Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater cod. pen.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.
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- 1. Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [7]https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Con riguardo alle fattispecie criminose di cui all'art. 55 DLGS 231/2007 e 615-quater, si deve escludere la ricorrenza del concorso apparente di norme che si verifica quando due disposizioni coesistenti sembrano applicarsi ad un medesimo caso ma una sola è applicabile. Si tratta infatti di due fattispecie di reato correlate a condotte distinte sia sotto il profilo ontologico che temporale: quello di cui all'art. 615-quater, caratterizzato dalla condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale della carta di credito appartenente ad altro soggetto, propedeutica rispetto alla clonazione della carta di credito e la sua indebita utilizzazione, …
Leggi di più… - 3. Prelievo bancomat: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47021 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2119
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 005399/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Wilmer Perga, quale difensore di LE UT (n. il 01/05/1975) e di AP GE (n. il 06/02/1972);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 2^ Sezione penale, in data 22/05/2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 12/04/2010, il G.U.P. del Tribunale di Ravenna dichiarò LE UT e AP GE responsabili dei reati di illecita ricezione e illecito utilizzo di carte di credito o altri documenti abilitati al prelievo di danaro donate o comunque falsificate (art. 648 c.p. e D.L. n. 14 del 1991, art. 12), associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui sopra (LE come promotore, capo e organizzatore il AP come partecipe) e li condannò: il LE alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
il AP alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22/05/2012, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Wilmer Perga, quale difensore di entrambi gli imputati deducendo la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità dei ricorrenti per il reato associativo. In particolare evidenzia tutti gli elementi probatori dai quali si ricava che non sussiste il ritenuto carattere unitario della compagine associativa;
rileva, poi, lo stesso vizio motivazionale in ordine alla partecipazione degli imputati all'associazione con i ruoli indicati e per il tempo individuato nelle sentenze di merito. Inoltre per il solo LE rileva che erroneamente è stato condannato anche per il reato di ricettazione di cui al capo 8 bis in quanto i codici o gli altri dati relativi a carte di credito o di debito provento del delitto di frode informatica, che si ritiene siano stati acquisiti dal ricorrente, non sono ne' cose ne' danaro e quindi non può sussistere la violazione dell'art. 648 c.p. che individua quale oggetto del reato solo le cose e il danaro. Cita sul punto una decisione di questa Corte che conferma quanto sopra. Da ciò discende anche che il Giudice di merito dovrà rideterminare la pena visto che la pena base è stata determinata con riferimento al reato di ricettazione che, per quanto sopra, non sussiste. Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la doglianza del solo LE relativa alla condanna anche per il reato di ricettazione - di cui al capo 8 bis - nonostante che i codici o gli altri dati relativi a carte di credito o di debito provento del delitto di frode informatica - che si ritiene siano stati acquisiti dal ricorrente - non siano ne' cose ne' danaro, si deve osservare che sulla sussistenza del fatto addebitato al ricorrente non vi è alcun problema o contestazione. Infatti, nella sentenza del G.U.P. si afferma (si vedano pagine 71 e 72):
"Relativamente al LE emerge dai dialoghi intercettati, nonché dalle dichiarazioni rese dai coimputati e sopra richiamate la piena consapevolezza di costui circa l'illecita provenienza dei codici abusivamente scaricati dal sistema informatico, di regola ad opera di terzi (Anastasiei o Pasti) e dal predetto ricevuti ed inseriti nelle carte di credito donate;
detta condotta di indebita e consapevole ricezione di dati illecitamente acquisiti deve, pertanto, inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 8 bis) come contestata in alternativa a quella di cui al capo 8)". A fronte di tutto ciò l'imputato, per quanto riguarda il fatto, presenta dei motivi di appello generici - come ha correttamente osservato la Corte territoriale - (si vedano: pagina 13 dell'impugnata sentenza e le pagine 53 e 54 dell'appello dell'imputato) e, infatti, nell'odierno ricorso per Cassazione non si pone più in discussione il fatto, ma solo la sua qualificazione giuridica. Tanto premesso si deve, allora, osservare che il fatto descritto al capo 8 bis della rubrica e imputato al LE UT deve essere qualificato come reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all'art. 615 quater cod. pen. e non già quale ricettazione. Infatti, questa Suprema Corte ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che si deve escludere la configurabilità del reato di ricettazione allorché un soggetto abbia ricevuto - come l'imputato - codici (o altri dati relativi a carte di credito o di debito;
nds.) di accesso ad un sistema informatico, poiché i codici non sono ne' denaro ne' cose provenienti da reato (si veda: Sez. 2, Sentenza n. 32440 del 10/07/2003 Ud. - dep. 31/07/2003 - Rv. 226259). Il LE ha, però, ricevuto - al fine di procurare a sè e ad altri un profitto e arrecando un danno ai titolari della carte di credito autentiche - i codici o altri dati relativi a carte di credito o di debito abusivamente scaricati dal sistema informatico di regola ad opera di terzi (Anastasiei o Pasti) e dal predetto inseriti nelle carte di credito donate che, poi, venivano utilizzate per prelevare il danaro contante attraverso il sistema bancomat. È allora evidente che tale fatto rientra, perfettamente, nello schema del reato previsto e punito dall'art. 615 quater cod. pen.. In proposito questa Suprema Corte ha affermato che integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all'art. 615 quater cod. pen., la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("donato") configura il delitto di ricettazione, di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5688 del 17/12/2004 Ud. - dep. 14/02/2005 - Rv. 230693; Sez. 2, Sentenza n. 36288 del 17/01/2003 Ud. - dep. 22/09/2003 - Rv. 226699). Pertanto è necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna unicamente per la nuova determinazione della pena. Infatti, i Giudici di merito avevano individuato quale pena base proprio quella del reato di cui al capo di imputazione 8 bis) e cioè del fatto qualificato ricettazione. Dopo la qualificazione di tale fatto come detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) il reato più grave diventa, invece, quello di associazione per delinquere. Quindi la Corte di appello dovrà individuare la nuova pena base all'interno dei parametri previsti per tale reato, sempre nel rispetto del principio del divieto di reformatio in peius. Si deve in proposito ricordare che una recente decisione delle Sezioni Unite ha stabilito il principio che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013 Ud. - dep. 02/08/2013 - Rv. 255660).
