Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 39915
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

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Anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata, non risultando alterata la portata della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 309 cod. proc. pen. intervenuta con sentenza 15 marzo 1996 n. 71 della Corte costituzionale.

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di decisione del tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non costituisce violazione dell'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di cassazione la rilevazione del sopravvenuto decreto dispositivo del giudizio e della sua eventuale incidenza sul quadro indiziario.

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Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2002, n. 39915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39915
Data del deposito : 30 ottobre 2002

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