Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione di merito, che aveva ritenuto la non ingiustizia del profitto perchè le violenze e le minacce erano state esercitate in danno della persona offesa, amministratore di una società di capitali, per l'adempimento di un'obbligazione assunta dalla società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2005, n. 29563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29563 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
63
295 63 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/11/2005
SENTENZA
N. 1.966105
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SIRENA PIETRO ANTONIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CONZATTI ALESSANDRO
" N. 044913/2002 2.Dott. PODO CARLA
3. Dott.CASUCCI GIULIANO
4. Dott. TAVASSI MARINA ANNA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
8 di FIRENZE CORTE APPELLO
nei confronti di:
N. IL 19/12/1950 1) CA IO
N. IL 01/06/1957 2) CA GIUSEPPE
avverso SENTENZA del 27/06/2002
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CONZATTI ALESSANDRO .
D'Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al reato sub Ce sub A con riferimento ai fatti di cui al primo e secondo capoverso, rigetto nel resto.
Udito il difensore di RE NN, Avv. Tullio Padovani del
Foro di Pisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore 5
Generale.
Udito il difensore di RE SE, Avv. Marco Passagnoli del
Foro di Firenze, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore
Generale.
Ritenuto, in fatto e in diritto.
RE NN e RE SE (insieme a RE IA
e LI Rossana, giudicate separatamente) erano imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv.110, 629 c.p. (capo A, vari episodi, in Poggibonsi, dall'ottobre 1993 al marzo 1994 in danno di NE Rossano);
RE NN (insieme a FA EL, giudicato separatamente) del reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n.7 c.p. (capo B, in danno del NE, in Firenze e Poggibonsi dal luglio 1993 in poi); i due RE, del reato di cui agli artt. 110, 611 c.p. (capo C, in Firenze, giugno 1994); i due RE (insieme a RE IA, giudicata separatamente), del reato di cui agli artt. 110, 611 c.p. (capo
D, in Firenze, marzo-aprile 1994); RE SE (insieme a
RE IA, giudicata separatamente) del reato di cui all'art. 485
c.p. (in Firenze, marzo-aprile 1994).
Con sentenza 18.10.2000 il Tribunale di Firenze dichiarava gli
ん imputati colpevoli dei reati sub A della rubrica (ad esclusione degli ultimi due episodi relativi al riconoscimento del debito per £.
150.000.000 e alla riapertura della ditta "la ER"), nonché del
-~ reato sub C, e, ritenuta la continuazione tra i reati, condannava ciascuno alla pena di anni sette di reclusione e £ 5.000.000 di multa,
assolvendoli da ogni altra imputazione perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma 2,c.p.p.
Su gravame degli imputati, con sentenza 27.06.02 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, qualificato l'episodio relativo al pagamento degli operai della ditta ON ex artt.
81, 610 c.p., dichiarava non doversi procedere in ordine a detto reato per intervenuta prescrizione e assolveva gli imputati dagli ulteriori reati per cui era intervenuta condanna (capi A e C) perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma 2, c.p.p.
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze per l'annullamento della sentenza e deduce i motivi, così riassumibili:
1- omessa e contraddittoria motivazione in ordine al reato sub C;
2- violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla derubricazione del reato di estorsione in violenza privata e quanto alla declaratoria di estinzione per prescrizione in ordine al reato sub A;
3- il vizio di motivazione in ordine agli altri episodi contenuti nell'assunto accusatorio del denunciante.
Il ricorso è fondato per quanto concerne il delitto di cui all'imputazione sub A, come ritenuto e qualificato dalla Corte
d'Appello, mentre sono infondati i restanti motivi di ricorso.
Il Tribunale ricostruisce le vicende che portarono alla costituzione, nella seconda metà del 1993 (luglio), su iniziativa di AL NN, della società “Tre Torri s.r.l.", con oggetto la compravendita e ristrutturazione di immobili, tra il NE, socio e amministratore, LI IO, convivente di AL NN, e
FA EL, amico di costui.
