Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 2
In tema di falsità ideologica,l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poichè in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso. (Fattispecie riguardante la attestazione, sul registro di classe, della assenza di alcuni alunni, dalla quale è stata ricavata la implicita attestazione della preventiva verifica della presenza degli altri e conseguentemente, data la falsità di tale ultima evenienza, la sussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen.).
In tema di reati contro la fede pubblica, costituisce atto pubblico il registro di classe di una scuola legalmente riconosciuta, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in caso di false annotazioni di assenza o di presenza degli alunni in tale registro.
Commentario • 1
- 1. Atto pubblico, pubblico ufficiale, nozione, effettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 34333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34333 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 835
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 39287/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 3.8.2004 da:
Avv. GERBINO Giuseppe, difensore di FI ON SA, nato a [...] il [...]; il 15.9.2004 dall'avv. Giovanni Lentini, difensore di OZ CI RI RE, nata a [...] il [...]; il 6.7.2004 dall'avv. Marcello Carmina, difensore di UR RL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15 marzo 2004 della Corte d'Appello di Palermo. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Antonio GIALANELLA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. CARMINA Marcello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il prof. UR Pier Luigi, Preside e gestore dell'Istituto Tecnico Commerciale Platone di Palermo, ed i proff. ZA IN RI RE e IA CO SA, docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Alessandro Manzoni di Carini, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Palermo, dei reati di seguito specificati:
il primo, del reato di cui al capo E) della rubrica, ai sensi degli artt. 110, 61 n. 2 e 479 c.p., per avere formato, presso l'I.T.C. Platone di Palermo, un falso registro della classe 5^ sez. G per l'anno scolastico 1992/93, con l'indicazione di studenti che non frequentavano detto Istituto quanto piuttosto l'I.T.C. QU AR di Palermo e ciò al fine di commettere il reato di truffa aggravato specificato al capo M) (In Palermo, nell'estate/autunno del 1992) del reato di cui al capo M), in concorso con altri, ai sensi degli artt. 110, 81 cpv., 640 commi 1 e 2 c.p., per essersi - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - con artifizi e raggiri consistenti nei fatti delittuosi descritti ai capi d'imputazione di cui ala lettera E) e pertanto dimostrando al Provveditore agli Studi di Palermo che veniva indotto in errore - l'iscrizione all'I.T.C. Platone, legalmente riconosciuto, di alunni invece iscritti all'I.T.C. QU AR la possibilità di effettuare gli esami di stato presso un istituto scolastico privato e non anche presso una struttura pubblica, con danno per la regolarità dell'azione e dei controlli della P.A. in materia di istruzione e per i costi conseguenti alla nomina di una commissione di esami (In Palermo, nel 1993).
Gli altri due imputati, ZA e IA erano, invece, accusati del reato di cui al capo F), ai sensi degli artt. 110, 81 cpv. e 470 c.p., per avere - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - riportato nei falsi registri di classe della 5^ Sez. B per gli anni scolastici 1991/92 e 1992/93 le frequenze degli alunni falsamente iscritti (In Carini, negli anni 1991, 1992 e 1993). Con sentenza del 30 maggio 2002, il Tribunale di Palermo dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati con il vincolo della continuazione, quelli contestati all'UR, e con la concessione a tutti delle circostanze attenuanti generiche, giudicate per lo stesso UR equivalenti alle contestate aggravanti, venivano condannati alle pene di seguito indicate:
l'UR a quella di anni uno e mesi dieci di reclusione;
UR a mesi dieci di reclusione;
ZA alla pena di mesi otto e giorni quindici di reclusione, oltre consequenziali statuizioni e sospensione condizionale della pena.
Pronunciando sui gravami proposti dai difensori degli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva il beneficio della non menzione agli imputati ZA e IA;
mentre rigettava l'appello proposto dall'UR, con ulteriori consequenziali statuizioni a suo carico.
Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di censura in parte motiva specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, il difensore del IA denuncia violazione di legge, con riferimento alla fattispecie ritenuta in sentenza che, a suo dire, non integrerebbe gli estremi dell'art. 479 c.p. quanto piuttosto quella di cui all'art. 323 c.p. Argomenta, al riguardo, che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto l'ipotesi del falso ideologico implicito sul presupposto che, attestando nei registri di classe l'assenza di alcuni alunni, il ricorrente avrebbe implicitamente attestato la presenza degli altri. Il presupposto di fatto dell'impostazione accusatoria secondo cui, non annotando sul registro di classe tutti gli assenti avendone invece annotato solo alcuni avrebbe dovuto, invece, indurre i giudici di merito a ritenere che lo stesso imputato, pur avendone l'obbligo giuridico, aveva volutamente omesso di annotare l'assenza di alcuni alunni, così concretizzando la diversa fattispecie omissiva di cui al novellato art. 323 c.p. Contestava, ad ogni buon conto, l'esistenza del preteso falso implicito.
