Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicchè non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Fattispecie in tema di importazione di oltre 18 kg di cocaina da parte di soggetto incensurato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 34271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34271 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/07/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1277
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 005632/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA MA, N. IL 02/11/1958;
avverso ORDINANZA del 18/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. MINNITI R. che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA MA ha proposto due ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2007, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., che confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio del 27 novembre 2006 con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere per il reato di importazione di sostanza stupefacente (kg. 18,3 di cocaina), emessa nel settembre s. a., deducendo quali motivi comuni ed identici la violazione e la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c), perché il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole veniva desunto dalle modalità del fatto, dalla sua gravità e dalle relazioni esistenti con organizzazioni criminali nel traffico di stupefacenti, mentre la giurisprudenza di legittimità più avvertita ritiene la necessità di inferire detta pericolosità sociale da fatti diversi dalla tipologia del reato e dalla loro gravità, l'erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. e l'omessa e manifestamente illogica motivazione in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura, poiché non era stata tenuta presente l'incensuratezza dell'indagato, non vi era alcuna considerazione in merito alle capacità di autocontrollo del ricorrente ed alla mancanza di propensione all'inosservanza degli obblighi imposti, unici elementi specifici tali da rendere inadeguata la misura degli arresti domiciliari, alla detenzione della droga da parte dell'altro complice ed al lungo tempo ormai trascorso dall'esecuzione della misura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono, in gran parte, non consentiti in sede di legittimità, perché attengono a differenti valutazioni delle risultanze processuali e generici, poiché riproducono massime non attinenti alla fattispecie concreta, ed appaiono comunque, infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mandando alla cancelleria di effettuare la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Occorre preliminarmente rilevare la palese inammissibilità delle censure dedotte solo in sede di discussione all'odierna udienza inerenti ad una pretesa nullità dell'ordinanza cautelare, poiché contiene un'apodittica affermazione circa l'appartenenza del ricorrente ad un'organizzazione criminale internazionale, ed all'asserita mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Infatti, con valore assorbente, vigendo nell'appello ex art. 310 c.p.p. il principio devolutivo, detti motivi non risultano addotti innanzi al giudice del gravame, ne' proposti nel ricorso. Inoltre entrambi sono inibiti dal giudicato processuale formatosi in seguito alla proposizione di altra istanza rigettata con ordinanza del 3 ottobre 2006, dalla ritenuta e non contestata asserzione dell'ordinanza impugnata circa l'inesistenza di ogni motivo sui gravi indizi di colpevolezza e dal contenere argomentazioni in fatto non deducibili in sede di legittimità.
Ciò premesso, il Tribunale territoriale rileva come l'indagato "non risulta... avere avuto un ruolo marginale o occasionale nell'episodio in contestazione;
episodio che già di per sè, per la sua entità e per le concrete modalità, dava conto di significative relazioni in un contesto illecito del traffico di stupefacenti internazionale di notevole rilievo: circostanza questa che azzera la valenza positiva che in genere è legata all'incensuratezza, sicché anche la valenza del periodo di detenzione subito sotto il profilo di attenuazione del pericolo di recidiva va... ridimensionato rispetto ad una scelta delinquenziale, che non appare occasionale, non risulta improvvisata, ed appare legata alla scelta di acquisire facili guadagni, avendo l'indagato da tempo una remunerativa attività di lavoro". Pertanto l'impugnata ordinanza, sebbene in maniera stringata, ha valutato globalmente la personalità e la pericolosità dell'indagato, traendone con motivazione coerente l'impossibilità di ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari e la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, nonostante il decorso del tempo dall'esecuzione della misura, il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio e l'incensuratezza formale del ricorrente.
Infatti, gli atti o comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti, nella quantità della droga importata (circa 20 Kg) e nella possibilità di collegamenti con circuiti criminali di traffico di stupefacenti, come nella fattispecie, mentre l'art. 274 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante (Cass. sez. 1, 21 febbraio 1996 n. 277 rv. 203726 cui adde Cass. sez. 3, 23 luglio 1996 n. 2631, rv. 205820; Cass. sez. 5, 4 agosto 1999 n. 1416 rv. 214230; Cass. sez. 2, 21 febbraio 2000 n. 726 rv. 215403, Cass. sez. 3, 4 maggio 2000 n. 1384 rv. 216304 e Cass. sez. 6, 21 dicembre 2001 n. 45542 rv. 220331 e di recente con riguardo a varie sezioni Cass. sez. 3, 23 aprile 2004 n. 1995 rv. 228882, Cass. sez. 6, 4 aprile 2005 n. 12404 rv. 231323 e Cass. sez. 5, 19 dicembre 2005 n. 45950 rv. 233222).
