Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a familiare - definito nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario "capace e convivente, tale qualificatosi" - non è inficiata nel suo valore di "presunzione di conoscenza" dalla certificazione anagrafica attestante la residenza all'estero dell'imputato, in assenza di comprovate ragioni (ad esempio difficoltà dei rapporti con il familiare o di telecomunicazioni, ecc.) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", avrebbero potuto indurre a ritenere plausibile la non conoscenza. (In motivazione la Corte ha osservato che la convivenza rileva anche quando é soltanto temporanea e che la relativa nozione é comunque diversa da quella di coabitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2006, n. 30863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30863 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - rel. Presidente - del 09/05/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 722
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 40844/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 9 novembre 1995 dalla Corte d'Appello di Napoli, proposta da:
EN MI, nato il [...].
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Presidente Dott. LIONELLO MARINI;
lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte, nella persona del Dott. VINCENZO GERACI, il quale ha chiesto il rigetto della istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OV IC ha, a mezzo del proprio difensore, fatto richiesta, con atto presentato il 23 maggio 2005, di essere restituito nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza contumaciale di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Napoli in data 9 novembre 1995.
Con ordinanza in data 7 ottobre 2005 la Corte d'appello di Napoli, richiamato il disposto dell'art. 175 c.p.p., comma 4, ai sensi del quale la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare appartiene al giudice competente per l'impugnazione stessa, dichiarato la propria incompetenza funzionale ed ha trasmesso gli atti a questa Corte.
La richiesta di restituzione nel termine viene sorretta dall'affermazione che, pur risultando dalla relata dell'ufficiale giudiziario l'avvenuta notificazione in data 19 dicembre 2004 all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza (della quale, si afferma nella richiesta medesima, non può essere considerato un equipollente ai fini ex art. 175 c.p.p. la conoscenza acquisita in base alla esecuzione dell'ordine di carcerazione) in Ischia a mani della sorella OV LA TO, definita "capace e convivente, tale qualificatasi", costei non era in realtà convivente con l'imputato, il quale dall'1/6/2004 viveva in Ginevra (Svizzera), così come risultante dalla prodotta certificazione anagrafica, dalla quale emergeva, tra l'altro, che la sorella aveva un proprio nucleo familiare autonomo.
La richiesta va rigettata, per infondatezza del motivo posto a sostegno della medesima, dovendosi condividere quanto affermato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella propria requisitoria scritta datata 13 gennaio 2006.
Invero, in caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso, ed allo scopo è inidonea la produzione (come nel caso qui in esame) di certificati anagrafici recanti indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerato che la convivenza rileva anche quando è soltanto temporanea e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione (Cass. Sez. 6^ 1/2/2005, n. 9214, Zaratin;
conformi: Cass. Sez. 3^, 17/1/2003, n. 17661, Paglia;
Cass. Sez. 4^, 21/8/2002, n. 32209, Maresca;
Cass. Sez. 1^, 6/7/2000, n. 4872, Marciano;
Cass. Sez. 3^, 10/6/1999, n. 2183). Va inoltre considerato che non soltanto l'istante affida la richiesta alla mera labialità della sua affermazione di "non conoscenza", ma neppure esplicita le ragioni per le quali, a tutto concedere, la di lui sorella non lo avrebbe informato -in un'epoca in cui sono note le facilità di telecomunicazioni - della sentenza di condanna pur da lei "ritirata".
Orbene, posto che la normativa introdotta con il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in L. 22 aprile 2005, n. 60, ha mantenuto la collocazione del modificato art. 175 c.p.p. nel sistema codicistico delle notificazioni e deve perciò essere interpretata in linea con i principi ispiratori di detto sistema (non potendosi sostenere che il valore legale delle notificazioni rituali sia stato abolito per effetto della entrata in vigore della nuova normativa suddetta ed alla stregua dei principi codificati nella CEDU) e ritenuto che l'art. 175 c.p.p. modificato, ferma restando la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ne esclude soltanto il valore assoluto, investendo il giudice della verifica sulla contestata effettività della conoscenza e sulla consapevole rinuncia a comparire o ad impugnare, va affermato che, nel caso di specie, attesa la funzione probante dell'attestazione di convivenza rappresentata dall'Ufficiale Giudiziario, la mancata allegazione, da parte del richiedente, di plausibili ragioni (ad esempio, "difficoltà" dei rapporti dello OV con la sorella, la difficoltà di telecomunicazioni) che secondo l'id quod plerumque accidit avrebbero potuto indurre a ritenere plausibile quella "non conoscenza" soltanto labialmente affermata è di ostacolo a ritenere la fondatezza della deduzione così come proposta, con la conseguenza che la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione non può essere accolta.
Alla reiezione di detta richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2006