2. - Il primo motivo del ricorso proposto dalla ZA deduce il difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) non avendo la Corte di merito adeguatamente risposto all'obiezione difensiva espressa nell'atto di appello secondo cui essa ricorrente, sottoscrivendo il registro della classe 5^ dell'ITC Manzoni di Carini, avesse attestato la presenza in classe degli alunni iscritti alla classe 5^ B. Aveva pure dedotto che solo per pochi mesi essa istante aveva svolto attività d'insegnamento e che la semplice sottoscrizione del registro non involgeva responsabilità in ordine alle assenze o presenze degli alunni, quanto piuttosto la presenza in aula dell'insegnante, nell'alternarsi in classe con altri docenti. Mancava, inoltre, qualsiasi dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, non emergendo da alcuna risultanza di causa la coscienza e la volontà di attestare la presenza in classe di alunni in realtà assenti e che frequentavano altri istituti. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 479 c.p. ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Contesta, in proposito, la ritenuta sussistenza del falso implicito, osservando che, a tutto concedere, mancava l'indicazione concreta degli elementi oggettivi da cui potesse trarsi la ragionevole convinzione che il presunto reo fosse consapevole della falsa implicita attestazione. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 479 c.p. ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 480 c.p. nonché la prescrizione del reato. Si sostiene, in proposito, che nella fattispecie in esame avrebbe dovuto applicarsi la norma di cui all'art. 480 c.p., giacché, contestandosi ad essa ricorrente di avere falsamente attestato l'assenza o la presenza degli alunni, tale attestazione costituiva una certificazione, la cui falsità ideologica risultava regolamentata da una norma speciale rispetto all'art. 479 c.p. e cioè dall'art. 480 c.p. E tale reato risultava oramai prescritto. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 415 bis c.p.p. ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., riponendo l'eccezione di rito già sollevata in sede di merito sul rilievo che la citazione a giudizio innanzi al GIP di Palermo non era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis del codice di rito, con il correlativo avvertimento ad essa imputata della facoltà di chiedere di essere sentita dal P.M. titolare delle indagini e di esercitare l'attività difensiva prevista dal codice. Da qui la nullità del decreto di rinvio a giudizio e dei successivi atti processuali, ivi compresa la sentenza di condanna.
3. - Il primo motivo del ricorso proposto in favore dell'UR denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione così come risulta dal testo della sentenza impugnata. Deduce, in proposito, che la Corte di merito aveva omesso di rispondere alle doglianze difensive relative alla circostanza che era stata ritenuta la falsità della formazione dei registri dell'ITC Platone pur non essendo stati mai acquisiti documenti fondamentali, quali il registro di classe e dei professori dell'istituto privato AR che avrebbero consentito una compiuta valutazione delle accuse espresse nei capi d'imputazione. Il giudizio della Corte di appello era, inoltre, fondato su una distorta lettura delle risultanze processuali e segnatamente degli elementi di giudizio offerti dalla difesa, come il decreto di archiviazione emesso in favore della coimputata Brambille, commissario governativo che conteneva elementi favorevoli anche ad esso istante. Ed altre emergenze processali che dimostravano l'insussistenza della contestata falsità. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al R.D.
