Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 2
Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato.
Non sussiste alcuna violazione dei principi posti dalla Corte EDU, con la sentenza del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condanni l'imputato non limitandosi ad una valutazione fattuale alternativa delle dichiarazioni esaminate dal primo giudice, ma prendendo in considerazione prove non considerate o erroneamente ritenute inutilizzabili e facendo ricorso alle prove testimoniali solo ai fini di un rafforzato riscontro a dati oggettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 32368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32368 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/07/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1923
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 13649/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OV N. IL 12/05/1957;
avverso la sentenza^. 4513/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 27/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI ENZO;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso,ed,a sostegno,le note di udienza depositate in cancelleria il 16.7.2013;
Udita la relazione del cons. Dott. JANNELLI Enzo;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, per il rigetto del ricorso;
Uditi gli interventi dei difensori della parte civile, Alianz s.p.a., avv. CAROLI Silvio, nonché dell'imputato, Avv.ti Nicotra Angelo e Gaito Alfredo, che ne chiedono l'accoglimento.
OSSERVA
1. OT GI, già assolto per i delitti di autocalunnia e falsa denunzia di sinistro stradale alla società assicuratrice al fine di conseguire per altri l'indennizzo - artt. 81 cpv., 110 e 369 c.p. e art. 642 c.p., commi 1 e 2 - con sentenza, in data 25/31.5.2010 del tribunale di Agrigento in composizione monocratica, ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in data 23.5.2011, di sospensione dei termini prescrizionali ai sensi della L. n. 125 del 2008, art. 2 ter, comma 2, nonché avverso la sentenza datata
27.11/13.12.2012, entrambe emesse dalla corte di appello di Palermo, con la quale veniva dichiarata la colpevolezza del già assolto, con la condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione. Tre le ragione di doglianza costitutive dei motivi di ricorso: a) erronea applicazione della norma - l'art. 2 ter cit. - che consente, a determinate condizioni, da parte del giudice la sospensione dei termini di prescrizione;
b) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità dei fatti di reato contesati per infedeltà agli atti del processo;
c) ancora manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio. La difesa del ricorrente ,con le note di udienza in epigrafe richiamate, eccepisce, con riferimento al reato ex art. 642 c.p., comma 2, la tardività della querela perché presentata in data 30.8.2006, oltre il termine di tre mesi, previsto dall'art. 124 c.p., dal fatto in contestazione consumatosi alle date del 13/23.9.2005. 2 - In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di secondo grado:
OT avrebbe simulato un sinistro stradale,che sarebbe avvenuto il 13.9.2005 in seguito al quale decedeva, dopo due giorni l'investito, tale US OS, al fine di occultare le reali cause della morte di quest' ultimo e di far lucrare ai suoi congiunti il risarcimento dei danni a carico della compagnia di assicurazione della propria autovettura.
Il sinistro avrebbe coinvolto la macchina di proprietà e guidata dall'imputato ed il ciclomotore alla cui guida si sarebbe posto la persona offesa. In realtà la ricostruzione del fatto secondo la denuncia e le dichiarazioni dell'imputato collideva con una serie di elementi che si vanno di seguito ad indicare: l'investitore, senza far intervenire la polizia stradale, comunque forze dell'ordine, si era caricato il ferito nella sua macchina e lo avrebbe portato in ospedale;
le forze dell'ordine, intervenute dopo circa un'ora e mezzo sul luogo asserito dell'incidente non avrebbero riscontrato sull'asfalto alcun segno o traccia dell'incidente occorso;
i familiari della persona offesa escludevano che il loro congiunto fosse stato mai in possesso del ciclomotore coinvolto nel denunciato sinistro, ciclomotore in realtà appartenente al padre di un dipendente dell'imputato; la perizia medico - legale non aveva riscontrato sul corpo della vittima alcuna lesione rapportabile allo sfregamento del corpo sull'asfalto, ma solo una ferita profonda sul capo della vittima spiegabile come riportata da una caduta dall'alto, la vittima faceva l'imbianchino, le mani ed i vestiti recavano tracce di vernice, le sue scarpe presentavano tracce di calce o cemento, la sua auto si trovava nell'officina dell'imputato, dove erano state rinvenute delle impalcature usate per lavori di imbiancatura.
3- La difesa del ricorrente ,con la prima ragione di doglianza, ritiene illegittima la disposta sospensione dei termini di prescrizione in seguito alla sospensione del giudizio di appello dal 23.5 all'8.10.2012 in applicazione del D.L. n. 92 del 2008, disposta dalla corte di appello ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., per una duplice serie di ragioni: perché la norma si applicherebbe solo nel corso del dibattimento di primo grado ed in previsione che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'indulto ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241 e perché sarebbe stata disposta senza l'interpello dell'interessato.
