Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Il giudice di merito non può desumere elementi di accusa a sostegno dell'imputazione dai precedenti penali dell'imputato, che possono rilevare ai diversi effetti penali consequenziali ad una pronuncia di condanna, ma non in ordine al giudizio di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2009, n. 49206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49206 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 20/10/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4550
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 11140/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AR UR N. IL 17/07/1954;
2) DI UD N. IL 02/01/1944;
3) DE ON PA N. IL 06/06/1961;
4) LL CO RO N. IL 29/06/1964;
5) LO HE N. IL 25/08/1952;
6) IL AN N. IL 18/03/1946;
7) IN LU N. IL 03/02/1928;
avverso la sentenza n. 4266/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciampoli GI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di truffa e per il rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Balestrino Ubaldo Giuliano quale difensore di fiducia di AR AU, e quale sostituto processuale dell'avv. Ranieri Antonio nell'interesse di DI AN, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, in subordine e per l'annullamento per i reati di truffa consumata e per il reato di cui all'art. 495 c.p., qualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 479 c.p., comma 2, perché estinti per prescrizione;
per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 per il reato di truffa tentata di cui al n. 8, capo a).
OSSERVA
Ricorrono ON RI UR, AR AU, NE MA PI, LU IC, IO ES, DI AN e De ON PA, tutti per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della corte di Appello di Milano del 2.12.2008, che confermò integralmente nei confronti dei primi sei ricorrenti, la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Milano il 9.1.2007, e le conseguenti statuizioni civili a favore delle parti lese costituitesi parti civili, per una serie di reati, - dall'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe, ai reati di truffa, ricettazione, e falsità ideologica commessa con induzione in errore di funzionari pubblici nella redazione di atti pubblici-, così come specificati in dispositivo per ciascuno degli imputati;
e che in riforma della sentenza di primo grado, pronunciò l'assoluzione del De ON dal reato di favoreggiamento nei confronti di IO ER RL, perché il fatto non sussiste, con la conseguente eliminazione dell'aumento di pena per continuazione dipendente dallo stesso reato, ferma la pena base per il residuo reato di favoreggiamento reale.
Secondo l'ampia ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, qui sintetizzata nella misura del necessario, il procedimento a carico dei predetti imputati, era nato a [...] un'indagine iniziata nel 2001 su un clan camorristico dedito al narcotraffico, nell'ambito della quale era stato disposto un servizio di intercettazione telefonica sull'utenza in uso a tale NE GA, poi esteso all'utenza di un'abituale interlocutrice dell'interessato, tale DI AN.
Dal contenuto delle conversazioni che quest'ultima aveva intrattenuto nel periodo di ascolto, con il AR, la ON, il De ON, gli inquirenti avevano tratto il sospetto che gli interlocutori fossero coinvolti in illecite attività nel settore orafo attraverso la società Italiana Preziosi, che aveva rilevato tutte le quote societarie di un'altra società, la "Valenza Propone", della quale aveva fatto parte il NE, che aveva promosso l'operazione.
Per conto della Italiana Preziosi aveva agito un anziano pregiudicato, AT BE, formalmente amministratore e socio unico della società acquirente, ma in seguito uscito di scena a causa di un infortunio giudiziario, e che aveva concluso l'acquisto esibendo al notaio rogante un falso documento di identità, nel quale le sue generalità apparivano parzialmente alterate e che era risultato poi provento di un furto di moduli in bianco in danno del Comune di Alagna Omellina.
Al AT era poi succeduto nella carica SC GI, ma all'insaputa dell'interessato, "sostituito" davanti al notaio, da De LC ST, che ne aveva utilizzato il nome avvalendosi di una carta di identità falsificata.
Il SC aveva avuto in precedenza rapporti con il LU, che era riuscito ad impossessarsi del suo documento di identità, con il pretesto di averne bisogno per fargli ottenere un prestito. Dopo avere appreso della sua fraudolenta "investitura"
nell'amministrazione della soc. Italiana Preziosi, il SC aveva minacciato denunce, contro l'eventualità delle quali alcuni imputati avevano cercato di tacitarlo, secondo quanto risultava da alcune intercettazioni telefoniche, con la promessa di cospicui compensi in denaro all'esito di un affare ormai prossimo.
La società Italiana Preziosi, che aveva avuto breve durata, era stata dotata delle necessarie risorse finanziarie con il versamento di assegni provenienti dalla Gold Manifattura e dalla Dima s.n.c., società riferibili, al NE, al IO e a tale IN IE, e aveva subito concluso, dopo alcuni affari "minori", correttamente portati a termine, le cospicue operazioni commerciali oggetto dell'imputazione di truffa.
In particolare, merce per diverse centinaia di migliaia di Lire proveniente dalla Kama Preziosi s.r.l, dalla G.P. Oreficeria di EZ, dalla f.lli Roggi di EZ, e dalla società Mimosa di EZ;
era stata consegnata la mattina del 28 settembre 2001, nella sede sociale di via Vercelli, istituita ad hoc in sostituzione di quella originaria di via Valtellina. Alle consegne erano stati presenti LU IC e De LC ST, mentre nei pressi stazionavano IO ER PA, marito di DI AN, il AR e il IN. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il IO e il AR, agenti sotto falso nome per la società Italiana Preziosi, si erano procurati un'altra fornitura di merce presso la Bosi gioielli di Mirandola;
il giorno successivo, presso la Vivieffe di Fermo.
Tutte le forniture erano state pagate in parte con assegni circolari del Credito Italiano provento di una rapina in danno dell'agenzia di Bollate dello stesso istituto bancario;
in parte con assegni tratti sul conto corrente intestato alla Italiana Preziosi ma andati poi protestati perché privi di provvista. Due ditte fornitrici, e, cioè la Effe tre e la Regia oro, entrambe di EZ, avevano rifiutato invece di eseguire la consegna della merce ordinata dalla Italiana Preziosi, la prima avendo bloccato la spedizione in corso a seguito della mancata comunicazione preventiva, da parte dell'acquirente, del numero dell'assegno circolare concordato per il pagamento;
la seconda perché senz'altro indotta in sospetto dalle circostanze dell'affare. Nel corso delle indagini, infine, erano stati sequestrati, all'esito di perquisizioni domiciliari, orientate dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, 4 kg di oro rinvenuti nell'abitazione del figlio della DI, IO GI, nonché 20.000 Euro in contanti e monili anch'essi provenienti dalla ditta Bosi, custoditi nell'abitazione del De ON;
altre somme erano state sequestrate nell'abitazione della moglie del AR, AG SE, da qualche tempo separata dal marito.
Dalle vicende suddette, i giudici di merito traevano la conferma dell'esistenza di un'associazione per delinquere tra il AR, il NE, il IO e DI AN, della responsabilità degli stessi imputati per i reati fine di truffa in danno dei vari fornitori della società Italiana Preziosi;
del coinvolgimento del NE, del LU e di DI AN, nei fatti di ricettazione di cui ai capi b) e c) e dei reati di falso di cui ai capi E) ed F) e, infine, della responsabilità della ON per il reato di ricettazione, come ritenuto in sentenza dal primo giudice a modifica, nei confronti della stessa ON, dell'imputazione sub A), nonché del De ON per il reato di favoreggiamento reale, sia pure con l'esclusione del fatto attribuitogli in favore di IO ER RL.
I ricorrenti articolano i seguenti motivi:
1) LU IC:
- violazione ed errata applicazione di norme processuali e penali, e, segnatamente, violazione ed errata applicazione dell'art. 270 c.p.p.. Il ricorrente contesta l'utilizzabilità ritenuta dalla Corte territoriale, delle intercettazioni telefoniche che lo riguardano, sostenendo che si tratterebbe di intercettazioni eseguite in diverso procedimento e, quindi, soggette alla disciplina dell'art. 270 c.p.p., comma 1, mentre i giudici di appello avevano infondatamente ritenuto il contrario sul rilievo che il procedimento nell'ambito del quale erano state disposte le intercettazioni, era stato trasferito alla sede giudiziaria milanese ex art. 54 c.p.p.; l'inutilizzabilità delle intercettazioni coinvolgerebbe, poi, sotto il profilo probatorio, tutti i capi di imputazione, a partire dal reato associativo;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del LU, per i reati di cui ai capi B) e C). Alle deduzioni della difesa, che avrebbe "ritualmente" affermato il difetto di prova in ordine alla consapevolezza, da parte dello stesso ricorrente, dell'illecita provenienza del denaro utilizzato per le truffe, la Corte territoriale avrebbe opposto soltanto argomenti tautologici.
2) IO ES:
- violazione di norme processuali in relazione alla mancanza dell'indicazione, nell'intestazione della sentenza impugnata, della dicitura "in nome del popolo italiano".
