Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
L'accertamento che determinati beni sono stati acquistati dall'imputato con il denaro ricavato dai reati contestatigli ne rende legittimo il sequestro probatorio in quanto corpo di reato, del quale costituiscono il prodotto, ai sensi dell'art. 253, comma secondo, cod. proc. pen., senza che occorra una specifica dimostrazione della necessità probatoria del sequestro. (Fattispecie in cui l'acquisto di certificati di deposito e di una autovettura sono stati ricollegati al denaro ricavato dai reati di falso in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, truffa, concussione in base ad una serie di elementi convergenti quali la coincidenza delle operazioni economiche di acquisto dei beni con l'epoca delle dazioni, le modalità di compimento delle operazioni, l'assenza di idonee fonti lecite di guadagno giustificative delle disponibilità finanziarie)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19.12.1997
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N.5185
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " M.35926/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NA TE, n. 01.08.1949
avverso l'ordinanza emessa il giorno 10.09.1997 dal Tribunale dì Campobasso;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il 10.09.1997 il Tribunale di Campobasso rigettava il riesame proposto avverso il provvedimento emesso dal P.M. presso il detto Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro probatorio, a sensi dell'art. 253 cpp. di n. 2 obbligazioni del valore nominale complessivo di L. 10 milioni sottoscritte verso la BLS Filiale di Campobasso il 14.11.1996, di un certificato di deposito presso la BLS Filiale di Campobasso n. 504164 acceso il 21.01.1997 e di un'autovettura BMW tg CB-228064, nei confronti di NA TE, indagato per i reati di falso in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata e concussione, commessa, quest'ultima, quale direttore dei lavori per conto dell'ANAS di Campobasso, relativamente ai lavori di completamento della variante Collevucci-Belmonte del Sannio, variante di Agnone II Lotto, appaltati dall'ANAS alla COMIL S.p.A.
Rilevava il Tribunale che la predetta autovettura e le somme, in parte trasformate in certificati di deposito o obbligazioni, apparivano, dalle risultanze processuali, costituire il profitto dei reati astrattamente configurabili a carico del NA e che, trattandosi di sequestro probatorio avente ad oggetto beni costituenti corpo del reato, non era necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti.
Propone ricorso il NA, deducendo che il provvedimento emesso dal P.M. è stato motivato con il ricorso all'art. 253 cpp., ma che il P.M., in relazione ai buoni sequestrati, non dà una puntuale indicazione attestante la ragione per cui ha maturato la convinzione che detti soldi sarebbero diretta provenienza degli illeciti perpetrati, ne', quel che più conta, non potendo gli stessi nè definirsi corpo di reato ne' cose pertinenti al reato, dà alcuna indicazione delle esigenze probatorie che giustificano il sequestro stesso.
Rileva altresì il ricorrente che la fungibilità del denaro non può consentire il ricorso al sequestro a sensi dell'art. 253 cpp. se non nel caso di somme di denaro preventivamente segnate e quindi agevolmente riconducibili al delitto. Ora, nel caso di specie, trattandosi di denaro utilizzato dal NA e che lo stesso sostiene provenire dai suoi risparmi, non può, senza una adeguata motivazione, sostenersi che "quel denaro" utilizzato per l'acquisto dei buoni, sia proprio quello proveniente dal reato e non altro di legittima provenienza. A suo avviso, quindi, devono essere annullati il sequesto e l'ordinanza impugnata, dal momento che il collegamento tra la cosa e il reato è del tutto congetturale.
Analogo discorso va fatto, per il ricorrente, in relazione al sequestro dell'autovettura pagata dal NA in contanti ed assegni la cui provenienza è stata dalla Procura inquirente accertata. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'impugnata ordinanza, invero, letta unitamente al provvedimento del P.M., reca una motivazione congrua e del disposto sequestro. Sia i titoli che l'autovettura sequestrati, infatti, sono stati ricollegati al denaro ricavato dai reati contestati, attraverso una serie di elementi convergenti e consistenti, quali la coincidenza delle operazioni economiche di acquisto dei beni suindicati con l'epoca delle dazioni quale riferita da alcuni coindagati, le modalità di compimento delle operazioni stesse (le obbligazioni e il certificato costituiscono il reimpiego di precedenti certificati acquisiti con fittizia intestazione al fratello del ricorrente e poi da quest'ultimo incassati, e l'autovettura risulta pagata, per l'intero importo di L. 44.000.000, direttamente in contanti e con assegni circolari intestati al ricorrente), l'assenza di idonee fonti lecite di guadagno giustificative delle disponibilità finanziarie presupposte dalle dette operazioni.
I beni sequestrati, dunque, in quanto acquistati con denaro di cui risulta accertata la concreta provenienza dal reato (con conseguente vanificazione dell'ostacolo rappresentato dalla fungibilità del denaro: v. Cass. VI sent. 4132 cc. 26-10-1994), sono stati correttamente ritenuti "corpo di reato", costituendo di questo il "prodotto" (Cass. I sent. 2551 cc. 27-5-1994). In forza di tale qualificazione dei beni, non occorreva poi, com'è noto (v. fra le altre Cass. II sent. 2287 cc. 24-4-1995), la specifica dimostrazione della necessità probatoria del sequestro.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998