Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 2831
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 4135/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 29/9/06;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO G., il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
Ascoltato l'Avv. BARONI T., difensore di fiducia del ricorrente. OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Arezzo datata 7/02/05, AN AR veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 3 mesi d'arresto ed Euro 14,000,00 di ammenda e, con la sostituzione di quella detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, alla somma complessiva di Euro 17.420,00 di ammenda, nonché alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, quale colpevole dei reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93, 94 e 95; D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e art. 734 c.p., dei quali era chiamato a rispondere per avere, entro la fine del Luglio 2003, senza permesso di costruzione, senza preavviso al Sindaco ed all'ufficio del Genio civile e senza il nullaosta di quest'ultimo e dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, trasformato, in Sabbiano, zona sismica soggetta a vincolo paesaggistico, una pista temporanea di esbosco in strada con fondo in cemento lunga duecentosessanta metri e larga mediamente tre metri ed avere realizzato sedici capanni in legno con base in cemento, una voliera in rete metallica con cordolo di fondazione in cemento, un muro di sostegno in cemento armato della lunghezza di diciotto metri e dell'altezza di novanta centimetri, coperto da palizzata in legno ed avere, inoltre, soppresso due aree di bosco, delle quali una di circa trecentocinquanta metri quadri di bosco ceduo di roverella dell'anzianità di ventisette anni,al fine di realizzarvi un'area per la cattura dei suini e l'altra di circa ottocento metri quadri, mediante sradicamento e/o interramento delle ceppale, così alterando la bellezza naturale dei luoghi, come accertato il 28/8/03. Affermava, fra l'altro, il Giudice di primo grado:
- che il AR non poteva beneficiare dei chiesti condono edilizio ed ambientale e, dunque, il processo non doveva essere sospeso, in quanto le opere poste in essere non riguardavano costruzioni residenziali, ne' costituivano restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria di immobili ubicati in zona soggetta a vincolo;
inoltre, erano state completate nel Luglio 03, vale a dire in epoca successiva al 31/3/03, termine ultimo per beneficiare del condono edilizio;
- che gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano riferito d'avere constatato, nel Marzo 03, che il AR, autorizzato nel '99 a provvedere al taglio di un bosco nell'area destinata a zona di cattura dei suini, aveva effettuato un taglio regolare di esso, lasciandovi le "matricine" o piante da seme, mentre nell'Agosto dello stesso anno avevano rilevato come l'area di cattura dei suini fosse stata realizzata mediante esbosco totale e che era stato edificato un muro in cemento armato per sostenere il riporto della terra. Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere:
- la sospensione del processo, avendo presentato le domande di condono ed essendo state, le opere di che trattasi, ultimate entro il 15/6/'01;
- l'assoluzione, dai reati ascrittigli, almeno per non esservi in atti prove sicure della sua responsabilità penale, dato che per la voliera non sarebbe stato necessario il permesso di costruzione, non vi sarebbe stata alterazione della bellezza naturale dei luoghi e per il taglio del bosco era stato autorizzato;
- in via subordinata, la riduzione della pena infintagli ed i benefici di legge.
All'udienza davanti la Corte di merito il difensore del AR, dichiarato contumace, eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché notificato a mani della moglie convivente dell'appellante, sebbene costui fosse separato da lei ormai da armi e la stessa abitasse altrove, sicché non ne era convivente. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 29/9/06, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava, assolveva il AR dal reato previsto dalla L. n. 64 del 1974, artt. 93 e 94, (lett. e) della rubrica) per insussistenza del fatto;
dichiarava non doversi procedere contro lo stesso, in ordine al reato di costruzione abusiva (lett. a) dell'imputazione), limitatamente alla trasformazione della pista da esbosco in strada con fondo in cemento ed alla realizzazione dei sedici capanni, nonché in ordine al reato di cui all'art. 734 c.p., (lett. e) della rubrica), perché estinti per prescrizione;
determinava in un mese e dieci giorni d'arresto ed Euro 9.000,00 di ammenda la pena per le contravvenzioni residue;