- 3 - Il NE, che aderì “per fare un piacere" al RE, venne costretto dai due imputati, mediante violenza (percosse) e minacce
(alcune registrate dal NE) ad assumersi le spese di ristrutturazione del primo (e unico) immobile acquisito dalla società in
Poggibonsi, nel settembre-ottobre 1993, provvedendo con esborso di denaro e anche mediante l'emissione di assegni in bianco o postdatati, nonchè a richiedere la concessione di un mutuo bancario a nome della società per £200.000.000, utilizzati di fatto per coprire un debito di £
60.000.000 di RE IA, sorella degli imputati, verso la stessa banca, per le spese personali dei AL (che si facevano rilasciare assegni in bianco di cui disponevano) e in parte, per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Alla fine del 1993 le minacce e le violenze furono esercitate per estromettere anche formalmente il NE dalla gestione della Tre
Torri e per ridurre la sua quota di partecipazione nella società medesima. Infatti la parte offesa venne costretta a firmare in favore di
RE NN una procura speciale a comprare e vendere beni mobili e immobili di qualsiasi tipo a nome della società e a cedere allo stesso una parte della quota sociale, nominalmente ceduta a LI
Rossana.
In meno di un anno, specie nel periodo compreso tra il novembre 1993
e l'aprile 1994, il NE venne minacciato e picchiato dagli imputati affichè facesse quanto i due RE pretendevano, costringendolo a firmare atti pregiudizievoli (assegni, la detta procura, cessione di quote, cambiali ipotecarie, vendita dei propri beni immobiliari). Con la procura ottenuta, RE NN vendette poi, all'insaputa del NE, l'immobile ristrutturato e trattenne per se il ricavato.
-3- Il Tribunale ricostruisce le vicende che, alla fine del 1993, portarono il
NE a concludere, su proposta di RE SE, un contratto "tipo franchising", per la vendita di biancheria per la casa, stipulato tra la società "Sofitalia srl." di cui era amministratrice la predetta RE IA, e VE AN IA, moglie separata del
NE, quale titolare della ditta individuale "La ER" in
Firenze.
La merce affidata dal RE per la vendita, del valore di circa £
150.000.000, per la quale il NE versò £ 50.000.000 di anticipo, venne rubata dai locali della ditta La ER due giorni dopo la consegna (21.12.93) e siccome l'assicurazione (stipulata e pagata dal
NE) tardava a risarcire il danno, iniziarono le pressioni dei
AL sulla parte offesa, che firmò cambiali ipotecarie per £
150.000.000 a favore di RE SE e per altri £ 150.000.000 in favore della Sofitalia srl. L'ipoteca gravava su due immobili di proprietà del NE, il quale fu poi costretto a venderli, utilizzando il ricavato per ritirare le cambiali ed estinguere mutui bancari aperti, per gli stessi motivi, presso varie banche.
Il Tribunale riteneva attendibili, pur in presenza di una personalità di evidente fragilità, emotiva e psichica (c.d. "border line"), le dichiarazioni testimoniali del NE, parte offesa, confermate dalle deposizione di ZZ AN IA, di ONGennaro, imprenditore edile, di ON NC e NO SE, operai dell'impresa del ON al lavoro in quel cantiere, che hanno riferito degli episodi di violenza (percosse) e minaccia posti in essere dagli imputati, nel cantiere aperto dalla società per la ristrutturazione dell'immobile acquisito, allo scopo di indurre la parte offesa a firmare assegni (anche in bianco o postadatati) per coprire le spese dei lavori, nonché dalla documentazione bancaria acquisita al processo dalla
-5- quale risultava che vari assegni emessi dal NE vennero incassati o girati da RE SE, concludendo che le dichiarazioni della parte offesa avevano trovato valido avallo nelle dichiarazioni dei testimoni, del tutto attendibili.
In sintesi, secondo i giudici di prime cure, i AL non avevano alcun diritto di pretendere che la parte lesa assumesse l'onere di pagare il costo della ristrutturazione dell'immobile, di sottoscrivere cambiali ipotecarie, di rilasciare procura speciale della società a
RE NN, di cedere quote sociali alla convivente di costui,
LI IO.
La Corte di Appello ha riletto il processo distinguendo i due episodi.
Per il primo, pur confermando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fatta dal primo giudice (anche se risultava che il ON avesse sporto querela contro i RE e che ON e
NO avessero fatto altrettanto nei confronti di RE
NN), ha ritenuto che la condotta fosse riassumibile nella diversa fattispecie del delitto di violenza privata, per quanto concerne le minacce e le percosse subite affinchè il NE si assumesse le spese della ristrutturazione, mancando il connotato della ingiustizia del profitto (gli esborsi erano a titolo di pagamento alla ditta ON cui era tenuta società la Tre Torri, di cui il denunciante era amministratore).
