non soggetti ad una verifica da parte di terzi), induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a ER UC che a fronte del pagamento del tributo previsto dalla norma versava Euro 260, corrispondenti ad un terzo del dovuto con danno per l'Amministrazione Comunale di GI di Euro 1.000.
Commesso in GI (VC) in data prossima al 7 aprile 2011;
16. all'art. 328 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni, indebitamente ometteva di richiedere all'ASL il parere sulla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari che, trattandosi di locale ufficio al piano seminterrato, era necessario per il rilascio del permesso alla ristrutturazione di fabbricato relativa alla pratica edilizia n. 29/08. Commesso in GI (VC) il 29 dicembre 2008;
17. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 16, in relazione alla pratica edilizia n. 29/08, con artifizi e raggiri consistiti nel non calcolare il volume del sottotetto che per sue caratteristiche forma comunque una superficie utile, soggetta a contributo, dell'edificio di cui al capo 18 (calcoli non soggetti ad una verifica da parte di terzi), induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a ME NI e RA UC che a fronte del pagamento del tributo previsto dalla norma versavano la metà del dovuto con pari danno di circa 1.700 Euro per l'Amministrazione Comunale di GI. Commesso in GI (VC) in data prossima al 29 dicembre 2009;
18. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 29/08, con oggetto la Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione di proprietà di ME AN e RA UC, progettata dal geom. LE MA RA, attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e segnatamente nel formare il permesso di costruire attestava la regolarità della pratica edilizia omettendo di verificare quanto segnalato dal consigliere comunale Pozzi AN circa l'utilizzo abusivo ad abitazione del sottotetto dichiarato nel progetto "non abitabile".
Commesso in GI (VC) il 29 dicembre 2008;
19. all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 28/08, con oggetto la costruzione di un fabbricato da adibire a deposito di proprietà di MA EL, progettata dal geom. MO LO, attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e segnatamente nel formare il permesso di costruire attestava l'intervento "conforme allo strumento urbanistico, al regolamento edilizio ed alla normativa urbanistica edilizia vigente" nonostante:
a. nel PRGC l'area era stata assoggettata alla formazione di un nuovo PEC mai presentato ne' approvato, infatti in tale area si potrebbe intervenire in assenza di PEC solo per la realizzazione di ampliamenti ma non nuove costruzioni;
b. il fabbricato è stato assentito a 1,5 metri dal confine ed a 7 metri dal fabbricato esistente sul lotto confinante, in contrasto con l'art. 5 punto 7) delle NTA del PRGC che prevede, in caso di parete finestrata, che i fabbricati debbano essere realizzati a 5 m dal confine come previsto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 che prevede una distanza minima fra fabbricati di 10 metri in caso di parete finestrata.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato di cui al capo 20) che segue.
Commesso in GI (VC) il 4 febbraio 2009;
20. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della L.R. n. 56 del 1977 rilasciava, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 28/08, il permesso a costruire n. 05/09 datato 4 feb. 2009 per la realizzazione di un nuovo fabbricato nonostante il PRGC vigente fissasse, per l'area in oggetto, dei parametri urbanistici che erano stati ampiamente superati, come indicato nel capo che precede, procurando intenzionalmente a MA EL, proprietario del fabbricato, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla costruzione del fabbricato. Commesso in GI (VC) il 4 febbraio 2009;
21. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della L.R. n. 9 del 2003 approvava, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 51/10 l'intervento di recupero funzionale di rustico nonostante la prevista realizzazione di cantine nell'interrato comportassero, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, un ampliamento del fabbricato da intendersi, pertanto, come nuova costruzione che era vietata dal PRGC, procurando così intenzionalmente a EG PP e EG GI, proprietari del fabbricato, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla demolizione del vecchio fabbricato con la conseguente costruzione di un nuovo fabbricato in contrasto con la L.R. n. 9 del 2003 vigente per il recupero funzionale dei rustici. Commesso in GI (VC) il 10 gennaio 2011;
22. agli artt. 479 e 48 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n, 09/09, con oggetto la correzione di errore materiale del PRGC ai sensi della L.R. n. 56 del 1977, art. 17, richiesta da TI RU e ON OL, nonostante nella pratica non vi fosse traccia di alcun attività di verifica, determinava un inganno ai componenti del Consiglio Comunale con l'atto di Delib. n. 45 del 2009 con il quale, in premessa, l'Arch. VE precisava che aveva verificato di persona la realtà dei fatti deliberavano di correggere il PRGC attestando falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Commesso in GI (VC) il 21 settembre 2009;
23. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 15/10, con oggetto ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione richiesta da TI RU e ON OL, progettata dal geom. LE MA, nonostante la commissione edilizia avesse dato parere favorevole con la prescrizione di eliminare il prolungamento a sbalzo dell'orizzontamelo del nuovo solaio da realizzarsi sotto la tettoia, sia nell'atto di accoglimento che nel permesso di costruire n. 28/10 tale prescrizione era stata omessa, attestando pertanto falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Commesso in GI (VC) il 20 settembre 2010;
24. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 24, con artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare, relativamente alla Pratica Edilizia n. 15/10, che il contributo per gli oneri di urbanizzazione non era dovuto (dichiarazione non soggetta ad una verifica da parte di terzi), induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a TI RU e ON OL che non versavano gli oneri accessori previsti dalla norma di circa 2000 Euro con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI. Commesso in GI (VC) il 20 settembre 2010;
25. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 34/10,
rilasciava il permesso di costruzione in sanatoria n. 01/11 non conforme alle norme del PRGC, in quanto l'opera risultava classificabile fra gli interventi di nuova costruzione e pertanto realizzabile esclusivamente previa approvazione di PEC come previsto dall'art. 34 del NTA, procurando intenzionalmente a Recupero EL legale rappresentante della srl UMBRO CAVE per la quale il VE svolgeva attività di consulenza, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione di quanto sopra. Commesso in GI (VC) il 13 gennaio 2011;
26. agli artt. 479 e 48 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 46/08, richiesta da VA AS e TI NN e CO, per modificare il PRGC e rimuovere la fascia di rispetto esistente, dalla strada interpoderale, funzionale a realizzare nuove costruzioni, dichiarava la regolarità tecnica formulando parere favorevole nonostante tale strada, essendo utilizzata dalla collettività, e quindi da considerarsi ad uso pubblico anche se interpoderale e di proprietà privata, non poteva essere ricompresa tra le fattispecie della L.R. n. 56 del 1977, art. 17, comma 8, lett. b, determinando un inganno ai componenti del Consiglio Comunale che con l'atto di Delib. 30 aprile 2009, n. 27 deliberavano di correggere il PRGC, nonostante evidenti vizi formali quali:
a. il comma utilizzato per la modifica invocata (lett. b) L.R. n. 56 del 1977, art. 17 che recita "gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale" non fosse utilizzabile per la modifica della fascia di rispetto della strada in questione;
b. il dispositivo della deliberazione non elencasse alcun elaborato da approvare per la modifica proposta e pertanto i consiglieri approvavano una modifica al PRGC senza dichiarare che cosa hanno approvato;
c. quale motivazione per modificare il PRGC venisse sostenuto che la previsione della strada di PRGC non era supportata da un progetto della strada stessa ma la norma, da sempre, prevede esattamente il contrario, attestando così falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Commesso in GI (VC) il 30 aprile 2009;
27. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 24/08, con oggetto la costruzione di un garage di proprietà di TE DI, progettata dal geom. LE MA RA, attestava falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità e segnatamente nel formare il permesso di costruire attestava l'intervento autorizzabile in deroga alle norme del PRG nonostante il fabbricato fosse stato assentito, in contrasto con l'art. 5 punto 7) delle NTA del PRGC che prevede che i fabbricati debbano essere realizzati a 5 m dal confine come previsto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.
Commesso in GI (VC) il 23 ottobre 2008;
28. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 27), relativamente alla Pratiche Edilizie n. 39/10, con artifizi e raggiri consistiti nel richiedere un permesso di costruire del medesimo manufatto che era già stato realizzato con la D.I.A. n. 18/09 che doveva essere concesso in sanatoria, essendo l'immobile già realizzato con ordinanza del Sindaco, senza quindi corrispondere il relativo tributo previsto dalla norma di circa 18.000 Euro con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI.
Commesso in GI (VC) in data prossima al 28 ottobre 2010;
29. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. DIA 01/09, con oggetto la Ristrutturazione interna di edificio industriale progettata dal geom. AV RO dello studio ALESINA, riceveva la richiesta di D.I.A. carente della documentazione essenziale, quale parere dei Vigili del Fuoco e relazione tecnica sull'intervento prevista dall'art. 7, comma 4, lett. i) del regolamento Edilizio del Comune e della valutazione di compatibilità del P.A.I., ometteva di emettere provvedimento di sospensione nei 30 giorni previsti, nonostante lo SPRESAL dell'ASL TO04 avesse emesso il parere sospensivo, richiedendo al committente relazione tecnica per aggirare il parere sospensivo dell'ASL, autorizzando così il proseguimento dei lavori, attestando quindi falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Commesso in GI (VC) in data antecedente e prossima al 17 marzo 2009;
30. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 29, con artifizi e raggiri consistiti nel far ricadere, relativamente alle Pratiche Edilizie n. DIA 01/09, di cui al capo che precede, l'intervento edile nelle attività residuali indicate nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 mentre, come si evince dagli elaborati grafici rientra nei casi si cui alla lett. c), comma 1, citato art. e quindi oneroso (verifica non soggetta ad un controllo da parte di terzi), induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto agli amministratori della CARBOSTENT & IMPLANTABLE DEVICE s.r.l. che non versavano il tributo previsto dalla norma di circa 16.000 Euro con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI. Commesso in GI (VC) in data antecedente e prossima al 20 febbraio 2009;
31. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. SCIA 05/11, con oggetto spostamento di serbatoio d'ossigeno progettata dal geom. CA dello studio PRO.GEO, riceveva la richiesta priva della documentazione essenziale, quale autorizzazione paesaggistica e con una integrazione alla relazione asseverata priva di firma e di data, autorizzando così il proseguimento dei lavori, attestando quindi falsamente che l'integrazione della relazione asseverata, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, fosse stata esaustiva.
Commesso in GI (VC) in data antecedente e prossima al 2 maggio 2011;
32. agli artt. 479 e 48 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alle Pratiche Edilizie n. 50/10, e DIA n. 51/10 con oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali ad edifici residenziali richiesta da SORIN SITE MANAGEMENT srl, ometteva di trasmettere ai funzionari della Regione Piemonte il parere non favorevole sull'intervento, espresso il 3 novembre 2010 dall'Ente Parco al Comune di GI determinato dalla carenza dello studio di inserimento ambientale, che tratti quindi in inganno autorizzavano l'intervento, permettendogli così di emettere l'autorizzazione paesaggistica.
Commesso in GI (VC) in data antecedente e prossima al 21 dicembre 2010;
33. all'art. 479 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Richiesta di sanatoria di abuso edilizio n. 03/09, progettata dal geom. LE MA RA, emetteva provvedimento di accoglimento della richiesta di sanatoria, omettendo che il geom. FA, responsabile del procedimento in data 5 marzo 2010 rendeva parere sospensivo per la carenza di documentazione progettuale e per l'assenza della dimostrazione della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. Commesso in GI (VC) in data 21 aprile 2010;
34. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 26/08, rilasciava sanatoria al condono edilizio, richiesto dal geom. MO LO per conto di DU AR, che non poteva essere concessa poiché l'abuso era stato realizzato su fabbricato già costruito in assenza di permesso di costruire, procurando intenzionalmente a DU AR, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione di quanto sopra.
Commesso in GI (VC) in data prossima all'8 giugno 2009;
35. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 36, relativamente alla Pratica Edilizia n. 33/08 con artifizi e raggiri consistiti nel far apparire l'intervento come ristrutturazione anziché come nuova costruzione a seguito di demolizione, induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a NÀ AR e NÀ ZO che non versavano il tributo previsto di circa 5.000 Euro con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI.
Commesso in GI (VC) il 13 aprile 2009;
36. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione del D.M. 37/08, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 33/08, accoglieva la D.I.A. n. 16/09, presentata il 13 marzo 2009 dai Geom. CA PP e AT RO dello studio PRO.GEO per conto di NÀ AR e ZO, nonostante la richiesta di D.I.A. fosse stata consegnata senza il corredo degli atti obbligatori previsti dal D.M. n. 37 del 2008, procurando intenzionalmente a NÀ AR e NÀ ZO, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione del fabbricato oggetto di D.I.A.. Commesso in GI (VC) il 13 aprile 2009;
37. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della L.R. n. 56 del 1977, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 44/09, rilasciava il permesso di costruire, richiesto dal Geom. CA PP dello studio PRO. GEO per conto di IN ZO e DA AC, nonostante l'area interessata alla realizzazione del basso fabbricato, oggetto del permesso di costruire, si trovasse in fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta, procurando intenzionalmente ad IN ZO e DA AC, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione del fabbricato oggetto del permesso di costruire.
Commesso in GI (VC) il 26 aprile 2010;
38. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della L.R. n. 56 del 1977. nell'ambito della Pratica Edilizia n. 47/10, rilasciava il permesso di costruire, richiesto dal Geom. CA PP dello studio PRO. GEO per conto di GR GI, nonostante la mancanza di documentazione obbligatoria quali i progetti degli impianti, dei progetti strutturali e adempimenti in materia acustica prevista ai sensi del D.M. n. 37 del 2008 senza aver verificato le prescrizioni che subordinavano il rilascio del permesso alla verifica dello smantellamento del tetto in eternit, procurando intenzionalmente a GR GI, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione del fabbricato oggetto del permesso di costruire ed un danno all'Amministrazione Comunale pari ad Euro 7.000 prodotto dall'errato conteggio degli oneri di urbanizzazione non avendo conteggiato la superficie utile generata dalle altezze sopravvenute. Commesso in GI (VC) il 7 marzo 2011;
39. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione della Delib. n. 75 del 2001 del 14 giugno 2001 emessa dall'Autorità di Bacino del fiume Po, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 08/08, rilasciava il permesso di costruire n. 17/09, richiesto dall'Arch. Pezzani Andrea per conto di SO S.p.A., nonostante la mancanza di documentazione obbligatoria quali i pareri della Regione Piemonte, dell'Ente Parco nonché la prescrizione impartita dall'Autorità di Bacino secondo la quale era necessario che la SO dichiarasse che non vi era un aumento delle scorie radioattive custodite per non aumentare il rischio nucleare presente, procurando intenzionalmente a SO S.p.A. un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione del fabbricato oggetto del permesso di costruire.
