Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 2856
CASS
Sentenza 2 ottobre 1998

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Le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla lett. "c" dell'art. 274 cod. proc. pen., in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè, della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Nè, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. "c", cod proc. pen., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 2856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2856
    Data del deposito : 2 ottobre 1998

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