2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio attivita')) .
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprieta' non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall' articolo 1136, secondo comma, del codice civile . Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma , e 1121, terzo comma, del codice civile .
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o gia' avviati. La costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli , ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742 .