Commesso in GI (VC) il 6 maggio 2009;
40. agli artt. 479 e 48 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, in relazione alla Pratica Edilizia n. 63/06, con oggetto la correzione di errore materiale del PRGC ai sensi della L.R. n. 56 del 1977, art. 17, per ottenere la variazione della destinazione d'uso da accessoria e residenziale, richiesta da DI UCno e monaia paola, ometteva di inserire nella pratica la necessaria istruttoria determinando un inganno ai componenti del Consiglio Comunale che con l'atto di Delib. n. 18 deliberavano di correggere il PRGC attestando falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Commesso in GI (VC) il 10 marzo 2008;
42. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 42, relativamente alla Pratica Edilizia n. 07/08, con artifizi e raggiri consistiti nel far apparire l'intervento come ristrutturazione anziché come nuova costruzione a seguito di demolizione, induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a DI UCno e monaia paola che non versavano il tributo previsto di circa 5.000 Euro con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI.
Commesso in GI (VC) il 21 gennaio 2009;
43. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni ed in violazione al D.M. n. 37 del 2008, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 10/10, rilasciava il permesso di costruire n. 03/11 per ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, richiesto dal Geom. CO GI per conto di ON GI e ON RI, nonostante l'intervento non fosse assenti bile in quanto non conforme agli indici di zona e non fosse stato presentato l elaborato dello stato di fatto e mancassero i progetti degli impianti la relazione geologica ed i progetti strutturali previsti dal D.M. n. 37 del 2008, procurando intenzionalmente a ON GI e ON RI, un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione del fabbricato oggetto del permesso di costruire.
Commesso in GI (VC) il 27 gennaio 2011;
44. all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 perché, abusando della sua qualifica di cui al capo 44, relativamente alla Pratica Edilizia n. 10/10, con artifizi e raggiri consistiti nel far apparire l'intervento come ristrutturazione anziché come nuova costruzione a seguito di demolizione, induceva in errore l'Amministrazione Comunale procurando un ingiusto profitto a ON GI e ON RI che non versavano il tributo previsto di circa 2.000 Euro con pari danno per l'Amministrazione Comunale di GI.
Commesso in GI (VC) il 27 gennaio 2011;
45. all'art. 323 c.p. perché quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nello svolgimento delle funzioni nell'ambito della Pratica Edilizia n. 58/10 con ordinanza n. 59 ordinava la demolizione di un capanno in steccato di legno ad uso legnaia, per il quale BU IO attraverso il Geom. IO CC aveva richiesto sanatoria, nonostante gli artt. 27 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore non prevedessero un impedimento alla costruzione del capanno, procurando intenzionalmente a BU IO, un danno ingiusto.
Commesso in GI (VC) il 21 ottobre 2010;
ER CO e VE ON:
46. agli artt. 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro ER in qualità di Sindaco del Comune di GI, VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI nello svolgimento delle funzioni ed in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, nell'ambito della Pratica Edilizia n. DIA 18/09, permettevano di realizzare con DIA la costruzione di una tettoia in assenza dell'autorizzazione della Regione Piemonte, atto non subdelegabile in quanto l'intervento rientrava tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004, essendo in presenza di zona sottoposta a tutela ambientale, poiché il Comprensorio SORIN, committente dei lavori, è inserito nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, con vincolo idrogeologico essendo ricompresso nei limiti della fascia B del Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume di Parma, ER, a seguito di richiesta formulata da VE, emetteva ordinanza a costruire la citata tettoia ed area deposito rifiuti che non poteva essere soggetto a D.I.A. perché non doveva essere considerata una pertinenza, procurando intenzionalmente a DIA SORIN S.p.A., un ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione di quanto sopra.
Commesso in GI (VC) il 17 aprile 2009;
AN NA:
47. all'art. 479 c.p. poiché in qualità di Pubblico Ufficiale, essendo Segretario Comunale del Comune di GI, con la lettera di prot. n. 2361/08 datata 27 febbraio 2008 indirizzata alla Corte dei Conti, che chiedeva spiegazioni circa l'assunzione di VE, indicata nei capì che precedono, attestava falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità ovvero: "della assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi. Infatti per la complessità della materia da trattare non esiste presso l'Ente personale esperto in materia urbanistica" sottacendo che invece, in forza all'Ente, vi era il geometra SA RO, distaccato temporaneamente alla Provincia di Vercelli, per un anno solo, e dunque facente parte dell'organico del Comune di GI, tant'è che al termine del distacco rientrava al Comune di GI. Commesso in GI (VC) il 27febbraio 2008;
VE ON e CA PP:
48. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI CA in qualità di progettista, in violazioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 41/10, veniva rilasciato il permesso per una ristrutturazione edilizia, indicata al capo 11) che precede, intervento massimo ammissibile nella zona urbanistica in cui è inserita la proprietà, mentre l'intervento autorizzativo consisteva a tutti gli effetti ad una nuova costruzione attraverso una demolizione e ricostruzione con sagoma e volumetria differente non consentito dal PRGC. Commesso in GI (VC) il 3 dicembre 2010;
VE ON, ER UC, LE MA RA:
49. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI LE in qualità di progettista, ER in qualità di proprietario/committente in violazioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 12/11, veniva rilasciato il permesso per una ristrutturazione edilizia, indicata ai capi 13 e 14) che precedono, in assenza di documentazione necessaria all'istruttoria basandosi sulla dichiarazione del progettista attestante che l'intervento non costituiva aumento di volumetria e superficie fatto non corrispondente al vero.
Commesso in GI (VC) il 7 aprile 2011;
VE ON, MA EL, MO LO:
50. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI illecitamente rilasciava il Permesso di Costruire n. 05/09 in data 4.2.09 che prevedeva la realizzazione di un fabbricato con parete finestrata in violazione delle distanze previste dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 che indica, in caso di parete finestrata, una distanza minima fra fabbricati di 10 metri;
MO in qualità di progettista, MA in qualità di proprietario/committente in regime di un permesso di costruire illecitamente rilasciato realizzavano, su terreno sito nel Comune di GI le opere indicate nei capi 19 e 20 che precedono.
Commesso in GI (VC) il 4 febbraio 2009;
VE ON, LE MA RA, TE DI:
51. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI illecitamente rilasciava il Permesso di Costruire nell'ambito della Pratica Edilizia n. 24/08 che prevedeva la realizzazione di un garage in violazione delle distanze previste dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 che indica una distanza minima fra fabbricati di 5 metri;
LE in qualità di progettista. TE in qualità di proprietario/committente in regime di un permesso di costruire illecitamente rilasciato realizzavano, su terreno sito nel Comune di GI le opere indicate nel capo 27) che precede. Commesso in GI (VC) 23 ottobre 2008;
VE ON, CA AN:
52. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) perché, VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nell'ambito della Pratica Edilizia n. DIA 32/10, permetteva la costruzione di una scala esterna per la quale era necessario un permesso di costruire poiché tale manufatto ha comportato la modifica della sagoma dell'edificio e, come tale, rientrante nei casi di nuova costruzione, in concorso con CA AN che, in qualità di progettista, comunicava che l'intervento, nonostante fosse necessario avviare una procedura per il rilascio di un permesso di costruire, richiedeva una DIA anziché un permesso di costruire.
Commesso in GI (VC) 25 novembre 2010;
ER CO, VE ON, AV RO:
53. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) perché ER, in qualità di Sindaco del Comune di GI, VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nell'ambito della Pratica Edilizia n. DIA 18/09, in concorso con AV RO dello studio ALESINA in qualità di progettista, in assenza dell'autorizzazione della Regione Piemonte, atto non subdelegabile in quanto l'intervento rientra tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004, essendo in presenza di zona sottoposta a tutela ambientale,
poiché il Comprensorio SORIN, committente dei lavori, è inserito nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, con vincolo idrogeologico essendo ricompresso nei limiti della fascia B del Piano di stralcio per l Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume di Parma, ER, a seguito di richiesta formulata da VE, emetteva ordinanza a costruire una tettoia ed area deposito rifiuti. Commesso in GI (VC) il 27 aprile 2009;
AV RO:
54. all'art. 481 c.p. perché quale geometra dello Studio ALESINA progettista della struttura di cui al capo che precede, nell'ambito della Pratica Edilizia n. DIA 18/09, dichiarava che la tettoia in progetto è una pertinenza di soli 469,16 mc dell'intero stabilimento e che pertanto non necessita di permesso di costruire, che nella tettoia non ci saranno impianti e che non è sede di lavoro, mentre al contrario con la successiva pratica edilizia 39/10 viene presentato il progetto dell'impianto elettrico per alimentare un compattatore di rifiuti e si rileva che è previsto un locale doccia palesando quindi che il sito è un luogo di lavoro e che dunque non può essere considerata una pertinenza bensì una struttura se stante.
Commesso in GI (VC) il l'11 febbraio 2008;
VE ON, AR PP:
55. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI, nell'ambito delle Pratiche Edilizie n. 50/10, e DIA n.51/10, in concorso con AR PP dello studio ALESINA in qualità di progettista che dichiarava la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, nonostante il parere non favorevole sull'intervento, espresso il 3 novembre 2010 dall'Ente Parco al Comune di GI determinato dalla carenza dello studio di inserimento ambientale, essendo in presenza di zona sottoposta a tutela ambientale, poiché il Comprensorio SORIN, committente dei lavori, è inserito nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, con vincolo idrogeologico essendo ricompresso nei limiti della fascia B del Piano di stralcio per l Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume di Parma, nonostante il parere sospensivo dell'intervento emesso dal geom. FA, funzionario del Comune di GI, ometteva di emettere provvedimento sospensivo dei lavori che iniziavano il 15 dicembre 2010. Commesso in GI (VC) in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2010;
VE ON, DU AR, MO LO:
56. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI illecitamente rilasciava nell'ambito della Pratica Edilizia n. 26/08, di cui al capo 34) che precede, sanatoria al condono edilizio, richiesto dal geom. MO LO in qualità di progettista per conto di DU AR in qualità di proprietario/committente, che non poteva essere concessa poiché l'abuso è stato realizzato su fabbricato già costruito in assenza di permesso di costruire. Commesso in GI (VC) in data prossima all'8 giugno 2009;
VE ON, CA PP e AT RO, NÀ AR e NÀ IN:
57. all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI illecitamente accoglieva la D.I.A. n. 16/09 presentata il 13.03.2009, che prevedeva la demolizione e ricostruzione del fabbricato non fedele alla preesistenza;
CA PP e AT RO in qualità di progettisti, NÀ AR e IN in qualità di proprietario/committente in regime di un permesso di costruire illecitamente rilasciato realizzavano, su terreno sito nel Comune di GI, le opere indicate nel capo 36) che precede. Commesso in GI (VC) il 10 novembre 2008;
VE ON, CA PP, IN ZO e DA AC:
58. all'art. 110 c.p., 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, comma 1, lett. c) perché VE quale pubblico ufficiale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di GI illecitamente rilasciava, nell'ambito della Pratica Edilizia n. 44/09, di cui al capo 37) che precede, permesso di costruire, richiesto dal geom. CA PP dello studio PRO.GEO in qualità di progettista per conto di IN ZO e DA AC in qualità di proprietari/committente, che non poteva essere concesso poiché l'area interessata alla realizzazione del basso fabbricato, oggetto del permesso di costruir e, si trovava in fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta.
Commesso in GI (VC) il 26 aprile 2010;
VE ON:
del reato previsto dall'art. 323 c.p., perché in qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di GI (VC), in violazione degli strumenti urbanistici comunali, del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 12, e segnatamente in violazione del rispetto della distanza regolamentare di 5 m dal confine per le nuove costruzioni aventi pareti finestrate ed il mancato rispetto della distanza minima di 10 m fra fabbricati aventi pareti finestrate, prescrizioni delle norme attuative del P.R.G.C., prevedenti l'atto di assenso dei confinanti, intenzionalmente rilasciava il permesso di costruire n. 06/09 in data 05.02.2009, procurando ai fratelli ER un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nell'acquisizione di un tratto di terreno, identificato al N.C.T. al foglio 18 mappale 57, di proprietà Melle - Lesquiere, con pari danno per i signori Melle - Lesquiere. In GI (VC) in data 13 maggio 2010;
del reato di cui all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perché in qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di GI (VC) senza sottoporre alla Commissione Igienico Edilizia (CIE) la variante progettuale (tavola 7 A) al fabbricato B, presentata dal Geom. monto in data 25.09.2008, successiva al parere favorevole della CIE espresso nella seduta del 28.07.2008 con verbale 05/'08, illecitamente rilasciava il Permesso di Costruire n. 06/09 in data 05.02.2009 che prevedeva la realizzazione, sul fabbricato, di una parete finestrata in violazione del rispetto della distanza regolamentare di 5 m dal confine per le nuove costruzioni aventi pareti finestrate ed il mancato rispetto della distanza minima di 10 m fra fabbricati aventi pareti finestrate, prescrizioni delle norme attuative del P.R.G.C., prevedenti l'atto di assenso dei confinanti favorendo altresì, la realizzazione di una porzione del medesimo fabbricato (mt. 1,06 x 1,12) sulla proprietà di assoluta evidenza dei signori Melle-Lesquere.