- inosservanza delle prescrizioni dell'art. 271 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), con conseguente violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione sul punto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente non sarebbe stato messo in grado di interloquire adeguatamente sul contenuto di una intercettazione telefonica del 5.9.2001, peraltro riguardante una conversazione tra terzi, introdotte dal PM come prova a suo carico, solo nel corso del dibattimento di primo grado, e precisamente alla quinta udienza. L'effettività della lesione del diritto di difesa, negata dalla corte territoriale sarebbe quindi indiscutibile, e la stessa Corte avrebbe in sostanza riconosciuto l'inutilizzabilità delle intercettazioni in questione con il riferimento "subordinato" ai poteri di integrazione probatoria d'ufficio previsti dall'art. 507 c.p.p.. - omessa motivazione sulle deduzioni difensive relative al reato associativo e al rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e le norme sul concorso di persone nel reato;
violazione di legge e vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.416 e 110 c.p.. La difesa rileva l'incompatibilità logica dell'affermazione della responsabilità del IO rispetto all'ipotesi associativa, con l'assenza di prove del suo coinvolgimento nei fatti di reato riferibili al "secondo periodo di vita" della medesima associazione, per i quali lo stesso non sarebbe stato mai nemmeno indagato, e con l'esclusione della sua responsabilità per i reati scopo di cui ai capi B) e C). Il ruolo associativo del ricorrente sarebbe stato inoltre diversamente identificato dalla sentenza impugnata, rispetto alla contestazione originaria, che attribuiva al IO compiti di collettore di denaro, mentre in sentenza lo si indica come destinatario dei proventi delle truffe, restando in ogni caso rilevabile l'indeterminatezza del capo di imputazione, oggetto di specifica censura nell'atto di appello, al punto che non sarebbe dato comprendere nemmeno se il ricorrente avesse guadagnato o perso denaro attraverso la presunta partecipazione all'associazione criminosa. - difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di truffa. Già l'infelice formulazione dell'accusa, stigmatizzata anche dalla corte territoriale, per il confuso accorpamento dei reati di truffa e del reato associativo in un unico capo di imputazione, avrebbe negativamente condizionato la puntuale analisi dei singoli fatti. In concreto, la Corte territoriale avrebbe tratto le indicazioni del coinvolgimento del ricorrente nelle truffe, solo dai suoi rapporti di conoscenza, tanto pacifici quanto di per sè irrilevanti, con il NE e il IN. La sentenza sarebbe poi contraddittoria rispetto all'identificazione degli estremi oggettivi del reato, ritenuti a dispetto del riconoscimento che il IO non avrebbe conseguito alcun ingiustificato arricchimento dalle presunte truffe, sul punto avendo i giudici di appello fatto rinvio alla sentenza del tribunale dove si legge (pag. 32): che "le indagini non hanno verificato se IO abbia effettivamente avuto un tornaconto economico".
3) NE MA PI.
- violazione di legge in relazione all'art. 271 c.p.p. e difetto di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ammesse con l'ordinanza del 26.9.2007. Si tratta dell'identica questione sollevata da IO ES, con gli stessi riferimenti alla violazione del diritto di difesa e al riconoscimento della inutilizzabilità delle intercettazioni implicito nel richiamo dei giudici di appello, in via subordinata, ai poteri d'ufficio concessi al giudice in materia di integrazione probatoria, dall'art. 507 c.p.p. (intercettazione del 5.9.2001, nella quale sarebbe indirettamente coinvolto perché gli interlocutori fanno il suo nome di battesimo;
"MA"; e altre conversazioni telefoniche dal Luglio all'Ottobre 2001 - vedi pag. 38 sentenza impugnata, tra NE, IN e IO, cioè il cd. gruppo vicentino, di contenuto ignoto);
- omessa o illogica motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), e violazione di legge in relazione agli artt. 416 e 110 c.p., in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato associativo.
La difesa sostiene che la sentenza di appello non avrebbe nemmeno identificato lo specifico ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio, le uniche indicazioni dettagliate riguardando altri imputati, e rileva che la Corte territoriale ha assolto il NE dai reati fine relativi al secondo periodo di vita dell'associazione, con la conseguenza che la sua responsabilità "associativa" coinciderebbe con la partecipazione ad un unico e specifico progetto criminoso, relativo al passaggio di società da Valenza Propone ad Italiana Preziosi. Illogica sarebbe inoltre la motivazione della sentenza nella parte in cui attribuisce al NE il ruolo di collettore di denaro per il IO, "accanto al Nano IO, per conquistare la fiducia, con i primi affari, leciti della Vivieffe", in contrasto con la contestazione originaria, riferita al ruolo di compartecipe del ricorrente nella costituzione della nuova società "Italiana Preziosi, attraverso la quale sarebbero state poi messe a punto tutte le truffe, ruolo peraltro desunto dai giudici di appello "creativamente" e soltanto sulla base delle intercettazioni inutilizzabili.
- difetto di motivazione e violazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b)) in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di truffa di cui al capo a). Premessa la critica alla tecnica di formulazione del capo di imputazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe desunto la sua partecipazione alle truffe esclusivamente sulla base dei suoi accertati rapporti di conoscenza e di frequentazione con il IO e il IN, incorrendo inoltre in un errore di diritto relativamente all'identificazione degli estremi oggettivi del reato, ritenuti a dispetto del riconoscimento che egli non avrebbe conseguito alcun ingiustificato arricchimento dalle presunte truffe, sul punto avendogli i giudici di appello attribuito il ruolo di ispiratore del passaggio di quote ma non di destinatario finale di parte degli utili. La Corte territoriale avrebbe poi omesso di motivare sulle censure proposte dal ricorrente con l'atto di appello alla carenza motivazionale della sentenza di primo grado in ordine alla fragilità dell'impianto accusatorio, desumibile dalla stessa oscillante condotta processuale del P.M., pervenuto alla richiesta di rinvio a giudizio e alla richiesta dibattimentale di condanna, dopo avere escluso, nella fase dell'applicazione delle misure cautelari, la mancanza di prova circa la partecipazione agli utili di esso ricorrente e la conseguente insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Difetto di motivazione in ordine ai reati di ricettazione e falso di cui ai capi C) ed E); violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in materia di acquisizione della prova. Le ipotesi accusatorie sarebbero in questo caso contraddittorie rispetto al ruolo di "promotore del passaggio di quote" assunto nella vicenda dal ricorrente, condotta fra l'altro intrinsecamente lecita. Da nessun atto processuale risulterebbe poi la prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, della ricettazione della carta di identità utilizzata dal AT per simulare false generalità, essendo inutilizzabile la fonte dichiarativa costituita dalle sit di BE AR, irritualmente introdotte in dibattimento. Le parti avevano raggiunto in giudizio l'accordo per l'inserimento, nel fascicolo processuale, delle dichiarazioni di BA LA e ES UR, non anche della
BE, non essendo possibile invocare, a proposito di queste ultime, il riferimento alle produzione del PM all'udienza 8.11.2006, in faldone 4. Peraltro, i giudici territoriali avrebbero travisato il significato delle dichiarazioni della BA, che avrebbe smentito di avere mai emesso o sottoscritto assegni a favore dell'Italiana Preziosi e financo di avere mai sentito parlare della stessa società, non potendosi quindi affatto ritenere pacifico che il NE avesse accompagnato svariate volte la stessa teste in banca, per firmare assegni a favore della Italiana Preziosi. 4) AR AU.
- difetto di motivazione e vizio di violazione della legge penale della sentenza impugnata, che non avrebbe risposto a nessuno dei motivi di appello specificamente proposti dal ricorrente in ordine ai reati di falso, riguardo alla norma incriminatrice effettivamente applicabile nel caso di specie, che sarebbe da individuare nell'art.495 c.p., e non nell'art. 479 c.p., come ritenuto invece dai giudici di merito.
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p.p., commi 1, 3 e 4, e difetto di motivazione, con riferimento alla stessa sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo a) e, comunque, in ordine alle aggravanti di capo e promotore ritenute nei suoi confronti, e in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. La pretesa associazione per delinquere sarebbe fra l'altro smentita dalla circostanza che l'attività criminale programmata avrebbe dovuto cessare il 28.9.2001, come si evincerebbe dalle dichiarazioni del LU, ritenute attendibili, sul punto, dal Tribunale. La Corte territoriale aveva ritenuto che in realtà, gli associati avessero l'intenzione di proseguire nelle loro attività criminose, avvalendosi di uno strumento diverso dalla società Italiana Preziosi, ma secondo il ricorrente l'argomentazione attribuirebbe indebito rilievo a semplici propositi. La questione della qualifica di capo o promotore è affrontata dal ricorrente con riguardo ai suoi rapporti con il IN, cioè colui che era stato il principale finanziatore della Italiana Preziosi, e il principale interessato, per gravi problemi economici personali, alla consumazione delle truffe.
L'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 non sarebbe applicabile al reato associativo;
la Corte territoriale aveva ritenuto che essa dovesse in realtà ritenersi contestata solo per i reati di truffa, e che l'equivoco nascesse dall'accoramento degli stessi reati e del reato associativo in un unico capo di imputazione, ma il problema si porrebbe ugualmente, perché nella sentenza di primo grado non vi è traccia di questa puntualizzazione,e il Tribunale tenne conto dell'aggravante in questione anche con riferimento al reato associativo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, integralmente confermato dalla sentenza di appello... - violazione di legge in ordine alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile delle parti lese anche in riferimento al reato associativo.