La Corte di merito non ha viceversa ritenuto attendibili i testi in ordine alla cessione delle quote sociali, al rilascio della procura per compiere operazioni di compravendita a RE NN (che, si legge nel testo "così venne ad essere il dominus'> effettivo della srl. Tre
E Torri"), e infine alla vendita della casa di Prato, non essendo dato escludere, con certezza, che il NE abbia riferito al ON (la
- 6- cui deposizione è “de relato") fatti non veri o ad arte esagerati in vista di una di lui eventuale testimonianza.
La Corte di merito definisce compiacente la deposizione di ZZ
AN IA (nonostante l'intervenuta separazione personale, perchè"ben possono restare rapporti -per la presenza dei figli, per questioni di carattere patrimoniale etc.- che possono indurre l'uno ad un assunto testimoniale compiacente nei confronti dell'altro"); inoltre, le minacce telefoniche ascoltate dalla ZZ non avevano un collegamento diretto, oltre che ai pagamenti per le spese del suddetto cantiere, con gli episodi di estorsione ulteriori, di cui all'imputazione.
Né si comprendeva perché la ZZ, al corrente della fragile personalità del coniuge, non si fosse rivolta essa stessa alle forze dell'ordine.
Quanto agli atti giuridici pregiudizievoli, la Corte di merito ritiene che il notevole numero di assegni bancari, dai quali trassero profitto diretto o indiretto i RE, la procura a RE NN (col che ottenne il controllo della gestione della società), la cessione delle quote sociali alla LI, il rilascio di cambiali ipotecarie, la vendita dei due immobili, un vero "autospogliamento" del suo patrimonio, sia frutto non di specifici comportamenti dei prevenuti, caratterizzati da violenza o minaccia, “bensì si sia verificata per un generico stato di soggezione verso i RE, derivato all'interessato dalla vicenda dell'immobile di Poggibonsi, congiunto con una notevole incapacità nel gestire affari commerciali".
Osserva il Collegio che la motivazione in ordine al primo episodio, pur sommariamente ricostruito nella sentenza, è inficiata da un difetto k di motivazione su punti qualificanti la fattispecie del delitto di cui all'art. 629 c.p., per cui la sentenza deve essere annullata in riferimento a tale episodio, riqualificato nella fattispecie della violenza
-7- privata con una motivazione non adeguata e manifestamente illogica, rispetto ai fatti accertati.
Occorre richiamare il concetto per cui nella fattispecie dell'estorsione il profitto non è solo un vantaggio economico, ma qualsiasi soddisfazione che l'autore intende conseguire con la condotta: il profitto è ingiusto se la pretesa non corrisponde a un diritto e se il mezzo usato per conseguirlo è antigiuridico (come nel caso di minacce, percosse, lesioni) o è un mezzo legale, ma utilizzato per uno scopo diverso da quello tipico.
Nel caso in esame la motivazione non si discosta dal suddetto concetto, solo ritiene che il profitto sia giusto, perché riferibile all'adempimento di una obbligazione della società di capitali di cui la parte offesa era amministratore, per cui la condotta minacciosa e violenta deve essere valutata in sè.
La conclusione suddetta tuttavia non ha un logico collegamento, nel testo della sentenza, con le premesse che riguardano le modalità con le quali venne costituita la società Tre Torri e l'accertamento nella persona di RE NN dell'imprenditore occulto che ne dominava la gestione.
Neppure si riscontra nella motivazione l'accertamento dell'esistenza di un credito liquido ed esigibile del ON, quale presupposto dell'adempimento, nonché della sussistenza di beni patrimoniali della società, disponibili e tali da consentire i pagamento del suddetto debito, in denaro o titoli di credito (cfr. Cass. 24730/02 rv 221696).
Altrimenti non può essere logicamente esclusa la conclusione del primo giudice, che le percosse e le minacce inferte alla vittima, oltretutto sul luogo di lavoro della impresa e alla presenza del ON e k dei suoi operai, non erano fini a sé stesse, ma erano rivolte ad ottenere un vantaggio patrimoniale, seppure indiretto, dei RE, allo scopo
" di addossare al NE l'intero pagamento delle somme periodicamente richieste, anche nei loro confronti, dal ON in corrispettivo dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile, che poi RE NN avrebbe rivenduto a suo completo vantaggio.