4.5.1925 n. 653 per manifesta illogicità della motivazione. Deduceva, in proposito, che ingiustamente la Corte di merito aveva disatteso l'obiezione difensiva, fondata sul vigente ordinamento scolastico, in ordine all'ammissibilità delle iscrizioni tardive degli alunni sino al 15 marzo di ogni anno, sicché era da ritenere lecita la formazione di una classe 5^ G nel secondo quadrimestre dell'anno 1992/1993. Deduce, inoltre, l'illogicità di tutta la sentenza impugnata, perché fondava una condanna per falso ideologico su circostanze estranei al materiale probatorio e su presunte illegalità amministrative che avrebbe commesso il ricorrente, ma di cui non v'era traccia nel processo o nei riferimenti normativi offerti dalla Corte di merito. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. anche in relazione all'art. 500, comma 2, c.p.p., relativo alla distorta valutazione delle testimonianze degli alunni, sulla base peraltro dell'opzione in favore di dichiarazioni rese in sede d'indagini preliminari, acquisite con il meccanismo della contestazione di cui all'art. 500, piuttosto che alle dichiarazioni rese in sede dibattimentale. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 110 c.p., sul rilievo dell'illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui aveva ipotizzato il concorso dell'UR nella pretesa falsificazione di registri da parte di processori, sulla base di apodittica affermazione di direttive od istigazioni da parte sua, fondata, peraltro, sull'equivoca interpretazione di un episodio che riguardava un solo insegnante, cui erano state date spiegazioni in ordine alla redazione del registro, non avendo egli mai insegnato in precedenza. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, per assoluta mancanza di motivazione e per illogicità della stessa, sul rilievo che erroneamente erano stati considerati tra i concorrenti coimputati che avevano definito la loro posizione con il patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p., essendo invece necessario che si trattasse di imputati giudicati con sentenza emessa sulla base di un compiuto accertamento di responsabilità. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per illogicità della motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestanti aggravanti nonché sull'eccessivo aumento della continuazione.
Il settimo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p., sul riflesso dell'insussistenza del reato contestato, anche in considerazione del fatto che se fosse stata vero l'assunto della falsità dei registri avrebbero dovuto essere dichiarata la falsità dei diplomi conseguiti dagli alunni della 5^ G che, invece, proprio in virtù di quei diplomi, si erano iscritti all'università e forse anche laureati. Deduceva che, ad ogni modo, il reato in contestazione doveva ritenersi prescritto, posto che, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, la pena edittale era inferiore ad anni cinque, con la conseguenza che, dal momento della commissione del reato, era trascorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 per il reato di truffa semplice.
4 - Ragioni di economia espositiva impongono di esaminare unitariamente le questioni comuni ai diversi ricorsi, al fine di evitare inutili ripetizioni, salva l'analitica considerazione dei motivi particolari di ciascuna impugnazione.
Orbene, un primo nucleo di questioni comuni alle anzidette impugnazioni attiene alla sussistenza del falso ideologico vuoi sotto il profilo dell'attestazione implicita vuoi sotto il profilo della natura dei registri di classe recanti, secondo la prospettazione accusatoria recepita in sentenza, attestazioni inveritiere. Orbene, per quanto riguarda il primo profilo emerge dalla diffusa esposizione della sentenza impugnata, integrata per quanto di ragione dalla motivazione della pronuncia di primo grado, che la dinamica del falso realizzato consisteva nell'implicita attestazione della presenza di alunni ai corsi tenuti da un istituto scolastico, attraverso l'annotazione solo di determinate assenze, il tutto sullo sfondo di un meccanismo fraudolento volto a consentire agli iscritti di una scuola privata di figurare tra i frequentatori del corso di un istituto scolastico parificato, allo scopo dell'ammissione agli esami di stato e del loro più agevole superamento.
Orbene, per quanto riguarda il primo profilo la Corte distrettuale, nel richiamarsi a pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, ha ribadito la natura di atto pubblico dei registri di classe. E siffatta interpretazione va, naturalmente, qui ribadita, riaffermandosi il principio secondo il quale costituiscono atti pubblici i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p. in caso di false annotazioni di assenza o di presenza su tali registri (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 19.11.1998, n. 2492, rv. 212814, id. sez. 5, 21.9.1999, n. 12862, rv. 214890). E tale affermazioni rende ragione della ritenuta infondatezza di rilievi difensivi, come quella che integra il terzo motivo della ricorrente ZA, in ordine alla pretesa configurabilità non dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 479, ma di quella di cui all'art. 480 relativa al falso in mere certificazioni amministrative.
