Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 34333
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

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In tema di falsità ideologica,l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poichè in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso. (Fattispecie riguardante la attestazione, sul registro di classe, della assenza di alcuni alunni, dalla quale è stata ricavata la implicita attestazione della preventiva verifica della presenza degli altri e conseguentemente, data la falsità di tale ultima evenienza, la sussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen.).

In tema di reati contro la fede pubblica, costituisce atto pubblico il registro di classe di una scuola legalmente riconosciuta, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in caso di false annotazioni di assenza o di presenza degli alunni in tale registro.

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  • 1Atto pubblico, pubblico ufficiale, nozione, effettiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 34333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34333
Data del deposito : 12 aprile 2005

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