Legge 24 marzo 1989, n. 122

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  • 1AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.5
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    AmbienteDiritto.it Rivista Giuridica on line – ISSN 1974-9562 Newsletter del 2 aprile 2019 n.5 – ANNO XIX n. 5/2019 Seguici su: I PRIVATI NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI I patti di collaborazione. AGOSTINO SOLA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA DISABILITÀ Il regime di tutela giurisdizionale della disabilità avverso l'inattuazione del sistema integrato di interventi assistenziali. PIETRO MAGLIONE Riviste Ipsoa Urbanistica e appalti 6/2018 Legittimazione all'impugnazione della lex specialis Risarcimento del danno e interdittive antimafia La confisca urbanistica dinnanzi alla CEDU Il Foro Italiano Anno CXLIII – n. 12 – dicembre 2018 Si segnalano all'attenzione dei lettori: Cons. Stato. …

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  • 2Il reato di abuso d’ufficio in violazione degli strumenti urbanistici.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Fulvio Conti Guglia. Attraverso una sommaria esegesi delle fonti del diritto classico, pur non potendosi qualificare gli strumenti urbanistici come norme di legge o di regolamento, la loro violazione rappresenta il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica alla quale si deve fare riferimento quale elemento strutturale del reato di abuso d'ufficio. (giurisprudenza consolidata Cass. Sez. VI n. 46503, 03/12/2009; Sez. VI n. 11620, 20/3/2007; Sez. VI n. 16241, 20/4/2001; Sez. VI n. 9422, 5/9/2000; Sez. VI n. 6247, 29/5/2000; Sez. VI n. 13794, 1/12/1999; Sez. VI n.12221, 26/10/1999). Sotto tale profilo, un ulteriore aspetto è quello concernente la …

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  • 3Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4In linea con il Centro
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Edilizia abusiva: la Cassazione chiarisce il concetto di parcheggio
    Ambra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    E' condizione per l'edificabilità di parcheggi pertinenziali, previa mera presentazione di dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 9 della l 24.03.1989, n. 122, ed indipendentemente dalla procedura normativamente suggerita dall'amministrazione comunale, la specifica individuazione, nella d.i.a. stessa, delle costruzioni principali, non necessariamente limitrofe alle nuove costruzioni, alle quali accede il vincolo di pertinenzialità. Secondo la sentenza che può leggersi in calce, condizione per l'edificabilità di parcheggi pertinenziali, previa mera presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 9 della l 24.03.1989, n. 122, è la specifica …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 5226
    Provvedimento: Pubblicato il 16/06/2025 N. 05226/2025REG.PROV.COLL. N. 00795/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 795 del 2023, proposto da San Paolo Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon, con domicilio digitale come da PEC da …
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    • giudicato amministrativo·
    • parcheggi pertinenziali·
    • art. 9 n.t.o. P.I.·
    • parcheggi privati·
    • interpretazione normativa·
    • SUL (superficie utile lorda)·
    • permesso di costruire·
    • compensazione spese di lite

  • 2TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/04/2025, n. 3008
    Provvedimento: Pubblicato il 09/04/2025 N. 03008/2025 REG.PROV.COLL. N. 03680/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2024, proposto da Lido Enea S.r.l., Alta Marea Sas di Annunziata NO & C., Nautica Race S.n.c. di CA NI & C., Impresa Individuale Autoparcheggio di TT RO Antonio, Impresa Individuale di Meo Antonietta, America – Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Perreca, Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, …
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    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • parcheggi pertinenziali·
    • fascia di rispetto ferroviaria·
    • piano urbanistico comunale (PUC)·
    • sospensione efficacia norme PUC·
    • lesione concreta interessi·
    • co-pianificazione·
    • fascia di rispetto cimiteriale·
    • standard urbanistici·
    • partecipazione civica