- violazione di legge in ordine all'affermazione della configurabilità del tentativo per il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p. contestato al n. 8 del capo a). Si sarebbe trattato di una semplice proposta di contratto e di un progetto delle modalità di consegna della merce, cioè di un approccio con il possibile fornitore, che in quel momento non presentava e non poteva presentare alcun carattere di illiceità. L'ampliamento della sfera del tentativo punibile fino a ricomprendervi situazioni del genere, comporterebbe peraltro secondo il ricorrente problemi di legittimità costituzionale dell'art. 56 c.p., sotto il profilo della violazione del principio di legalità.
- difetto di motivazione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla possibilità, prevista dall'attuale ordinamento processuale, di acquisire il certificato penale dell'imputato prima della sentenza. La conoscenza preventiva dei precedenti penali dell'imputato potrebbe influenzare anche inconsciamente il giudice, finendo con il riflettersi anche sul versante della valutazione della prova.
- difetto di motivazione sulla questione di competenza. La Corte territoriale, pur ricordando Cass. N. 46828 del 2007, non avrebbe spiegato perché aveva ritenuto di attenersi alla giurisprudenza prevalente per decidere sulla questione di competenza sollevata dalla difesa. In ogni caso, nel decidere sulla questione, la Corte si sarebbe discostata dai limiti del devolutimi, con conseguente violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, introducendo per la prima volta il profilo dello spostamento della competenza per connessione, non considerato dal Tribunale e non compreso nei motivi di appello, incentrati sul presupposto dell'inizio in Abruzzo della consumazione del reato associativo, con la conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 8 c.p.p. in materia di reati permanenti. - difetto di motivazione riguardo alla ricettazione. La Corte territoriale avrebbe desunto la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita degli assegni utilizzati per le operazioni truffaldine, esclusivamente dalla presunta posizione apicale del AR nell'associazione per delinquere, posizione in realtà non sussistente, ma in ogni caso non sufficiente a fondare la prova dell'elemento psicologico del reato.
- violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla conferma della legittimità del sequestro probatorio, poi convertito in conservativo, delle somme rinvenute nell'abitazione di AG SE, moglie separata del ricorrente ed esclusiva titolare del denaro. Fra l'altro, la Corte territoriale non avrebbe indicato alcuno specifico collegamento tra le somme in questione e fatti di reato esattamente individuati.
- difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni erano state disposte dal GIP di Pescara in ordine a fatti di reato accaduti in territorio abruzzese, mentre nel presente procedimento era in questione un'associazione per delinquere operante a Rho e dintorni;
in ogni caso, mancava qualsiasi indicazione sulla loro indispensabilità. Sarebbe poi erronea l'affermazione della Corte territoriale circa la genericità dell'eccezione difensiva, per la mancata indicazione dei decreti autorizzativi di riferimento, essendo ovvio che l'eccezione comprendesse, per la sua natura "generale", tutti i decreti autorizzativi. Mancherebbe inoltre nella motivazione della sentenza impugnata, qualunque indicazione sulle ragioni che avrebbero dovuto giustificare l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica di Pescara.
- difetto di motivazione in ordine alla misura della pena. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto il comportamento di immediata e spontanea adesione del ricorrente alla misura cautelare emessa nei suoi confronti, e il tempo trascorso dall'epoca dei fatti, elementi di valutazione che avrebbero invece dovuto suggerire una diversa considerazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5) DI LU:
- difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato associativo. Si potrebbe al più ritenere che la DI avesse avuto conoscenza delle condotte truffaldine e vi avesse partecipato, ma la Corte di merito non avrebbe motivato sulla prova della consapevolezza dell'imputata dell'esistenza di un'associazione per delinquere, e della sua volontà di farne parte.
- mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulata con l'atto di appello.
6) De ON PA.
difetto di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento reale. Il contenuto delle intercettazioni telefoniche richiamate a carico del De ON dalla Corte di merito, sarebbe ambiguo e mancherebbe inoltre, nella sentenza impugnata, un'adeguata motivazione sulla provenienza illecita delle cose sequestrate nell'abitazione dell'imputato. - difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di gravame.
7) ON UR.
- erronea interpretazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto attribuito alla ricorrente come favoreggiamento reale, secondo la tesi sostenuta dalla difesa, e non come ricettazione.
- difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di gravame.
Prima dell'inizio della discussione, la Corte ha respinto l'istanza di rinvio del nuovo difensore nominato dal LU il 18.10.2009, per i motivi di cui alla relativa ordinanza. In sede di discussione, l'avv. Antonio Ranieri nell'interesse di DI AN, ha chiesto, subordinatamente all'accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 495 c.p., così dovendosi riqualificare, secondo il ricorrente, il fatto contestato ai sensi dell'art. 479 c.p., nonché relativamente ai reati di truffa consumata, perché
estinti per prescrizione;
ha chiesto inoltre l'applicazione dell'art.192 c.p.p., comma 2 in ordine al reato di truffa tentata.
Può essere subito liquidata la questione processuale, chiaramente infondata, relativa alla presunta nullità della sentenza impugnata per la mancanza, nell'intestazione, della formula "in nome del popolo italiano", trattandosi di nullità non prevista da nessuna disposizione di legge (cfr. Cass. Sez. 6. 19/06/2008, Cebula). Procedendo, quindi, secondo l'ordine logico delle altre questioni, va per prima esaminata la censura del difensore del AR, in ordine al difetto di motivazione della sentenza impugnata sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal ricorrente nel corso del giudizio di merito.
Al riguardo, deve subito rilevarsi l'erroneità del profilo di censura rispetto alla natura della questione.
Va infatti ribadito, in proposito, l'orientamento già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve far luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 1999, 30.6.1999, Cola;
vedi, anche, Cass., Sez. 5^, 24.10.1991, n. 10646). A maggior ragione, non può farsi questione di preclusioni di sorta ne' di limiti di devoluzione nei vari gradi di impugnazione, in ordine all'accertamento di vizi processuali, la cui esistenza rimane sempre oggetto di un diretto ed autonomo potere di ricognizione da parte del giudice sovraordinato.
La stessa "indipendenza" di valutazioni compete, specificamente, anche al giudice di legittimità, come coerente conseguenza dell'attribuzione alla Corte di cassazione, in materia di nullità processuali, di autonomi poteri di accertamento, anche con l'esame diretto degli atti;
il giudice di legittimità è quindi svincolato, in questo caso, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, e può prescindervi del tutto (Cass. 19.3.2002, Ranieri). Sarebbero del resto del tutto contrarie alla logica del sistema le inammissibili conseguenze pratiche delle deduzioni difensive, alla stregua delle quali le nullità processuali dovrebbero desumersi persino dall'insufficiente motivazione del giudice in ordine all'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi giurisprudenziali in materia;
e ancor più contraria alla logica processuale l'affermazione secondo cui i profili di competenza non considerati dal Tribunale avrebbero potuto formare oggetto di esame nel giudizio di secondo grado solo subordinatamente all'appello del Pm, che non vi avrebbe avuto alcun interesse.
In applicazione dei suddetti principi, non può quindi essere in alcun modo censurato, per quel che qui rileva, l'"innovativo" profilo di indagine introdotto dalla Corte territoriale con riferimento all'influenza, sulla competenza territoriale, del criterio della connessione.
La Corte ha privilegiato tale criterio rispetto a quello dell'individuazione del locus commissi delicti del reato associativo utilizzato dal Tribunale, e va subito rilevato che il ricorrente non ha messo particolarmente in discussione l'esistenza dei presupposti della connessione, avendo piuttosto contestato, come si è visto, la stessa "ammissibilità" dell'argomentazione relativa. In ogni caso, la connessione è stata coerentemente affermata dai giudici di appello sul rilievo che l'associazione costituitasi tra alcuni degli odierni ricorrenti oltre ad avere di mira un generico programma delittuoso, comprendesse fin dalla sua costituzione la previsione "finalistica" degli altri specifici fatti di reato oggetto del presente procedimento (si tratta, in sostanza, della logica dell'accorpamento del reato associativo e dei reati fine di truffa nello stesso capo di imputazione, molto contestato dalle difese). Può quindi richiamarsi il principio fissato, ad es., da Cass. SEZ. 10/05/2008 Gliori e altri, secondo cui se è vero che in tema di determinazione della competenza per territorio, deve normalmente essere esclusa la connessione tra il delitto associativo e i reati- fine, va fatta salva l'ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, dallo stesso poi effettivamente commessi).
