Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, l'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata se, ad un preliminare esame della stessa e del provvedimento genetico di applicazione della misura, non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 23365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23365 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO RA - Presidente - del 06/05/2014
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 814
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 2381/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
OT RA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza in data 23/12/2013 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Difensore dell'indagato, avv. Di Terlizzi Domenico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del 23/12/2013 con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON, in data 4/12/2013, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OT RA, per il delitto di cui all'art. 319 cod. pen.. Al OT si contesta in particolare di avere concordato, nella sua qualità di assessore alle politiche ambientali del Comune di Andria, il pagamento in suo favore della somma di un milione di Euro da parte dei proprietari dell'impresa AN di ON, affinché la procedura per l'assegnazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani fosse organizzata e condotta in guisa da conferire l'appalto alla stessa impresa AN: accordo corruttivo seguito effettivamente dal versamento in più tranches della somma di Euro 770.000. Ulteriore vantaggio connesso all'accordo era consistito, sempre secondo la prospettazione accusatoria, nell'assunzione ad opera dell'impresa AN, per la sede interessata dall'esecuzione del servizio appaltato, di 31 persone nominativamente indicate dallo stesso OT.
1.1. Nella prima parte del provvedimento impugnato il Tribunale milanese rende conto degli elementi di prova posti a sostegno dell'ordinanza cautelare, e delle contestazioni difensive sviluppate nell'udienza di riesame, tra le quali una eccezione concernente l'asserita incompetenza territoriale del Tribunale di ON. Va detto in effetti, fin d'ora, che l'11/10/2012, in esecuzione dell'accordo raggiunto tra esponenti della famiglia AN ed il OT, quest'ultimo si era incontrato con AN OR nella stazione Termini di Roma, e qui aveva ricevuto una busta contenente del denaro.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata disattesa dal Tribunale milanese in base all'assunto che "promessa corruttiva" o "accordo corruttivo" avrebbero avuto luogo a ON, così segnando la consumazione del reato ed il locus commissi delicti. Lo schema del reato progressivo, con eventuale variazione della competenza, si realizza secondo il Tribunale solo nel caso in cui, a reato già consumato, sopravviene l'integrale pagamento dell'utilità promessa dal corruttore. Quando manchi la prova di tale pagamento, o vi sia (come nella specie) soltanto quella di versamenti parziali, non potrebbe che aversi riguardo al luogo "in cui si è formato l'accordo corruttivo". E nella specie tale luogo, "in assenza di concreti elementi contrari", andrebbe individuato con riguardo alla sede della "impresa promittente", cioè appunto ON. Se poi mancassero informazioni anche a tale ultimo proposito, ma solo in questo caso, potrebbe essere invocato il disposto dell'art. 9 codice di rito, comma 1.
1.2. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale condivide la valutazione del Giudice cautelare circa il rischio di reiterazione di reati della stessa indole, non significativamente ridotto dalle intervenute dimissioni dall'incarico di assessore ad Andria, poiché OT sarebbe persona ben inserita negli ambienti politici ed istituzionali e potrebbe ottenere nuovi incarichi pubblici. Inoltre egli avrebbe manifestato vera professionalità nella vicenda corruttiva, presumibilmente non isolata, come dimostrerebbero ulteriori pendenze per fatti analoghi.
In punto di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, il Tribunale rileva che i fatti sono in corso di accertamento, anche per l'individuazione dei complici interni all'apparato amministrativo (la cui esistenza è dedotta dal livello della tangente ricevuta), e che l'indagato potrebbe facilmente ostacolare le indagini anche nell'ipotetica condizione di persona agli arresti domiciliari.
2. Con un primo gruppo di motivi - dedotti a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), - i Difensori dell'indagato assumono difetto di motivazione per travisamento del fatto, violazione della legge penale sostanziale (relativamente all'art. 319 cod. pen.), violazione della legge penale processuale (relativamente agli artt. 8, 9 e 291 cod. proc. pen.). Si ritiene, in sostanza, che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto rilevare l'incompetenza per territorio di quello monzese, ed assumere i conseguenti provvedimenti.
Secondo i ricorrenti, in particolare, il Giudice del riesame avrebbe trascurato una fonte di prova posta a sua conoscenza, cioè il verbale delle dichiarazioni rese, pochi giorni prima dell'udienza camerale, da AN OR (verbale formato il 18/12/2013 ed allegato in copia al ricorso). Nella ricostruzione di AN, l'accordo corruttivo era stato stipulato durante un incontro a Bari, ed i pagamenti più recenti erano stati effettuati a Roma. Ignorando tali indicazioni, e compiendo una affermazione priva del minimo supporto probatorio (cioè che a ON era stata effettuata la promessa corruttiva), il Tribunale avrebbe compiuto un essenziale travisamento della prova.