In GI (VC) in data 13 maggio 2010;
ER NA, ER LA, ER IE, ER RI, MO LO:
del reato di cui all'art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) perché, ST in qualità di proprietari/committenti, OM in qualità di direttore tecnico, in regime di un permesso di costruire illecitamente rilasciato, realizzavano, su terreno sito nel Comune di GI (VC) distinto all'N.C.T. con foglio 18, mappale 86, opere consistenti in una nuova costruzione (evidenziata in progetto come fabbricato;
B) di cui la parete finestrata posta a nord, ad una distanza di m 4.91 dal confine aveva un'affaccio per una lunghezza di m 0,73 circa a partire dallo spigolo nord-ovest nella proprietà Melle - Lesquiere derivandone la violazione del rispetto della distanza regolamentare di 5 m dal confine per le nuove costruzioni aventi pareti finestrate ed il mancato rispetto della distanza minima di 10 m fra fabbricati aventi pareti finestrate, prescrizioni delle norme attuative del P. R.G.C., prevedenti l'atto di assenso dei confinanti. In GI (VC) in data 13 maggio 2010;
In particolare il Giudice dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine a tutti i fatti loro contestati o perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.
2.1. Premesso che le doglianze attengono tutte a violazione della legge penale e contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, lamenta con un primo motivo, in relazione ai capi d'imputazione sub 1) e 2) a carico di ST CO, la violazione della legge penale e la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che, sull'apodittico presupposto della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa SA RO, il giudice avrebbe commesso errori valutativi e adottato una distorta prospettiva degli avvenimenti, omettendo di analizzare l'intera documentazione probatoria confluita nel processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di AN NA;
lamenta inoltre che, erroneamente e illogicamente, il giudice avrebbe ritenuto insussistente il reato sub 1) perché, diversamente, anche gli altri componenti della Giunta sarebbero stati coinvolti nella illegittima assunzione di TT ON. Lamenta inoltre che il giudice non avrebbe ritenuto, in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, la situazione di incompatibilità del TT, posto che egli sarebbe divenuto a tutti gli effetti un vero e proprio dipendente pubblico del Comune ed avrebbe inoltre svolto una attività di responsabile - sicurezza per conto di Fas S.p.a. con situazione di conflitto anche solo potenziale.
Con riguardo al reato sub 2) lamenta che il giudice avrebbe ignorato immotivatamente i molteplici conflitti di interesse, diretti ed indiretti, facilmente ravvisabili dagli atti di indagine e idonei a concretare la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 78, comma 3, ricordando a tale riguardo anche i moltissimi incarichi svolti da
TT per società attive nel territorio saluggese (di cui quello con la Fas S.p.a. retribuito anche successivamente al 2009) ed il ruolo di intermediario in alcune trattative private.
2.2. Con un secondo motivo, in relazione al capo d'imputazione sub 5) a carico di TT ON, lamenta la violazione della legge penale e la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Contesta che la indicazione della data del 14/02/2008 di riunione della commissione aggiudicatrice (data non veritiera) sia stata dovuta ad un errore materiale essendo stata apposta a mano;
inoltre la riunione non sarebbe stata presieduta da AN NA. Contesta inoltre il fatto che l'indicazione del prezzo come congruo sarebbe dovuto ad una semplice valutazione esulante dal falso e valorizza il fatto che l'offerta dell'aggiudicatario benché la più elevata, sia stata accolta de plano. L'unico riferimento per la valutazione economica dell'offerta non poteva inoltre se non essere il tariffario professionale non essendo stato fissato un importo a base di gara;
e l'affidamento dell'incarico all'Ing. TT ha comportato un aumento di circa il 50% rispetto al tariffario.
2.3. Con un terzo motivo, in relazione al capo d'imputazione sub 6) a carico di TT ON e CO RO, lamenta la violazione della legge penale e la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. In particolare deduce che il G.u.p. ha ignorato la violazione della L.R. n. 56 del 1977 (art. 43, comma 1;
art. 32, comma 2; art. 17, comma 8 lett. e) commessa da TT nell'accogliere autonomamente i due PEC in difformità dalle previsioni di PRG sostituendosi al Consiglio comunale;
questi avrebbe in particolare dovuto fare preventivamente modificare dal Consiglio comunale il piano regolatore con la procedura di cui all'art. 17 cit., commi 8 e 9. Con riguardo poi all'insufficiente cessione delle aree a servizi previste dalla L.R. n. 56 del 1977, art. 21, il G.u.p., in maniera illogica, ha ritenuto che i 2950 metri quadri ceduti costituiscano la quota parte del solo SUE 9 B rispetto ai complessivi mq. 4850; infine, senza motivazione plausibile, ha ritenuto superflue le richieste dei pareri preventivi da parte degli enti competenti alla fognatura ed acquedotto in contrasto con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 157. 2.4. Con un quarto motivo, in relazione al capo sub 7), lamenta che il G.u.p. abbia ritenuto insussistente l'attestazione di falso circa la regolarità tecnica del piano di recupero dell'area in contrasto con le difformità riscontrate dal perito, dovendo gli strumenti di attuazione rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni del PRG indicate nel fascicolo di progetto.
2.5. Con un quinto motivo lamenta, con riguardo al capo 8), come non corrisponda al vero che la strada "del bricco" sarebbe strada privata gravata da uso pubblico, essendo invece parte del demanio comunale (anche in forza della presunzione iuris tantum di demanialità ex art. 2 C.d.S.) sicché, per potere essere dismessa, avrebbe dovuto essere oggetto di procedura ad hoc. Di qui una serie di erronee conclusioni sia in ordine alla non necessità della verifica della congruità degli immobili commerciali da realizzare rispetto alle indicazioni di Delib. Giunta Regionale, sia in ordine alla inosservanza della distanza di 5 metri dalla strada prevista dall'art. 5, punto 7, Nta del Prgc, sia in ordine alla necessità di autorizzazione provinciale per la realizzazione di rotatoria non conforme alla normativa stradale. In definitiva il G.u.p. ha erroneamente ritenuto non sussistente la falsità di attestazione della regolarità del progetto in contrasto con la L. n. 267 del 2000, art. 49. Censura inoltre l'assoluta mancanza di motivazione relativamente al superamento dei limiti della superficie commerciale ammessa dal Prg.
2.6. Con un sesto motivo lamenta, con riguardo anzitutto al capo 10) d'imputazione, che il G.u.p. non abbia considerato che il perito, pur confermando l'apparente correttezza del procedimento, ha rilevato che nella specie non si verteva in un caso di errore materiale, bensì di un suo aggiornamento, posto che si trattava di una acquisizione successiva alla redazione del Prg di una porzione di fondo in danno ai confinanti, per regolarizzare la quale occorreva o una sentenza di accertamento del diritto acquisito oppure un atto di assenso. Inoltre la Commissione edilizia aveva rilasciato un parere condizionato all'aggiornamento catastale prima del rilascio del permesso di costruire e ciononostante TT aveva ugualmente rilasciato il permesso.
Con riguardo al capo d'imputazione sub 11), lamenta che il G.u.p. abbia travisato le valutazioni del perito in ordine al fatto che l'intervento, per il quale era stato anche rilasciato parere negativo dall'istruttore, non era ammissibile, non rientrando tra quelli previsti dalle norme in quella zona e valorizzando il parere della Commissione edilizia, pur non considerando la parte relativa alla prescrizione catastale. Precisa che l'intervento in oggetto non poteva inquadrarsi in ristrutturazione, bensì in demolizione con successiva nuova costruzione. Con riguardo al capo d'imputazione sub 48), relativo alla medesima pratica edilizia di cui al precedente capo, lamenta la contraddizione logica per cui gli imputati sarebbero esenti da colpa sia ove si affidino al parere della commissione edilizia in punto di natura dell'intervento sia ove disattendano il parere in ordine alla prescrizione in punto di correzione catastale. Lamenta inoltre che il G.u.p. abbia escluso l'elemento soggettivo della colpa, che, ove anche assente all'inizio della pratica edilizia, sarebbe però intervenuto al termine della stessa.
2.7. Con un settimo motivo lamenta, quanto al capo 13), che la circostanza di fatto della carente istruttoria (l'imputato ha apposto la dicitura "visto" in carenza di documentazione) è stata confermata dal perito del P.M., a prescindere dalla sua rilevanza ai fini della concessione del provvedimento edilizio;
il mendacio così sussistente ha finito per ingannare la Commissione edilizia il cui parere era prodromico al rilascio del permesso a costruire.
Con riguardo al capo 14), riguardante, nella medesima pratica edilizia, l'addebito di abuso d'ufficio, lamenta che l'assoluzione sia stata adottata sulla base di due premesse erronee, ovvero, da un lato, la insussistenza del falso di cui al capo 13), e, dall'altro, la mancanza di contrasto con il Prg senza tuttavia considerare la violazione del D.M. n. 37 del 2008, art. 11, comma 2 con riguardo agli adempimenti necessari per le domande relative agli impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso a costruire. Con riguardo al capo 49) dell'imputazione, avente ad oggetto la medesima pratica edilizia dei capi precedenti, lamenta la non condivisibilità della conclusione in ordine alla mancata prova di un aumento di volumetria alla luce delle conclusioni del perito, in realtà di segno opposto.
2.8. Con un ottavo motivo, relativamente al capo 16) d'imputazione, lamenta che il G.u.p. sia pervenuto ad assolvere ritenendo il parere della competente Asl come adempimento non necessario in contrasto però con quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 1, che richiede un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie; evidenzia inoltre la doverosità di tale parere ai sensi dell'art. 328 c.p.. Relativamente al connesso capo d'imputazione sub 18) lamenta poi non essere vero che TT non abbia rilasciato attestazione di regolarità peraltro a fronte di un intervento descritto dal perito come inammissibile in ragione di diverse, accertate, difformità documentali.
2.9. Con un nono motivo lamenta, con riguardo al capo d'imputazione sub 19), come, non avendo TT eseguito alcuna verifica (il permesso non doveva secondo il perito essere rilasciato per decaduta efficacia del piano esecutivo di riferimento e per assenza della verifica della distanza tra fabbricati e pareti finestrate), non possa in alcun modo parlarsi di errore di valutazione da parte sua;
inoltre già dalle tavole di progetto poteva riscontrarsi la realizzazione della costruzione a m. 1,50 dal confine. Nè il rilasciato parere favorevole della commissione edilizia poteva rendere lecito il comportamento.
Con riguardo al connesso capo d'imputazione sub 20) lamenta la operata sottovalutazione in ordine alla realizzazione di un nuovo fabbricato dopo la scadenza del pec in luogo dell'unico intervento assentirle, ovvero l'ampliamento e richiama la violazione consistita nell'ampliamento degli indici urbanistici.
Con riguardo al reato edilizio di cui al connesso capo 50) lamenta non corrispondere al vero che il consulente non si sia espresso sulla violazione delle distanze, affermando anzi che le stesse non sarebbero state verificate da TT.
2.10. Con un decimo motivo lamenta, in relazione al capo 21), il convincimento erroneo del G.u.p. che, non essendo stato rilasciato il permesso a costruire, il reato non si sarebbe consumato. Rileva che l'imputato avrebbe, alla cieca, rilasciato il permesso di costruire tanto è vero che il fabbricato al momento del sopralluogo risultava in avanzato stato di costruzione e diversamente sarebbe stato eretto senza titolo;
in ogni caso l'abuso d' ufficio sarebbe palese nel avere approvato una pratica edilizia irrealizzabile poiché in contrasto con le norme del piano regolatore.
2.11. Con un undicesimo motivo lamenta, in relazione al capo 22), che il falso ideologico sarebbe ravvisabile nella condotta dell'imputato avendo affermato lo stesso, nella premessa del provvedimento, di avere personalmente verificato la realtà dell'errore materiale presupposto della correzione materiale operata senza che tuttavia di una tale verifica vi sia alcuna traccia. Con riguardo al capo 23) l'imputato avrebbe poi ancora una volta omesso di dare atto che la commissione edilizia ebbe a dare parere favorevole condizionato all'eliminazione del prolungamento a sbalzo dell'orizzontamento del nuovo solaio da realizzarsi sotto la tettoia;
e nella specie, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità, l'omissione della menzione del parere favorevole condizionato equivale a negare in maniera mendace l'esistenza dello stesso, con conseguente integrazione del reato di falso.
2.12. Con un dodicesimo motivo, in relazione al capo di imputazione sub 25), lamenta che la decisione di assoluzione è stata adottata sulla base di un ragionamento illogico e non aderente alle risultanze peritali posto che il perito, in assenza di documenti d'istruttoria del fascicolo della pratica edilizia, non poteva esaminare l'aspetto della sanabilità dell'abuso, non essendo questa una lacuna della perizia, ma venendo, anzi, rafforzata la convinzione della improcedibilità della pratica edilizia. Contesta inoltre come infondate le argomentazioni sulla prescrizione del reato edilizio, nella specie fuori discussione, e rileva che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 prevede che la sanatoria di un'opera abusiva debba risultare conforme a tutta la disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non solo al piano regolatore, sicché la richiesta della documentazione dell'istruttoria del bene sanando non ha travalicato alcun limite di aggravamento del procedimento o di legittimità della richiesta.
2.13. Con un tredicesimo motivo lamenta, con riguardo al capo 26), che la falsità commessa consiste nell'avere dichiarato, senza eseguire alcuna istruttoria, ma sulla base della semplice affermazione dei privati, che la richiesta di modifica delle fasce di rispetto del piano regolatore fosse dotata della corretta regolarità tecnica. Censura che il giudice abbia dimenticato che la strada in oggetto, indipendentemente da ogni vincolo, era gravata da servitù pubblica di passaggio che la sottoponeva ai vincoli del codice della strada in materia di fasce di rispetto;
ne' il fatto che la strada non sia di grande percorrenza può influire sulla necessità o meno delle fasce di rispetto, una volta che si abbia riguardo al fatto che la stessa, pur essendo di proprietà privata, è utilizzata dalla collettività con carattere di continuità e collega fra loro due strade pubbliche;
ulteriore falsità sarebbe rinvenibile nell'affermazione dell'imputato secondo cui non vi sarebbero stati incrementi della capacità insediativa.
2.14. Con un quattordicesimo motivo lamenta, con riguardo al capo di imputazione 27), che la attestazione della autorizzabilità dell'intervento consistito nella realizzazione di un garage in violazione dei limiti di distanza e come corpo distaccato dall'immobile principale, non sia stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie di falso contestato posto che la costruzione è avvenuta in contrasto con quanto prescritto dalla L. n. 122 del 1989, art.