Entrambe infondate le argomentazioni: la prima, perché si basa sul rilievo che la legge dispone la preclusione al provvedimento di sospensione allorché " è stato già dichiarato chiuso il dibattimento" - D.L. cit. art. 2 ter, comma 3, formalità questa non prevista nel giudizio di secondo grado. Ma l'argomentazione collide con il testuale richiamo " al dibattimento di appello" che costituisce il titolo dell'art. 602 c.p.p., nonché con l'argomento logico costituito dal rilievo che le stesse esigenze poste a fondamento della disciplina predisposta dall'artt. 132 bis. disp. att. c.p.p. ,espressamente richiamato dall'art. 2 ter cit.,- razionalizzare, con la scelta dei tempi di trattazione, la dislocazione nel tempo dei processi, tenendo conto della gravità dei reati e della massa imponente delle cause pendenti- valgono anche per il giudizio di appello, in relazione al quale poi è ben possibile formulare un esito, sul versante della determinazione della pena, compatibile con l'applicazione dell'indulto.
Nemmeno la seconda argomentazione merita accoglimento. Certo non può che convenirsi sul fatto che la sospensione del termine di prescrizione, disposta ai sensi del D.L. n. 92 del 2008, art. 2 ter, convertito in L. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., non può aver luogo "de plano", ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio. Il che puntualmente si è verificato nel caso di specie: per essere stato il provvedimento adottato in udienza pubblica, alla presenza, pur nella contumacia dell'imputato, del difensore dell'imputato, a cui sono estesi, ai sensi dell'art. 99 codice di rito, le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest' ultimo. E non risulta che la facoltà de qua sia, come necessario, specificamente ed espressamente riservata o all'imputato o al suo procuratore speciale. Nè è possibile parificare la situazione de qua a quella costituita dalla rinuncia alla prescrizione, segnalando che questa ultima non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. Le due situazioni sono incomparabili per il fatto che la prima, normalizzata dall'art. 132 bis cit., si fonda su una ratio di carattere pubblico e generale, preminente e prevalente sull'interesse del singolo imputato, il cui indubbio interesse alla relativa decisione, in un tentativo riuscito di mediazione dagli opposti interessi, è soddisfatto dalla prescrizione normativa secondo cui il provvedimento de quo non può aver luogo "de plano", ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio(in tal senso, proprio con riferimento ad un giudizio di appello, Cass. Sez. 2^ 13.11.2012/23.1.2013, Moerganti, Rv 254778).
4- Articolata la seconda ragione di doglianza che percorre passo passo il discorso giustificativo giudiziale sottolineandone le ritenute in tesi aporie logiche, costitutive di omissioni e di manifeste incongruenze precedute però da una premessa costituita dall'esposizione del criterio di ragione, costituzionalmente imposto nel caso di specie e che sorreggerebbe le argomentazioni difensive:
per essersi la corte di appello limitata alla diversa valutazione dello stesso materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado, la predetta corte sarebbe venuta meno all'onere della necessaria motivazione rafforzata, con riferimento in specie agli atti defensionali di parte - in specie la memoria del 25.9.2012-, imposta per la sentenza di appello che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condanni l'imputato. In particolare la difesa del ricorrente richiama l'art. 6 CEDU, così come interpretato della sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo del 5.7.2011, nel caso DA c/ Moldavia, per ribadire, nella fattispecie in esame, che il giudice di appello per riformare in peius una sentenza di assoluzione è obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado attendibile.
