Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti. Ne consegue che il giudice, anche in tal caso, deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio. (Fattispecie relativa ad un ricorso della parte civile avverso una pronuncia di non luogo a procedere in tema di peculato).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2012, n. 33921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33921 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
M 339 2 1 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 17/07/2012 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 0/01235 - Presidente - Dott. GIOVANNI DE ROBERTO REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 17509/2012 Dott. VINCENZO ROTUNDO Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IA N. IL 06/12/1955; nei confronti di: DALL'ARA SILVANA N. IL 15/06/1923 avverso la sentenza n. 2253/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIA, del 22/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/ sentite le conclusioni del PG Nicola Lettieri per il zigetto del ricorso : Udit i difensor Avv.;Lucia Chidichino per D'Al e Aw. Michela Zucchelli per "coopsellios" Ritenuto in fatto 1.AN D'AL, persona offesa parte civile costituita in persona del tutore Raffaella Cucchi, impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di La Spezia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di NA RO per il delitto di peculato / commesso✓ In concorso con DR SI, all'epoca tutore dell'interdetta AN D'AL - simulando la vendita di un immobile di proprietà dell'interdetta in precedenza concessole in locazione: dapprima lo trasferiva alla società "Santandrea s.a.s.RO NA", della quale era legale rappresentante, al prezzo di euro 140.000,00, di gran lunga inferiore a quello di mercato e poi stipulava, con l'intermediazione un preliminare di vendita al prezzo di euro 450.000,00 con IU SA. Nella sentenza impugnata si precisa che DR SI, nella qualità di tutore dell'interdetta AN LLRA, previa autorizzazione del giudice tutelare, vendeva il 3 febbraio 2005 a RO NA per l'importo di € 140.000,00 la proprietà di un immobile, prima concessole in locazione. Il giudice tutelare ebbe a sospendere DR SI dall'incarico di tutore in data 8 settembre 2006, per accertate irregolarità nella gestione patrimoniale della tutela, verificando tra l'altro la mancanza del deposito della somma relativa alla vendita dell'immobile nonché l'omessa indicazione delle somme percepite a titolo di locazione, prima, e H poi per la vendita dell'immobile alla Società, rappresentata da NA RO. DR SI riferiva di non avere mai ricevuto la somma € 140.000,00 per la vendita dell'immobile e di non aver mai denunciato al tribunale il mancato pagamento da parte di NA RO, poiché la stessa continuava a promettere il pagamento, senza però provvedervi. SI, tra l'altro, precisava di fidarsi di AN RO e negava l'esistenza di un accordo per la vendita dell'immobile e il ± successivo trasferimento dello stesso a prezzo superiore. Descritta la ricostruzione dei fatti resa dall'imputata e riportato il valore dell'immobile accertato il € 545.000, come da consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare pur rilevando che - l'acquisto dell'immobile da parte dell'imputata si è sviluppato con modalità sospette e il danaro versato periodicamente a SI fino al febbraio 2004 non risulta provato da alcuna documentazione - ha ritenuto che "la prova della responsabilità dell'imputata appare contraddittoria e carente". In particolare, il giudice chiamato a pronunciarsi sul rinvio a giudizio, per un verso, ha ritenuto poco credibile SI sul fatto di non avere mai ricevuto danaro da RO per l'acquisto dell'immobile e, dall'astro, suggestiva l'ipotesi prospettata dal pubblico ministero circa l'esistenza di un accordo fraudolento, tra SI e RO, diretto a una vendita fittizia dell'immobile; ricostruzione non 2 ipotizzabile poiché non appare credibile che SI non si sia fatto consegnare somme di danaro dall'imputata, a fronte della quale vi sono invece dichiarazioni dei genitori dell'imputata e di tale Giovanni Mario Amic i quali riferiscono dell'avvenuto versamento. Ad avviso del giudice preliminare, vi è una prova alquanto contraddittoria e, per tal motivo, il dibattimento appare inutile, tenuto peraltro conto che, come rilevato dalla difesa dell'imputato, il peculato non avere a oggetto beni immobili, bensì danaro o altre cose mobili.