9. Con riguardo poi al connesso reato edilizio di cui al capo 51) contesta l'argomentazione del G.u.p. secondo cui dovrebbe escludersi la violazione dell'art. 44, comma 1, lett. b) per il fatto che il perito non avrebbe trattato la questione della edificazione in area di zona all'interno della quale è inderogabile la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
in realtà il perito ha confermato che il progetto licenziato era analogo a quello già respinto dal precedente tecnico SA RO, così richiamando le motivazioni colà dedotte.
2.15. Con un quindicesimo motivo lamenta, in relazione al capo 29), il travisamento dei fatti poiché il G.u.p. si è soffermato sulla disamina di una sola scheda peritale mentre la trattazione della dia 1/09 è stata distribuita orizzontalmente anche sulle altre schede afferenti la posizione Cid;
nella specie, a fronte dell'obbligo di preventiva sottoposizione al parere della Usi delle richieste di permesso di costruire relative a insediamenti industriali, la dia avrebbe dovuto obbligatoriamente essere annullata o sospesa nella sua efficacia, consistendo il mendacio nell'avere attestato falsamente la regolarità tecnica nonostante l'assenza di documenti rilevanti.
2.16. Con un sedicesimo motivo, in relazione al capo di imputazione 31), rileva, a fronte dell'argomentazione del G.u.p. secondo cui il personale tecnico del Comune non ha alcun compito di asseverazione circa la esaustività o meno delle dichiarazioni rese dal progettista, che il ricevere una richiesta priva della documentazione essenziale e autorizzare il proseguimento dei lavori integra il reato di cui all'art. 479 c.p.. 2.17. Con un diciassettesimo motivo lamenta, in relazione al reato di falso indotto di cui al capo di imputazione 32), che, a fronte dell'argomentazione della sentenza secondo cui l'omissione diventa rilevante soltanto se esista una qualche previsione che la elevi a condotta avente efficacia causale, il fatto di non avere trasmesso ai funzionari della regione parere non favorevole sull'intervento espresso dall'ente Parco ha certamente influito sull'emissione dell'autorizzazione paesaggistica essendo dunque ravvisabile il suddetto rapporto di causalità.
2.18. Con un diciottesimo motivo, con riguardo al capo di imputazione 33) rileva che TT non si è limitato a riportare il parere del geometra FA in maniera inesatta, come sostenuto dal G.u.p., ma ne ha completamente invertito il significato.
2.19. Con un diciannovesimo motivo lamenta, con riguardo al capo 36) d'imputazione, la illogicità e contraddizione della ritenuta non responsabilità di TT in ordine alla mancata verifica della regolarità della dia;
in realtà l'abuso d'ufficio è consistito nell'avere ignorato che la dia rappresentava lo strumento finalizzato a reintrodurre un progetto respinto perché non conforme alle norme del piano regolatore, in tal modo agevolando tale documentata condotta illecita.
2.20. Con un ventesimo motivo lamenta, in ordine al capo di imputazione 57), relativo ai medesimi fatti del capo 36), gli errati presupposti dati dal fatto che l'opera non sarebbe stata eseguita e dal fatto che non vi sarebbe prova del contrasto della stessa con specifiche norme di legge.
2.21. Con un ventunesimo motivo, lamenta in ordine al capo di imputazione 37), l'adesione del G.u.p. alle difese degli indagati senza alcuna verifica critica nonché l'inversione logica operata avendo ritenuto insussistente l'abuso d'ufficio sul presupposto dell'esclusione dell'abuso edilizio;
nel merito contesta la ritenuta insussistenza del vincolo di inedificabilità a carattere idrogeologico risultante dal certificato di destinazione urbanistica aggiornato al 2006 ed allegato in perizia ed essendo la costruzione posta al di fuori del centro abitato. Ne consegue che, giacché il permesso di costruire non poteva essere rilasciato, l'imputato ha commesso il reato di abuso di ufficio.
Con riguardo al capo d'imputazione 58), poi, contesta l'assoluzione dal reato edilizio con motivazione tautologica e lacunosa sulla base della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico, pur in presenza del certificato di destinazione inserito nella pratica edilizia.
2.22. Con un ventiduesimo motivo, in relazione al capo 38), lamenta l'intervenuta assoluzione sulla base di una parziale disamina della imputazione, nella quale, contrariamente all'assunto del G.u.p., era ben specificato anche l'ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dalla realizzazione del fabbricato, in esso incluso dunque anche quello derivante dalla differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti e quelli erroneamente conteggiati. Deduce anche, con riferimento al valorizzato parere favorevole della Commissione edilizia, la mancata ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute.
2.23. Con un ventitreesimo motivo, in relazione al capo 39), lamenta la motivazione carente in ordine al fatto che la Delib. dell'autorità di bacino del Po sarebbe priva dei requisiti tipici (generalità ed astrattezza) dei provvedimenti citati nella norma penale, avendo invece carattere direttamente vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici e gli operatori privati.
2.24. Con un ventiquattresimo motivo, in relazione al capo 40), lamenta che lo stesso G.u.p abbia confermato l'esistenza dell'abuso edilizio avvalorando le conclusioni del consulente del P.M. e ciononostante abbia poi pronunciato sentenza assolutoria dal reato di falsa attestazione pur in assenza della necessaria verifica da parte sua dell'istruttoria svolta.
2.25. Con un venticinquesimo motivo, in relazione al capo 43), lamenta la confutazione da parte del G.u.p. della consulenza, operata sulla base di apodittiche impressioni a fronte del contrasto dell'intervento di demolizione e ricostruzione con gli indici di zona;
lamenta inoltre l'immotivata esclusione del dolo in capo a TT.
2.26. Con un ventiseiesimo motivo lamenta, in relazione al capo d'imputazione 45), la contraddizione insita nell'avere la sentenza richiamato la conclusioni del consulente che pur ha rilevato la regolarità del permesso in sanatoria e dunque, implicitamente, la fattibilità dell'opera di cui TT ha invece disposto la demolizione.
2.27. Con un ventisettesimo motivo, in relazione al capo 52), lamenta l'errore del G.u.p. in ordine alla assentibilità dell'intervento della scala esterna, costituente nuova costruzione, mediante d.i.a. anziché con permesso di costruire.
2.28. Con un ventottesimo motivo lamenta in primo luogo che l'ordinanza sindacale con cui è stata ordinata in via di urgenza la realizzazione del deposito è viziata da illegittimità ed è stata utilizzata come artificio al fine di eludere le norme del Prg e del Pai e di raggirare il Comune di GI in ordine al mancato versamento del contributo di costruzione. Inoltre il permesso di costruire è stato richiesto per un intervento già realizzato in netto contrasto con la natura del provvedimento.
Ciò posto, in relazione al capo 54), deduce che la falsità si consuma anche con riguardo al fatto di avere il progettista scientemente taciuto, tra l'altro, l'aspetto relativo agli impianti, mentre, con riguardo alla ritenuta natura pertinenziale della vasca coperta da tettoia, ne contesta la sussistenza anche con riguardo alla conseguente sufficienza della dia quale titolo abilitativo in luogo del permesso a costruire.
In relazione al capo 46), poi, deduce che l'abuso di ufficio è consistito nell'avere emanato un'ordinanza sindacale priva dei requisiti di legge e nella sommatoria di vantaggi ingiustamente acquisiti da Dorin Spa.
Con riguardo infine al capo imputazione 53) deduce che, una volta rimosso l'atto illegittimo, rimaneva una costruzione senza titolo e pertanto abusiva.
2.29. Con un ventinovesimo motivo, in relazione al reato di cui al capo d'imputazione 55), lamenta che il G.u.p., non avendo ritenuto ravvisabile il reato ex art. 323 c.p., avrebbe dovuto mutare il reato contestato.
2.30. Con un trentesimo motivo, relativamente ai capi 9), 12), 15), 17), 24), 28), 30), 35), 42) e 44), tutti relativi al reato di truffa aggravata, dopo avere premesso che il danneggiato deve essere individuato nel Comune di GI, deduce che in conseguenza degli oneri concretamente liquidati nei casi contestati, l'ente territoriale ha subito un depauperamento cui è seguita una spesa non sufficientemente coperta per gli interventi di urbanizzazione a fronte di un ingiustificato risparmio per i richiedenti i titoli abilitativi. Sul punto lamenta che il G.u.p. abbia ritenuto i coefficienti di calcolo frutto di errori involontari, dimostrabili dal fatto che erano generalizzati e determinati dalla approssimativa conoscenza della materia da parte del responsabile, senza considerare invece la ricorrenza solo in alcune ipotesi, peraltro interessanti i "soliti" studi tecnici con cui il responsabile intratteneva "stranamente" buoni rapporti.
2.31. Con un trentunesimo motivo, lamenta, con riguardo al terzultimo capo d'imputazione, che il G.u.p. abbia ritenuto inconfigurabile il reato di abuso d'ufficio per il rilascio ai fratelli ST di un permesso di costruire sul presupposto della insussistenza di un vantaggio patrimoniale essendo giuridicamente irrealizzabile la contestata acquisizione di un tratto di terreno di proprietà dei confinanti;
da un lato non ha infatti considerato le altre proprietà confinanti e dall'altro confonde gli effetti giuridici (giacché il permesso di costruire è in effetti inidoneo a determinare il trasferimento di una proprietà fondiaria) con gli effetti comunque lesivi del possesso. Nella specie TT ha permesso la costruzione di una porzione di fabbricato su un fondo non appartenente ai richiedenti con ingiusto vantaggio di questi di potere edificare appunto su un fondo altrui.
Con riguardo al penultimo capo d'imputazione rileva poi che il G.u.p. ha irragionevolmente ritenuto superfluo, ai fini del rilascio di un permesso a costruire (la cui tavola è stata nottetempo modificata dai richiedenti), il vaglio della Commissione edilizia tra l'altro assumendo una posizione contrastante con tutti quei casi in cui ha invece ritenuto essenziale, ai fini di ritenere l'imputato in buona fede, l'adesione da parte dello stesso al parere della Commissione medesima. Lamenta inoltre come il G.u.p. si sia discostato dalle considerazioni del consulente senza una logica motivazione. Lamenta ancora la ritenuta esclusione della violazione della distanza di 10 metri fra pareti di edifici che invece è manifesta in relazione ad un garage eretto a sud. Lamenta ancora la duplice violazione di legge in cui è incorsa la sentenza con riguardo alla previsione di cui all'art. 5 punto 7 Nta al Prgc di GI laddove ha ritenuto che tale art. abbia previsto la possibilità di deroga delle distanze minime dai confini.
Con riguardo infine all'ultimo capo d'imputazione, lamenta essere il G.u.p. pervenuto ad assolvere gli imputati sulla base di apodittiche affermazioni legate all'affidamento incolpevole dei titolari del permesso di costruire nel professionista;
nella specie la consapevolezza dell'esistenza delle violazioni era già implicita nella richiesta di ottenere atti di assenso dei confinanti ed il vincolo pertinenziale. Il G.u.p. ha inoltre omesso ogni motivazione sul punto della violazione del D.M. n. 1444 del 1969, art. 9 riguardante la realizzazione lato sud dei garage all'interno del lotto a distanza inferiore a 10 metri con la parete finestrata del neo-fabbricato B.
3. In data 1/04/2014 ha presentato memoria in relazione ai capi d'imputazione n. 49 e 51 il difensore di LE MA RA, deducendo con riferimento al primo la genericità del motivo di ricorso del P.M. perché del tutto generico;
nel merito contesta che non vi sia stata istruttoria e deduce la conformità al vero della dichiarazione che l'intervento non comportava aumento di superficie coperta e di volume. Con riferimento al capo d'imputazione 51 deduce l'intervenuta prescrizione in data 23/10/2013; nel merito deduce la mancanza di alcuna violazione delle distanze legali. Ha presentato memoria anche, in data 31/03/2014, AV RO in relazione ai capi d'imputazione 46, 53 e 54 deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dei motivi di ricorso del P.M..
Inoltre, in data 07/07/2014, ha presentato memoria il difensore di CO nonché di ST LA, IE, RI ed NA.
Dopo avere riepilogato i limiti connessi al controllo in sede di legittimità della sentenza di non luogo a procedere, deduce che, a fronte di motivazione esaustiva e logica del provvedimento impugnato anche in relazione alla prognosi negativa dell'espletamento del dibattimento, rileva come le censure del P.M. ricorrente si muovano su un piano fattuale proponendo una diversa lettura degli atti. Ha presentato memoria anche il difensore di MA EL evidenziando tra l'altro l'assoluta mancanza dell'elemento psicologico nella condotta dell'imputato, rivoltosi ad un geometra di fiducia stante la sua incompetenza in materia proprio per evitare errore ed omissioni nel rapporto con la P.A..
Anche l'Avv. Piero Alberto ha presentato memoria sostenendo l'assoluta infondatezza delle censure del P.M. con particolare riguardo alla motivazione resa dalla sentenza in relazione ai capi d'imputazione 1 e 2 nonché 46, 53 e 54 del tutto esente da violazione di legge alcuna. Infine, anche l'Avv. Greppi, difensore di TT ON, ha presentato memoria ripercorrendo i singoli capi d'imputazione raggruppati con riferimento alle distinte ipotesi di falso e di abuso di ufficio;
segnatamente, in relazione alle prime, deduce come le varie contestazioni mosse abbiano ad oggetto in realtà o condotte di omesso intervento (capi 29 e 31) o condotte di omessa istruttoria anche per mancata trasmissione di atti (capi 32 e 40) o condotte sì di falso ma radicalmente infondate (capi 5, 7, 8, 13, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 33); in relazione alle seconde (in particolare capi 6, 10, 11, 14, 20, 21, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 45 e 46) deduce che, essendo presupposto dell'abuso d'ufficio l'ottenimento di un risultato non conforme all'ordinamento, le stesse sarebbero configurabili solo ove il parere non possa essere reso in senso favorevole o solo ove l'intervento fosse nella sostanza vietato. Lamenta inoltre come in molti casi sia del tutto insussistente il necessario dolo intenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il necessario presupposto dell'esame delle doglianze afferenti i singoli capi di imputazione è rappresentato dalla individuazione dei limiti decisionali fisiologicamente propri della sentenza di non luogo a procedere che venga resa, come quella di specie, all'esito della udienza preliminare.
