Articolo 157 del Codice ambientale
Articolo 156Articolo 158 bis
Versione
29 aprile 2006
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12 novembre 2014
Art. 157. (opere di adeguamento del servizio idrico) 1. Gli enti locali hanno facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano d'ambito reso ((dall'ente di governo dell'ambito)) e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
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