Non c'è dubbio, poi, che il reato associativo non fosse il più grave tra quelli contestati, alla stregua di una valutazione che, sotto il profilo della competenza, deve essere effettuata con riferimento alle imputazioni contestate dal pubblico ministero (Cass. Sez. 4^, 19.6.2007, Paja), il che permette di accantonare, per il momento, ogni questione relativa alla corretta qualificazione giuridica dei fatti a confronto e di affermare che tanto il reato di falso di cui agli artt. 479 e 476 c.p. che quello di ricettazione, fossero di maggiore gravità rispetto al reato di cui all'art. 416 c.p.. La Corte ha considerato come reato più grave il delitto di falso di cui al capo F), considerandolo pluriaggravato per il concorso dell'aggravante teleologica, esplicitamente contestata, e di quella di cui all'art. 112 c.p., n. 1, descritta "in fatto" con l'indicazione del numero dei correi, e ne ha tratto le conseguenti conclusioni, trattandosi di fatto sicuramente commesso in Milano. Resta la questione se non dovesse invece considerarsi reato più grave quello di cui all'art. 648 c.p.. in ordine al quale la difesa ha posto il problema del rapporto tra l'art. 16 c.p.p. e l'art. 9 c.p.p., al fine dell'individuazione del reato "guida" per la determinazione della competenza per connessione.
In realtà, anche in ordine a tale reato deve considerarsi contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, oltre a quella di cui all'art. 61 c.p., n. 2, ma è tuttavia vero che anche considerando la ricettazione di cui al capo B) come reato più grave, si perviene alla stessa soluzione raggiunta dalla corte di merito. Va intanto rilevato che il fatto è contestato non come "accertato" ma come "commesso" in Milano, secondo un'indicazione che trova in concreto conforto nella prossimità geografica del luogo della rapina dei titoli (Bollate) rispetto al luogo della loro utilizzazione (Milano, dove i titoli furono rilasciati per il pagamento di forniture), e nelle ravvicinate sequenze temporali tra il delitto presupposto e il reimpiego dei titoli (Aprile 2001; Settembre 2001;
la ricettazione dovendo peraltro essersi ovviamente realizzata in una fase temporale intermedia, ancora più "contigua" al delitto presupposto), ma della quale dovrebbe comunque prioritariamente tenersi conto secondo il criterio "formale" del collegamento tra competenza e imputazione.
In ogni caso, se pure dovesse ritenersi incerto il luogo di consumazione del delitto di ricettazione, dovrebbe essere condivisa l'affermazione dei giudici di appello secondo cui ai fini della competenza per connessione l'impossibilità di individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, comporta la necessità di fare senz'altro riferimento ai reati più gravi in ordine decrescente tra quelli residui, escluso il ricorso ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p., (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione Cass. SENT. 17831 del 10/04/2008), con la conseguente riaffermazione, nella specie, del "primato" dell'art. 479 c.p. e della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria milanese. (Cass. S.U. 40537/2009). E basta al riguardo richiamare i rilievi già formulati circa il particolare atteggiarsi dell'obbligo di motivazione del giudice in rapporto alle nullità processuali, per ribadire l'inconcludenza della censura mossa dal ricorrente alla Corte territoriale, di non avere, cioè, dato conto dei motivi della dichiarata adesione alla giurisprudenza prevalente anziché a quella minoritaria, argomentazione che appare oltretutto alquanto speciosa, dal momento che l'adesione ad un indirizzo giurisprudenziale comporta la condivisione delle motivazioni che lo sorreggono, da intendersi implicitamente richiamate, e che è semmai la preferenza di un indirizzo minoritario che dovrebbe comportare un maggior impegno argomentativo.
Ma la questione degli indirizzi giurisprudenziali preferibili non meriterebbe comunque alcun approfondimento, perché il ricorrente non ha nemmeno indicato presso quale giudice diverso dal Tribunale di Milano dovrebbe ritenersi radicata in concreto la competenza territoriale applicando i criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. in riferimento al delitto di ricettazione, talché sotto questo profilo il ricorso è indubbiamente affetto da genericità. Solo per completezza, infine, atteso il rilievo ormai soltanto teorico della questione, relegata in secondo piano nella sentenza impugnata, in coerenza con la ritenuta prevalenza dei profili di competenza per connessione, va condivisa l'affermazione dei giudici di appello secondo cui la cristallizzazione del problema della competenza intorno all'individuazione del luogo di consumazione del delitto associativo, non gioverebbe comunque al ricorrente, dovendosi all'uopo fare riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, quali elementi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio (Cass, sez. 3 6.7.2007 nr. 35521; 10.5.2007, 24263, citate nella sentenza impugnata), tutti elementi che nella specie riconducono al territorio milanese, dove venne costituita la società "Preziosi", cioè l'indispensabile strumento operativo dell'associazione in oggetto. Quanto alle questioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni, va ribadito anzitutto il principio, correttamente ricordato dai giudici di appello, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale (Corte di Cassazione 13/11/2007 Sez. 3 imputato Ndoja).
Secondo questo criterio, è indubbia l'originaria unitarietà del contesto investigativo attinente ai fatti oggetto del presente procedimento e, rispettivamente, ai fatti di narcotraffico e altro emersi nel procedimento a quo, anche per le indiscutibili connessioni soggettive riguardo all'identità degli indagati.
La provenienza delle intercettazioni da un procedimento non diverso, nel senso sostanziale suindicato, ma formalmente "altro", pregiudica semmai le questioni difensive attinenti al presunto difetto di motivazione di "tutti" i decreti autorizzativi.
La Corte territoriale ha rilevato, al riguardo, la genericità delle deduzioni difensive, che non cessa di essere tale per la ragione che ne era investita la totalità dei decreti, in assenza di qualunque indicazione sulla tecnica della loro motivazione.
Non risulta nemmeno, dal contenuto del ricorso, se detti decreti fossero stati o meno prodotti agli atti del procedimento ad quem, circostanza che non determinerebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni non prevista dagli artt. 270 e 271 c.p.p.. (Corte di Cassazione 18/02/2008 Morabito e altro), e che non ha formato oggetto di espressa considerazione da parte dei giudici di appello. In caso negativo, varrebbe il principio secondo cui in tema di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti ed acquisite al procedimento in corso, è onere della parte produrre al giudice gli elementi dai quali si desume l'eccepita inutilizzabilità (Corte di Cassazione 08/03/2007, De Meo).
Sotto questo specifico profilo, emerge quindi la genericità del motivo di ricorso in esame per l'"insufficienza" delle relative deduzioni difensive.
Va ulteriormente osservato, con riferimento ai rilievi della difesa del IO in ordine alla presunta "tardività" dell'introduzione in dibattimento della trascrizione dell'intercettazione telefonica del 5.9.2001, che in materia di intercettazioni, la prova è costituita dalle bobine o dai nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova. Pertanto, costituiscono semplici irregolarità non sanzionate sia l'omissione da parte del perito di parti della trascrizione di frasi da lui ritenute irrilevanti, sia la traduzione del linguaggio dialettale in lingua italiana.
Infatti, ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che, nell'espletamento della trascrizione, siano osservati modi, forme e garanzie previste per la perizia, in maniera che, attraverso il difensore o il consulente tecnico di parte, l'imputato possa svolgere osservazioni, precisazioni e richieste circa l'omessa o incompleta o non fedele trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa.
Mentre, in ogni caso, la possibilità di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268 c.p.p., u.c.), consente alla difesa di indicare al giudice specifiche inesattezze, incompletezze od omissioni pregiudizievoli per la difesa al fine di ottenere la correzione e, comunque, al fine di allertare l'attenzione del giudice sulle mancanze o erroneità della trascrizione (cfr. Cassazione penale sez. 6^ 05 maggio 2009 n. 24469 B. e altro). Refluisce sui profili probatori del tema della responsabilità penale, sotto l'aspetto per dir così, "psicologico" della prova, anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del AR in ordine alla preventiva disponibilità dei dati relativi ai precedenti penali degli imputati da parte del giudice di merito, che sarebbe inevitabilmente influenzato dalla conoscenza di curricula criminali significativi (come quello dello stesso ricorrente).
La Corte territoriale ha rilevato che l'accoglimento delle deduzioni difensive comporterebbe uno stravolgimento "sistematico" dei principi cardine del processo, ma il problema delle conseguenze pratiche è secondario e subordinato allo scrutinio di legittimità costituzionale, e in definitiva gli stessi giudici di appello hanno diversamente risolto la questione, collocando giustamente gli aspetti processuali connessi ai precedenti penali, all'interno di una visione complessiva dell'ordinamento giuridico-penale nazionale, sotto questo profilo sottolineando ad es., il ben diverso rapporto, in termini di "presenza" e di "peso", tra giudici "tecnici" e componente "popolare", esistente nel processo italiano, rispetto agli ordinamenti processuali di cultura anglosassone invocati dalla difesa a sostegno delle proprie affermazioni.