Deve infatti ricordarsi, qui riassumendosi gli esiti del percorso esegetico che questa Corte ha svolto con riguardo al disposto dell'art. 425 c.p.p., che le Sezioni unite, in coerenza con le linee tracciate del resto dalla Corte costituzionale, hanno affermato che, nonostante l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, apportato dalla L. n. 479 del 1999 all'art. 425 c.p.p., non per questo è attribuito allo stesso "il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale dell'art. 425, novellato comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda"; in altri termini, il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica (Sez. U., n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602, nonché, successivamente, Sez. U., n. 25695 del 29/05/2008, D'Eramo, non massimata sul punto). Anche successivamente, si è quindi ribadito che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nel quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione (Sez. 4, n. 43843 del 06/10/2009, P.C. in proc. Pontessilli e altri, Rv. 245464; Sez. 5, n. 22864 del 1505/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202). E tale ricostruzione non è smentita neppure dal testo dell'art. 425 c.p.p., nuovo comma 3 secondo cui il giudice "pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" posto che una tale disposizione conferma, anzi, che il parametro di giudizio non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio:
l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (da ultimo, tra le altre, Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, P.M. in proc. Petramala, Rv. 252280; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127). In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento, potendosi affermare, in aderenza anche a quanto affermato in dottrina, che "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento".
4.1. Consegue a quanto detto che, laddove la sentenza di non luogo a procedere venga impugnata, è necessariamente devoluto alla Corte il compito di verificare se i limiti cognitivi, strettamente connaturati al rito nel quale la sentenza è adottata, siano o meno stati rispettati. E ciò, va precisato, anche laddove la parte impugnante non abbia fatto, a tali limiti, espresso riferimento nei propri motivi di ricorso;
tali limiti sono infatti talmente intrinseci alla fase processuale e, dunque, alla sentenza che di tale fase segni la conclusione, da non potere comunque non essere considerati dalla Corte di cassazione nel corso del proprio vaglio di legittimità; e ciò, soprattutto ove, come nella specie, la parte impugnante abbia evocato il vizio motivazionale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): è infatti evidente come lo scrutinio dell'apparato motivazionale della sentenza gravata debba essere necessariamente condotto alla luce dei parametri prospettici propri del giudice dell'udienza preliminare sì da non potersene, in ogni caso, mai prescindere. È per tale ragione, dunque, che non può condividersi l'assunto, manifestato alla odierna udienza dal Difensore di uno degli imputati, secondo cui in mancanza di una espressa relativa doglianza, non sarebbe consentito a questa Corte di cogliere, censurandolo, l'eventuale travalicamento dei limiti cognitivi del G.u.p..
5. Ciò posto, va allora subito osservato che la prospettiva in cui il G.u.p. appare essersi mosso è, in molti casi, proprio quella di una valutazione degli elementi acquisiti non tanto in funzione della loro sufficienza a sostenere l'accusa in giudizio tenendo conto dei possibili apporti derivanti dalla espletanda fase dibattimentale, quanto quella, non consentita perché contrastante appunto con l'assetto della udienza preliminare, di una valutazione funditus degli stessi in termini di idoneità ad affermare od escludere la colpevolezza degli imputati. In tale contesto deve dunque procedersi all'esame della motivazione della sentenza impugnata con riferimento a ciascuno dei capi d'imputazione coinvolti dal ricorso del P.M. tenendo ovviamente presente che, laddove il proscioglimento sia intervenuto per ragioni di diritto, ed in particolare per l'inapplicabilità delle norme sostanziali ritenute violate dal P.M., ciò basta (ove una tale conclusione sia stata correttamente adottata) per ritenere immune da censure la decisione.
5.1. Con riguardo al reato di abuso d'ufficio contestato al capo d'imputazione sub 1), la sentenza impugnata, oltre a valorizzare, con un ragionamento fattuale, e dunque non sindacabile ove non illogicamente motivato, che fu lo stesso SA a segnalare il proprio interesse al distacco presso altro ufficio sicché mancherebbe la stessa ragione, individuata dal P.M. quale elemento di ingiusto vantaggio patrimoniale realizzato dalla condotta, del suo allontanamento per fare posto a TT quale responsabile dell'Ufficio tecnico, ha motivato l'esito assolutorio sulla base della mancanza di alcuna violazione di legge, avendo ritenuto infatti, fondamentalmente, che la norma contestata come violata, ovvero il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, riguarderebbe l'incompatibilità dei dipendenti pubblici, mentre TT sarebbe stato un professionista cui venne affidato un incarico pubblico. Di contro, il motivo di ricorso, oltre a lamentare, scendendo sul piano però puramente fattuale, e perciò inapprezzabile da questa Corte, una inidonea valutazione degli elementi di prova, ha ribadito la correttezza del riferimento alla norma in questione atteso che TT sarebbe divenuto, in forza dell'incarico attribuitogli, un vero e proprio dipendente pubblico. Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 53 cit. è infatti disposizione volta a stabilire la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici nel senso di stabilire che gli stessi non possano svolgere contestualmente altri incarichi che potrebbero concorrere a pregiudicare l'obiettività e la funzionalità dei compiti istituzionalmente loro affidati;
è perciò evidente che in tanto si possa discorrere di violazione di una tale disciplina in quanto il soggetto che sia pubblico dipendente abbia, appunto, in contrasto con la norma, ad assumere incarichi non consentiti.
Sennonché, nella specie, la condotta illecita, contestata peraltro al solo Sindaco ST e non anche al responsabile dell'ufficio tecnico TT, ovvero a colui che, nella stessa prospettiva del P.M., sarebbe il pubblico dipendente che non avrebbe potuto svolgere altre funzioni, sarebbe consistita non già nello svolgimento di dette, incompatibili funzioni da parte del dipendente pubblico, quanto nel momento, ad esso necessariamente preliminare, di "assunzione" dello stesso TT, ovvero, in altri termini, di nomina del medesimo a ricoprire la veste pubblica di responsabile dell'ufficio tecnico. Di qui, pertanto, la puntuale conclusione del giudice in ordine alla non applicabilità della norma invocata mirando la stessa "ad impedire che i dipendenti pubblici quivi indicati ricoprano anche altri incarichi (non autorizzati) ma non a impedire che soggetti privati svolgano temporaneamente....funzioni pubbliche". Nè nell'imputazione, va ribadito, si individua un abuso per il fatto che TT, dopo essere stato nominato responsabile dell'Ufficio tecnico, abbia continuato a svolgere anche funzioni private non compatibili con la propria veste pubblica. In definitiva, va ribadito come l'incompatibilità non possa, ovviamente, non operare se non dopo l'assunzione per i comportamenti posti in essere da questo momento in poi e non certo per i comportamenti posti in essere anteriormente ad essa.
5.2. Anche la censura riguardante il capo d'imputazione sub 2) è manifestamente infondata. Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 78, comma 3, prevede che "i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato". Anche in tal caso, dunque, la norma invocata in imputazione non vieta (e non è, neppure in tal caso, evidentemente, diretta al Sindaco) la nomina di un consulente o di un professionista come assessore comunale (ove così interpretata la norma si porrebbe addirittura in contrasto con principi di carattere costituzionale), ma è volta, in senso ben diverso dalla contestazione formulata, a vietare all'assessore nominato di continuare a svolgere attività con tale compito contrastanti.
Va aggiunto come le argomentazioni del P.M. ricorrente siano fondamentalmente eccentriche rispetto al piano motivazionale della sentenza, correttamente rapportato alla mancanza di violazione di legge, evocando dati non rilevanti e non incidenti sulla interpretazione operata dal giudice e continuando ad evocare, impropriamente rispetto alla preliminare questione della applicabilità in diritto della norma, i molteplici incarichi esercitati da TT.
5.3. Con riguardo al reato di falso contestato a TT al capo d'imputazione sub 5), il motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, precisando che per la vicenda in questione si è proceduto, nei confronti della Commissione aggiudicatrice, per il reato di cui all'art. 319 c.p. sulla base di dichiarazioni rese dallo stesso aggiudicatario, ha escluso la ricorrenza, nella specie, degli estremi del reato di falso;
ha infatti correttamente valorizzato, in una prospettiva che, ponendosi su di un piano di valutazione di elementi fattuali non contestati neppure dal P.M. ricorrente, appare insuscettibile di ampliamenti per effetto del dibattimento (in tal modo non oltrepassando i limiti cognitivi propri della fase), con riguardo alla prima contestata falsità, il fatto che la attestazione relativa alla data di riunione della Commissione aggiudicatrice abbia riportato la medesima data del 14/02/2008 già indicata nel verbale della Commissione stessa (verbale che, come noto, dovrebbe far prova della data di riunione), e, con riguardo alla seconda contestata falsità, il fatto che, nella specie, l'imputato, nell'indicare come "congruo" il corrispettivo del professionista-aggiudicatario della gara, abbia in realtà operato non già una attestazione di un fatto oggettivo, bensì, a fronte della necessità di porre a raffronto il corrispettivo richiesto con l'entità dell'opera, una mera valutazione (con responsabilità, semmai, di carattere contabile e non penale).
Di contro, il ricorso del P.M., articolando una serie di supposizioni inidonee a concretare l'individuazione, nel provvedimento impugnato, di vizi logici, si risolve, quanto al primo punto, nel pretendere inammissibilmente una diversa lettura di tali dati sulla base di circostanze fattuali poste al di là dei limiti cognitivi propri di questa Corte (in particolare valorizzando la intervenuta apposizione a mano della data) e, quanto al secondo, nell'evocare il concetto di "simulata valutazione" che, anziché smentire la correttezza della interpretazione della condotta posta in essere data dalla sentenza, appare in realtà convalidarla. E ciò, anche perché la stessa norma citata dal ricorrente (ovvero il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2), nel fare riferimento ad una possibilità, e non già ad un obbligo, di utilizzazione delle tariffe professionali, esclude che, nella specie, si fosse in presenza di un potere di esercizio di discrezionalità tecnica.
5.4. Relativamente al reato di abuso di ufficio di cui al capo 6) e al reato di falso di cui al capo 7) il ricorso è, invece, fondato nella prospettiva, già ricordata in principio, di una delibazione degli elementi acquisiti da effettuarsi non già per accertare colpevolezza o innocenza degli imputati, bensì l'utilità del dibattimento. Quanto infatti alla violazione di legge presupposto dell'abuso, la sentenza impugnata ha sostanzialmente equiparato, senza tuttavia dare di ciò motivazione, alla approvazione delle modifiche del piano regolatore generale, di competenza del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, comma 9, (approvazione che doveva necessariamente precedere il rilascio dei permessi a costruire) la approvazione della proposta di divisione del S.U.E. in due parti, ritenuta quindi sufficiente ad adempiere agli obblighi di legge. Quanto poi ai vantaggio patrimoniale arrecato al privato, il G.u.p. lo ha escluso, osservando che la superficie da cedere alla collettività avrebbe dovuto essere non già quella di mq.
4.850 ma quella, della metà, di mq.
2.425 conseguente alla suddivisione dell'intero S.U.E. in due (ovvero S.U.E. 9 A e S.U.E. 9 B) senza tuttavia considerare che la previsione di PRG relativa alla scheda di prescrizione normativa relativa all'intero S.U.E., riportata nel motivo di ricorso, e non contraddetta dalla sentenza, contemplava la necessità di una dotazione minima di mq. 4.850; di qui, comunque, a fronte della cessione di mq.
2.950 intervenuta nella specie, la sussistenza di un vantaggio che sarebbe individuabile nella omessa cessione di mq. 1.900.
Quanto appena sopra indicato in particolare con riferimento alla mancata approvazione da parte del Consiglio comunale spiega la fondatezza del ricorso anche con riguardo al proscioglimento pronunciato già in sede di udienza preliminare per il reato di falso di cui al capo 7), consistente infatti, stando alla contestazione, nella attestazione di una "regolarità tecnica" della pratica che, invece, in virtù di quanto appena sopra detto, non sarebbe stata tale.
5.5. Con riguardo al reato di falso di cui capo d'imputazione suo 8), il ricorso è inammissibile. La condotta di falsa attestazione individuata nella contestazione sarebbe infatti consistita nell'avere l'imputato, testualmente, "accolto" la regolarità tecnica del piano di recupero dell'area nonostante una serie di elementi deponenti in senso contrario, sicché, in definitiva, all'imputato sarebbe rimproverabile (come confermato anche dal contenuto sul punto del ricorso) di avere semplicemente dato corso al procedimento nonostante tali ostacoli.
Ma una tale condotta appare, di per sè, inidonea a concretare il reato contestato, necessariamente presupponente, attesa la sua natura formale, una attestazione di fatti difformi rispetto al vero e non già, come parrebbe appunto evincibile dalla formulazione della contestazione, una omessa valutazione delle irregolarità pur presenti. Di qui, dunque, a prescindere dalle argomentazioni spese in sentenza per giustificare l'assoluzione sul punto, la insussistenza del fatto, rilevabile d'ufficio da questa Corte ex art. 129 c.p.p.. 5.6. Quanto al reato di abuso d'ufficio di cui al capo 10), la sentenza impugnata, con motivazione logica ed esaustiva, ha rilevato che, secondo lo stesso consulente del P.M., la modifica del Prgc è risultata coerente con la normativa, posto che la mancanza di aggiornamento del catasto da parte della proprietà avrebbe indotto l'estensore del Prgc, redatto su base catastale, a riportare una situazione non reale;
di qui, dunque, la coerente conclusione in ordine alla assenza di violazioni di legge. A fronte di ciò, le censure del P.M. si sono appuntate essenzialmente su un uso improprio dello strumento della correzione di cui il tecnico comunale non avrebbe potuto non rendersi conto "anche alla luce del fatto che l'anomalia in oggetto era diventata pure motivo di contestazione politica fra i gruppi consiliari", in tal modo, tuttavia, venendo inammissibilmente introdotte argomentazioni, per di più di natura congetturale, volte ad ottenere una lettura alternativa rispetto a quella, come già detto non illogica, fornita dalla sentenza impugnata.