  • 3TAR Milano, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 1078
    Provvedimento: Pubblicato il 27/03/2025 N. 01078/2025 REG.PROV.COLL. N. 01267/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2020, proposto da MA NG, LA MA EL LA, BE TR ST, OR IL MA TA, MA NA, AS OT, TO MB, MA RT, IA RD, UN AN, NA SS DE ER, LL RI, TE NE CO, GU IL, IS AN, MA MA SC, EO SC, ZI ZZ, GI AT AR, FR AT AR, MA AR Di UD, LA NN CC, DR IN, MA BR GG, MAgrazia ET, AT TI, TI LA, IE NZ RO ON, LD ON, BE IC SS, ES CH ET, IS RI ME JE, AN RO, EO RC DA, IE OR RA, OR DI, RI TI, CA TA, NA PP, AO IO MA IF, LA LL, AN LO, IA …
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    • inammissibilità ricorso·
    • permesso di costruire convenzionato·
    • interesse al ricorso·
    • legittimazione al ricorso·
    • giudizio amministrativo·
    • dotazione standard parcheggi·
    • improcedibilità per difetto di interesse·
    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • monetizzazione standard·
    • violazione norme urbanistiche

  • 4Trib. Grosseto, sentenza 02/01/2025, n. 3
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto CONTENZIOSO CIVILE R.G. 516/2015 Il Tribunale di Grosseto, in persona del dott. Giulio Bovicelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile instaurata dal , Parte_1 Parte_2 (C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Paolo Emilio Falaschi, P.IVA_1 Salvatore Anastasi e Luca Di Paola attore nei confronti del (c.f. e p.i. ), CO P.IVA_2 assistito e difeso dagli Avv.ti Daniele Falagiani e Stefania Falini; e del (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dagli avv.ti Francesco Gulina e dall'Avv. Paolo Golini. convenuti CONCLUSIONI per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di …
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    • art. 1158 c.c.·
    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • usucapione·
    • acquisizione aree patrimonio comunale·
    • diritto di servitù·
    • art. 41 sexies L. 1150/1942·
    • art. 133 c.p.a.·
    • disapplicazione atti amministrativi·
    • condominio negli edifici·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • nullità atti amministrativi·
    • diritto reale d'uso·
    • legittimazione ad agire

  • 5TAR Roma, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 986
    Provvedimento: Pubblicato il 20/01/2025 N. 00986/2025 REG.PROV.COLL. N. 16121/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16121 del 2023, proposto da C.A.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Boezio, n. 2; contro Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale in …
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    • concessione diritto di superficie·
    • autotutela amministrativa·
    • stato di emergenza·
    • inammissibilità ricorso amministrativo·
    • compensazione spese giudizio·
    • interesse ad agire·
    • espunzione piano parcheggi·
    • pianificazione urbanistica·
    • improcedibilità procedimento amministrativo
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Versioni del testo

  • Chp i : 1.
  • Art. 1. 1. E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilita' di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. 1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantita' minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968. 2. L' articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 41-sexies . - 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione". 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di prorita' tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
    "Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
    - Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e' il seguente:
    "Art. 3 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi).
    - Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
    Tale quantita' complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
    a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
    b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
    c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
    d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
    Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno) eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuota per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessita', servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
    Art. 4 (Quantita' minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee). - La quantita' minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - e' soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversita' di situazioni obiettive:
    1. Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
    2. Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita' - detratti i fabbisogni comunque gia' soddisfatti - di raggiungere la predetta quantita' minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilita' esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.
    Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A ) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantita' minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
    3. Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantita' minima di spazi di cui all'art. 3.
    Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i diecimila abitanti, la predetta quantita' minima di spazio e' fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. La stessa disposizione di applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore ai diecimila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densita' fondiaria non superi 1 mc/mq.
    Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonche' singolarita' orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
    4. Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a ) e b) del precedente art. 3.
    5. Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
    1,5 mq/abitante per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
    1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
    15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
    Art. 5 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi). - I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
    1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
    2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantita' minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la meta' destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantita', per le zone A ) e B) e' ridotta alla meta', purche' siano previste adeguate attrezzature integrative.
    Art. 6 (Mancanza di aree disponibili). - I comuni che si trovano nell'impossibilita', per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilita' anche agli effetti dell'art. 3, lett. d) e dell'art. 5, n. 2, della legge n. 765".
    - La legge n. 1150/1942 e' la legge urbanistica.