È ovvio poi che quando non sia nemmeno in questione la presenza della componente "popolare" (largamente diffusa in quegli ordinamenti, al contrario che nel nostro), la presenza del giudice professionale costituisce ancor più indiscutibilmente sicura garanzia di equilibrio e di neutralizzazione di improprie istanze psicologiche e personali nella valutazione delle vicende processuali. La ricognizione del diritto "vivente", cartina di tornasole dell'esperienza dei principi costituzionali nella pratica giudiziaria, offre poi una definitiva conferma di queste valutazioni, essendo la giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica nell'affermazione che il giudice di merito non può desumere elementi di accusa dai precedenti penali dell'imputato, che possono rilevare ai diversi effetti penali consequenziali ad una pronuncia di condanna, ma non in ordine al giudizio di responsabilità Cass. (Sez. 6, 28/05/1986 Carminati). Ma se così è, i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente appaiono in effetti del tutto infondati ed irrilevanti, perché l'indebita utilizzazione, a fini di prova, dei trascorsi criminali di un imputato non sfuggirebbe già al sindacato "ordinario" di legittimità, mentre, per il resto, la difesa non ha nemmeno indicato in che modo la specifica considerazione dei precedenti penali del AR avrebbe influenzato - altrimenti che per ineffabili condizionamenti "interiori" - il giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti dai giudici di merito, che appare correttamente fondato su ben diverse risultanze istruttorie. Prima dell'analisi conclusiva delle singole posizioni processuali, conviene ora affrontare le tematiche proposte dalle difese, pur esse di carattere "generale", attinenti alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di falso di cui ai capi C) ed F), e alla configurabilità del tentativo di truffa in occasione del fallimento dell'affare in cui era stata coinvolta la ditta "effe tre" di EZ (vedi imputazione sub a8 del capo A).
Quanto alla prima questione, deve ribadirsi la correttezza dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui, nel caso di specie, la falsa dichiarazione sull'identità degli amministratori della "Preziosi", in occasione dei due passaggi di consegne (dalla Rigobero al AT e quindi da quest'ultimo al sedicente SC), non rilevasse per sè, come semplice presupposto degli atti notarili, ma interferisse in modo decisivo sul loro contenuto, stravolgendolo integralmente, con induzione del notaio rogante ad attestare falsamente una situazione non corrispondente al vero. Posta la falsa identità dei nuovi amministratori, non poteva infatti darsi alcun passaggio di quote ne' nessuna investitura nell'amministrazione della società nei confronti dei soggetti dichiaranti, secondo quanto invece si attestava nei due atti, indiscutibilmente destinati, anche nell'interesse dei terzi, a provare la verità della nuova situazione societaria (tra i precedenti di legittimità, cfr. Cass. 16/06/2006, imputati Chen ed altri, relativa al caso di una falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, assunta a presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che aveva formato l'atto; la Corte ritenne che la condotta del reo integrasse la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 c.p. e non quella di cui all'art. 495 c.p., proprio in quanto la dichiarazione stessa non aveva alcun rilievo autonomo ma era destinata a confluire nell'atto pubblico e rappresentava uno degli elementi che concorrevano all'attestazione del pubblico ufficiale, causata da false notizie e informazioni ricevute dal privato).
Per quel che riguarda il tentativo di truffa di cui al capo a8, basta ricordare che il contratto aveva avuto un inizio di esecuzione, essendo stata la merce già affidata ad un vettore per la consegna, prima che il trasporto venisse bloccato dal fornitore a seguito degli accertamenti sull'assegno circolare che era stato indicato dall'acquirente come mezzo di pagamento.
Che in tale situazione, possa parlarsi di una innocua trattativa commerciale, semplicemente naufragata per i normali accidenti di qualunque transazione del genere, sembra davvero azzardato, essendo invece conforme a diritto l'opinione dei giudici di appello della natura fraudolenta delle trattative, e della conseguente identificazione di un tentativo di truffa. Si possono ora esaminare i profili di censura dei ricorrenti attinenti alle presunte illogicità e lacune della motivazione della sentenza impugnata in ordine al tema delle singole responsabilità penali.
Conviene all'uopo distinguere tra le posizioni di AR AU, NE MA PI, LU IC, IO ES e DI AN, tutti coinvolti nell'imputazione del reato associativo e dei reati di truffa di cui al capo a), e alcuni in varia misura, nei reati per dir così a strumentalità intermedia (tra l'associazione e le truffe) di cui ai capi B, C) D) E) ed F), e quelle di ON RI UR e De ON PA, molto più marginalmente coinvolti nei fatti.
Quanto al primo gruppo di ricorrenti, vanno anzitutto affrontate le tematiche dagli stessi proposte per contestare le valutazioni tratte dalla Corte territoriale dall'analisi delle vicende della soc. "Preziosi", che nella sentenza impugnata assume un rilievo sicuramente centrale. Va subito premesso, al riguardo, che non merita considerazione la distinzione, proposta dal difensore del IO, tra una prima e una seconda fase della vita della soc. "Preziosi", soltanto la seconda caratterizzata, secondo il ricorrente, da una connotazione illecita. È vero che alcune forniture furono regolarmente pagate prima della rapida sequenza delle truffe del Settembre 2001, ma ciò è stato non irragionevolmente spiegato dalla corte territoriale con l'esigenza che la società si accreditasse sul mercato come contraente affidabile, in vista dei "colpi" preventivati.
Si deve infatti convenire con i giudici di appello sulla considerazione che nessun'altra spiegazione, se non quella della originaria preordinazione di un disegno criminoso da perseguire con lo strumento societario della "Preziosi", potrebbe avere la circostanza delle a dir poco disinvolte investiture nell'amministrazione della stessa società fin dalla sua costituzione, dapprima nella persona di un anziano pregiudicato, che aveva esibito al notaio rogante un falso documento di identità, e che rimase in carica fino all'ennesima disavventura giudiziaria, poi nella persona dell'ignaro SC, delle generalità del quale si era appropriato tale De LC ST, con il rinnovato espediente della presentazione di un falso documento di identità. E con apprezzamenti di fatto altrettanto logici e coerenti i giudici di appello sottolineano che la preoccupazione delle possibili reazioni del SC, che aveva scoperto l'inganno, aveva determinato lo spostamento della sede della società, di modo che il SC non potesse eventualmente indirizzare la polizia verso la sede da lui conosciuta, facendo così naufragare anticipatamente il piano criminoso;
e rimarcano, ancora, le risultanze istruttorie significative della volontà dei protagonisti dell'operazione della "Preziosi" di abbandonare quel "contenitore", ormai fatalmente destinato al più clamoroso discredito commerciale, per dar vita a nuovi strumenti societari truffaldini.
Quest'ultimo aspetto è, in particolare, valorizzato nella sentenza impugnata a confutazione delle tesi difensive incentrate sulla presunta "limitatezza" del piano criminoso, che fin dall'inizio avrebbe avuto di mira soltanto le truffe del Settembre 2001, talché i presunti reati fine sarebbero in realtà legati non dal collante associativo ma dal vincolo della continuazione. E non ha pregio, al riguardo, la censura della difesa del AR attinente alla presunta omissione argomentativa della sentenza impugnata su quello che il ricorrente definisce un elemento decisivo di prova, cioè un inciso delle dichiarazione del "LU", peraltro irritualmente evocato, dalle quali si desumerebbe che le truffe del Settembre del 2001 erano state decise "per poi chiudere". Non solo si tratta dell'estrapolazione di un fulmineo passaggio dichiarativo da un contesto complessivo di prova che potrebbe dire altro nella sua organica lettura, ma anche in astratto il suo carattere di decisività è più che discutibile, poiché se ne ricaverebbe un'indicazione in definitiva non incompatibile con la ricostruzione della corte territoriale secondo cui era la soc. "Italiana Preziosi" che avrebbe dovuto di necessità "chiudere" dopo il colpo, salvo il futuro impiego, già programmato dai suoi gestori, di nuovi strumenti societari. Corrisponde poi ad un apprezzamento di fatto dei giudici di appello del tutto logico e coerente, e non alla valorizzazione di semplici "propositi", che la programmazione di future attività criminali sotto nuove sigle societarie esprimesse un concreto e rilevante sintomo della perdurante esistenza dell'associazione per delinquere "parallela" alla soc. Preziosi, non fosse che per l'ovvia considerazione che l'attività associati va si era già esplicata proprio con le stesse tecniche "societarie". In definitiva, la Corte di Appello ha dato ampiamente conto, "in positivo", della ritenuta identificazione di un disegno criminale "parallelo" alla vita della soc. "Preziosi", ma proiettato, anche, oltre il prevedibile e inevitabile logoramento di quello strumento truffaldino, implicitamente respingendo qualunque altra tesi alternativa, in specie quella del concorso di persone nel reato continuato, talché le doglianze difensive sul difetto di motivazione riguardo alla ravvisabilità della figura concorsuale, ripropongono in realtà, sotto il travestimento di censure di legittimità, inammissibili opzioni di merito.