Il ricorso è dunque inammissibile.
5.7. Il ricorso è fondato invece con riguardo al reato di abuso d'ufficio di cui al capo 11).
La motivazione della sentenza impugnata, pur dando atto del fatto, a quanto è dato comprendere, che l'intervento non sarebbe comunque stato consentito, appare propendere, a fronte dell'intervenuto parere favorevole della commissione edilizia, per la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del dolo intenzionale, senza che tuttavia sia stato spiegato, come sarebbe stato necessario nella prospettiva generale ricordata in principio, perché una tale conclusione dovrebbe restare impermeabile rispetto ad una diversa o più completa ponderazione propria della fase dibattimentale, tenuto conto in particolare delle conoscenze di carattere tecnico necessariamente facenti capo all'imputato in ragione del ruolo rivestito. Va aggiunto che, come già affermato da questa Corte, il giudice dell'udienza preliminare, una volta che risultino certe tanto la verificazione del fatto reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua attribuibilità all'imputato sotto il profilo del rapporto causale, non è legittimato a valorizzare, nell'ambito della pur necessaria indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative, concernenti l'effettiva direzione della volontà, ne" ad operare scelte fra le molteplici "soluzioni aperte", che sono viceversa riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova (Sez. 1, n. 2875 del 21/04/1997, P.G. in proc. Mocera ed altri, Rv. 207419).
5.8. Relativamente al capo 13), il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, pur non apparendo escludere che la istruttoria, di cui l'imputato avrebbe dato atto, sia in realtà mancata, è sostanzialmente giunta, a fronte peraltro della già ricordata natura formale del reato di falso, ad esito assolutorio sul presupposto che non sarebbe dato comprendere la ragione di una falsa attestazione in relazione ad un permesso a costruire che avrebbe potuto comunque essere rilasciato. Ma una tale conclusione, oltre a contrastare con gli assunti sul punto già espressi da questa Corte laddove si è affermato che l'innocuità del falso non va riferita all'uso che si faccia dell'atto ma alla idoneità di questo ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr. Sez. 3, n. 34901 del 19/07/2011, Testori, Rv. 250825, con riferimento a falsa attestazione di data di ultimazione delle opere contenuta in una domanda di condono edilizio pur potendo le stesse essere effettuate tramite sola d.i.a.), non può certo escludere la necessità di approfondimenti derivanti dal dibattimento di per sè incompatibile con la già ricordata natura della sentenza di non luogo a procedere.
5.9. Con riguardo al reato di abuso d'ufficio contestato al capo 14), la sentenza impugnata ha motivato il proscioglimento sul presupposto della mancanza di prova dell'ingiusto vantaggio senza tuttavia contestare il fatto che un permesso a costruire sia stato rilasciato e senza soffermarsi sulla anomalia evidenziata in imputazione, ovvero sulla mancanza della documentazione necessaria per definire il procedimento;
ciò che, sempre nella prospettiva dei limiti propri della sentenza di non luogo a procedere, e dei possibili sviluppi provenienti dalla fase dibattimentale, appare dare ragione alla doglianza del RM. ricorrente volta ad addebitare al provvedimento impugnato la omessa considerazione del mancato deposito del progetto degli impianti da realizzare contestualmente al progetto edilizio.
5.10. Relativamente all'addebito di rifiuto d'atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. formulato al capo 16), per avere TT indebitamente omesso di richiedere alla competente Asl il parere sulla sussistenza dei requisiti igienico - sanitari, il ricorso è invece manifestamente infondato. Incontroversi i dati di fatto della vicenda, la sentenza impugnata ha posto in rilievo la inconfigurabilità nella specie di alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 328 c.p., comma 1. Tale conclusione è senz'altro corretta:
esclusa ogni possibile applicabilità dell'art. 328, comma 2, non invocata neppure dal P.M. ricorrente, la previsione normativa che in contestazione si assume violata ricollega l'urgenza ai soli provvedimenti che debbono essere presi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, restando dunque esclusa ogni possibile inclusione dei provvedimenti in materia edilizia inequivocabilmente rientrante nella sfera di attribuzione dell'ufficio ricoperto da TT (cfr., nel senso della estraneità agli atti urgenti di cui all'art. 328 c.p. della materia edilizia, Sez. 6, n. 10038 del 24/10/1996, Schirano, Rv. 206368).
Nè il fatto che, come evidenziato dal P.M., il progetto edilizio debba per legge essere conforme alle norme igienico - sanitarie può trasferire in tale ambito le attribuzioni dell'ufficio del TT (che infatti doveva appunto richiedere un parere sul punto all'unico ufficio competente, ovvero la Asl). Il fatto poi che, sempre secondo il P.M. ricorrente, il procedimento di rilascio del titolo abilitativo dovrebbe concludersi entro sessanta giorni, non può evidentemente equivalere ad integrare i tassativi presupposti di cui all'art. 328 c.p., comma 1. 5.11. Con riguardo al connesso reato di falso di cui al capo 18), va premesso che la contestazione parrebbe fondare la falsa attestazione sul fatto che un consigliere comunale avrebbe segnalato la utilizzazione abusiva del sottotetto, di per sè non abitabile, sicché TT avrebbe attestato la regolarità della pratica edilizia senza procedere alle necessarie verifiche di quanto segnalato dal predetto consigliere.
Ciò posto, la sentenza impugnata, limitandosi correttamente a considerare l'aspetto formale necessariamente proprio del reato di falso, e non anche elementi fattuali "di contorno", ha escluso che il permesso a costruire di specie contenga una tale attestazione, ritenendo altresì irrilevante, ai fini della fattispecie delittuosa contestata, che l'imputato abbia omesso di procedere a verificare la fondatezza o meno della segnalazione del consigliere. Tanto basta, evidentemente, per ritenere corretta la conclusione adottata, apparendo invece le censure del P.M., incentrate essenzialmente sull'omessa considerazione della predetta segnalazione, di cui peraltro, a ben vedere, non viene chiarita neppure in ricorso la fondatezza, e sulla esistenza di "diverse accertate difformità" in alcun modo precisate in ricorso, esulare dall'ambito del giudizio di applicabilità del formale reato di cui all'art. 479 c.p.. 5.12. Con riguardo al reato di falso di cui al capo 19), a fronte della contestazione che ha individuato la falsità nell'avere l'imputato attestato, in sede di permesso a costruire, la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico, al regolamento edilizio e alla normativa urbanistica edilizia vigente, la sentenza impugnata è pervenuta ad esito assolutorio fondamentalmente sul presupposto che non di una attestazione si sarebbe trattato bensì di una valutazione insuscettibile di assumere connotati di falsità; l'atto non sarebbe stato inoltre, secondo la sentenza, destinato a far fede della veridicità dell'attestazione. Tali considerazioni, tuttavia, non sembrano tenere conto del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi (Sez. 1, n. 45373 del 10/06/2013, Capogrosso e altro, Rv. 257895); sicché, in altri termini, se pure è vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito (come sarebbe nel caso di specie), a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, p.c. in proc. Platamone e altro, Rv. 254305; si vedano anche Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858). A fronte di ciò, dunque, e della necessità di approfondire la natura delle previsioni, contenenti i criteri valutativi, rispetto alle quali sarebbe stata attestata la regolarità dell'intervento, la sentenza impugnata appare, ancora una volta, avere ecceduto i limiti cognitivi consentiti dalla fase processuale impegnata, in tal senso apparendo dunque fondate le censure del P.M. puntualmente incentrate sull'assenza, nella specie, di mere operazioni di carattere valutativo;
ne' può ritenersi tale da escludere in via di principio l'utilità della fase dibattimentale il fatto, valorizzato anch'esso in sentenza, che nella specie sia intervenuto il parere favorevole della Commissione edilizia con il solo dissenso di uno dei suoi componenti, stante quanto già osservato sopra con riguardo al capo d'imputazione 11).
5.13. Anche con riguardo al reato di cui al capo 20), connesso, quanto al fatto, al capo 19), il ricorso è fondato.
La sentenza pare avere considerato come unico aspetto di irregolarità segnalato dal consulente del P.M. quello, ritenuto irrilevante, della avvenuta scadenza del Pec e non invece anche quello dell'intervenuto superamento dei parametri;
di qui, dunque, sul presupposto che non sarebbe stata effettuata in imputazione un'indicazione delle violazioni di legge specificamente poste in essere, la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, oltre che di quello soggettivo per il fatto del parere favorevole rilasciato dalla commissione edilizia.
Una tale analisi pare tuttavia trascurare il fatto, evidenziato in ricorso, che il capo d'imputazione operava ed opera un espresso richiamo ai parametri del capo 19), in tal modo sufficientemente individuati.
Nè, ancora una volta, il mero richiamo al parere favorevole della commissione edilizia può di per sè solo, come parrebbe addirittura trarsi dalla motivazione, esaurire l'intero ambito del giudizio relativo alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato.
5.14. Il ricorso appare invece inammissibile con riguardo agli addebiti di cui ai capi 21), 22) e 23) dell'imputazione. Con riguardo al capo 21) la sentenza ha evidenziato non essere il permesso a costruire stato rilasciato da TT, ciò bastando, pur nei limiti cognitivi dell'udienza preliminare, a far escludere la sussistenza del reato, venendo a mancare la stessa contestata condotta integrante l'abuso d'ufficio.
D'altra parte, il ricorso del P.M., pur depurato delle considerazioni ipotetiche e delle congetture svolte, appare argomentare in senso contrario sulla base del fatto che il fabbricato sarebbe stato eretto e che ciò basterebbe a far ritenere consumato il reato, in tal modo tuttavia confondendo l'aspetto dell'eventuale illecito di carattere edilizio e il ben diverso aspetto, unico contestato a TT, dell'abuso d'ufficio.
Con riguardo al capo 22), la condotta addebitata a TT parrebbe consistere (a quel che è dato comprendere nell'ambito di una tortuosa formulazione) nell'avere indotto il Consiglio Comunale a porre in essere una falsa attestazione;
risulterebbe perciò essenziale, oltre che preliminare rispetto ad ogni altra valutazione, capire rispetto a quale realtà dei fatti sussisterebbe la difformità denunciata.
Sennonché, a fronte di una motivazione che, in termini logici, ha posto l'accento sulla inesistenza di alcuna difformità, non constatata dallo stesso consulente del P.M., e sulle intervenute verifiche documentali direttamente fatte dallo stesso Consiglio comunale, il ricorso del P.M. non appare individuare una tale difformità, risultando dunque, per tale dirimente motivo, inammissibile.
Con riferimento infine al capo 23), riguardante addebito di falso per il fatto che nel permesso di costruire relativo a ristrutturazione di fabbricato ad uso di civile abitazione non sarebbe stata riportata la prescrizione (nella specie l'eliminazione del prolungamento a sbalzo dell'orizzontamento del nuovo solaio) cui la Commissione edilizia aveva condizionato il proprio parere favorevole, la sentenza impugnata ha, da un lato, affermato l'inidoneità del mancato richiamo di detta prescrizione ad integrare il reato contestato (attesa la non equiparabilità, di per sè, del mancato richiamo ad una falsa attestazione) e dall'altro ha addirittura rilevato come l'atto di accoglimento abbia riportato il richiamo alla prescrizione in oggetto.
Tale ultima considerazione, non contrastata in alcun modo dal P.M. nel proprio ricorso, che si è limitato a ribadire, in senso opposto, l'omesso riferimento alla prescrizione, appare già di per sè dirimente al fine di dare corretta ed esaustiva motivazione dell'esito assolutorio, non potendo qui evidentemente accedersi alla diversa prospettazione giacché articolata su di un piano meramente fattuale.
5.15. Anche relativamente al reato di abuso d'ufficio di cui al capo 25) il ricorso è inammissibile.
La motivazione ha dato conto del fatto che l'unica violazione contestata, ovvero l'avere l'imputato proceduto al rilascio del permesso a costruire in assenza della previa approvazione di p.e.c., non emergerebbe affatto dagli atti posto che, addirittura, lo stesso funzionario istruttore della pratica avrebbe escluso una tale necessità. Il ricorso del P.M., in luogo di censurare specificamente l'argomentazione in questione, si è, a ben vedere, soffermato su altri aspetti relativi ad ulteriori possibili violazioni (segnatamente, la mancata documentazione dell'istruttoria e l'anomalo rilascio del permesso nonostante la sospensione del procedimento) nella specie tuttavia mai contestate.
5.16. Quanto al reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. contestati al capo 26), il ricorso appare invece fondato.
La sentenza impugnata ha motivato essenzialmente nel senso che nessuna induzione al falso nei confronti del Consiglio comunale sarebbe stata nella specie posta in essere avendo questo consapevolmente deciso di modificare il Prgc nel senso di attribuire alla strada in oggetto la denominazione corrispondente alla realtà effettiva (ovvero quella di una strada interpoderale) correggendo il dato formale invece ricollegato ad una strada ad intenso traffico;
in tal modo, però, la motivazione pare trascurare che proprio la situazione effettiva come rappresentata dall'imputazione, e sulla quale il P.M. ha insistito nel proprio ricorso, era quella di una strada che, se anche interpoderale, era però utilizzata dalla collettività e quindi effettivamente di uso pubblico, da qui discendendo una serie di impedimenti a che fosse dichiarata la regolarità tecnica della richiesta di rimozione della fascia di rispetto esistente, in tal modo determinandosi l'induzione contestata. Di qui dunque, la illegittimità di una pronuncia di proscioglimento laddove, a fronte di tali dati, si sarebbe dovuta ritenere impedita una prognosi di sicura superfluità della fase dibattimentale.
5.17. Il ricorso è inammissibile in relazione all'addebito di falso di cui al capo 27). Premesso che non appare chiaramente comprensibile, ed anzi produttivo di una intrinseca contraddizione, il riferimento dell'imputazione alla fattispecie di un fabbricato assentito prima dell'attestazione, considerata falsa, contenuta nel permesso di costruire, la sentenza impugnata, oltre a considerare il fatto che si verserebbe in fattispecie di mera valutazione e non già di attestazione, ha posto in rilievo come la violazione della normativa sulle distanze dal confine non sarebbe stata ravvisata dallo stesso consulente del P.M..
