Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla lett. "c" dell'art. 274 cod. proc. pen., in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè, della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Nè, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. "c", cod proc. pen., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.10.1998
1. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere SENTENZA
2. Dott. Eugenio Amari Consigliere N.2856
3. Dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. AN Serpico Consigliere N.26926/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MO AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in 10.6.1998. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Gianfranco Viglietta, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Il pomeriggio del 28.5.1998 ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile di Cagliari arrestarono AN MO e AN ID nella flagranza del delitto di cessione di 497,940 grammi di eroina.
Lo stupefacente era stato consegnato dal MO all'ispettore della polizia di stato Efisio Pilla che lo aveva contattato mostrando di essere interessato all'acquisto. Con ordinanza in data 1.6.1998 il G.I.P. del Tribunale di Cagliari applicava a AN MO la misura cautelare della custodia in carcere Per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 10.6.1998, confermava l'ordinanza del G.I.P., impugnata dal MO. Osservava il giudice del riesame che nessun dubbio sussisteva sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, in considerazione anche della confessione resa dal MO in sede di convalida dell'arresto.
La quantità rilevante della sostanza stupefacente ceduta e il ruolo di primo piano svolto dal MO nella vicenda escludevano l'episodicità del fatto e rappresentavano indizio di un sicuro coinvolgimento, del medesimo in un'ampia organizzazione dedita allo spaccio della droga. La Confessione resa non era poi sintomo di resipiscenza in quanto concerneva fatti già completamente accertati. Unica misura cautelare adeguata, considerata la delineata personalità del MO e il fatto che lo stesso, disoccupato, faceva uso di eroina, era la custodia cautelare in carcere.
2. Propone ricorso per cassazione l'indagato denunciando sotto vari profili la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art, 274 lettera c) c.p.p.. Deduce il ricorrente che le risultanze processuali rendevano palese che il MO si era semplicemente limitato a fare da tramite tra l'acquirente dello stupefacente (l'agente provocatore ispettore PI) e altri soggetti, eseguendo puntualmente le direttive del ID che era stato il vero "dominus" dell'intera vicenda. L'avere tenuto direttamente i contatti con il PI non dimostrava il ruolo primario svolto dal ricorrente in quanto era noto che ad esporsi nel traffico della droga sono sempre gli elementi di secondo piano dell'organizzazione. Nell'ordinanza impugnata mancava poi qualunque analisi della personalità del ricorrente essendosi limitato il giudice del riesame a desumerla "dalle valutazioni già fatte" e dalla circostanza che egli, disoccupato, faceva uso di eroina. E poiché le valutazioni precedenti cui aveva fatto riferimento il Tribunale non potevano che essere quelle inerenti alle modalità del fatto, il giudice del riesame aveva preso in considerazione le modalità e le circostanze del fatto per sostenere sia la gravità del medesimo sia la pericolosità dell'indagato, incorrendo così in una doppia valutazione dei medesimi elementi.
Infine, si lamenta altresì nel ricorso, il giudice del riesame aveva completamente ignorato, al fine di valutare la personalità dell'indagato, il suo stato di incensuratezza.
3. Il ricorso non è fondato.
Le censure del MO riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto sulla sua pericolosità sociale cui il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle risultanze processuali (cfr. in particolare il riferimento al rilevante quantitativo di droga ceduto e al ruolo di primo piano svolto dal ricorrente nella vicenda), con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. In tema di esigenze cautelari, le "specifiche modalità e circostanze del fatto" possono essere utilizzate anche per la valutazione della pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la sua personalità. Nulla vieta, invero, di attribuire alle predette modalità e circostanze una duplice valenza, prima sul piano della gravità del fatto e poi per vagliare l'inclinazione a delinquere del soggetto. Lo stato di incensuratezza non dimostra poi automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274 lettera c) c.p.p., dai comportamenti o atti concreti dell'agente oltre che dai precedenti penali. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 1998