Potrebbe porsi, semmai, il problema della identificazione dei modi della specifica partecipazione di ciascuno dei ricorrenti riconosciuti colpevoli del delitto associativo (AR, NE, LU, IO e DI), al primo o al secondo periodo di vita della soc. "Preziosi", ma nel ben diverso senso del consapevole contributo da ciascuno offerto o "a monte" - nell'attivazione, cioè, dello strumento societario ab origine predisposto per la realizzazione di una serie di truffe, tra le quali quelle del Settembre 2001 subito specificamente inserite nel programma "societario-associativo" - o nella fase della realizzazione delle truffe.
In questo senso, non possono ad esempio negarsi, come meglio si vedrà più avanti, aspetti di plausibilità nelle deduzioni del IO, che non figura tra i soggetti presenti in occasione delle fraudolente investiture nell'amministrazione della società, ne' è coinvolto direttamente nell'esecuzione delle truffe, per quanto fosse certamente inserito in un circuito di relazioni personali e di interessi societari che rinviano al contesto criminale oggetto del presente procedimento.
Per converso, si può già anticipare che del tutto correttamente la corte territoriale ha tratto inferenze probatorie "biunivoche", rispettivamente, dalla consapevolezza della "congenita" natura fraudolenta della costituzione della soc. "Preziosi" e dalla partecipazione ai reati di truffa, per l'evidente effetto di rimbalzo probatorio reciproco dell'implicazione dei ricorrenti nell'una o nell'altra di quelle che secondo alcune difese dovrebbero considerarsi due fasi distinte, ma che corrispondono in realtà, secondo le corrette valutazioni dei giudici di merito, al momento strumentale e al momento finale di un programma criminoso proprio in vista della realizzazione del quale era nata la società, e già definito riguardo alle truffe del settembre 2001.
Una distinzione tra un primo e un secondo periodo di vita dell'associazione è stata proposta anche dalla difesa del NE, ma i termini della censura sono alquanto confusi e contraddittori. Il ricorrente non è stato affatto assolto da tutti i reati riferibili al presunto "secondo periodo", ma soltanto dai reati di ricettazione e falso di cui ai capi b), f) ed h), essendo per il resto ovvio che i reati di truffa, per i quali è stata invece riconosciuta la sua responsabilità, si collochino proprio nel "secondo periodo", e sono anzi successivi a tutti gli altri. L'argomento associativo deve essere completato nelle sue linee generali, con riferimento all'eccezione difensiva dell'illegittima applicazione, in merito al reato di cui all'art. 416 c.p., dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Ma basta un esame nemmeno troppo approfondito del capo a) dell'imputazione, per rendersi conto che in realtà, l'aggravante in questione è stata contestata ab origine solo per i reati di truffa. Il libello accusatorio si apre infatti con la contestazione dell'art.416 c.p. accompagnata dall'indicazione delle specifiche aggravanti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, stesso art., mentre l'aggravante patrimoniale compare solo dopo la menzione dell'art. 640 c.p., la cui "interposizione" spezza ogni collegamento tra il reato associativo e l'art. 61 c.p., n.
7. Nel successivo contesto descrittivo, poi, l'accenno al danno patrimoniale compare solo con riferimento alle singole imputazioni di truffa, mentre per il reato associativo vengono "discorsivamente" esplicitati, in chiusura, solo gli iniziali riferimenti numerici alle aggravanti proprie dello stesso reato.
Bene, pertanto, la Corte territoriale, ha rilevato l'infondatezza della questione, opportunamente precisando che non v'era alcun bisogno di "correggere" sul punto il giudice di primo grado, perché non vi era in effetti alcuna ragione di ritenere che la sentenza appellata avesse operato una più o meno "insensibile" o inavvertita applicazione dell'aggravante in esame al reato associativo. Ancora, vanno disattese le censure difensive volte a sottolineare presunte contraddizioni e incongruenze della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'identificazione degli specifici ruoli associativi dei ricorrenti, o anche la violazione del principio di correlazione per le "variazioni" che i giudici di appello avrebbero operato rispetto ai ruoli risultanti dalla contestazione. Le deduzioni difensive colgono in definitiva, aspetti soltanto apparenti di contraddizione, essendo evidente, infatti, dal complessivo contesto motivazionale della sentenza impugnata, che nei confronti dei ricorrenti interessati dal giudizio di responsabilità per il reato associativo, la Corte territoriale ha costantemente valorizzato, in conformità all'ipotesi accusatoria, la misura del contributo di ciascuno alle vicende della società "Preziosi" o alla realizzazione del programma criminale, aggiungendo dettagli non particolarmente rilevanti sul conto di questo o quel ricorrente. Così, ad es., non v'è nessuna contraddizione tra il ruolo di "collettore di denaro" attribuito al NE, per assicurare alla soc. Preziosi una patente di credibilità sul mercato, e quello di compartecipe alla creazione della soc. Preziosi, trattandosi anzi di aspetti complementari del contributo dell'imputato alla costituzione e all'operatività della nuova società.
Analoghe considerazioni valgono in ordine alla questione dell'identificazione del profitto del reato di truffa nei confronti di ciascuno dei ricorrenti.
Il profitto implicito nella realizzazione delle operazioni truffaldine (l'acquisto di merci senza il versamento del corrispettivo) era infatti ogni volta direttamente riferibile a tutti i ricorrenti interessati dalla correlativa imputazione, come effettivi co-gestori di fatto della soc. "Preziosi", mentre le incertezze espresse dai giudici di appello sui singoli "arricchimenti", attengono piuttosto, a ben vedere, alla concreta "divisione" tra i vari compartecipi degli utili criminali immediatamente conseguiti in comune.
Così riassunti i termini delle questioni "generali" incentrate sui reati di cui al capo a), può subito rilevarsi l'inammissibilità del ricorso di DI AN, del tutto generico in ordine alla questione della sua responsabilità per i reati ascrittigli (la ricorrente si limita ad osservare che se si può ritenere la sua partecipazione alle condotte truffaldine "se non altro leggendo le intercettazioni telefoniche", ciò non escludeva l'obbligo della Corte territoriale di motivare "in ordine alla prova della consapevolezza dell'esistenza di un'associazione e della volontà di farvi parte"); manifestamente infondato riguardo alle censure attinenti al trattamento sanzionatorio, per il rilievo che la ricorrente pretende di attribuire alla cancellazione, per ragioni anagrafiche (l'imputata è oggi ultraottantenne), della menzione dei suoi precedenti penali nel certificato del casellario giudiziale. Si tratta infatti, a tacer d'altro, di circostanza sopravvenuta alla sentenza di primo grado, che correttamente ne ha quindi tenuto conto anche agli effetti della recidiva (peraltro, l'iscrizione di condanne nel casellario giudiziale ha valore amministrativo e cosi la loro eliminazione;
cfr. Cass. Sez. 3, 06/10/1978, Bossoli, secondo cui, conseguentemente, in ogni caso il giudice deve tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, quando comunque ne venga a conoscenza, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art.175 c.p., indipendentemente dal rilievo che avrebbero dovuto essere eliminate dal casellario), e che non avrebbe potuto certo impedire la valutazione, nei confronti della ricorrente, dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.. Sotto quest'ultimo profilo, anche l'adeguata valutazione della misura e dell'intensità del coinvolgimento dell'imputata nei fatti, da parte dei giudici di giudici di merito, costituirebbe già valido presidio argomentativo della concreta determinazione della pena nei suoi confronti.
L'inammissibilità del ricorso pregiudicherebbe poi di per sè la dichiarazione di prescrizione, che non ha nemmeno formato oggetto dell'impugnazione principale;
in ogni caso, il termine prescrizionale nei confronti della DI AN non è affatto maturato in relazione ad alcuno dei reati alla stessa ascritti, avuto riguardo all'interruzione del termine nei confronti della stessa ricorrente a causa di problemi di salute che avevano imposto nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 29.11.2005, lo stralcio della sua posizione processuale, e che si protrassero fino all'udienza del 4.7.2006.
Non meritano accoglimento nemmeno i ricorsi del LU, del AR e del NE, per quanto abbiano sottoposto all'attenzione di questa Corte, questioni meritevoli di approfondimento, soprattutto sotto alcuni profili processuali. Quanto al LU, la sua responsabilità in ordine a tutti i reati ascrittigli è stata coerentemente affermata dai giudici di merito sulla base della rilevazione del suo intervento nella vicenda processuale con modalità sicuramente significative, attinenti tanto allo strumento societario impiegato per la realizzazione delle truffe, che all'implicazione nei singoli episodi truffaldini. I giudici di merito hanno persino ovviamente sottolineato ad es., il ruolo avuto dall'imputato nella fraudolenta utilizzazione del nominativo del SC come quello del nuovo amministratore della soc. "Preziosi", e, successivamente, nei rapporti con i fornitori truffati, ai quali egli si presentava regolarmente sotto falso nome, il tutto in un più ampio e ugualmente significativo contesto di rapporti con gli altri coimputati, quali emergono anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che rivelano, tra l'altro, la partecipazione del ricorrente al trasferimento della sede della società dopo i problemi provocati dal SC. Ma il LU, come si evidenzia nelle sentenze di merito, fu anche presente alla consegna delle merci provento delle truffe il 28.9.2001, oltretutto in compagnia del De LC, cioè il soggetto che si era appropriato delle generalità del SC in occasione della sua simulata nomina ad amministratore della "Preziosi.
