Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
Lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 16431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16431 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 14/02/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 285
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 030208/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI AN, N. IL 23/06/1971;
avverso SENTENZA del 09/05/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEI FATTI
Con sentenza del Tribunale di Lucca (sez. di Viareggio), confermata dalla Corte di appello di Firenze, OS OS è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto di tre ciclomotori e condannato alla pena di sette mesi di reclusione Euro 300,00 di multa.
In particolare la Corte di appello, respingendo l'eccezione formulata al riguardo, rilevava che il OS in data 19.7.2000 aveva dichiarato, previ gli avvertimenti di rito, domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso la propria residenza, in Pioltello (Milano) via Cilea n. 8 f, come risultava dal verbale di identificazione redatto dal Commissariato competente, e che in effetti in tale luogo era stata vanamente tentata la notifica del decreto di citazione a giudizio in data 18.9.2 003, in tale occasione risultando che l'imputato si era trasferito altrove. Ritualmente, pertanto era stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza che rilevasse lo stato di detenzione dell'imputato, instauratosi dopo la effettuata dichiarazione di domicilio, in quanto sarebbe stato onere dell'indagato darne comunicazione all'autorità procedente, come prescritto dall'art. 161 c.p.p., sì da consentire l'effettuazione delle notifiche nel luogo di detenzione. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo con un unico motivo la inosservanza delle norme processuali previste dagli artt. 161, 164 e 156 c.p.p., e la nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado per la omessa notifica e per la mancata sua traduzione all'udienza, con conseguente nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio celebrato in contumacia;
rileva il ricorrente che ne' il giudice svolgeva alcuna indagine per accertare le ragioni dell'allontanamento dal domicilio ne' il difensore di ufficio nominatogli si preoccupava di accertare la sua effettiva residenza così che il processo si svolgeva in contumacia nonostante non vi fosse in atti la prova della sua effettiva conoscenza dello stesso;
egli non aveva la possibilità di esercitare il diritto di difesa. Sostiene che la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto suo onere comunicare lo stato di detenzione, si pone in contrasto con le norme del codice di rito ed in particolare con l'art. 164 c.p.p. che stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dall'art. 156 c.p.p., ovvero proprio dalla norma che indica le modalità di notificazione all'imputato detenuto;
cita a sostegno Cass. Sez. 5, sentenza n. 37135 del 30.9.2003. Una diversa interpretazione dell'art. 156 c.p.p., comma 4, secondo cui solo quando lo stato di detenzione risulta dagli atti la notifica deve essere fatta in tale luogo, farebbe dipendere la effettiva conoscenza del processo da parte dell'indagato da un evento endoprocessuale privo di significato sotto il principio della ragionevolezza e sarebbe palesemente in contrasto con il principio di eguaglianza. Spetta invece all'autorità giudiziaria l'onere di garantire che l'imputato in stato di detenzione abbia effettiva conoscenza dei processi contro di lui instaurati effettuando ricerche circa lo "status libertatis" alla data della notifica del decreto di citazione. L'art. 164 c.p.p., deve dunque essere interpretato nel senso di escludere che gli effetti della dichiarazione o elezione di domicilio possano perdurare nel caso in cui sopraggiunga lo stato di detenzione;
tale interpretazione è l'unica che rispetta il principio costituzionale del giusto processo e le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo , tanto più tenuto conto che nella realtà italiana spesso, come avvenuto nella specie, il decreto di citazione a giudizio interviene a distanza di un tempo notevole dalla precedente elezione o dichiarazione di domicilio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente sostiene che la notifica del decreto di citazione in primo grado effettuata nel domicilio dal medesimo dichiarato nell'immediatezza dell'accertamento dei fatti non è valida, in quanto, successivamente al momento in cui aveva effettuata tale dichiarazione, egli era stato arrestato per altri fatti e lo stato di detenzione perdurava anche al momento della notifica stessa;
sostiene che avrebbe dovuto essere citato a norma dell'art. 156 c.p.p. nel luogo di detenzione, previa opportune ricerche da parte dell'autorità giudiziaria;
sussisteva comunque un legittimo impedimento alla celebrazione del procedimento in contumacia, costituito appunto dallo stato di detenzione.
