Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 32368
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Sentenza 17 luglio 2013

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Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato.

Non sussiste alcuna violazione dei principi posti dalla Corte EDU, con la sentenza del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condanni l'imputato non limitandosi ad una valutazione fattuale alternativa delle dichiarazioni esaminate dal primo giudice, ma prendendo in considerazione prove non considerate o erroneamente ritenute inutilizzabili e facendo ricorso alle prove testimoniali solo ai fini di un rafforzato riscontro a dati oggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 32368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32368
    Data del deposito : 17 luglio 2013

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