Ed invero la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l'impugnata ordinanza, su una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti, come accade nella fattispecie in esame, e non su criteri generici e/o automatici. Peraltro, l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente e da un'interpretazione adeguatrice tesa ad eliminare ingiustificate disparità di trattamento, derivanti dal mero dato temporale e dalla maggiore o minore celerità di giudizio, tra indagato già condannato per altro reato ed altro incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, sintomatiche di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti. L'orientamento minoritario, che ritiene impossibile procedere ad una duplice valutazione ai fini della gravità della fattispecie e della personalità dell'indagato circa le modalità del fatto, riferito nei due ricorsi, (Cass. sez. 2, 15 maggio 1997 n. 4620 rv. 206857) è stato del tutto abbandonato, mentre l'altro, egualmente minoritario e contenuto nelle impugnazioni, secondo cui non è possibile desumere il pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole solo da ciò (Cass. sez. 4, 16 aprile 1998 n. 6480 rv. 210594), non considera le argomentazioni dirimenti su riferite. La decisione citata in ricorso (Cass. sez. 3, 5 febbraio 2007 n. 4421), con valutazioni in merito e prosa contorta, accede all'orientamento dominante su riferito, escludendo che il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole possa dedursi dal titolo del reato, anche se utilizza la locuzione "non può desumersi dal carattere e dalla gravità dei reati", giacché richiede l'individuazione di "elementi concreti - rilevabili dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'incolpato - che permettano per concludere non per la generica propensione del soggetto a commettere reati, ma per l'alta, concreta ed attuale probabilità di reiterazione della condotta". Per quel che concerne il fattore temporale, lo stesso, pur riverberando la sua rilevanza sulla concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole (Cass. sez. 3, 12 febbraio 1998 n. 4374, rv. 209859), non desumibile esclusivamente dal carattere stesso dei reati contestati (Cass. sez. 6, 18 dicembre 2002 n. 42758, Lamberti rv. 225423), non è da solo sufficiente ad escludere la perdurante e concreta sussistenza delle esigenze cautelari (Cass. sez. 6, 15 dicembre 2003 n. 47819 rv. 227430 e Cass. sez. 3, 19 giugno 2003 n. 26477 rv. 225594), giacché devono essere specificati gli ulteriori elementi in virtù dei quali l'originaria misura cautelare vada sostituita con altra meno grave ma idonea ad impedire la reiterazione dei reati ovvero, addirittura, dette esigenze siano venute meno. Peraltro, "la distantia temporis" dai fatti non è "notevole", giacché riguarda appena cinque mesi circa dal momento di proposizione del ricorso e nove con riferimento alla decisione ed, in ogni caso, non è da sola sufficiente a determinare il venir meno delle esigenze cautelari (cfr. Cass. sez. 3, 12 febbraio 1998 n. 4374 rv. 209859), apprezzate, invece, in tutta la loro pericolosità nell'ordinanza, in cui si pongono in risalto il quantitativo di sostanza importata, i contatti significativi con organizzazioni criminali di alto profilo e la non occasionalità del fatto oltre al movente non determinato da una situazione economica precaria, ma dalla "scelta di acquisire facili guadagni".
Per quanto attiene, infine, ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla "extrema ratio" della custodia in carcere l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Cass. sez. 2, 14 gennaio 1999 n. 2170 rv. 212294), ma assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Cass. sez. 6, 30 ottobre 1998 n. 2852 rv. 211755). Pertanto, non sembra che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), possa essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come in qualche modo propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione della cautela impostagli, giacché la gravità del fatto e la personalità dell'indagato assumono un valore preponderante pure in relazione alla propensione all'inosservanza di prescrizioni, tanto più che, nella fattispecie, appare dimostrata l'assenza di una capacità di autocontrollo attraverso la scelta di uno stile di vita, dedito ai facili guadagni e la possibilità di eludere ogni sorveglianza per il contatto con organizzazioni criminali di alto livello tali da procurare oltre 18 kg di cocaina.
Evidentemente la custodia in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti. Ciò in quanto tale motivazione non risponde al requisito della specificità imposto dall'art. 272 c.p.p. facendosi in tal modo carico all'indagato di un problema organizzativo e di efficienza estraneo agli elementi da considerare nella valutazione (Cass. sez. 4, 11 aprile 1996 n. 367 rv. 204429), sempre che la personalità e la capacità criminale dell'indagato non rendano possibile tale elusione alla luce del grado di tecnologia raggiunto in sede di controlli a distanza e di legittimità degli stessi nei confronti di persone sottoposte a misure detentive. Pertanto, nonostante la sinteticità della motivazione, questa risponde a dette esigenze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007