Con riferimento alla prima parte del proprio ragionamento il ricorrente invoca un precedente di questa Corte costituito dalla sentenza della 5, sezione n 37135 del 10/06/2003 Ud. rv. 226664, secondo la quale "A norma dell'art. 156 c.p.p., la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto".
Ad avviso del Collegio tale tesi non può essere seguita. Il precedente in questione è infatti rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, essendo invece assolutamente maggioritaria e costante, tanto da potersi ritenere consolidata, l'affermazione del diverso principio secondo cui in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art.161 c.p.p., lo stato, sopravvenuto, di detenzione dell'imputato per causa diversa, rileva soltanto se portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, ed è pertanto legittima , laddove appunto l'autorità giudiziaria non sia stata informata dall'interessato, la notificazione avvenuta secondo le forme previste dallo stesso articolo 161 c.p.p.. In tale senso si è espressa da tempo questa Corte (sez. 6, 11 marzo 1993, n. 5222, Belanzoni, rv 194 024) rilevando che "deve ritenersi rituale la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato che, arrestato dopo la dichiarazione medesima, non ne abbia dato notizia all'autorità giudiziaria in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 c.p.p.", in quanto "in tal caso ... non è ravvisabile una violazione dell'art. 156 c.p.p., ... poiché tale norma postula che lo stato di detenzione dell'imputato risulti già dagli atti". Analogamente la sentenza Cappelli (sez. 3, 21 dicembre 1999, n. 1894, dep. il 21 febbraio 2000, rv 215693), la quale afferma che "nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni" e più di recente la sentenza della 5 sezione n. 6491 del 24.1.2005, Fasanaro rv 231426 secondo cui "Non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora l'avviso di conclusione delle indagini sia notificato, ex art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore, qualora la notifica al domicilio eletto abbia dato esito negativo;
ne', a tal fine, rileva la circostanza che sia sopravvenuta la custodia cautelare in carcere in seguito ad altro procedimento, qualora ciò non risulti dagli atti e l'imputato abbia omesso di comunicarlo all'autorità procedente". Nè maggiore fondamento trova la censura circa la illegittimità della celebrazione del processo in contumacia. Infatti, a norma dell'art. 420 quater c.p., comma 4, sussiste nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia soltanto se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso dell'udienza o ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, prova che nella specie non sussisteva. Dunque la situazione rilevante ai fini della nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia deve essere contestuale al momento della emissione della ordinanza illegittima, laddove la eventuale prova successiva delle ragioni che giustificano l'assenza può dar luogo solo alla restituzione in termini secondo le condizioni ed i presupposti stabiliti dall'art. 175 c.p.p., come recentemente modificato con il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. in L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha notevolmente ampliato i limiti dell'istituto
(tale normativa nella specie non è rilevante, avendo l'imputato proposto regolarmente appello nei termini).
Tanto premesso, ne deriva che il OS non può fondatamente dolersi delle modalità di notifica del decreto di citazione dal momento che egli non ha provveduto a comunicare il "trasferimento di domicilio" e il sopravvenuto stato di detenzione, come sarebbe stato suo preciso onere a norma dell'art. 161 c.p.p.. Nè può lamentarsi della violazione del diritto di difesa tenuto anche conto che ne' lui medesimo ne' il difensore si sono avvalsi della facoltà di far constare, anche all'udienza, l'impedimento esistente e la volontà di essere presente, nei limiti che le sezioni unite di questa Corte hanno di recente riconosciuto (sentenza del 26.9.2006 n. 37483 ). Neppure possono fondatamente ritenersi esistenti violazioni, peraltro solo genericamente evocate, dei principi costituzionali del giusto processo o delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal momento che per le ragioni sopra dette la mancata conoscenza del processo è conseguenza di un inadempimento dell'imputato agli oneri di collaborazione a lui rimessi, e che comunque egli è stato regolarmente assistito dal difensore ed ha altrettanto regolarmente potuto far valere le proprie ragioni nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008