2.La difesa, cui è stata conferita regolare procura speciale, della persona offesa AN LLRA, costituta parte civile in persona del tutore pro-tempore, deduce: violazione di legge in relazione all'art.425 c.p.p. vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà, - Quanto al primo motivo, ad avviso della difesa, vi è stata violazione dell'art.425 c.p.p., poiché il giudice, all'esito dell'udienza preliminare, avrebbe dovuto limitarsi a effettuare una valutazione dell'idoneità degli elementi probatori a sostenere l'accusa in giudizio, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al vizio di motivazione, il ricorrente pone in rilevo il mancato riferimento a elementi significativi, quali la dichiarazione resa da SI di non avere ricevuto alcuna somma di danaro da RO;
dichiarazione ritenuta inattendibile solo perché proveniente da coimputato, che ha definito la propria posizione con richiesta di applicazione di pena ex art.444 c.p.p..Inoltre, la dichiarazione sottoscritta da SI, prodotta dall'imputata, è stata ritenuta falsa, a seguito di consulenza grafologica. Peraltro, non è stato rilevato e, comunque, correttamente valutato il contrasto tra quanto riferito da NA RO e i suoi genitori circa le modalità di pagamento 3.La difesa di NA RO deposita memorie con le quali osserva che la sentenza è corretta sotto il profilo giuridico e fattuale, mentre il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il giudice dell'udienza preliminare si è attenuto alla giurisprudenza di legittimità quanto alle regole di valutazioni richiesta per la pronuncia di non luogo a procedere. Peraltro, è stata condivisa la dedotta non configurabilità del delitto di peculato che non può avere a oggetto beni immobili. Quanto al profilo argomentativo, si sottolinea l'inammissibilità del ricorso poiché non ricorre il vizio di manifesta illogicità, poiché al tal fine è richiesto che tale vizio sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità limitarsi a rilevare difetti di macroscopica evidenza. ва 3 Il ricorrente prospetta un sindacato di merito non consentito al giudice di legittimità Sotto altro profilo, la difesa deduce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della parte civile, poiché manca ogni indicazione circa l'effetto favorevole che possa derivare dalla "rettifica" della violazione di una norma processuale.
4.La difesa della costituita parte civile "Coopselios Coop. Arl", rileva la violazione dell'art. 425 c.p.p., poiché la valutazione espresse dal giudice dell'udienza preliminare non rispetta i parametri stabiliti dalla legge per la pronuncia di non luogo a procedere, sussistendo agli elementi che avrebbero dovuto imporre il rinvio a giudizio, come richiesto dalla persona offesa, costituita parte civile. Ad avviso della parte civile, l'affermazione contenuta in sentenza sul fatto che il peculato non può avere a oggetto beni immobili è in contrasto con quanto Mu enunciato nel capo di imputazione. L'ipostazione dell'accusa è nel senso che l'imputata avrebbe agito in concorso con il tutore in una condotta volta a simulare l'acquisto del bene, la cui illiceità è consistita nel mancato versamento dell'importo rispetto al reale valore dell'immobile Se così non fosse tale rilevo inciderebbe sul patteggiamento con il quale il tutore SI ha definito il procedimento a proprio carico. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. Quanto al profilo prospettato dalla difesa dell'imputata, circa il concreto e attuale interesse della persona offesa costituita parte civile a impugnare la sentenza di non luogo a procedere, occorre precisare che l'art. 428, comma 2, c.p.p., nel testo modificato dalla novella del 2006, attribuisce alla persona offesa costituita parte civile il potere di proporre ricorso per cassazione agli effetti penali contro la sentenza di non luogo a procedere che, qualora annullata, comporta la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso la decisione per un ulteriore deliberazione sul richiesto rinvio a giudizio.
2.La regola decisoria per i diversi epiloghi dell'udienza preliminare in relazione ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative è stata definita in termini oramai uniformi dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite, in coerenza con le linee tracciate dal Giudice delle leggi, hanno affermato che, nonostante ...l'obiettivo arricchimento, qualitativo e "1 quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale...e il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare" non pare possa ritenersi mutata la struttura 3 dell'udienza preliminare rispetto a quella originaria di momento di mero impulso processuale. Non é attribuito infatti al giudice "...il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre in ogni caso diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico pur se divenuta oggi più stabile per la - tendenziale completezza delle indagini -, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda"(Sez.un., 30 ottobre 2002, dep. 26 novembre 2002, n. 39915 ). Regula iuris oramai uniforme è, dunque, quella che la legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p., ha modificato in sostanza la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare: le modifiche introdotte hanno posto in rilevo che l'udienza preliminare ha aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale, quale l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p.; mentre non sono modificate le finalità cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili, ma non accertare se l'imputato è colpevole o innocente. Il giudice dell'udienza preliminare dunque ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione. Non smentisce tale ricostruzione il testo del nuovo terzo comma dell'art. 425 c.p.p. secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o -tall crucia comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"//conferma infatti che il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio:l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (Sez. IV, 8 novembre 2007, dep. 20 dicembre 2007, 47169; Sez. IV, 19 aprile 2007, dep. 9 luglio 2007; Sez.VI, 16 novembre 2001, dep. 19 dicembre 2001, n. 45275).