Per quanto concerne l'altro profilo del falso c.d. per implicito, ancora una volta la valutazione compiuta dalla Corte di merito risulta ineccepibile ed in linea con pacifica interpretazione di questo Giudice di legittimità secondo cui l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari (c.d. attestazioni implicite) tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, giacché in tal caso occorre logicamente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso (cfr., in tal senso, Cass. sez. 5, 15.1.1999, n. 1399, rv. 212388). In applicazione di siffatto principio, è pienamente corretta la conclusione secondo la quale, ove tra gli alunni iscritti, abilitati a frequentare determinate lezioni, si dia atto dell'assenza di alcuni, implicitamente si attesta la presenza degli altri, sussistendo la falsità ideologica con riferimento all'implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente accertato la presenza degli altri. Le anzidette questioni, dovendosi escludere a contrario la sussistenza di diverse fattispecie delittuose, esauriscono il ricorso del IA che va ritenuto, dunque, manifestamente infondato. Lo stesso deve dirsi in ordine al primo motivo ed al secondo motivo della ZA, non essendo criticabile la motivazione della sentenza impugnata neppure nella parte in cui ha ravvisato, oltre alla sussistenza delle condizioni oggettive del falso, nei termini dianzi esposti, anche del necessario profilo psicologico, desunto correttamente dalle stesse modalità della fattispecie. Il quarto motivo ripropone un'eccezione di rito, relativa alla pretesa nullità del decreto che dispone il giudizio, in quanto non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. e va disatteso per palese genericità, posto che, nel limitarsi a pedissequa riproposizione di precedenti deduzioni difensive, non reca alcun rilievo critico alle argomentazioni della Corte di appello, che ha rivelato l'inapplicabilità della norma richiamata alla fattispecie processuale in esame, in quanto anteriore al momento della sua entrata in vigore, e ad ogni buon conto l'intempestività della stessa eccezione di rito.
Il primo motivo del ricorso proposto dall'UR, che lamenta incompletezza dell'accertamento dibattimentale per mancata acquisizione di ulteriore documentazione e per distorta lettura delle risultanze processuali, è manifestamente infondato, posto che la motivazione resa dalla Corte territoriale da ampio conto della puntualità e completezza della cognizione di merito e della sufficienza del compendio probatorio in atti ai fini del ribadito giudizio di penale responsabilità, escludendo per implicito la necessità di qualsivoglia ulteriore approfondimento o di integrazione probatoria.
Il secondo motivo relativo a pretesa illogicità manifesta della motivazione, per avere disatteso l'obiezione difensiva, fondata sul vigente ordinamento scolastico, in ordine all'ammissibilità di iscrizioni tardive sino al 15 marzo di ogni anno, donde la legittimità della tardiva formazione di una classe nel secondo quadrimestre di un determinato anno scolastico, si risolve in censure di merito insindacabili in questa sede di legittimità. Si tratta, infatti, di rilievi di mero fatto, insuscettivi di scalfire la tenuta logica e la correttezza giuridica dell'impianto motivazionale sul quale si fonda la sentenza impugnata.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa illegittimità della valutazione di dichiarazioni di alunni rese in sede di indagini preliminari, è palesemente infondata, in quanto non risulta che la valutazione censurata abbia fatto malgoverno dei criteri di utilizzabilità delle dichiarazioni anzidette, avuto riguardo al regime processuale vigente al momento delle relative valutazioni. Si trattava, infatti, di dichiarazioni regolarmente acquisite al fascicolo del dibattimento mediante il meccanismo delle contestazioni e successivamente valutate dal primo giudice, come prova dei fatti in essi affermati nel pieno rispetto del regime di valutazione della prova vigente in quel momento, sussistendo altri elementi di prova, anche di rilievo documentale, che ne confermavano l'attendibilità. Palesemente destituito di fondamento è anche il motivo relativo al coinvolgimento, in termini di partecipazione concorsuale, dell'UR, nella sua qualità di preside dell'istituto Platone nell'attività falsificatoria degli insegnanti, atteso il ruolo che i giudici di merito hanno riconosciuto allo stesso ricorrente, ipotizzandone l'attività direttiva e d'istigazione.
Palesemente destituita di fondamento è la censura relativa alla pretesa erroneità del computo tra i concorrenti, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, anche di imputati che avevano definito la relativa posizione con il rito speciale del patteggiamento e non già con sentenza definitiva di positivo accertamento di responsabilità, essendo appena il caso di considerare che l'indicazione numerica contenuta nella norma anzidetta riguarda la posizione sostanziale dei concorrenti e non certo la relativa posizione processuale, con esito irrevocabile e definitivo.
Il sesto motivo riguardante il regime sanzionatorio è inammissibile attenendo alla sfera del potere discrezionale del giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità in quanto congruamente e correttamente motivato.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e l'inammissibilità preclude, come è risaputo, qualsiasi indagine su eventuale decorso del termine prescrizionale per taluni reati.
Pur inammissibili sono gli altri ricorsi ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005