Ora i giudici di secondo grado non avrebbero ritenuto affidabile la denuncia come le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine all'incidente stradale tra la macchina da lui guidato ed il ciclomotore con in sella OS US per una serie di ragioni tutte confutate dalla difesa e non considerate dai giudici della rivisitazione della decisione: a) non si spiegherebbe con l'accadimento come raccontato dall'imputato l'assenza di lesioni di strisciamento sull'asfalto sul corpo della vittima, il che è in contrasto con la refertata lesione abraso contusa a carico della gamba sinistra del cadavere e con la possibilità che il corpo della vittima sia stato proiettato in aria per ricadere poi con il capo su un cordolo del muretto delimitante la strada;
b) il racconto dell'incidente non spiegherebbe l'assenza sull'asfalto dei segni di sfregamento con la carrozzeria del ciclomotore, assenza che potrebbe avere una spiegazione per il materiale di plastica, e non di duro metallo, dei componenti del ciclomotore;
c) altro elemento di perplessità dei giudici dell'appello sarebbe costituito dalla assenza di tracce ematiche sull'asfalto che però sarebbe spiegabile perché l'impatto del corpo della vittima con il suolo avrebbe cagionato solo una piccola lesione cutanea, tant'è che il sangue si era localizzato solo entro la cavità cerebrale, si da determinare una emorragia interna con conseguente danno encefalico che ha condotto alla morte;
d) il fatto, valutato fortemente indiziante dai giudici di appello, che sull'asfalto non vennero rinvenute tracce delle parti in plastica dell'auto rotte in seguito all'impatto, troverebbe una logica spiegazione, quanto meno alternativa, nella circostanza che i carabinieri intervenuti non erano venuti a conoscenza in quale intersezioni di strade era avvenuto l'impatto, che l'intersezione di via A. Moro con Viale progresso, dove era stato investito il OS e dove i Carabinieri erano arrivati dopo circa un' ora- un' ora e mezza dall'incidente, era interessata a numerose tracce di frenata con impossibilità di individuare quelle relative all'incidente de quo, che l'assenza di frammenti di vetri o altro per terra si spiegava con il fatto che lo stesso imputato o il di lui figlio, intervenuto su sua chiamata, li aveva spostati di fianco della strada, occultati quindi dalle erbacce che vi crescevano. Su un altro versante la difesa rileva che l'inverosimiglianza ritenuta dai giudici di merito in ordine al possesso della persona offesa del ciclomotore incidentato si scontrerebbe con deposizioni del fratello della vittima, OR, e di un amico, tale PI ON, nel senso che "qualche motorino lui lo guidava" e con le dichiarazioni dei due testi, OG e AM GG, rispettivamente padre e figlio, l'uno intestatario della polizza assicurativa del ciclomotore, l'altro proprietario, nel senso di aver venduto alla persona offesa il ciclomotore venti giorni prima dell'incidente per la somma di 500 Euro in contanti. Ed ancora i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del valore della deposizione del teste CE che, passando fortuitamente sul luogo dell'impatto, potette vedere il ciclomotore appoggiato ad un muretto, la macchina incidentata dell'imputato che gli chiedeva di avvertire il figlio perché si recasse sul posto per prelevare il ciclomotore e custodirlo nella sua officina.
5- Il ricorso non può accogliersi perché non fondato. Occorre subito rilevare che il richiamo ai principi fissati dalla sentenza CEDU datata 5.7.2011 nella causa DA/ c. Moldavia, è inconferente nella prospettiva della fattispecie de qua tant'è che il loro richiamo non si è tradotto in richieste con quei principi consequenziali, come la richiesta di rinnovazione, e per quali circostanze e ragione, della istruttoria dibattimentale attraverso la ripetizione delle dichiarazioni dell'imputato, che peraltro in dibattimento si è avvalso della facoltà del silenzio, ovvero dei testi, e quali tra quelli escussi. Val la pena in proposito richiamarlo il dictum della sentenza comunitaria: " se una Corte d'Appello è chiamata esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove" (vedi IC c. Moldavia, nn. 289/04 e 41194/04, 68, 27 novembre 2007; Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, p. 55, CEDU 2000- 8^ e Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07, p. 32, 21 settembre 2010). Il che si traduce in buona sostanza nel rilievo alla cui stregua l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso DA c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni (Sez. 5^, n. 38085 del 05/07/2012 dep. 02/10/2012, Luperi e altri, Rv. 253541).
Ma nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie, per essere stato formulato il giudizio di colpevolezza attraverso una puntuale disamina dell'argomentare dei primi giudici per coglierne le omissioni, le contraddizioni, le inverosimiglianze, le congetture, per poi in definitiva pervenire non ad una alternativa ricostruzione dei fatti, sul piano dei valori di logicità, da porre in una posizione paritaria con quella prescelta dal primo giudice, ma ad una visione della vicenda fattuale, che si contrappone a quella ravvisata dai giudici del primo grado di cui viene sottolineata la illogicità e la inconcludenza, correlata a dati di fatti oggettivi, tracimanti ed assorbenti la logica delle prove labiali peraltro prive di un contenuto probatorio decisivo, dati di fatto non valorizzati se non travisati dai primi giudici. In altre parole la corte di appello di Palermo, per aver ribaltato la decisione assolutoria di primo grado, non si è solo limitata a confrontarsi con la decisione di primo grado, fornendo una valutazione alternativa del medesimo elemento fattuale probatorio come rilevato dal giudice di prime cure, ma ha invece sottolineato a tutto campo gli specifici errori di valutazione della prova, gli snodi illogici del ragionamento, l'omissione di valutazione di elementi fondamentali, quali prove non considerate od erroneamente ritenute inutilizzabili ed altro ancora, utilizzando prove labiali peraltro non considerate nel loro puntuale contenuto dimostrativo dai primi giudici, solo ai fini di un rafforzato riscontro a dati oggettivi inequivocabilmente deponenti per l'erroneità del discorso giustificativo dei primi giudici.
