Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
Nel reato di estorsione la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere anche larvata o indiretta; essa deve ingenerare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, sicché, in tema di tentativo, va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 10229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10229 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29/4/1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " GO Candela " N. 873
3. " Bruno Oliva " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Trifone " N. 46510/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AB SE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 8 maggio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del tribunale di Taranto in data 20.6.1995 TI LA veniva condannato alla pena di cinque anni di reclusione e due milioni di lire di multa in ordine ai reati di cui alle seguenti imputazioni, unificate nel vincolo della continuazione:
a) tentata estorsione continuata in danno di LU GA e SA TO;
b) detenzione e porto illegale di materiale esplodente, con cui danneggiavano un albero sito nel fondo di LU GA;
c) tentata estorsione aggravata, in concorso con ignoti, in danno di VI PA con la minaccia di pesanti ritorsioni;
d) incendio, allo scopo di danneggiarlo, di un camion di proprietà del PA, reato attuato per la realizzazione delle minacciate ritorsioni;
e) detenzione e porto illegale di materiale esplodente, con cui, sempre in attuazione delle minacciate ritorsioni, danneggiavano un immobile rurale dello stesso PA;
f) tentata estorsione in danno di CO TI per costringerlo con minaccia a versare somme di danaro;
g) danneggiamento aggravato in danno di CO TI, cui veniva cagionato un pregiudizio economico per novanta milioni di lire. La sentenza di primo grado veniva confermata in data 23.4.1996 dalla Corte d'appello di Lecce, con decisione emessa nella sede distaccata di Taranto, avverso la quale veniva proposto ricorso per cassazione, che questa Suprema Corte, con sentenza n. 449 del 24.4.1997, accoglieva in parte mediante annullamento con rinvio della pronuncia di secondo grado limitatamente ai reati di cui ai capi sub a), b), c), d) ed e), sicché la condanna del ricorrente diventava definitiva per i reati di estorsione aggravata tentata e danneggiamento in danno di CO TI di cui ai capi f) e g). L'annullamento veniva disposto da questo giudice di legittimità per vizio di motivazione, in quanto, relativamente ai delitti di cui ai capi a) e b) in danno di SA TO e LU GA, a carico dell'imputato il giudice di merito non aveva indicato prove dirette o indirette, ma aveva prospettato semplici indizi, dei quali, in una valutazione globale, occorreva procedere a nuovo esame della loro idoneità, sulla base anche di dati da acquisire. Relativamente ai reati di tentata estorsione, incendio e danneggiamento in pregiudizio di VI PA e del connesso reato in tema di materiale esplodente - di cui ai capi sub c), d) ed e) - questa Corte Suprema, ritenuta infondata la censura circa la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, considerava la non univocità dei comportamenti ascritti al LA circa la idoneità e la sussistenza di una vera e propria minaccia, siccome connotata ad una sua valenza intimidatrice nelle forme del metodo mafioso, laddove non era risultata l'appartenenza dell'imputato a sodalizi di stampo siffatto ne' era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; ne' le considerazioni svolte in ordine alla personalità dello stesso, quale soggetto notoriamente dedito a comportamenti di prevaricazione e di sopraffazione, risultavano fondate su precisi elementi.
All'esito del giudizio di rinvio la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata in data 8 maggio 1998 e depositata il 23 giugno 1998, assolveva TI LA dai reati sub a) e b) per non avere lo stesso commesso il fatto;
ne confermava la penale responsabilità in ordine ai delitti di cui sub c), d) ed e);
rideterminava la pena, nella continuazione di detti reati con gli altri per i quali si era già formato il giudicato, in complessivi quattro anni di reclusione e lire 1.500.000 di multa. Quanto alla responsabilità per i suddetti reati, la Corte territoriale - premesso che la parte offesa PA aveva fornito una puntuale spiegazione della tardività della sua denuncia a distanza di circa tre anni dall'accaduto - considerava che il tono oggettivo e complessivo della frase dell'imputato era certamente tale da rappresentare l'inizio di una precisa, seppure celata, richiesta estorsiva, idonea a porre in allarme una persona di normale tempra e coraggio;
che la successiva offerta da parte del LA di una sua protezione, perché nulla accadesse al negozio del PA, non era certo quella di una persona animata da disinteressata amicizia, ma aveva ben altro significato se messa in relazione al preteso furto da altri preparato al negozio medesimo e dall'imputato, a suo dire, evitato;
che la offerta di protezione proveniva da soggetto con gravissimi precedenti penali e assolutamente in grado di concretare le sue minacce, il che rendeva del tutto credibile il discorso rivolto al PA;
che, avendo costui opposto uno stizzito rifiuto, i successivi episodi di incendio del camion e di danneggiamento dell'immobile logicamente dovevano essere collegati alla preventiva minaccia, essendo evidente come chiunque operi nel campo delle estorsioni abbia la necessità di compiere gravi azioni dimostrative di ritorsione, cui peraltro lo stesso imputato era aduso per avere attuato analogo comportamento in danno di CO TI, come da intervenuto giudicato;
che, infine, nessun elemento era risultato a dimostrazione che il PA si fosse procurato, come consigliere comunale, inimicizie, cui i fatti in suo danno potessero essere rapportati.
