Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
La sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l'edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d'opera. (Nella specie la S.C. ha negato l'assoggettamento a tale regime di una scala esterna di accesso al primo piano, di una mensola su entrambi i lati con riguardo ai solai di calpestio e di sottotetto del primo piano, di uno sporto al solaio del sottotetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/1998, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. TRIDICO NN Salvatore Presidente del 9/2/98
1. Dott. SAVIGNANO EP Consigliere SENTENZA
2. " DI UM " N. 439
3 " IZ AL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 45551/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA VA n. Pescopagano il 18 agosto 1951 e AN EP n. a Caracas il 15 settembre 1953 avverso la sentenza della Pretura di Melfi del 7 ottobre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
FU NN e IA EP hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Melfi, emessa in data 7 ottobre 1997,con la quale venivano condannati per il reato di costruzione in parziale difformità dalla concessione edilizia, deducendo quali motivi la violazione di legge penale processuale per carenza di istruttoria fondata su un rapporto dei VV.UU. di Pescopagano, neppure confermato dagli estensori, senza considerare la rilascianda concessione in variante del Comune, l'erronea applicazione dell'art.15 l. n. 47 del 1985 e la mancanza di motivazione al riguardo, nonché la violazione di legge penale sostanziale, in quanto non si è considerato trattarsi di lievi difformità, constatate in corso d'opera e sanabili con il rilascio di una concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 l. n. 47 del 1935. Motivi della decisione
I motivi sono infondati ed il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Ed invero per quanto attiene al motivo processuale l'impugnata sentenza, seppure in maniera sintetica, si basa sui risultati dell'istruttoria dibattimentale, in cui sono stati acquisiti quali atti irripetibili il verbale di sequestro e la documentazione fotografica, mentre non assumono rilievo ne' una concessione in variante ancora non rilasciata o l'eventuale possibilità di ottenere una concessione in sanatoria, sicché anche il terzo perplesso motivo è del tutto infondato.
Occorre perciò soffermarsi solo sul secondo, attinente alla disciplina ed alla nozione di "varianti leggere"
A tal proposito le varianti in corso d'opera non integrano estremi di reato soltanto quando non si verifichino modifiche della sagoma, delle superficie utili e della destinazione di uso dell'intera costruzione o delle singole unità immobiliari (cfr. fra tante Cass. sez. III 7 febbraio 1994, Forest ed altri), mentre, nella fattispecie, è pacifico che la costruzione eseguita in difformità consista in "scala esterna di accesso al primo piano ..una mensola non prevista della larghezza di cm.30 su ambo i lati con riguardo ai solai di calpestio e di sottotetto del primo piano, uno sporto al solaio del sottotetto", sicché dette opere comportano una modifica della sagoma.
Ed invero la nozione di "sagoma" quale elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina amministrativa sotto il vigore dell'art.15 dodicesimo comma della legge 28 gennaio 1977 n.10, che prevedeva le c.d. varianti lievi con alcune significative differenze rispetto all'attuale formulazione, con la quale si è cercato di precisare alcuni punti oggetto di differenti interpretazioni, pur se la nuova normativa non ha fugato tutti i dubbi e ne ha posti altri. Esclusa una nozione di sagoma come figura solida e ritenuta problematica la sua identificazione anche con il prospetto per l'omessa ripetizione del termine contenuto nell'art.26 l. n.47 del 1985, può affermarsi che la sagoma attiene alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale, mentre il prospetto si riferisce alla relativa superficie.
L'operata differenziazione tra prospetto e sagoma, conseguente alle nozioni contemplate congiuntamente nell'art.26 l. cit., induce a ritenere, sulla base della nuova dizione dei precetti (art.15 e 26 l. n.47 del 1985), non più condivisibile quella definizione della sagoma come "contorno che viene ad assumere l'edificio e che comprende ogni punto esterno e non solamente le superfici verticali con particolari requisiti di continuità quali le pareti chiuse" (Cass. 20 ottobre 1975 n. 3431 in Mass, Foro it.1975, 819). La sagoma di una costruzione, quindi, concerne il contorno che viene ad assumere l'edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d'opera (cfr. sulle nozioni di sagoma e di prospetto più di recente Cass. sez. III 25 novembre 1987,Giannotti). Questa ulteriore terminologia, tratta dalla rubrica della disposizione in esame, dimostra che le opere devono essere realizzate prima dell'ultimazione dei lavori, logicamente assentiti in maniera regolare, secondo quanto risulta evidente dal penultimo comma dell'art.15 l. n.47 del 1985.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1998