Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 novembre 2014 |
Commentari • 112
- 1. Intimazione Di Pagamento Imu: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 ottobre 2025
Hai ricevuto un'intimazione di pagamento IMU dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione? Molti contribuenti scoprono di avere debiti IMU arretrati solo al momento della notifica dell'intimazione, che rappresenta l'ultimo avviso prima dell'esecuzione forzata (pignoramenti, fermi o ipoteche). Tuttavia, anche in questa fase, è possibile difendersi, verificando la legittimità dell'atto, la correttezza del calcolo dell'imposta e la regolarità della notifica. Una difesa tempestiva e documentata può portare all'annullamento dell'intimazione o alla sospensione della riscossione. Cos'è l'intimazione di pagamento IMU L'intimazione di pagamento IMU è un atto notificato dal Comune o dal …
Leggi di più… - 2. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Il reato di abuso d’ufficio in violazione degli strumenti urbanistici.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Fulvio Conti Guglia. Attraverso una sommaria esegesi delle fonti del diritto classico, pur non potendosi qualificare gli strumenti urbanistici come norme di legge o di regolamento, la loro violazione rappresenta il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica alla quale si deve fare riferimento quale elemento strutturale del reato di abuso d'ufficio. (giurisprudenza consolidata Cass. Sez. VI n. 46503, 03/12/2009; Sez. VI n. 11620, 20/3/2007; Sez. VI n. 16241, 20/4/2001; Sez. VI n. 9422, 5/9/2000; Sez. VI n. 6247, 29/5/2000; Sez. VI n. 13794, 1/12/1999; Sez. VI n.12221, 26/10/1999). Sotto tale profilo, un ulteriore aspetto è quello concernente la …
Leggi di più… - 4. Urbanistica.Autorimesse e parcheggi realizzati nel sottosuolo per l'intera (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Urbanistica.Realizzazione gratuita parcheggi per singole unità immobiliari (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/02/2025, n. 3688Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03688/2025 REG.PROV.COLL. N. 01356/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2021, proposto da Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice n. 7; contro Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3218Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Venezia SEZIONE SECONDA R.G. 2228/2023 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati: Dott. TE LI Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. TE IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 IC SC, come da procura allegata al ricorso in primo grado appellante e (C.F. , assistita e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2 BR de OB e dall'Avv. Lorenzo Picotti, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in primo grado appellata Oggetto: appello …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6860Provvedimento: N. R.G. 6282/2019 CORTE DI APPELLO DI MA Sezione VI civile R.G. 6282/2019 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:35 Presidente Dott. AN EL Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele Consigliere Dott. Luca Ponzillo Chiamata la causa Appellante/i Controparte_1 Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA avv Natoli in sost. Appellato/i CP_2 Avv. GAMBARDELLA CARLA MA LE Avv. LORENZETTI FIAMMETTAavv Bozzone in sost. IN Q.TA' INCORPORANTE ECOLEASE Parte_1 Avv. GAMBARDELLA CARLA presente L'avv MB dichiara che ha riscattato gli immobili oggetto del giudizio, di cui è Parte_1 pertanto proprietaria come da atto del notaio del 19/12/2024 che esibisce e si riserva Persona_1 di depositare Sono …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : 1.
- Art. 1. 1. E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilita' di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantita' minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968. 2. L' articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 41-sexies . - 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione". 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di prorita' tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
"Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e' il seguente:
"Art. 3 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi).
- Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantita' complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno) eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuota per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessita', servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
Art. 4 (Quantita' minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee). - La quantita' minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - e' soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversita' di situazioni obiettive:
1. Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
2. Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita' - detratti i fabbisogni comunque gia' soddisfatti - di raggiungere la predetta quantita' minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilita' esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A ) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantita' minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3. Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantita' minima di spazi di cui all'art. 3.
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i diecimila abitanti, la predetta quantita' minima di spazio e' fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. La stessa disposizione di applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore ai diecimila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densita' fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonche' singolarita' orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
4. Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a ) e b) del precedente art. 3.
5. Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
1,5 mq/abitante per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
Art. 5 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi). - I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantita' minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la meta' destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantita', per le zone A ) e B) e' ridotta alla meta', purche' siano previste adeguate attrezzature integrative.
Art. 6 (Mancanza di aree disponibili). - I comuni che si trovano nell'impossibilita', per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilita' anche agli effetti dell'art. 3, lett. d) e dell'art. 5, n. 2, della legge n. 765".
- La legge n. 1150/1942 e' la legge urbanistica.