A tali univoche indicazioni, il ricorrente oppone, con il secondo motivo, soltanto considerazioni alquanto vaghe, che non vanno oltre la contestazione del presunto ricorso della Corte territoriale al ragionamento tautologico in ordine al suo concorso nel reato di ricettazione degli assegni utilizzati per il pagamento delle varie forniture, che però è inferenza valutativa del tutto giustificata dalla sicura consapevolezza del ricorrente del meccanismo truffaldino al quale egli aveva attivamente partecipato, assolutamente incompatibile con l'utilizzazione di mezzi di pagamento "autentici". Relativamente al NE, la corte territoriale registra anzitutto il suo apporto alla costituzione della soc. Italiana Preziosi, e il suo intervento all'investitura del AT nell'amministrazione della nuova società, nata dalla "Valenza Propone", rilevata appunto dalla "Preziosi".
Il NE, anzi, nell'ambito della cessione, si era addirittura accollato i pesanti debiti della società cedente, circostanza opportunamente sottolineata dai giudici di appello per l'evidente assenza di qualunque apparente utilità dell'operazione per il ricorrente.
Non solo, ma il ricorrente, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, aveva partecipato all'investitura del AT nell'amministrazione della società cessionaria, presenziando alle relative formalità notarili.
La Corte considera, ancora, che proprio il NE aveva in precedenza proposto proprio il AT come amministratore della "Valenza Propone", figurando peraltro la sua firma, come segretario, nel verbale di assemblea in cui figura il conferimento dell'incarico. In questo contesto, le dichiarazioni della precedente amministratrice della "Valenza propone", la BE, di cui la difesa contesta l'utilizzabilità, hanno un rilievo pressoché residuale, significativamente espresso anche dalla prudenza con cui la sentenza impugnata valuta l'affermazione della teste circa la falsità della propria sottoscrizione nello stesso verbale come amministratrice dimissionaria (pag. 40: "falso o autentico che sia detto atto....."). Quel che conta, nelle valutazioni della Corte territoriale, è che il NE aveva assunto un ruolo particolarmente attivo nella nascita della nuova società, con la consapevolezza della sua originaria strumentalità criminale, necessariamente postulata dalla scelta dell'amministratore e socio unico in persona di un anziano pregiudicato presentatosi con falsi documenti di identità. E occorre infine considerare gli ulteriori elementi di prova evidenziati in sentenza, con riferimento al contesto di rapporti personali del ricorrente con i coimputati, con i quali egli aveva tra l'altro intrattenuto intensi contatti telefonici nel periodo immediatamente precedente le truffe del settembre 2001. Me se queste sono, nelle linee essenziali, le direttrici logiche della valutazione della posizione del NE da parte dei giudici territoriali, le deduzioni del ricorrente, incentrate in sostanza sulla presunta "innocuità" dei suoi rapporti personali con i coimputati, finiscono con il corrispondere soltanto ad inammissibili opzioni di merito, oltretutto "comparativamente" alquanto più deboli.
Dell'aspetto del "profitto" dei reati di truffa si è già accennato in precedenza, rilevando che la Corte territoriale non l'ha affatto contraddittoriamente escluso, avendo piuttosto preso atto, in sostanza, della impossibilità di rilevare la concreta divisione, tra i ricorrenti, degli utili "comuni" indubbiamente conseguiti con la realizzazione delle truffe attraverso la soc. "Preziosi", così come si è accennato all'infondatezza della tesi difensiva sul difetto di correlazione tra sentenza e imputazione riguardo al reato associativo. La tenuta della motivazione della sentenza impugnata rispetto al coinvolgimento del NE tanto nella predisposizione dello strumento societario truffaldino che nelle truffe, comporta poi la logicità della valutazione dell'implicazione del NE nei reati strumentali intermedi di cui ai capi C) ed E), valutazione che significativamente, del resto, il ricorrente contesta più che altro nell'ottica di quella che definisce "la nuova impostazione accusatoria", cioè il presunto passaggio del NE dal ruolo di "promotore del passaggio di quote" (dalla soc. Valenza Propone" alla Preziosi"), a quello di "collettore di denaro" per conto della nuova società, che identificano, però, ruoli del tutto analoghi e complementari, due aspetti della stessa questione, non due enunciati reciprocamente incompatibili.
Peraltro, riguardo alla nomina del AT come amministratore della "Preziosi", la Corte territoriale segnala forti elementi di concretezza nella valutazione del consapevole e fraudolento coinvolgimento del ricorrente nell'operazione, a fronte dei quali appaiono semmai alquanto arbitrarie e comunque ingiustificatamente ottimistiche, le deduzioni difensive sulla sua buona fede. Il ricorso di AR AU, sgombrato il campo dalle questioni processuali e dal problema della corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, va esaminato adesso con riferimento alle censure mosse dallo stesso ricorrente avverso la sentenza impugnata in ordine alla carente motivazione sul suo presunto ruolo di promotore e capo dell'associazione criminale e sulla sussistenza del dolo in relazione al reato di ricettazione di cui al capo C). Più avanti saranno esaminati i motivi relativi alle questioni civili e alla sorte di alcuni beni in sequestro.
Nelle sentenze dei giudici di merito, emerge chiaramente la figura del AR come di uno dei principali protagonisti nella realizzazione delle truffe, per il suo intervento sotto falso nome nei rapporti con i fornitori, e lo stesso ricorrente non ha ritenuto di contestare questo aspetto del suo coinvolgimento nella vicenda processuale.
È poi di tutta evidenza che il meccanismo delle truffe comportasse la preventiva consapevolezza da parte dei protagonisti, della provenienza illecita dei titoli usati per i pagamenti, essendo chiaro lo scopo del ricorrente e dei suoi complici di procacciarsi merci di pregio presso ditte orafe, senza corrisponderne il prezzo. Ma i giudici di merito hanno convenientemente motivato anche sul ruolo dominante del AR nell'associazione per delinquere che gestiva le truffe, ricordando le specifiche indicazioni del LU, indirettamente riscontrate dalle stesse precedenti esperienze del AR nel settore orafo, che lo mettevano in grado di "guidare" l'attività dei suoi complici. L'affermazione della difesa secondo cui alla stregua delle argomentazioni della Corte territoriale, tutti gli imputati del delitto associativo avrebbero potuto indifferentemente assumere lo stesso ruolo del AR, non tiene conto di queste specifiche emergenze, non replicatoli per gli altri imputati, ed è comunque intrinsecamente irrilevante, dal momento che l'ipotesi della promozione collettiva di un'associazione per delinquere non è esclusa dalla fattispecie normativa. Corrisponde poi ad una mera valutazione alternativa di merito, per giunta espressa in termini soltanto ipotetici, la considerazione che i rapporti tra il IN e il AR, dai quali sarebbe nata l'iniziativa di quest'ultimo di costituire l'associazione, per far fronte ai suoi cospicui debiti nei confronti del primo, indicherebbe piuttosto nello stesso IN il personaggio esclusivamente interessato all'operazione criminale.
Quello che conta, è che la Corte territoriale ha valorizzato positive indicazioni processuali del ruolo dominante del ricorrente, e che le difficoltà economiche dello stesso costituiscano in effetti un ragionevole movente delle sue iniziative criminali, naturalmente indirizzate verso un settore in cui egli poteva vantare una lunga esperienza.
Le deduzioni del ricorrente sul trattamento sanzionatorio puntano, infine, sulla valorizzazione di elementi sintomatici già intrinsecamente alquanto deboli rispetto agli indici della gravità del fatto e della personalità del ricorrente, peraltro sottolineati dai giudici di appello con argomentazioni che appaiono logiche e coerenti, e che danno anche implicitamente conto, di ogni diversa proposta di valutazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.. Propone aspetti più significativi di riflessione sul costrutto accusatorio a suo carico, IO ES, già definitivamente assolto nel corso del giudizio di merito, dai reati di cui ai capi C) ed E), e ritenuto responsabile soltanto dei reati associativi e di truffa di cui al capo A).
Il ricorrente sottolinea la diversità della propria posizione rispetto a quella dei coimputati, anche in relazione alla parziale pronuncia assolutoria, indicata come logicamente contraddittoria rispetto al residuo ambito delle sue responsabilità definito dai giudici di merito, e lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato adeguatamente conto delle modalità della sua partecipazione all'associazione e alle truffe, in assenza di concreti elementi di prova individualizzanti.
