Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 045 14 /03 IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 12875/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere 13898/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Cron. 10227 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Rep. Ud.27/09/02Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' speciale atto notar CARLO FEDERICO giusta procura TUCCARI di ROMA del 23 maggio 2000, rep. n. 54346; ricorrente
contro
: FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3682 -1- Vic L. f. Farneler;
22 in ROMA LUNGRE MICHELANGELO presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
RN ES;
intimato e sul 2° ricorso n° 13898/00 proposto da: RN ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INAIL, FFSS SPA;
intimati avverso la sentenza n. 637/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 15/03/00 R.G.N. 8128/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il -2- rigetto del ricorso principale incidentale. -3- ed assorbito il ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Bologna, confermando la Il sentenza impugnata, rigettava l'eccezione prelimi- narmente sollevata dall'Inail, sin dal primo grado, di carenza di legittimazione passiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 2 co. 13 della legge n. 608 del 1996, sulla domanda di liquidazione di rendita per malattia professionale proposta in data anteriore a detta legge da ER CO dipendente delle Ferrovie dello Stato. Nel contrad- dittorio delle parti riteneva in particolare il Tribunale che per la normativa invocata dallo Istituto era comunque lo stesso a dover procedere alla liquidazione delle prestazioni relative sia infortuni che alle malattie professionali agli denunciate in data anteriore al 31.12.95, quando, come nella specie, la richiesta non fosse stata ancora definita alla stessa data. Rigettata quindi l'eccezione di legittimazione passiva, il Tribunale rigettava anche l'ulteriore istanza dell'Istituto di rinnovazione della C.T.U., non apparendo sorretta da alcuna ragione che potesse giusti- ficarla. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Inail censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si sono costituiti 4 con controricorso sia la s.p.a. Ferrovie dello Stato sia il ER CO resistendo alle avversarie censure, e proponendo quest'ultimo ricorso incidentale condizione. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l'Inail, ricorrente principale, violazione degli artt. 127 del d.p.r. n. 1124/65, 2, comma 13 e 15 della legge n. 608/96 di conver- sione del d.l. n. 510/96, 100, 101, 111, 113, 132 e 118 disp. att. c.p.c., 91 c.p.c., oltre a insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che in forza di tale normativa l'assicurazione e gli infortunicontro le malattie professionali sul lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. è stata conferita in via diretta allo Inail a decorre dal 1° gennaio 1996 soltanto per gli eventi infortunistici che si sarebbero verificati dopo tale data;
e che in relazione agli eventi che si siano verificati entro tale data lo Inail si pone, in forza di una transazione come assicuratore, ma comelegislativa, non assuntore di oneri che avrebbero dovuto far carico alle Ferrovie dello Stato, sì che, ove si tratti di infortuni ○ malattie professionali non ancora 5 definiti alla data suddetta, l' Inail non paga decorrente dallol'intero bensì la sola parte 1.1.96. Deduce il resistente incidentale violazione dell'art. 2 della legge n. 608/96, riproponendo la questione della sussistenza della legittimazione passiva dell'Istituto. Ritiene la Corte che il inricorso principale deve essere rigettato, adesione a quanto già deciso da Cass. n. 10916 del 2000 (e già prima da Cass. n. 3085 del 1999) per le quali il trasferimento all'Inail della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., a decorrere dal 1 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del d.l. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608 del 1996, non incide, quanto ai giudizi in corso, in relazione agli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata un'ipotesi di successione ex lege nel diritto controverso. assorbito da quanto sopra il ricorso Resta 6 incidentale condizionato proposto dal ER. Pertanto la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, con distrazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna l'Istituto ricorrente alle spese che si liquidano in euro....15,00 oltre a euro 3.000 per inonorari, da distrarsi in ragione della metà favore dell'avv. Assennato antistatario. Così deciso in Roma il 17 settembre 2002 il Presidente: Miles IL CANCEL FRE kila limeme li Il Cons estensore: - Zeria 26 MAR 2003 AN AN C1 AN LM