Infatti, in mancanza di adeguati conferimenti di capitale da parte dei soci, e comunque di una somma di cui poteva disporre la società e per essa l'amministratore, il NE sarebbe stato costretto a utilizzare il suo patrimonio o a emettere assegni della società postdatati o sottoscritti in bianco, nella speranza di coprire i titoli col prezzo della vendita dell'immobile, e soprattutto sarebbe stato costretto a un
"facere" di natura patrimoniale, contro la propria libera determinazione nell'agire come socio e come amministratore (cfr.
Cass. 10463/01 rv 218433).
Il danno, secondo il primo giudice, corrispondeva direttamente al profitto ingiusto degli autori, i quali si sottraevano alla richieste di pagamento del ON, tramite l'adempimento dell'obbligazione da parte della vittima delle violenze e delle minacce (cfr. Cass. 29015/02
rv 222292; 11747/98 rv 211919), che in tal modo subiva una continua
“deminutio patrimonii" che sfociava nella liquidazione e perdita di ogni suo avere.
In definitiva, la motivazione della sentenza di riforma non esplicita l'
"iter" logico con il quale il giudice di appello collega la mancanza dell'ingiustizia del profitto agli accertamenti in fatto, in particolare che la condotta del NE fu "sicuro frutto di costrizione, ottenuta mediante violenza e minaccia", che RE NN era il
"dominus" della società, al di là dell'incarico formale al NE,
che il profitto e l'ingiustizia del profitto dovevano essere valutati rispetto al risultato che con la costrizione i due autori volevano ottenere.
-9- Per quanto attiene agli ulteriori aspetti dell'estorsione sub A dell'imputazione (conferimento di procura a vendere, cessione di quote ed altro), all'episodio relativo alla ditta ER (in mancanza di appello del P.M.) e al reato contestato sub C della rubrica (violenza e minaccia per costringere il NE a commettere il reato di cui all'art. 624 c.p., avente ad oggetto reperti archeologici), ritiene il 2
Collegio che il ricorso del P.G. sia infondato, al limite dell'inammissibilità, perché la motivazione della Corte territoriale passa attraverso una valutazione di attendibilità dei testimoni che esula dal controllo di legittimità in cassazione.
Né le conclusioni raggiunte appaiono modificabili alla luce degli argomenti addotti dai difensori degli imputati nelle memorie difensive depositate in giudizio a norma dell'art. 611 c.p.p.
Il difensore di RE NN dissente dall'orientamento richiamato dal P.G. secondo il quale allorchè il mezzo usato per indurre taluno a emettere una manifestazione di volontà negoziale sia obbiettivamente antigiuridico, come nell'ipotesi di uso di minacce o di violenza fisica, il vantaggio patrimoniale avuto di mira dall'agente si considera sempre ingiusto e quindi è ipotizzabile il reato di estorsione e non semplicemente quello di violenza privata, facendo tuttavia un confronto tra il delitto di estorsione e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che appare inconferente, dato che, secondo la narrazione della memoria, la condotta di RE NN non mirava ad ottenere il soddisfacimento di un proprio credito, ma a spingere l'amministratore ad adempiere un obbligo della società e a
"utilizzare le risorse finanziarie disponibili", peraltro non specificate k né quantificate nella memoria.
Il difensore di RE SE sostiene che è stato violato il diritto alla difesa dell'imputato (artt. 24, 111 Cost.) in relazione alle dedotte
-10- nullità dell'ordinanza 08.02.00 per violazione degli artt. 486, comma
5, 106 c.p.p. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., con conseguente nullità derivata degli atti successivi e della sentenza, ma si tratta di un motivo. (peraltro ampiamente trattato dalla Corte di merito) che esula dalla previsione dell'art. 611 c.p.p. (limitata ai capi o punti dell'originario atto di gravame: SU 4683/98 rv 210259).
Deduce inoltre l'inammissibilità del ricorso del P.G., essendo la sentenza impugnata logica e completamente motivata.
Osserva il Collegio che il difensore ribadisce l'argomento secondo il quale il NE era obbligato, quale amministratore, a pagare i lavori edilizi, per cui veniva meno l'ingiustizia del profitto;
che la posizione del NE era quella di amministratore;
che motivatamente i testi erano stati ritenuti inattendibili, argomenti per i quali si rinvia alla motivazione che precede.
Nel limite suddetto, la sentenza viene annullata per consentire un nuovo esame nel merito.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla lett. A della rubrica qualificato nella detta sentenza come violenza privata e concernente il pagamento degli operai della ditta ON, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17.11.2005.
Il Consigliere estensore.
Il CanceDEPOSITATO IN CANCELLERIA II PRESIDENTE.
IL - 4 SET. 2006 2029
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