In effetti, il IO non risulta coinvolto direttamente nelle investiture dei falsi amministratori della "Preziosi"; non compare con un ruolo qualunque nell'esecuzione delle truffe e nei rapporti con i fornitori;
le provviste finanziarie dallo stesso assicurate alla società provengono da assegni regolarmente negoziati. È vero che anche il ricorrente era inserito in una rete di rapporti personali che rimanda al contesto criminale oggetto del presente procedimento, e che è ragionevole ritenere che egli non ignorasse la "precarietà" della "Preziosi", a favore della quale è quindi illogico che si impegnasse in un'attività di procacciatore di risorse finanziarie;
resta però che nelle specifiche occasioni di contatto tra il ricorrente e i coimputati, evidenziate dalla Corte territoriale, non sono rilevabili aspetti di illiceità penale. Tanto è da dirsi anche a proposito della tanto contestata telefonata del 5.9.2001, a proposito della quale la stessa sentenza impugnata rileva che si riferiva a transazioni commerciali regolarmente concluse.
L'opportunità di un eventuale approfondimento della posizione del IO in una rinnovata sede di merito, è però preclusa dalla ormai maturata prescrizione dei reati allo stesso ascritti, rilevabile in questa sede di legittimità, una volta esclusa l'inammissibilità del ricorso. Conseguente è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dello stesso ricorrente.
La stessa causa estintiva è rilevabile, per le identiche ragioni,anche nei confronti del LU, del NE e del AR, ma solo parzialmente, e cioè in ordine ai reati di truffa e, nei confronti dei primi due ricorrenti, anche in ordine al reato associativo, agli stessi contestato nella forma della semplice partecipazione.
Non sono invece prescritti i reati di ricettazione e falso e, nei confronti del AR, il reato associativo, allo stesso contestato in forma aggravata.
Essendo calcolabili gli aumenti di pena imputabili ai reati prescritti, l'annullamento va pronunciato senza rinvio anche nei confronti dei predetti ricorrenti, con la riduzione nella misura di mesi otto della pena inflitta al AR, e nella misura di anno uno nei confronti del LU e del NE, rigettati, nel resto, i ricorsi.
Inammissibili per genericità e manifesta infondatezza sono i ricorsi del De ON e della ON.
Il De ON lamenta, con il primo motivo, che la Corte di Appello avrebbe affermato la sua responsabilità per il delitto di favoreggiamento reale sulla base di risultanze istruttorie incerte ed equivoche, quali il contenuto delle due intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di appello, e denuncia l'arbitrarietà dell'affermazione secondo cui i beni risultati in suo possesso sarebbero provenienti dalle illecite attività della soc. "Preziosi", che aveva condotto anche regolari attività commerciali. Le deduzioni del ricorrente si risolvono però in evidenti letture alternative di merito delle risultanze istruttorie, senza considerare che esse trascurano, anzitutto, le circostanze del rinvenimento di denaro e gioielli all'interno dell'abitazione del ricorrente, occultati, cioè, sotto lo zoccolo del pavimento della cucina, circostanze congruamente sottolineate, invece, dalla Corte territoriale, trattandosi di modalità di custodia significativamente "clandestine". E trascura la difesa, soprattutto, qualunque accenno all'identità "merceologica" e all'accertata provenienza di una parte del compendio, cioè una collana e un bracciale di provenienza della ditta Bosi, una delle vittime delle truffe del 28 settembre 2001. In questo già inequivoco contesto di prova, la Corte inserisce la valutazione del contenuto della telefonata tra DI AN e il LU, nel corso della quale gli interlocutori avevano esplicitamente accennato al sequestro in casa De ON, affermando che "i soldi sequestrati erano i loro".
Analogamente, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha considerato la gravità oggettiva del fatto e l'intensità del dolo, a quest'ultimo riguardo sottolineando l'appartenenza dell'imputato alle forze dell'ordine, a maggior riprovazione dell'inserimento della sua condotta in quadro di connivenza con persone dedite al crimine.
Avendo fornito l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiutaci giudice di appello ha quindi implicitamente dato conto del mancato accoglimento delle specifiche censure del ricorrente sul punto, avendole peraltro esplicitamente tenute presenti nella rassegna dei motivi di impugnazione (sull'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, cfr. Cass. 27.2.1997, Zampilla;
Cassazione penale, sez. 3^, 05 novembre 2008, n. 46353; con specifico riferimento a circostanze suscettibili di acquisire carattere assorbente rispetto alle deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, cfr. Cass. Pen., sez. 1A n. 6200 del 3.3.1992). Nulla ha poi specificamente dedotto il ricorrente sulla confisca del denaro, peraltro legittimamente disposta dai giudici di merito in quanto provento dei reati di truffa.
Ancora più caratterizzato da opinabili opzioni difensive, incapaci di cogliere vizi logico-giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, è il ricorso di ON UR in punto di qualificazione giuridica del fatto di reato ritenuto nei suoi confronti. La difesa non contesta l'inequivocabile significato probatorio del contenuto della conversazione telefonica del 29 settembre 2001 (cioè immediatamente successiva alla consumazione delle truffe), nel corso della quale la ON aveva contattato un orefice per "piazzare" oggetti preziosi e incassarne il prezzo ancora da concordare, e non si può certo contestare la plausibilità logica dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'iniziativa della donna consente di identificare un suo interesse economico personale riguardo alla ricezione della merce, idoneo a suffragare l'ipotesi della ricettazione (cfr., ex plurimis Corte di Cassazione 06/06/1990 Di Salvo ed altri dove la precisazione che nella condotta di colui il quale collabori con l'autore di un reato ricevendo ed occultando la refurtiva è ravvisabile il delitto di ricettazione anziché quello di favoreggiamento reale qualora egli abbia agito anche al fine di procacciare a sè un profitto). Il motivo sul trattamento sanzionatorio è formulato in modo assolutamente generico, con un inammissibile rinvio per relationem ai motivi di gravame, potendosi aggiungere che la Corte territoriale ha tratto significativi elementi di valutazione, a sostegno delle proprie conclusioni sul punto, dal rilevato coinvolgimento successivo dell'imputata in analoghe condotte di ricettazione. Vanno infine esaminati i motivi di ricorso proposti dal AR, per contestare l'ammissibilità della costituzione di parte civile delle ditte danneggiate in quanto asseritamente estesa al reato di associazione per delinquere, e per dedurre il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma del sequestro conservativo delle somme rinvenute nell'abitazione della moglie. Quanto alla prima questione, è evidente che il ricorrente fa leva, alquanto sofisticamente, sull'accorpamento del reato associativo e dei reati di truffa nel medesimo capo di imputazione, pretendendo di dedurre il coinvolgimento del primo reato nella causa pretendi delle pretese risarcitorie delle parti lese, dalla letterale trascrizione dell'imputazione, nella sua interezza, negli atti di costituzione delle parti civili, che però, com'è ovvio, non fanno alcun riferimento concreto al "danno" corrispondente alla lesione dell'ordine pubblico interno.
In ordine alle questioni sul sequestro conservativo, si deve anzitutto osservare che la natura della misura, prevista a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 c.p.p., tra i quali figurano le obbligazioni civili derivanti dal reato, esclude il rilievo dell'indagine sulla provenienza illecita delle somme. Tanto è testualmente desumibile dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 262 c.p.p., desumendosene l'ammissibilità del sequestro conservativo, quando ne ricorrono i presupposti, anche nei confronti delle cose che dovrebbero essere altrimenti restituite all'avente diritto.
Nella misura in cui le somme dovessero ritenersi di pertinenza del ricorrente, come la Corte territoriale ha ritenuto sulla base di una serie di circostanze che giustificano il suo apprezzamento di merito al riguardo, il sequestro sarebbe quindi senz'altro giustificato dalla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, non avendo il ricorrente in alcun modo contestato la ricorrenza degli altri presupposti di legge;
in quanto dovesse ipotizzarsi la titolarità di terzi, nella specie della moglie del ricorrente, apparirebbe evidente il difetto di legittimazione di quest'ultimo a proporre la questione.
Le contestate statuizioni civili vanno quindi integralmente confermate ai sensi dell'art. 578 c.p.p., risultando evidente la sussistenza del fatto costitutivo in relazione alle truffe. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IO ES in ordine a tutti i reati ascrittigli;
nei confronti di NE MA PI e LU IC limitatamente ai reati di cui al capo A), e nei confronti di AR AU limitatamente ai reati di truffa, perché estinti i reati suddetti per prescrizione;
vanno rigettati, nel resto, i ricorsi del AR, del NE e del LU. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di DI AN, De ON PA e ON RI UR, con la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 commisurata al grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
Vanno confermate, infine, le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
nei confronti di IO ES perché estinti i reati ascrittigli per prescrizione;
nei confronti di AR AU, limitatamente ai reati di truffa perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione;
nei confronti di NE MA PI e LU IC limitatamente ai reati di cui al capo A) perché estinti per prescrizione, ed elimina per ciascuno di essi la relativa pena di anni uno di reclusione;
rigetta, nel resto, i ricorsi del AR, del NE e del LU;
dichiara inammissibili i ricorsi di DI AN, De ON PA e ON RI UR, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende;
conferma le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009