Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 5185
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Sentenza 19 dicembre 1997

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L'accertamento che determinati beni sono stati acquistati dall'imputato con il denaro ricavato dai reati contestatigli ne rende legittimo il sequestro probatorio in quanto corpo di reato, del quale costituiscono il prodotto, ai sensi dell'art. 253, comma secondo, cod. proc. pen., senza che occorra una specifica dimostrazione della necessità probatoria del sequestro. (Fattispecie in cui l'acquisto di certificati di deposito e di una autovettura sono stati ricollegati al denaro ricavato dai reati di falso in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, truffa, concussione in base ad una serie di elementi convergenti quali la coincidenza delle operazioni economiche di acquisto dei beni con l'epoca delle dazioni, le modalità di compimento delle operazioni, l'assenza di idonee fonti lecite di guadagno giustificative delle disponibilità finanziarie)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 5185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5185
    Data del deposito : 19 dicembre 1997

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