Per altro verso, sarebbe stato derogato l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza, per il quale tempo e luogo del commesso reato, nel delitto di corruzione, vanno individuati con riferimento all'accordo, se allo stesso non segue l'adempimento della promessa corruttiva, ed invece con riguardo all'ultima prestazione effettiva, qualora la stessa faccia seguito al negozio. I ricorrenti notano, per un verso, che l'accordo corruttivo s'era concluso a Bari, e dunque la competenza non sarebbe stata comunque riferibile al Giudice di ON. Per altro verso rilevano come sia del tutto "innovativa", e non sostenibile, la tesi del Tribunale secondo cui i pagamenti successivi rileverebbero solo se commisurati all'intero ammontare della prestazione promessa. In realtà, alla luce della giurisprudenza corrente, la competenza apparterrebbe al Tribunale di Roma, luogo delle ultime tre dazioni in favore del OT.
Secondo i Difensori questa Corte dovrebbe annullare non solo l'impugnata ordinanza, ma anche il provvedimento cautelare, emesso da Giudice incompetente senza ragioni di urgenza e comunque senza motivazione in proposito.
3. Ulteriori motivi di doglianza, dedotti a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), attengono alla questione delle esigenze cautelari.
3.1. Anzitutto il Tribunale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, insito nella disciplina dell'art. 309 cod. proc. pen., confermando il provvedimento restrittivo in base all'asserita esigenza di prevenire attività di ostacolo alle indagini: esigenza non ritenuta dal Giudice cautelare, che si era limitato a prospettare solo il rischio della reiterazione di comportamenti delittuosi.
3.2. In secondo luogo vi sarebbe mancanza di motivazione, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) relativamente alla sussistenza in concreto di rischi per la genuinità del procedimento di formazione della prova. Tali rischi sarebbero stati meramente enunciati, mentre la giurisprudenza avrebbe chiarito la necessità di indicare quali indagini dovrebbero essere preservate ed in che senso la misura disposta sarebbe utile e necessaria allo scopo.
3.3. Ancora - in violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d), - il Tribunale avrebbe omesso di fissare una data di scadenza della misura confermata, in relazione all'asserita necessità di tutela delle indagini.
3.4. Infine, derogando alla regola di adeguata motivazione in rapporto all'art. 271 c.p.p., comma 1, lett. a), la necessità di prevenire comportamenti delittuosi sarebbe stata affermata senza indicare la fonte di prova utilizzata per la misurazione del rischio, tanto più necessaria quando, come nella specie, l'interessato abbia dismesso la carica pubblica che avrebbe consentito il suo comportamento criminoso. Sarebbe illogico per altro verso, se riferito all'ipotizzata adeguatezza degli arresti domiciliari, il rilievo sul rischio dell'assunzione di nuovi incarichi pubblici, non ragionevolmente prospettabile, appunto, per una persona confinata nella propria abitazione.
4. Nelle more del giudizio, in data 16/04/2014, il Difensori del OT hanno depositato note difensive, di sostanziale conferma delle osservazioni svolte con il ricorso.
Quale che fosse il luogo in cui l'accordo corruttivo era stato raggiunto, la competenza dovrebbe essere fissata, in piana applicazione della giurisprudenza corrente, con riguardo al luogo dell'ultimo versamento, cioè Roma.
I Difensori, soprattutto, affermano che, una volta riscontrata l'incompetenza del Giudice del provvedimento impugnato, il Giudice dell'impugnazione (cioè, questa Corte) dovrebbe valutare se sussistessero, per l'applicazione della cautela, le condizioni indicate all'art. 291 c.p.p., comma 2, e cioè l'urgenza di dare assicurazione ad una delle esigenze cautelari indicate all'art. 274 cod. proc. pen.. Nel giudizio di legittimità tale verifica dovrebbe essere condotta in base alla motivazione del provvedimento cautelare, chiudendola negativamente ove, nella stessa, non siano indicate ragioni di urgenza atte a legittimare l'applicazione della misura ad opera del giudice incompetente.
Proprio questa sarebbe la situazione nel caso di specie. Di conseguenza, questa Corte non dovrebbe semplicemente dichiarare la incompetenza del Tribunale di ON. Dovrebbe, piuttosto, annullare senza rinvio tanto il provvedimento di riesame che l'ordinanza genetica del trattamento cautelare, disponendo nel contempo l'immediata liberazione del OT (che risulta al momento in condizione di arresti domiciliari).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui censura la deliberazione assunta dal Tribunale milanese in punto di competenza per territorio del Giudice che aveva adottato la misura oggetto del ricorso per riesame.
1.1. Il ricorrente sollecita una valutazione della competenza territoriale - certamente proponibile anche nel giudizio di legittimità (infra) - alla luce delle dichiarazioni confessorie rese da AN OR nel corso di un interrogatorio assunto dal Pubblico ministero in data 18/12/2003, poco prima dell'udienza camerale di riesame.