3. Gli argomenti sui quali la sentenza de qua è fondata non forniscono in concreto una alcuna dimostrazione delle ragioni della decisione di definizione del processo con una prognosi negativa circa ogni eventuale sviluppo in senso favorevole all'impostazione dell'accusa. Vi è, per il giudice dell'udienza preliminare, una "prova contraddittoria e comunque carente", sebbene risultano non provati i versamenti effettuati per l'acquisto ovvero la locazione 4 5 dell'immobile in base al rendiconto presentato o comunque che il tutore avrebbe dovuto presentare al giudice tutelare;
circostanze che appaiono contraddette dagli altri elementi forniti dall'imputata. "Prova contraddittoria e carente", però, é concetto diverso dal "risultato di prova" che implica - attraverso una definizione precisa del significato di ogni elemento prova, non da ultimo quello dell'enorme differenza del prezzo di vendita a RO pari a €140.000,00, di gran lunga inferiore a quello del preliminare di ri-vendita ad € 450.000,00 in favore di IU SA, ancora inferiore a quello accertato dal consulente tecnico pari a € 545.000,00 - un "risultato di prova" complessivo che, neutralizzando le "contraddizioni oggettive", fornisca due opposte e entrambi plausibili ricostruzioni che legittimano un giudizio di cognizione nel cui ambito verificare quale ricostruzione possa o meno risultare "provata al di là di ogni ragionevole dubbio", tenuto conto che non spetta al giudice dell'udienza preliminare pronunciarsi sull'innocenza ° colpevolezza dell'imputato. Del resto, definire "suggestive" l'ipotesi dell'accusa relative a un accordo fraudolento complessivo, volto all'appropriazione del danaro non versate nelle casse della tutela, denaro del quale si son perse le tracce, se non quelle di una indebita appropriazione senza verificare se la J stessa possa essere tale da essere supportate da elementi di prova univoci in tal senso, configura una mancanza argomental che rende del tutto superficial le valutazioni compiute ai fini delle valutazioni richieste ex art. 424 o 425 c.p.p. Nella sentenza impugnata si dà atto dell'esistenza di "prove contraddittorie", ma non si esprime, se non in termini meramente assertivi e su elementi contraddittori, alcun giudizio prognostico che renda il complessivo "risultato di prova" privo della necessità di una verifica in dibattimento. Incontrovertibile è, dunque, il deficit di motivazione. Motivazione generica e apparente che non dà conto affatto della prognosi volta a verificare l'utilità della verifica dibattimentale. Accertamento che, nei limiti tracciati dall'ambito della cognizione attribuita al giudice dell'udienza preliminare, avrebbero dovuto essere espressi e argomentati ai fini degli alternativi epiloghi di cui agli artt.424 e 425 c.p.p.. Quanto all'affermazione conclusiva circa l'errata impostazione dell'ipotesi d'accusa, la conclusione del giudice del merito non appare tenere conto della dinamica della condotta concreta: la "vendita", con la previa autorizzazione del giudice tutelare, avrebbe dovuto comportare il versamento della somma e la indicazione della stessa nel rendiconto;
condotta "omissiva-commissiva" dei due "correl" che realizza l'appropriazione di danaro ottenuto per la "vendita" e sottratto all'interdetto. Peculato, dunque, concretizzatosi con l'appropriazione di una "somma di danaro", alla quale la vendita dell'immobile è stata strumentale. 5 Bu 6 4.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di La Spezia cui, nel rispetto dei principi enunciati, spettano le scelte di merito sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio. Cosi deciso in Roma, il 17 luglio 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Я сли Domenico Carcano Giovanni De Roberto DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET 2012 ILIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Para Esposito 9