sostituiva detta pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 1.520,00 ed infliggeva, quindi, all'appellante, la pena complessiva di Euro 10.520,00 di ammenda, che dichiarava interamente condonata, affermando e ritenendo:
a) che non sussisteva la eccepita nullità essendo stato, il decreto di citazione a giudizio, notificato al AR nel domicilio dichiarato (Arezzo, località Caselle n. 58), a mani di RD AN qualificatasi "moglie convivente" e non essendovi prova in atti che l'appellante fosse all'epoca residente o dimorante all'estero;
b) che la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, chiesta al fine di escutere nuovamente i testi ON, LE e LI, non era stata disposta essendo stati essi già escussi in primo grado ed essendovi, in atti, elementi sufficienti per decidere;
c) che le opere per le quali il AR veniva condannato dovevano ritenersi realizzate fra il Marzo e l'Agosto '03, avendo il verbalizzante riferito che nel corso del sopraluogo effettuato nel primo di tali mesi aveva notato come il taglio del bosco fosse stato effettuato lasciandovi "le matricine", mentre tornato sul posto nell'Agosto successivo aveva rilevato che erano state divelte tutte le ceppaie sia del bosco esistente su un'area di circa 350 metri quadrati, destinata alla cattura dei suini, sia di quello insistente su un'area di circa 800 metri quadri ed erano stati costruiti il muro in cemento armato, per evitare e sostenere il riporto della terra e la voliera, il cui cordolo in cemento era ancora fresco e la cui rete metallica era tuttora lucida;
d) che anche il teste Senatori, vicino di casa dell'imputato, aveva riferito d'avere visto, nel Luglio '03, una ruspa ed un escavatore in opera nei terreni di che trattasi ed il muro in cemento armato in via di costruzione;
e) che la voliera, da destinare presumibilmente a pollaio, di metri 6x6, con cordolo in cemento armato, necessitava del permesso di costruzione, al pari del muro anch'esso in cemento armato, essendo manufatti idonei ad operare una trasformazione dello assetto del territorio.
Avverso la sentenza di secondo grado il AR ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1. la nullita' del giudizio di appello e della sentenza conclusiva di esso, per nullita' del relativo decreto di citazione a giudizio in quanto notificatogli irregolarmente non presso la sua residenza, ma presso una Agenzia di viaggi in Arezzo e nelle mani di RD AN, sedicente moglie convivente, dalla quale viveva separato da anni e che non era convivente con lui, essendo egli da molto tempo residente in RU (a sostegno di tale eccezione ha prodotto copia dell'atto di separazione consensuale dalla moglie, datato 23/7/99 e di una sentenza emessa a carico di costei dal Giudice monocratico del Tribunale di Arezzo il 5/3/02);
2. la intervenuta prescrizione dei reati dei quali è stato dichiarato colpevole, perché commessi nel '01;
3. la irrilevanza dell'argomento secondo cui la voliera aveva, nell'Agosto '03, la rete metallica ancora lucida, visto che detta rete, per il materiale in lamiera con cui era costruita, era sempre lucida perche' inattaccabile dagli agenti atmosferici;
4. la insussistenza della trasformazione di una pista temporanea di esbosco in strada con fondo in cemento, essendosi egli limitato a stendere del cemento per la messa in sicurezza di una pista gia' esistente;
5. la erronea localizzazione nel tempo della realizzazione del consolidamento del muro in cemento, risalente al '01 e la non necessita' del permesso di costruzione per tale opera;
6. la inesistenza del reato ambientale contestatogli, perché egli era stato autorizzato al taglio del bosco e lo aveva eseguito a regola d'arte;
7. la mancata sospensione del processo in attesa dell'esito dell'istanza di condono edilizio presentata, dovendo la realizzazione delle opere farsi risalire al '01;
8. l'assenza, in lui, dell'elemento psicologico dei reati, in ogni caso commessi in stato di ignoranza inevitabile della legge penale, stante la complessita' e contraddittorietà della legislazione in materia.
Con nota del 15/11/07 il NO ha trasmesso copia della corrispondenza intercorsa fra lui e l'Ufficio tecnico del Comune di Sabbiano il quale, ancora con lettera dell'8/8/07, ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio, presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. La dedotta nullità del giudizio e della sentenza impugnata, non sussiste, essendo stato il relativo decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato all'appellante.
Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato deve presumersi fino a prova contraria perché l'indicazione al riguardo fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e da quanto dichiarato dal soggetto che l'atto riceve.
L'onere dell'eventuale, rigorosa prova contraria incombe su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione.
