Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 1
In tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lettera c), cod. proc. pen. la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, ma nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2003, n. 12150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12150 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 6/11/2003
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2068
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 37310/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI OB;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 31.7.2003 che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Renato Arcidiacono, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da RI OB avverso il provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere emesso dal Gip presso il Tribunale di Latina in data 10 luglio 2003 perché indagata, insieme ad altri, di distinte violazioni dell'art.73 D.P.R. 309/1990.
2. - Alla base dei gravi indizi di colpevolezza il Collegio ha posto alcune intercettazioni ambientali che davano conto non solo delle condotte concrete poi ascritte alla RI nei numerosi capi di imputazione, ma soprattutto dell'autorevolezza della stessa nell'ambito dei rapporti con i coindagati, tale da far ritenere che fosse proprio la RI a tenere le fila del commercio della droga. Tale valutazione sarebbe stata confermata dal certificato penale dell'imputata, dal quale emergeva una recente condanna per reato specifico
3. - I risultati delle intercettazioni sono sintetizzati nell'ordinanza impugnata in modo ampio e circostanziato. Il giudicante ne ha tratto il convincimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie contestate alla RI, essendosi altresì ritenuto che tale quadro indiziario supportava il peculiare ruolo, autorevole, della RI stessa nei rapporti con i coindagati, in particolare il PE, il VA, il LU ed il SA.
4. - Le esigenze cautelari sono individuate nell'esigenza di prevenzione speciale, avuto riguardo alla pluralità e gravita dei reati contestati ed alle specifiche e riferite modalità di esecuzione dalle quali doveva desumersi una personalità della prevenuta particolarmente incline al compimento di reati analoghi ed anzi una sicura professionalità nella gestione dell'illecito ed individuato commercio di sostanze stupefacenti del quale la predetta era la protagonista principale.
5. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso RI OB per mezzo del difensore.
Deduce, con un primo motivo, l'inosservanza dell'art. 267 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, con la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271, comma 1^ c.p.p., in ragione della illegittimità del decreto autorizzativo e delle successive proroghe delle intercettazioni telefoniche, che risulterebbero privi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato ed in ordine all'assoluta indispensabilità delle disposte intercettazioni ai fini delle indagini.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 292, lett. b), c) e c bis) c.p.p. e comunque la violazione dell'art. 273 c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e il vizio di mancanza o manifesta illogicità relativamente a tale elemento. Il GIP avrebbe individuato i gravi indizi di colpevolezza attraverso l'interpretazione di stralci di conversazioni intercettate, in difetto di riscontri obiettivi ed il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a convalidare le argomentazioni esposte nella parte motiva dell'ordinanza cautelare, richiamandone integralmente il contenuto Con un terzo motivo il difensore lamenta l'inosservanza dell'art. 274 c.p.p. e il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo alle esigenze cautelari, essendosi limitato il tribunale a sostenere che il mantenimento del regime custodiale in atto sarebbe stato imposto dal gravissimo quadro cautelare, nonostante dai fatti fosse decorso oltre un anno.
6. - Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e contenente censure di merito sottratte al sindacato della Corte di legittimità perché adeguatamente motivate.
7. - Con riferimento al primo motivo, rileva il Collegio che il difensore ha riprodotto in sede di legittimità la stessa censura che aveva proposto dinanzi al Tribunale del riesame in merito all'asserita mancanza di motivazione del provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni e dei successivi decreti di proroga, già rigettata con motivazione rispettosa dei principi di diritto in materia.
Va in primo luogo apprezzato che la doglianza si appalesa ex se generica: infatti, in materia di impugnazione de liberiate, deve considerarsi generica la semplice deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche per mancanza dei relativi decreti di autorizzazione, di proroga o di convalida, o per la carenza della relativa motivazione, non accompagnata dalla indicazione specifica delle attività processuali che si assumono viziate ovvero degli atti (in particolare, i decreti) inerenti a tali attività (di recente, Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2003, Micciché). Ma anche a non voler considerare tale profilo di inammissibilità, vi è da rilevare che la difesa sembra non tener conto dell'orientamento oramai consolidato di questa Corte il cui presupposto è costituito dalla particolare natura delle intercettazioni, che sono mezzi di ricerca della prova disposti nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi. Ne discende che la motivazione non può che essere concisa e ridotta agli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione (v., ex piuribus, Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2000, Terracciano). Basta in proposito ricordare che ben diversa è la gravita degli indizi di reato che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., giustifica l'autorizzazione ad intercettazione, rispetto alla gravità del quadro indiziario di cui all'art. 273 c.p.p., successivamente acquisito a carico di una persona, magari proprio all'esito delle operazioni di intercettazione (di recente, Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2003, Hani ed altro). La motivazione del decreto in esame (quale è desumibile dalla motivazione dell'ordinanza gravata) assolve pienamente a tale funzione avendo dato atto il giudice dei gravi indizi emersi a carico della RI da operazioni di intercettazioni di altre utenze.
8. Anche il secondo motivo, concernente l'asserita mancanza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., è inammissibile.
Dimentica il ricorrente che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo). Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare "nel merito" il quadro probatorio a carico evidenziato nell'ordinanza cautelare (in primo luogo, il contenuto e la congruenza degli esiti delle intercettazioni). Il motivo, poi, è generico quando prospetta la violazione anche del comma 2^, lett. c bis), dell'art. 292: in realtà nella parte espositiva della doglianza non è dato ravvisare alcuna concreta indicazione circa gli asseriti "elementi a favore" (diversi ovviamente dalla rappresentata negazione del fondamento degli elementi a carico) che sarebbero stati trascurati in sede di applicazione della misura.
9. Infine, anche l'ultimo motivo, concernente l'apprezzamento in punto di esigenze cautelari, è inammissibile, poiché la motivazione non si presta a censure di illogicità ne' contrasta con la disciplina di settore. Infatti, il pericolo di recidiva appare correttamente argomentato facendo richiamo alla personalità criminale della ricorrente (già condannata con sentenza passata in giudicato per reato recente e specifico) e alle modalità di svolgimento del fatto (maggiore coinvolgimento della medesima nei fatti incriminati, con un ruolo preminente ed importante;
pluralità e gravità dei reati contestati). Circostanze che all'evidenza non hanno consentito di valutare a favore il mero decorso del tempo dai fatti sub iudice.
Trattasi di argomentazioni logiche, congruamente motivate e in linea con la disciplina di settore, come interpretata dalla giurisprudenza:
in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lettera c), c.p.p. la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto, sia sotto il profilo dall'apprezzamento della capacità a delinquere. In vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Cass. Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi). È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, essendosi posto a base della ritenuta esigenza cautelare l'apprezzamento congiunto della personalità della prevenuta e la condotta incriminata in cui la medesima risultava coinvolta. Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione.
10. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende in considerazione delle ragioni del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processai e a quello della somma di 500,00 (cinquecento) a favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia della presente provvedimento sia trasmessa all'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1^ bis L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2004