Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto 1. Le notificazioni all'imputato detenuto ((, anche successive alla prima,)) sono ((sempre)) eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari ((, anche successive alla prima,)) sono eseguite a norma dell'articolo 157 ((, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1)) .
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari ((, anche successive alla prima,)) sono eseguite a norma dell'articolo 157 ((, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1)) .
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
Commentari • 84
- 1. Al vaglio delle sezioni unite: le forme della notificazione all’imputato detenuto e il regime di invaliditàValeria Petrino · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2020 · 216.63771
ESITO DEL PROCEDIMENTO: INAMMISSIBILITA' NORMATIVA DI RIFERIMENTI: articoli 156 e seguenti cod. proc. pen. […] L'intervento delle Sezioni Unite – 5.1 La notifica all'imputato detenuto deve essere effettuata nelle forme dell'articolo 156 cod. proc. pen. : le argomentazioni logiche e sistematiche a sostegno. 5.2. […] La disciplina della notifica nei confronti dell'imputato detenuto L'art. 156 cod. proc. pen. sancisce quale regola generale che le notifiche all'imputato detenuto vengano effettuate mediante consegna a mano nel luogo ove essi sono detenuti. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2021, n. 13978Provvedimento: […] che l'art 156/4 cpp prevede la consegna nel luogo di detenzione anche se il destinatario è detenuto per causa diversa da quella per la quale occorre procedere alla notifica, purchè la condizione di detenuto risulti dagli atti; […] Si è precisato, tuttavia, che dal combinato disposto degli artt 156 e 164 cpp è possibile desumere un canone interpretativo per il quale l'efficacia dell'elezione o dichiarazione di domicilio, effettuata prima o durante la detenzione, […] dunque, che la sospensione del'efficacía del modello di notifica su base volontaria in ipotesi di dichiarazione o elezione di domicilio, prevalendo quello legale previsto ex art 156 cpp, […]Leggi di più...
- nullità relativa·
- art. 180 cpp·
- dichiarazione false generalità·
- art. 181 cpp·
- notifica imputato detenuto·
- art. 164 cpp·
- art. 179 cpp·
- traduzione imputato detenuto·
- art. 184 cpp·
- art. 156 cpp