Inoltre, in tema di notificazione all'imputato non detenuto, debbono considerarsi persone conviventi dello stesso non solo le persone che anagraficamente facciano parte della di lui famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino, al momento della notificazione, nella casa di abitazione del destinatario dell'atto, purché esse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà allo interessato (v. conf. Cass. Sez. 1, pen., 8/10/'93, n. 3178 e 22/12/'98, n. 13542;
sez. 4, pen., 22/1/'96, n. 666; sez. 5, pen., 10/11/00, n. 4009; sez. 2, pen., 15/6/01, n. 24575). Nella fattispecie in esame, dagli atti - che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare - risulta che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 29/9/06, fu notificato al AR il 17/5/06 nel domicilio dichiarato Arezzo, località Caselle n. 58 a mani di RD AN, qualificatasi moglie convivente.
Il ricorrente a sostegno dell'eccezione proposta ha prodotto copia di un atto di separazione consensuale dalla moglie, peraltro non omologata, risalente al 23/11/'99 e copia di una sentenza emessa il 5/3/02 dal Giudice monocratico del Tribunale di Arezzo nei confronti della RD la quale in essa figura domiciliata presso l'Agenzia "Mecenate Viaggi" sita in Arezzo, via G. Monaco n. 25/2. Tali documenti non sono idonei a fornire rigorosa prova contraria alle risultanze della relata di notifica contestata perché, risalenti rispettivamente a sette e quattro anni prima della data di notifica dell'atto di cui si discute, non dimostrano che nel Maggio '06 la RD non fosse almeno temporaneamente dimorante nel luogo di domicilio dichiarato dal AR.
La circostanza che il decreto di citazione in questione sarebbe stato notificato in luogo diverso da quello del detto domicilio è in atti documentalmente smentita.
L'individuazione dell'epoca di commissione dei reati costituisce accertamento di fatto incensurabile in questa sede, se adeguatamente motivato e, nel caso in esame, i Giudici di merito l'hanno localizzata nel Luglio '03 alla luce delle dichiarazioni inequivocabili rese dal verbalizzante e dal teste Senatori. Per la costruzione della voliera e l'edificazione del muro era necessario il permesso di costruzione avendo essi basamento e cordolo in cemento armato, che ha comportato una stabile trasformazione del territorio.
Circa il taglio del bosco di cui alla lett. d) della rubrica, la Corte di merito ha accertato e ritenuto che nell'arco di tempo intercorrente fra il Marzo ed il Luglio '03 esso era stato raso al suolo, a differenza di quanto fatto in precedenza, allorquando erano state salvaguardate le "matricine", sicche' il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e' stato legittimamente ritenuto esistente.
La richiesta di sospensione dei processi di primo e di secondo grado è stata correttamente rigettata perché le opere per le quali l'imputato è stato condannato non possono usufruire del condono edilizio, ne' di quello ambientale, in quanto non riguardano costruzioni residenziali, ne' si concretano in opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria di immobili siti in zona soggetta a vincolo ed, inoltre, erano state completate nel Luglio '03, vale a dire in epoca successiva al 31/3/03, termine ultimo per beneficiare dei detti condoni.
L'ignoranza inevitabile della legge penale viene invocata a sproposito.
La Corte Costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 364 del 23/3/'88, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. - nella parte in cui non escludeva dalla non scusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile - ha puntualizzato:
- che l'inevitabilità dell'errore sul divieto e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza non vanno misurati alla stregua di criteri "soggettivi puri", ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche, personali caratteristiche dell'agente, bensì secondo criteri oggettivi ed, anzitutto, in base a criteri "oggettivi puri" secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile solo nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato;
- che i casi da ultimo menzionati attengono, per lo più, all'oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad esempio per assoluta oscurità del testo legislativo), o ad un gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari;
- che il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per là loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali;
- che l'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità è concepibile solo quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale;
- che in relazione a tali categorie di reati sono prospettabili due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure;
- che mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, più che la possibilità di conoscenza della effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il dubbio eventuale attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione), nella seconda ipotesi è riservato al Giudice il compito di un'attenta valutazione delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato il dubbio sull'illiceità del fatto e se l'assenza di simile dubbio risulti discendere, in via principale, da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dell'agente, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.
È principio cardine del nostro ordinamento giuridico che l'ignoranza della legge penale non scusa e la Corte Costituzionale con là sentenza n. 364/'88 non lo ha abolito, ne' sminuito, avendo solo statuito che va considerato Come, in casi eccezionali, l'accertata ignoranza "inevitabile" della legge penale debba portare all'assoluzione dell'autore del fatto che ha agito in buona fede. Nella fattispecie in esame la legislazione in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, per quanto complessa, non ha dato luogo a contrasti interpretativi di grosso rilievo, ne' appare così astrusa da non potere essere compresa ed applicata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso proposto da AN AR avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 29/9/06 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008