6- Il nocciolo duro delle imputazioni è costituito dal fatto che nessun incidente stradale, come raccontato dall'imputato, si è mai verificato, dovendosi gioco forza rapportare le lesioni subite dalla persona offesa ad altro e diverso accidente. Per giustificare la mancanza di tracce sul luogo del contestato incidente i giudici di primo grado,sulla scia delle deduzioni difensive, hanno rilevato che i Carabinieri intervenuti non ne erano a conoscenza, tanto da aver perlustrato varie intersezioni stradali alla ricerca delle tracce lasciate sull'asfalto. I giudici dell'appello hanno invece ribadito, in base alle dichiarazioni dibattimentali del Carabiniere intervenuto, tale Scimè, che gli accertamenti si concentrarono, appena mezz'ora dopo, avuta la notizia del ricovero in ospedale della persona offesa, sull'incrocio di via Aldo Moro con il viale del Progresso, come indicato peraltro dallo stesso imputato, senza però poter riuscire a ravvisare alcuna traccia sull'asfalto, di sangue, di strisciamento di qualsiasi mezzo o corpo, di pezzi di carrozzeria di mezzi comunque incidentati. L'opinione diversa del ricorrente è affidata alla trascrizione parziale delle dichiarazioni del teste, andando incontro così al chiaro vizio della non auto - sufficienza del ricorso che avrebbe dovuto essere implementato dalla trascrizione integrale della deposizione ovvero, il che non è avvenuto ed è oltremodo sintomatico, attraverso la richiesta di nuova audizione del teste. Ma nella specie vi è di più. Il dato dell'insussistenza de denunciato incidente è comprovato da una serie impressionante come numero di elementi di riscontro tutti perspicuamente analizzati e valorizzati dai giudici dell'appello: la consulenza medico legale del prof. Pracaccini LO dell'Università di Palermo che ha escluso le presenza sul corpo della vittima di lesioni abraso-contuse da strisciamento sull'asfalto, la compatibilità delle lesioni subite solo prefigurando una caduta dall'alto, inquadrabile proprio con l'attività di NO pacificamente svolta da OS US, e non certo in seguito ad un trascinamento in senso orizzontale a seguito di investimento stradale, il fatto che questi presentava, una volta arrivata morente in ospedale ,in sede autoptica, - rilievo per nulla considerato dai primi giudici, eppure incontestabile mani e vestiti sporchi di vernice, suole delle scarpe con tracce di calce o cemento, che nella carrozzeria dell'imputato furono reperite impalcature usate per lavori di tinteggiatura e che per la combinazione delle due circostanze non era ipotizzarle che il predetto si fosse posto alla guida di un motorino in quelle condizioni per recarsi in un luogo sconosciuto e per incombenti anch' essi ignoti;
il fatto, per nulla considerato dal tribunale di Agrigento - che, secondo la puntuale deposizione della moglie, LO IA, il marito, oltre a non aver posseduto mai un motorino, la mattina del denunciato incidente era uscito, come solito fare, da causa ponendosi alla guida della sua autovettura, con il suddetto mezzo era rientrato a casa per il pranzo per poi allontanarsene sempre alla guida della macchina che è stata rinvenuta parcheggiata proprio nello spiazzo davanti alla carrozzeria dell'imputato; il fatto che, al di là delle incerte e generiche, come ammesso dai giudici di primo grado, dichiarazioni di familiari ed amici del OS, peraltro contrastate da quelle della moglie e della di lei sorella, nel senso che la vittima "qualche motorino lo guidava", non vi era alcuna prova affidabile, se non le sospette dichiarazioni di AM GG, dipendente dell'imputato, e del padre OG, proprietario del motociclo, che il OS avesse acquistato, senza alcuna sua necessità, il ciclomotore, un monovolume di grosse dimensioni, UT HA F 12, in seguito ad un accordo non scritto, versando il corrispettivo in contanti, non provvedendo ne' al cambiamento della targa personalizzata ed ancora intestata al OG AM, ne' all'assicurazione, stipulata dal figlio GG, che non l'aveva disdetta, con scadenza a Ottobre 2005 e con la predisposizione da parte della società assicurativa del nuovo contratto sempre a nome di quest'ultimo - GG AM - e con scadenza dopo un anno;