Avverso la sentenza ha proposto personale ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce nei motivi:
1. la violazione delle norme di cui agli artt. 191, 192, 516, 520 e 522 c.p.p. e 56 c.p. nonché il vizio di motivazione della impugnata decisione, per avere la corte di merito, in relazione al tentativo di estorsione, mutato il fatto contestato;
attribuito il requisito della univocità intimidatoria ad atti all'uopo inidonei per il loro oggettivo significato e per il fatto che essi non provenivano da soggetto dimostratamente mafioso;
ricollegato ad esso istante gli episodi di danneggiamento su supposizioni meramente assertorie;
2. il vizio di carente motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata in misura eccessiva. Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla complessa ed articolata censura di cui sub 1., devesi, innanzitutto, rilevare che, relativamente alla denunciata violazione delle norme di cui agli artt. 516, 520 e 522 c.p.p. per immutazione del fatto contestato, la medesima era stata oggetto già di esame da parte di questa Suprema Corte nella sentenza n. 449 del 24.4.1997, che l'aveva ritenuta infondata, così rendendo definitiva sul punto la pronuncia della sentenza della Corte di appello in data 23.4.1996, che, pur rilevando la imprecisione della formulazione adottata nel capo di imputazione, aveva tuttavia escluso la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Di conseguenza, l'esistenza, sul punto, del giudicato formatosi nel corso dello stesso giudizio (cd. giudicato interno) e dei conseguenti effetti preclusivi che da esso derivano, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende la riproposta e superata censura inammissibile.
Quanto al preteso vizio di motivazione della impugnata sentenza relativamente alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione aggravata, di incendio e di danneggiamento, tutti in danno di VI PA, devesi rilevare che la decisione assunta dai giudici di appello, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente condanna per i detti reati, nella nuova valutazione complessiva dei fatti emersi, data in conformità a quanto enunciato dalla precedente sentenza di questa Corte Suprema, ha eliminato le pregresse carenze motivazionale e, in logiche e convincenti argomentazioni, ha esposto le ragioni della riaffermazione della penale responsabilità del ricorrente. La Corte di merito, in particolare, secondo quanto innanzi esposto in narrativa, ha spiegato perché la tardività della denuncia della parte offesa non ne minava la credibilità; ha reputato che il tono oggettivo e complessivo delle parole rivolte dall'imputato al PA era costitutivo di una precisa, ancorché celata, richiesta estorsiva, sufficiente a creare un giustificato allarme in soggetti di normale tempra e coraggio;
ha valutato come la successiva offerta di protezione proveniente sempre dal LA non era certo dettata da disinteressata amicizia, ma aveva il fine preciso di reiterare e rafforzare la richiesta estorsiva, proveniente da persona con gravissimi precedenti penali ed in grado di attuare la sua minaccia;
in base ai suddetti elementi, agli altri specifici episodi attuati dal ricorrente con analoghe modalità in danno di altri nonché al fatto che incendio e danneggiamento erano seguiti quale segnale univoco al PA che il suo "stizzito rifiuto" non sarebbe stato ulteriormente tollerato ha considerato sussistenti a carico dell'imputato i gravi, precisi e concordanti indizi per ritenere la responsabilità anche per l'incendio ed il danneggiamento, strumentali alla tentata estorsione. Pertanto non è fondato il motivo di ricorso che vorrebbe escludere la idoneità e la non equivocità allo scopo intimidatorio degli atti compiuti, dovendosi in proposito ribadire che nella estorsione la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere anche larvata o indiretta e che essa deve ingenerare, in chi la subisce, un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, sicché, in tema di tentativo, va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita.
Per altro verso è inammissibile in questa sede di legittimità ogni altra istanza del ricorrente diretta ad ottenere una diversa valutazione delle fonti di prova, dato che la ricostruzione della vicenda, quale operata dal giudice di merito, ha dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni prospettate e la scelta conclusiva è conforme alle regole della logica ed è scevra da interne contraddittorietà.
Infine, inammissibile per manifesta infondatezza è anche la censura riguardante il trattamento sanzionatorio, dato che la ritenuta gravità dei fatti ed i gravi precedenti penali dell'imputato costituiscono, per costante indirizzo, elementi sufficienti per disconoscere le attenuanti generiche e giustificare la inflitta misura della pena.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999