Ciò posto, va in effetti preliminarmente considerato come dalla stessa imputazione come formulata non appaia in realtà contestata alcuna attestazione di una realtà difforme da quella effettiva posto che la condotta sarebbe consistita nell'attestare "l'intervento autorizzabile in deroga alle norme del R.R.G. nonostante il fabbricato fosse stato assentito in contrasto con l'art. 5 punto 7) delle N.t.a. del P.r.g.c.", ovvero, in altri termini, nel rilasciare un permesso in violazione di norme, il che, semmai, potrebbe concretare il diverso reato di abuso d'ufficio. Sotto tale profilo il ricorso del P.M., circoscritto, quanto a tale aspetto, alla sua mera confutazione, poggiante su principi di questa Corte non applicabili alla fattispecie in esame, è, dunque, come detto sopra, inammissibile.
5.18. Il ricorso è inammissibile con riguardo al reato di falso di cui al capo 29) dell'imputazione.
Il reato non appare infatti sussistere, come esattamente argomentato dalla sentenza impugnata, in base allo stesso capo d'imputazione posto che dalla stessa condotta contestata, formalmente denominata come di "attestazione", ma testualmente indicata, in fatto, nell'avere omesso di emettere provvedimento di sospensione in tal modo autorizzando la prosecuzione di lavori, non appare emerge alcuna condotta tipica di falso.
5.19. Quanto al capo 31), la condotta rimproverata consisterebbe nella implicita attestazione di esaustività dell'integrazione della relazione asseverata, in realtà priva di firma e di data, contenuta nell'autorizzazione, data dall'imputato, alla prosecuzione dei lavori.
In tale contesto, la soluzione della sentenza, che si è invece ricollegata ad una diversa situazione, ovvero alla assenza di un obbligo del pubblico ufficiale di attestazione della verità dei fatti indicati nella relazione, appare in realtà non pertinente rispetto alla predetta imputazione, e ciò tanto più considerando, come puntualmente evidenziato in ricorso, che l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poiché in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso (cfr., Sez. 5, n. 34333 del 12/04/2005, Aurea ed altri, Rv. 232316).
Di qui, a fronte del circoscritto orizzonte cognitivo proprio della fase processuale in oggetto, la fondatezza del ricorso del P.M.. 5.20. Il ricorso è inammissibile quanto al capo 32).
L'imputazione appare prospettare un reato di falso per induzione nel fatto di avere l'imputato omesso di trasmettere ai funzionari della Regione Piemonte il parere non favorevole espresso dall'Ente Parco quanto all'intervento consistente nella realizzazione di parcheggi pertinenziali ad edifici residenziali, in tal modo inducendo gli stessi ad emettere autorizzazione ambientale;
già una tale condotta, tuttavia, laddove in particolare non si menzionano in alcun modo false attestazioni contenute nell'autorizzazione suddetta, appare fisiologicamente estranea all'ambito del falso, senza considerare che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato il fatto che neppure il consulente del P.M. avrebbe ravvisato alcuna irregolarità. Nè può condurre a conclusioni contrarie il rilievo del ricorrente secondo cui il falso si concreterebbe anche nell'omissione o incompletezza dei dati esposti nell'atto, senza che sia stato spiegato in alcun modo perché il complessivo contesto espositivo possa, nella specie, condurre ad individuare nel provvedimento rilasciato una mendace negazione.
5.21. Con riguardo al reato di falso di cui al capo 33)
dell'imputazione, dalla stessa sentenza impugnata parrebbe desumersi che lo stesso imputato avrebbe effettivamente indicato come favorevole il parere reso dal responsabile del procedimento quando invece lo stesso non lo era, pervenendo tuttavia ad esito assolutorio sul presupposto che da ciò non sarebbe necessariamente derivata una consapevole volontà di obliterarne gli effetti atteso che sia la Commissione edilizia che la Asl avrebbero dato parere favorevole. Una tale conclusione, tuttavia, non pare tenere conto della natura formale del reato di falso e, comunque, nel contesto delineato, della inconciliabilità dei dati oggettivi comunque emersi con la possibilità di adozione di proscioglimento già in sede di udienza preliminare. Di qui la fondatezza del ricorso.
5.22. Relativamente al capo 36) dell'imputazione, lo stesso contenuto della motivazione della sentenza impugnata appare non conciliabile con i limiti cognitivi propri dell'udienza preliminare già per il solo fatto che non si esclude comunque che la d.i.a. presentata fosse in effetti sprovvista della documentazione di cui al D.M. n. 37 del 2008; l'argomentazione secondo cui, infatti, una tale mancanza non avrebbe necessariamente dovuto determinare l'emanazione di un ordine di sospensione, potendo anche essere richiesta la produzione della documentazione stessa, non sembra tenere conto adeguatamente della necessità della formulazione di un giudizio prognostico inclusivo dei possibili sviluppi dibattimentali;
e ciò tanto più avendo il consulente del P.M., come evidenziato sempre in sentenza, valorizzato le valutazioni di segno contrario date, sia pure in seno ad altra pratica edilizia, con riferimento al medesimo immobile.
5.23. Parimenti fondato è il ricorso con riferimento ai reati, tra loro collegati, di cui ai capi 37) e 58) dell'imputazione. Quanto al capo 37), la sentenza appare escludere la violazione di legge addebitata all'imputato essenzialmente sulla base della documentazione difensiva secondo cui il fabbricato in oggetto si sarebbe trovato all'interno del centro abitato non applicandosi, dunque, allo stesso la fascia di rispetto relativa all'alveo di corso d'acqua e valorizzando ai fini della mancanza dell'elemento soggettivo l'istruttoria favorevole del funzionario ed il parere favorevole della commissione edilizia.
Sennonché tutto ciò non poteva escludere, attesa la necessità di una globale valutazione degli elementi acquisiti, ed in particolare, tra gli altri, del contenuto del certificato di destinazione urbanistica a dire del P.M. ricorrente indicativo, al contrario, del vincolo di inedificabilità, la utilità sul punto della fase dibattimentale.
Di qui la fondatezza del ricorso anche con riguardo al proscioglimento dal connesso reato edilizio di cui al capo 58), fondato dal giudice sulla inesistenza, ancora una volta, del vincolo di inedificabilità assoluta e sulla pretesa buona fede dei proprietari, rivoltisi ad un professionista, buona fede la cui sussistenza, come correttamente rilevato dal P.M., è tuttavia quanto meno incerta a seguito della dovuta conoscenza del certificato di destinazione urbanistica (cfr., sia pure con riferimento al reato di lottizzazione, tra le altre, Sez. 3, n. 15/05/2013, n. 32823, Dalbesio ed altri, non massimata) e tale da imporre quindi, anche in tal caso, il rinvio a giudizio.
5.24. Il ricorso è fondato anche con riguardo ai reati di cui ai capi 38) e 39). In relazione al primo, la sentenza impugnata, oltre a porre in dubbio il reato sul presupposto di una non corretta individuazione del danno arrecato al Comune, valorizza il parere favorevole unanime della commissione edilizia quale dato non compatibile col dolo intenzionale. Va tuttavia osservato che, da un lato, il rilascio di un permesso di costruire non dovuto è di per sè, al di là dell'eventuale danno arrecato al Comune, produttivo comunque di un ingiusto vantaggio, implicitamente considerato anche dal P.M. nelle proprie doglianze, e sul quale la sentenza non appare per nulla soffermarsi, e dall'altro, come, ancora una volta, la mera valorizzazione, nel senso della mancanza del dolo intenzionale, del parere favorevole della commissione edilizia non preclude la necessità per il G.u.p. di valutare gli sviluppi apportabili dalla fase dibattimentale per le ragioni già sopra evidenziate. In relazione poi al capo 39), il G.u.p. esclude la violazione di legge, quale necessario presupposto del reato di abuso d'ufficio, per il fatto che la stessa imputazione riguarderebbe la violazione di una mera Delib. dell'autorità di Bacino del Po, valorizzando inoltre l'avvenuta richiesta da parte dell'imputato dei pareri della Regione Piemonte e dell'Ente Parco ed il parere favorevole della commissione edilizia.
Il primo assunto, tuttavia, non appare corretto sia alla luce del fatto che le disposizioni del Piano di bacino ai sensi, oggi, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 65, comma 4, (e, in precedenza, della L. n. 183 del 1989) hanno, come correttamente precisato dal P.M.
ricorrente, carattere direttamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, sia per il fatto che la predetta Delib. costituiva variante al piano stralcio delle fasce fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 998, dotata dei requisiti per essere inquadrata nella gerarchia delle fonti al pari dei regolamenti. Di qui il pertinente richiamo, da parte dello stesso P.M., all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la violazione degli strumenti urbanistici (ad essi potendo equipararsi, nella specie, per le ragioni appena richiamate, la Delib. dell'Autorità di Bacino) può integrare l'abuso d'ufficio in quanto rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 323 c.p. (Sez. 6, n. 11620 del 25/01/2007, Pellegrino e altro, Rv. 236147). Nè, come già detto sopra, la valorizzazione del parere favorevole della commissione edilizia e della richiesta dei pareri menzionati in sentenza poteva escludere comunque la prognosi di utilità del dibattimento.
5.25. Il ricorso è inammissibile quanto al reato di cui al capo 40) dell'imputazione.
Il capo d'imputazione appare ancora una volta individuare un falso nell'omissione di inserimento nella pratica della necessaria istruttoria ai fini di una corretta decisione senza che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, sia configurata, come necessario, una condotta di attestazione ideologicamente falsa posta in essere dal Consiglio comunale pretesamente ingannato dall'imputato (e tra i cui componenti vi era anche il richiedente la variazione della destinazione d'uso da accessoria a residenziale). Ciò basta, al di là di ogni altra considerazione, e tenuto conto che anche il ricorso del P.M. sul punto non fornisce risposte, per ritenere correttamente adottato, sin dalla fase dell'udienza preliminare, il proscioglimento.
5.26. In relazione al capo 43) dell'imputazione il ricorso appare fondato.
La sentenza di proscioglimento poggia essenzialmente sul sostanziale presupposto dell'intervenuto parere favorevole della commissione edilizia, quale indice di mancanza del dolo intenzionale;
come già specificato sopra, però, una tale argomentazione, puntualmente contestata dal P.M. ricorrente, appare non sufficiente, anche a fronte della non conformità dell'intervento agli indici di zona, comunque affermata dal consulente del P.M. e di cui la stessa sentenza impugnata da conto, ad imporre da subito la soluzione più favorevole per l'imputato a prescindere dagli sviluppi della fase dibattimentale.
5.27. Con riguardo al reato di cui al capo 45) il ricorso è inammissibile.
A prescindere da ogni altra considerazione, la sentenza appare valorizzare la dirimente circostanza per cui lo stesso consulente del P.M. non ha evidenziato, nella demolizione effettuata (e che non risulta neppure impugnata avanti al giudice amministrativo) alcuna irregolarità, tanto bastando per dare compiuta motivazione del mancato rinvio a giudizio. A fronte di ciò le argomentazioni del ricorso appaiono evocare, in linea peraltro meramente congetturale, inammissibili elementi di fatto tratti dalle sommarie informazioni rese dal destinatario della demolizione da cui dovrebbe dedursi l'accanimento nei suoi confronti dimostrato dall'imputato.
5.28. Il ricorso è fondato con riguardo al reato di abuso di ufficio di cui al capo 46).
La sentenza impugnata perviene a proscioglimento fondamentalmente argomentando sul presupposto che la violazione di legge addebitata agli imputati sarebbe stata inesattamente individuata nella violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 mentre, invece, stante il rimprovero circa l'intervenuta emissione di ordinanza contingibile ed urgente, avrebbe dovuto consistere nella violazione dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, non indicata espressamente nell'imputazione.
A ben leggere però la struttura dell'addebito mosso, non può non ricavarsi, come messo in evidenza anche dal P.M. ricorrente, che la condotta integrante l'abuso muove dall'implicito presupposto che l'ordinanza avrebbe rappresentato, nella specie, un espediente (evidentemente tale proprio perché mancanti anche le condizioni per una adozione legittima del provvedimento in via di urgenza) perché si realizzasse extra ordinem un intervento che, ove effettuato invece in via ordinaria, avrebbe dovuto essere assoggettato ai parametri e presupposti della normativa urbanistica, nella specie assenti. Il non corretto inquadramento della contestazione, fondato su una lettura parziale dell'imputazione tale da privare di senso logico la stessa ragione dell'addebito, tanto più in una fase, quale quella dell'udienza preliminare, caratterizzata dai limiti cognitivi più volte ricordati, comporta, conseguentemente, un difetto motivazionale determinante ai fini dell'annullamento del provvedimento impugnato.
5.29. Il ricorso è fondato anche relativamente al reato edilizio di cui al capo 48).
Va premesso che ben può configurarsi il concorso del tecnico comunale nella commissione dell'illecito urbanistico in caso di dolo, nella specie discendente dall'abuso d'ufficio posto in essere e contestato al capo 11). Infatti, ben può, secondo questa Corte, sussistere il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6 compreso, quindi, anche "il sindaco che con la concessione edilizia illegittima abbia posto in essere la condizione operativa della violazione di quegli obblighi" (cfr., Sez. 3, n. 9281 del 26/01/2011, Bucolo, Rv. 249785, in motivazione;
Sez.3, n. 996 del 15/10/1988, non massimata) ove l'extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole sotto il profilo del dolo o della colpa.
Ciò posto, la stessa sentenza impugnata non pone in discussione il fatto materiale dell'illiceità dell'intervento di ristrutturazione per contrasto con gli strumenti urbanistici, ma perviene ugualmente a proscioglimento sulla base della preliminare considerazione che, in realtà, l'opera abusiva non sarebbe mai stata realizzata;
di contro, nel ricorso del P.M., richiamante sul punto l'elemento documentale rappresentato dall'esito dei verbali di sopralluogo, si riferisce di un intervento quasi ultimato nell'agosto del 2012, in tal modo invocandosi un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.