il fatto del tutto inverosimile, come ritenuto dai giudici del primo giudizio, che, una volta verificatosi l'incidente, l'imputato, senza chiamare il pronto intervento degli addetti alla sicurezza stradale, aveva caricato il corpo del OS sulla sua macchina, spostato il motorino su un lato dell'incrocio, invitato l'amico CE, che si era trovato accidentalmente sul luogo del denunciato sinistro, a chiamare il figlio, US AR, perché questi intervenisse sul luogo, modificasse lo stato dei luoghi, portasse il motorino,evidentemente ancora funzionante malgrado l'impatto, nella carrozzeria del padre, non senza prima avere spostato i residui della carrozzerie incidentate caduti sull'asfalto ai margini della strada tanto da essere stati, come sorprendentemente sostiene la difesa, accidentalmente nascosti tra l'erba selvatica ai carabinieri successivamente intervenuti sul posto. Tutte queste circostanze costruiscono una risposta esplicita ai rilievi contenuti nella memoria difensiva datata 25.9.2012 che i giudici dell'appello dimostrano, anche senza menzionarla, di aver tenuto presente. Infine del tutto illogica sembra doversi qualificare l'argomentazione dei primi giudici che rilevano il breve tempo occorso per orchestrare una messa in scena ,insieme a falsi testimoni e per la eventualità che il OS potesse rimettersi dalla emorragia celebrale e quindi riferire sul reale accadimento: correttamente i giudici dell'appello segnalano che i contatti con testimoni potettero ben seguire, come riscontrato dai tabulati telefonici, successivamente al denunciato infortunio, e che comunque la versione dell'incidente prospettata dall'imputato veniva pienamente incontro agli interessi dell'infortunato per l'attualità di una assicurazione per la responsabilità civile, pienamente operante a favore dell'imputato e del dichiarato investito.
In definitiva, le pur articolate difese dell'imputato, lungi dal proporre una mera rappresentazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, propongono una ricostruzione del fatto senza la rappresentazione di decisive circostanza probatorie oggettive e prospettano nessi tra premesse fattuali e conclusioni sillogistiche che logici non sono affatto ma meramente congetturali e come tali refrattarie ad inserirsi in un corretto discorso giustificativo di merito e di legittimità.
7- La terza ed ultima censura si impegna a denunciare la manifesta illogicità di una scelta sanzionatoria eccessiva, con il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, a fronte della contraddizione del discorso giustificativo che in tanto la ricollega all'intento dell'imputato di lucrare un non dovuto risarcimento per poi però dirottare il fine perseguito in quello di farlo lucrare ai congiunti della vittima, nonché a rilevare la omessa considerazione della incensuratezza dell'imputato e dei criteri tutti indicati dall'art. 133 c.p.p.. Ma sul punto basta richiamare, per confutarlo, la giurisprudenza di legittimità concorde nel rilevare che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ora il giudice di appello ha sottolineato, per giustificare l'esclusione delle attenuanti come richieste ed in genere per consolidare il trattamento sanzionatorio prescelto, le particolari modalità del fatto dal quale emerge il particolare disvalore del dolo funzionale alla falsa rappresentazione all'Autorità giudiziaria di una situazione non corrispondente alla realtà dalla quale far scaturire un risarcimento per un importo notevole a danno della propria assicurazione. La decisione sui punti contestati con il terzo motivo di ricorso di conseguenza risulta, quindi, adeguatamente motivata perché il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione,come di un più mite trattamento sanzionatorio, ha indicato plausibili ragioni, che si sottraggono a censure di legittimità, a sostegno del rigetto delle richieste, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
8- Da ultimo non è ricevibile la eccezione di tardività della querela proposta per la prima volta con le note di udienza depositate il giorno precedente l'udienza: invero la risoluzione della questione di diritto come richiesta dalla difesa presuppone la valutazione di una tipica questione di fatto, che non è stata mai proposta nei gradi precedenti: e cioè la determinazione del dies dal quale decorre il termine dei tre mesi per proporre validamente l'istanza privata di punizione non è certo quello della commissione di reato, ma quello nel quale il potenziale querelante ha avuto notizia del reato. Circostanza questa del tutto disomogenea in relazione ai poteri cognitivi del giudice di legittimità, una volta registrata la novità della eccezione e la impossibilità allo stato di una puntuale constatazione della data di apprendimento dagli atti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento ed a quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alle spese sostenute dalla parte civile, l'Alianz s.p.a., in questo grado di giudizio liquidate nella complessiva somma di Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013