Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
In materia di notificazioni, la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario deve presumersi fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2008, n. 27549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1267
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 025470/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT OL N. IL 21/09/1950;
avverso ORDINANZA del 13/03/2007 GIP TRIBUNALE di ROVERETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Amura Antonio che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rimessione degli atti al GIP di Rovereto.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza, in data 13.03.2007, il GIP presso il Tribunale di Rovereto ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione presentata da AT OL avverso il decreto penale di condanna alla pena di Euro 9.000,00 di ammenda emesso nei suoi confronti in data 12.12.2006.
Ricorre per Cassazione il Mattei eccependo la nullità della notifica del decreto penale perché eseguita a mani di persona non abilitata a riceverla per violazione dell'art. 171 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 157 c.p.p., comma 1. In particolare si rappresenta che sull'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta si legge una firma indecifrabile sopra la scritta "persona abilitata al ricevimento". Non è specificato alcun titolo abilitante, come "portiere" o "convivente". La firma apparente è quella della signora LL LI, cognata dell'imputato, che risiede in Via S. Sisto n. 33 di Arco, numero civico diverso da quello di residenza dell'imputato che è il 35. Dunque si eccepisce che la signora che ha ricevuto l'atto non è convivente con la persona cui la notifica era destinata, e tanto meno portiere dell'edificio in cui è situata la sua abitazione. Ne consegue che la dichiarazione del postino di avere consegnato l'atto a persona abilitata a riceverlo è non rispondente al vero.
Con parere scritto il Procuratore Generale nella persona della Dott. Antonio Mura ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio degli atti al GIP presso il Tribunale di Rovereto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. La dedotta nullità non sussiste, essendo stato il relativo decreto penale di condanna regolarmente notificato al ricorrente. Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato deve presumersi fino a prova contraria perché l'indicazione al riguardo fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e da quanto dichiarato dal soggetto che l'atto riceve.
L'onere dell'eventuale, rigorosa prova contraria incombe su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione.
Inoltre, in tema di notificazione all'imputato non detenuto, debbono considerarsi persone conviventi dello stesso non solo le persone che anagraficamente facciano parte della di lui famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino, al momento della notificazione, nella casa di abitazione del destinatario dell'atto, purché esse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario (nel caso di specie, verosimilmente "cognata"), rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà allo interessato (v. conf. Cass. Sez. 1, pen., 8/10/'93, n. 3178 e 22/12/'98, n. 13542; sez. 4, pen., 22/1/'96, n. 666; sez. 5, pen., 10/11/00, n. 4009; sez. 2, pen., 15/6/01, n. 24575). Si osserva, ancora, che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 5A, 28/10/1999, n. 14018, Gardini;
Cass. Sez. 3A, 10/6/1999, n. 2183, Caterisano;
Cass. Sez. 6A 12/5/1998, n. 10566, Salzano;
vedasi inoltre, per la enunciazione dei medesimi principi di diritto anche in tema di notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, Cass. Sez. 5A, 15/6/2004, n. 28617, El Hadda). L'avere, poi, il postino, nel caso oggetto di questo giudizio, usato sulla relata di notifica la dizione di "persona abilitata a ricevere", anziché usare quella di "convivente", non assume alcuna rilevanza, atteso che essa si riferisce necessariamente ad una persona convivente "sia pure momentaneamente" e non al portiere, come, poi, dedotto in fatto dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008