Di qui la necessità che anche in relazione a tale punto, tenendosi conto di tale decisivo elemento, venisse disposto il rinvio a giudizio.
5.30. Il ricorso è fondato anche con riguardo al reato edilizio di cui al capo 49), relativo alla medesima pratica edilizia del capo 14).
La sentenza impugnata muove dal presupposto che in atti, ed in particolare nella consulenza del P.M., non si rinverrebbe alcun accenno al fatto che i lavori in oggetto avrebbero, in contrasto con i regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici, determinato un aumento di volumetria;
di contro, tuttavia, il ricorso evidenzia che il consulente avrebbe invece rilevato la non esaustività del documento in atti relativo ai calcoli planovolumetrici in quanto mancante dei riscontri analitici ai conteggi effettuati al fine di verificarne la correttezza;
di qui, sempre alla luce della necessaria prospettiva di orizzonte cognitivo proprio della udienza preliminare, la non corretta conclusione assolutoria, apparentemente fondata su una visione parziale degli elementi acquisiti nel corso delle indagini.
5.31. Il ricorso è invece infondato con riguardo al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) contestato al capo 52) e riguardante la realizzazione di una scala esterna ad edificio. Il capo d'imputazione muove dal presupposto che l'intervento in oggetto fosse annoverabile tra gli interventi di nuova costruzione e, dunque, non consentisse la presentazione di D.i.a., come confermato anche dal ricorso del P.M., che ha sul punto citato un precedente (il cui riferimento si riferisce, peraltro, a tutt'altra decisione) di questa Corte. Al contrario, l'impugnata sentenza, sia pure mostrando erroneamente di ritenere contestato il reato di abuso d'ufficio, ha correttamente evidenziato l'assoggettabilità dell'opera al regime della super-dia di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. cit., richiamante gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lett. c); ed in effetti, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), ben possono rientrare nei casi di ristrutturazione edilizia predetti quegli interventi che si risolvano, come quello di specie, nell'inserimento nell'edificio di un nuovo elemento, benché comportanti modifiche dei prospetti, e senza consistenti aumenti volumetrici (cfr. Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007, Soldano, Rv. 238462). Nè è esatto circoscrivere la portata della norma, come fa il P.M. ricorrente, a quegli ampliamenti che avvengano all'interno o in concomitanza di un ulteriore intervento di ristrutturazione edilizia posto che, così ragionando, un intervento singolo, e quindi di minore portata, verrebbe irragionevolmente sottoposto al medesimo regime previsto per un intervento complessivamente più consistente. Nè questa Corte ha mai affermato in termini assoluti che la scala debba essere necessariamente un intervento di "nuova costruzione", essendosi la stessa limitata (Sez. 3, n. 3849 del 09/02/1998, Maffullo e altro, Rv. 210647) ad escludere la riconducibilità della scala nelle varianti inidonee a comportare modifiche della sagoma (per di più in un regime non più corrispondente a quello attuale per effetto della modifica dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. cit. ad opera del D.L. n. 69 del 2013, art. 30 che ha reso ostativa alla possibilità di assoggettamento a mera d.i.a. la modifica della sagoma solo relativamente agli immobili vincolati).
5.32. Il ricorso è fondato, inoltre, quanto al reato di falso di cui al capo 54), connesso, quanto alla vicenda di fatto, al capo 46). Secondo la sentenza impugnata il progettista AV non avrebbe reso alcuna dichiarazione in ordine all'assenza di impianti o al fatto che l'opera da realizzare fosse o meno sede di lavoro (avrebbe unicamente dichiarato, infatti, che le opere andavano considerate a tutti gli effetti pertinenze del fabbricato principale), sicché, per questa parte, il reato andrebbe radicalmente escluso. Sempre la sentenza afferma poi come esatta la qualificazione di pertinenza della tettoia trattandosi di vano tecnico posto a servizio di quello principale ove collocare in vasca i rifiuti della Diasorin Spa. Sull'attuabilità poi dell'opera mediante D.i.a., la stessa non sarebbe oggetto di una dichiarazione di scienza ma di vera e propria valutazione. Il consulente del P.M. avrebbe poi errato nel ritenere che, essendo una nuova costruzione, la procedura da seguire fosse quella di permesso di costruire e non di D.i.a., avendo trascurato la previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3, lett. b). Infine il fatto che in seguito sia stata presentata istanza di permesso di costruire non comporterebbe che la assoggettabilità a sola D.i.a. fosse inveritiera, dato che si trattava, appunto, di intervento realizzabile alternativamente con permesso di costruire o con D.i.a.; ne' rileverebbe, sulla natura pertinenziale, il fatto che l'opera riguardasse un luogo di lavoro.
Ora, tuttavia, se si considera che, in generale, come più volte affermato da questa Corte, la tettoia di copertura, nella quale pare rientrare il manufatto di cui si controverte, non può rientrare nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituendo invece parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (tra le altre, Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro e altro, Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 17083 del 07/04/2006, Miranda e altro, Rv. 234193; Sez.3, n. 40843 del 11/10/2005, IE, Rv. 232363; Sez. 3, n. 2533 del 30/06/1995, Iocca ed altri, Rv. 202714), la sentenza appare avere non correttamente escluso, alla luce anche dei rilievi mossi dal P.M., la necessità del rinvio a giudizio dell'imputato, trattandosi di valutare, in particolare, il contenuto della dichiarazione effettuata alla luce appunto dei predetti principi.
5.33. Il ricorso è manifestamente infondato relativamente al reato di cui al capo 55) dell'imputazione.
Il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) viene nella specie configurato a carico di TT e del progettista dell'opera per il fatto di non avere il primo emesso provvedimento sospensivo dei lavori nonostante il parere in tal senso reso dalla funzionaria del Comune istruttrice della pratica, senza che nell'imputazione stessa si precisi che l'opera in questione fosse non eseguibile e dunque illegittima, e senza che alcuna indicazione relativa alla condotta del progettista sia effettuata. Già una tale premessa, a fronte della necessità, per l'integrazione del reato addebitato, di una condotta che si risolva nell'effettuazione di un intervento edilizio non consentito, rende evidente l'impossibilità di far rientrare la condotta addebitata all'interno del reato ascritto e ciò, tanto più, deve aggiungersi, considerando che nessun abuso di ufficio risulta essere stato contestato nei confronti di TT.
Appare quindi congruente con tale dato preliminare la motivazione della sentenza impugnata che ha posto in rilievo, quale fatto pregiudiziale, non contestato in ricorso, che lo stesso consulente del P.M. non ha mai affermato che l'opera fosse non eseguibile. Anzi, e sempre secondo la sentenza (anche in tal caso nella sostanziale assenza di rilievi da parte del ricorrente) RA avrebbe, esattamente in senso contrario all'addebito mosso, avvertito l'interessato che i lavori avrebbero potuto iniziare "solo dopo la presentazione ed accettazione della documentazione richiesta ad integrazione e comunque dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Piemonte".
5.34. Il ricorso è, ancora, fondato con riguardo ai reati di cui all'art. 323 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) contestati a TT senza indicazione di appositi capi d'imputazione (di fatto comunque individuabili rispettivamente nel terzultimo e penultimo di tutti quelli complessivamente indicati) e relativi al permesso di costruire n. 06 del 2009. Con riguardo al delitto, la sentenza impugnata è pervenuta ad esito assolutorio argomentando fondamentalmente, da un lato, nel senso che il permesso di costruire, legittimo od illegittimo che fosse, non poteva essere idoneo nella specie a comportare l'acquisizione di proprietà fondiaria da un soggetto ad un altro, e, dall'altro, nel senso che le distanze da osservare nelle costruzioni non servono ad evitare acquisizioni di proprietà altrui, bensì sono ispirate ad altre ragioni urbanistiche, di igiene e di riservatezza, in ogni caso il permesso di costruire riportando sempre la clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi.
Ora, premesso che, come sottolineato in ricorso, il primo argomento speso appare, come di per sè formulato, peccare di illogicità, atteso che l'acquisizione illecita sarebbe comunque avvenuta per il tramite di costruzione posta in essere sul presupposto di un titolo illegittimo, va comunque ricordato che rientra pur sempre nei compiti dell'ufficio competente al rilascio di permesso accertare previamente che chi richiede di costruire si trovi nelle condizioni di legittimazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 11 (Sez. 3, n. 5633 del 14/02/2012, P.M. in proc. Cavone e altro, Rv. 251884); di qui, tenuto conto del fatto che il vantaggio dell'art. 323 c.p. si ha anche quando l'abuso sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere (da ultimo, Sez. 6, n. 12370 del 30/01/2013, P.C. e Baccherini, Rv. 256004), la non corretta esclusione, anche solo per tale ragione, della necessità del rinvio a giudizio dell'imputato.
Con riguardo poi alla contravvenzione, è la stessa motivazione della sentenza impugnata che, con riguardo alla violazione della distanza di metri cinque dal confine in caso, come nella specie, di parete finestrata, ha dato atto di come sia il consulente del P.M. sia il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice in sede civile abbiano ritenuto sussistente la stessa con conseguente violazione, affermata anche dalla sentenza, della previsione di cui all'art. 5, punto 7, delle N.t.a. al P.r.g.c. del Comune di GI;
ciononostante, con riguardo a questo specifico punto, la stessa sentenza fonda l'esito assolutorio sul fatto che l'interpretazione delle norme in questione sarebbe "tutt'altro che agevole e priva di aspetti di dubbio" sì che mancherebbe l'elemento soggettivo. Ora, già una tale motivazione, sottoposta a censura dal ricorso del P.M., è di per sè intrinsecamente inidonea a far escludere la necessità del rinvio a giudizio alla luce dei limiti cognitivi del G.u.p. più volte qui richiamati dovendo già solo per questo, e a prescindere dagli altri aspetti coinvolti dalla contestazione dell'addebito in oggetto, la sentenza impugnata essere annullata. Ciò comporta, pregiudizialmente, l'annullamento della sentenza anche con riguardo all'assoluzione dal reato, contestato, con riguardo alla medesima opera di cui al penultimo capo, ai proprietari - committenti e al direttore tecnico nell'ultimo capo d'imputazione, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) relativo al permesso di costruire rilasciato in riferimento al terreno di cui al Nct del Comune di GI, foglio 18 mappale 86, essendo stata l'assoluzione motivata sulle medesime ragioni sopra viste;
ne' sarebbe comunque corretta l'esclusione della necessità del rinvio a giudizio, per i soli proprietari, sulla base della ragione, assorbente di ogni altro profilo, dell'intervenuto affidamento dei privati nella persona di un professionista da loro incaricato, non escludendo una tale affermazione, attesi i principi già richiamati sopra, e i doveri di controllo comunque ricadenti sui proprietari, la possibilità di una valutazione diversa da effettuarsi nella sede fisiologicamente più propria del dibattimento.
5.35. Quanto ai reati di truffa aggravata contestati ai capi 12), 15), 17), 24), 28), 35), 42) e 44) dell'imputazione, per avere TT calcolato fraudolentemente le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione in modo da consentire ai privati aspiranti al rilascio del titolo edilizio di pagare una somma inferiore a quella effettivamente dovuta, il ricorso è fondato. La sentenza ha argomentato il proscioglimento essenzialmente sul presupposto che destinatario dell'artifizio o del raggiro sarebbe lo stesso autore della truffa posto che il calcolo degli oneri non sarebbe stato soggetto al controllo di terzi, ma una tale motivazione appare manifestamente incongrua ove si consideri, come rilevato anche dal ricorrente, che destinatario dei raggiri funzionali ad avvantaggiare i privati, risulta, nella struttura dell'imputazione, il Comune di GI, certamente non coincidente con la persona fisica del singolo TT, quale responsabile dell'Ufficio tecnico;
quanto all'ulteriore considerazione secondo cui non vi sarebbero "dati sufficienti a fare propendere la tesi che il TT si sia reso responsabile di condotte dolose" (in particolare perché il generalizzato errore sul calcolo dei contributi, più volte verificatosi, lascerebbe pensare ad una assenza di dolo visto che diversamente l'errore avrebbe dovuto essere selettivo) la stessa non appare evidentemente decisiva al fine di far escludere la prognosi di utilità del dibattimento.
Il ricorso è invece infondato con riguardo ai reati di truffa di cui ai capi 9) e 30) posto che per il capo 9) la sentenza ha rilevato il mancato rilascio del permesso di costruire (da cui la mancanza di oneri) e per il capo 30) ha evidenziato, senza che tale punto sia stato specificamente censurato in ricorso, come il consulente dello stesso P.M. abbia concluso per l'assenza di qualsivoglia danno.
5.36. Quanto infine ai reati edilizi contestati ai capi 50), 51), 53) e 57) dell'imputazione, la sentenza va annullata senza rinvio per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, maturata, senza l'intervento di cause di sospensione del termine di cinque anni ivi compreso l'aumento di un quarto per la interruzione ex art. 161 c.p., nelle rispettive date del 04/02/2014 per il reato sub 50), del
23/10/2013 per il reato sub 51), del 27/04/2014 per il reato sub 53) e del 10/11/2013 per il reato sub 57). Non ricorrono, del resto, attese le ragioni sopra esposte che hanno condotto all'annullamento della sentenza con riferimento ai connessi capi 19), 20), 36) e 46), motivi che impongano, con l'evidenza richiesta dall'art. 129 c.p.p., l'assoluzione nel merito con riferimento ai capi 50), 53) e 57). Nè tali motivi ricorrono quanto al capo 51), attesa la stessa motivazione della sentenza impugnata, fondamentalmente circoscritta al solo elemento soggettivo del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vercelli limitatamente alle imputazioni di cui ai capi n. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 54 e 58 nonché alle imputazioni relative ai reati ex art. 323 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) riguardanti il permesso di costruire n. 06/2009 e, ancora, al reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b) relativo al permesso di costruire rilasciato in riferimento al terreno di cui al Nct del Comune di GI f. 18 mappale 86. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi 50, 51, 53 e 57 estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014