Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2011, n. 9281
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Sentenza 26 gennaio 2011

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Non è configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilità ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell'obbligo di impedire l'evento. (In motivazione la Corte ha precisato che la titolarità della posizione di garanzia, discendente dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ne determina la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari, ma non in caso di condotta commissiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2011, n. 9281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9281
    Data del deposito : 26 gennaio 2011

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