Il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, relativo alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per il reato associativo e con i ruoli per ciascuno individuati è infondato e va, quindi, rigettato. Infatti, la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria - dopo aver richiamato la condivisa sentenza di primo grado alle pagine da 2 a 4 - ha ben sottolineato tutte le ragioni che l'hanno portata a confermare la condanna degli imputati per il reato di cui sopra. In primo luogo ha evidenziato le prove acquisite (per LE: esito intercettazioni, si vedano le pagine da 9 a 11 e, poi, 12 e 13; apporti dichiarativi dei coimputati, si vedano le pagine da 11 a 13; quanto accertato dalla P.G., si veda pagina 12. Per AP: la stessa ammissione dell'imputato di ricevere le carte donate dal LE - seppur negando di non essere alle sue dipendenze - e il fatto che, consapevolmente, si avvaleva della struttura, delle risorse e delle competenze messe a disposizione dall'associazione, si vedano le pagine 13 e 14; le modalità del rapporto tra il LE e il AP, si veda pagina 14; il fatto che il LE si rivolga la difensore del AP per avere sue notizie e le incensurabili considerazioni che il Giudice di merito ricava da questa circostanza, si veda pagina 14; il fatto che il AP utilizzi il modus operandi dell'associazione, si veda pagina 14). La Corte di appello, poi, fornisce un'incensurabile spiegazione: 1) del perché ritiene sussistente il carattere unitario dell'associazione, seppur nel tempo vi è state - per le ragioni ben evidenziate - un parziale mutamento della compagine sociale;
2) del perché è corretta l'individuazione dei singoli ruoli dei ricorrenti;
3) del perché il tempus commissi delicti individuato, necessariamente copre l'intero periodo operativo del sodalizio, a prescindere dal momento in cui ciascuno associato è entrato o ha cessato di farne parte. Non incide, certo, su quanto sopra il contenuto della telefonata n. 212 del 13.12.2004 (si veda pagina 3 del ricorso). Invero, dallo stesso ricorso e dalla lettura di quanto ben esposto, alle pagine 8 e 9, dalla Corte di appello si apprende che la telefonata intercettata, di cui sopra, si è svolta solo due giorni dopo che il LE è stato contattato da esponenti del sodalizio già operante (e con il quale l'imputato aveva avuto già dei pregressi contatti;
si veda pagina 3 dell'impugnata sentenza). E in proposito la Corte di appello ha ben evidenziato - come già rilevato nei tre punti di cui sopra - che l'associazione ha parzialmente mutato nel tempo la sua compagine e che in concreto si è tenuto conto del tempo in cui ciascun imputato è uscito o entrato nel sodalizio criminoso. Quindi, la motivazione del Giudice di merito è perfettamente coerente con la ricostruzione effettuata e per nulla scalfita dal contenuto della predetta telefonata. Infine, del tutto generica è la doglianza relativa al tempo di operatività del LE nel sodalizio di cui sopra:
infatti i giudici di merito hanno ben tenuto conto,
nell'individuazione della pena da irrogare, di tale elemento unitamente a tutti gli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. Appare, quindi, evidente che tutte le critiche dei ricorrenti finiscono per porsi come valutazioni di merito e, come tali, non esaminabili in questa sede. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, anche a Sezioni Unite, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. - dep. 23/02/1996 - Rv. 203767; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. - dep. 22/10/1996 Rv. 205621; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. - dep. 02/07/1997 - Rv. 207945; Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 20/01/2000 Ud. - dep. 09/03/2000 - Rv. 215504; Sez. 1, Sentenza n. 8738 del 23/01/2003 Ud. - dep. 21/02/2003 - Rv. 223572). Pertanto devono essere rigettati entrambi i ricorsi degli imputati sul punto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato AP GE deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo 8 bis relativo a LE UT ai sensi dell'art. 615 quater cod. pen. rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuova determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso del LE. Rigetta il ricorso di AP GE che condanna la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013