Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 200
CASS
Sentenza 21 novembre 2007

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In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 200
    Data del deposito : 21 novembre 2007

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