Sentenza 17 aprile 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2009, n. 21441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21441 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 17/04/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 602
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 007354/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AL N. IL 30/10/1977;
avverso ORDINANZA del 13/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
OR AN è stato attinto da numerose ordinanze cautelari - 26 giugno 06, 24 luglio 06 e settembre 06 - del GIP presso il Tribunale di Genova, che hanno disposto la custodia cautelare in carcere, perché indagato per i reati di trasporto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, tentato omicidio in danno dell'appuntato Arudine, resistenza e lesioni in danno di pubblici ufficiali, sequestro di persona e rapina in danno di MA AL, spaccio di sostanze stupefacenti.
Il OR, a seguito di riunione dei relativi procedimenti, è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Genova del 22 aprile 2008 alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa per tutti i reati concernenti gli stupefacenti, per resistenza nonché per il delitto di lesioni aggravate in danno dell'Arudine, così modificato l'originario capo di imputazione di tentato omicidio;
avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. Il OR ha presentato istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'associazione Valle della Speranza ritenendo attenuate le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p.. La Corte di Appello di Genova, con provvedimento del 20 gennaio 2009 ha rigettato l'istanza del OR ed il Tribunale del riesame della stessa Città ha rigettato l'appello con ordinanza del 13 febbraio 2008. Il Tribunale a sostegno della decisione in particolare rilevava che le condotte poste in essere denotavano una spiccata pericolosità del OR ed una concreta volontà di fuggire anche a costo di mettere a rischio la incolumità di appartenenti alle forze dell'ordine e che la pericolosità risultava confermata dai numerosi precedenti penali e dal fatto che il OR si accompagnava a pregiudicati trovati in possesso anche di una pistola con sette colpi.
Osservava, inoltre, il Tribunale che l'indulto potrebbe essere applicato soltanto in misura modesta, perché la maggior parte dei fatti per i quali è intervenuta condanna sono successivi al 2 maggio 2006, che non si poteva tenere conto in sede cautelare di eventuali sconti di pena legati a presupposti che andavano valutati dal giudice competente, che all'imputato non era stata riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno e che a fronte degli elementi negativi indicati scarso rilievo assumeva la durata della custodia cautelare. Infine il Tribunale rilevava che il programma di recupero proposto non soddisfaceva neppure quei caratteri di congruità e sufficienza richiesti per la sostituzione della misura D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 89.
Con il ricorso per cassazione OR AN deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente rilevava che il Tribunale aveva tenuto conto di elementi emersi nel corso delle indagini preliminari sostanzialmente superati dalla fase di merito e che, pertanto, anche il giudicato cautelare formatosi con l'ordinanza n. 91/07 emessa nel procedimento n. 278/08 doveva ritenersi superato. Illogica è la motivazione laddove si ritiene di modesta entità la riduzione di pena per effetto dell'indulto perché la riduzione anche di un anno della pena consentirebbe al OR di potere ottenere i benefici alternativi alla detenzione quale l'affidamento in prova in casi particolari D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94. Inoltre il ricorrente poneva in evidenza che aveva riparato il danno cagionato alle persone offese dopo l'apertura del dibattimento e che aveva ammesso le proprie responsabilità, circostanze queste rilevanti ai fini della valutazione della attuale pericolosità di esso ricorrente. Infine il ricorrente contestava la valutazione di incongruità ed insufficienza del piano di recupero prospettato perché il Tribunale aveva tenuto conto soltanto della durata del programma e non anche della qualità dello stesso.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da OR AN non sono fondati.
La tesi del ricorrente che il Tribunale abbia tenuto conto soltanto di elementi del passato e non di quelli nuovi emersi nel corso del giudizio di cognizione non è fondata.
Non vi è dubbio, infatti, che ai fini della valutazione della ed pericolosità sociale e della formulazione della necessaria prognosi il giudice debba porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significanza, a tale fine, della recidiva nel reato (vedi Cass., Sez. 1^ penale, 1 agosto 1995 - 8 agosto 1995, n. 4310, CED 202197) e debba altresì tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto, perché la pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato deve essere desunta essenzialmente dall'esame attento di questi due elementi (vedi Cass., Sez. 4^ penale, 26 marzo 2003 - 12 giugno 2003, n. 25421, CED 225600). Quindi quello che il ricorrente definisce passato ha, per volontà del legislatore e per la interpretazione giurisprudenziale dell'art.274 c.p.p., lett. e), un rilevante valore per la formulazione del giudizio prognostico.
Orbene il Tribunale ha posto in evidenza la gravità dei precedenti penali anche specifici del RE e la particolare gravità delle modalità dei fatti per i quali è intervenuta la condanna della Corte di Appello dinanzi richiamata.
Tali modalità - si pensi in particolare al tentativo di investimento di un appuntato dei Carabinieri per assicurarsi l'impunità e garantirsi la fuga - consentono altresì di ritenere rilevante il pericolo di fuga specialmente se si considera che da intercettazioni telefoniche è emerso che il RE stava progettando una fuga in Albania insieme a suoi amici albanesi.
A fronte di tali gravi elementi il Tribunale ha ritenuto che anche la riduzione della pena inflitta di un anno per effetto dell'indulto, che, peraltro, non era stato applicato dalla Corte di merito, non consentiva di modificare la negativa valutazione della personalità del ricorrente;
si tratta anche in questo caso di considerazioni del tutto logiche e giuridicamente corrette.
Anche con l'indulto di un anno, infatti, la pena residua da scontare sarebbe nettamente superiore ai quattro anni di reclusione per potere aspirare all'affidamento in prova previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Inoltre il Tribunale ha tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente - riparazione dei danni, che, comunque, non hanno consentito di riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, e ammissione degli addebiti -, ma ha valutato che siffatti elementi non consentissero di ritenere attenuate le gravi esigenze cautelari dinanzi indicate.
D'altronde era ben difficile negare gli addebiti dal momento che per la vicenda di maggiore gravità - trasporto di stupefacenti e lesioni gravi in danno dell'Arudine - il OR venne arrestato in flagranza di reato e per altro episodio di trasporto di stupefacenti venne fermato e poi posto in custodia cautelare per i gravi elementi a suoi carico e per il pericolo di fuga.
Emerge allora con chiarezza la assenza di vizi logici della motivazione sul punto.
Quanto, infine, al problema del programma di recupero va detto che le critiche del ricorrente non valgono a superare le argomentazioni del Tribunale, che ha ritenuto incongruo ed insufficiente il programma di recupero indicando la necessità rispetto alla entità della condanna inflittagli di una più precisa e lunga temporizzazione degli interventi.
Anche in questo caso trattasi di valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione immune da illogicità manifeste, non possono essere censurate in sede di legittimità. In conclusione la valutazione espressa dal Tribunale che non si siano attenuate le esigenze cautelari e che sia ravvisabile un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati per i quali vi è stata condanna ed un altrettanto concreto pericolo di fuga, ulteriormente rafforzato anche dalla pesante condanna inflittagli, non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La cancelleria è tenuta agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009