In sintesi, AN ha riferito che vi era stato un primo incontro a ON senza che venisse prospettata alcuna forma di corruzione. Solo in una successiva occasione, presso un negozio di divani collocato a Bari, OT aveva formulato una richiesta di denaro in vista del conferimento dell'appalto, quantificando in un milione e mezzo di Euro la propria pretesa. Vi erano stati, sempre nelle Puglie, due ulteriori incontri, e nel secondo, dopo una certa trattativa, si era concluso l'accordo al "prezzo" di un milione di Euro. Il denaro era stato versato in più rate. La prima, di 300.000 Euro, era stata pagata nelle mani dell'odierno ricorrente a Napoli. Ulteriori versamenti - almeno tre, per un importo complessivo finale di 770.000 Euro - erano stati effettuati a Roma, in due casi alla stazione Termini ed in uno nei pressi di Monte Citorio.
1.2. Non v'è alcun riscontro dell'assunto che il Tribunale abbia preso visione del verbale appena citato, per la verità formato immediatamente a ridosso dell'udienza, e non menzionato tra gli atti "visti" ai fini della decisione (l'epigrafe dell'ordinanza allude agli atti ricevuti dal Collegio il 16 dicembre precedente). Sembra ovvio che, se fossero state apprezzate, le indicazioni accusatorie del correo sarebbero state incluse tra gli elementi a sostegno della misura confermata.
Tuttavia può dirsi ugualmente che il Tribunale non avrebbe dovuto pervenire ad un rigetto dell'eccezione difensiva, cui si è determinato in forza di affermazioni indimostrate e dell'applicazione di erronei principi di diritto.
1.3. Nella prima prospettiva va considerata l'affermazione secondo la quale "la promessa corruttiva è stata formulata a ON", non rapportata ad alcuna fonte di prova, e non giustificata dalla motivazione del provvedimento impugnato, che trascura questo aspetto della questione. Tutto ciò senza dire che la "promessa corruttiva" risulta per sè rilevante, a norma dell'art. 322 cod. pen., solo quando non venga accolta, e cioè in casi pacificamente diversi da quello di specie, ove l'offerta è stata invece accettata, dando luogo ad un accordo corruttivo da qualificare ex art. 319 cod. pen. Non a caso, poche righe più tardi, nell'escludere la rilevanza dei pagamenti effettuati in punto di determinazione del locus commissi delicti, lo stesso Tribunale si è riferito ad un "accordo corruttivo". E tuttavia, ammettendo la carenza di informazioni dirette al proposito, la sua collocazione "nel luogo della sede dell'impresa" è stata affermata nella "assenza di concreti elementi contrari".
La regola di esperienza implicitamente evocata dal Tribunale - per la quale gli accordi corruttivi vengono di norma stipulati nella sede dell'impresa corruttrice, anche quando si tratta di appalti rilevanti da conferire in tutt'altra zona del Paese - appare davvero inaffidabile.
1.4. In ogni caso, lo stesso Tribunale ha dovuto prendere atto che, dopo l'accordo corruttivo, erano intervenuti, in luoghi diversi da ON, pagamenti esecutivi della prestazione promessa dal privato. Si è affermata però la loro irrilevanza, in applicazione del principio, enunciato senza alcuna giustificazione, che solo atti di completo adempimento della promessa corruttiva varrebbero ad integrare lo schema del reato progressivo e dunque ad incidere sul luogo (e, dovrebbe ritenersi, anche sul tempo) del commesso reato. Ora, anche dato che il Tribunale non contesta direttamente la giurisprudenza ormai consolidata sulla rilevanza delle prestazioni successive all'accordo, può ricordarsi sinteticamente come la stessa abbia trovato piena conferma ad opera delle Sezioni unite di questa Corte, in una decisione relativamente recente (Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010, Mills, rv. 246583): il pagamento "cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi una sorta di passaggio necessario da un minus (la promessa) ad un maius (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico ... la prima diventa un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti. Può quindi affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto della dazione o effettiva prestazione, come momento di maggiore concretezza dell'attività corruttiva nel quale rimane assorbita e si confonde l'eventuale promessa preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l'anzidetto aspetto fattuale non si verifichi, la promessa accettata". Inutile citare, nello stesso senso, le numerose pronunce antecedenti e conformi.
Piuttosto va notato che le Sezioni unite, sia pure incidentalmente, avevano preso in espressa considerazione l'ipotesi di pagamenti frazionati, in tutto equiparandola a quella dell'adempimento in unica soluzione: "deve rifiutarsi ... la tesi secondo cui la consumazione si collocherebbe al momento di perfezionamento dell'accordo, relegando la dazione effettiva, rateizzata o meno, nell'area del post factum non punibile" (nello stesso senso, in precedenza, Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006, rv. 234360). Non erano mancate del resto, nella giurisprudenza antecedente, occasioni utili ad affermare espressamente che la pluralità dei pagamenti esecutivi comporta il progressivo spostamento in avanti (e dunque nello spazio) della fase consumativa del reato, dovendosi dar rilevanza all'ultimo tra i versamenti (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 4300 del 19/03/1997, rv. 208886; Sez. 6, Sentenza n. 23248 del 7/02/2003, rv. 225669; Sez. 6, Sentenza n. 35118 del 09/07/2007, rv. 237288).
La soluzione appare ineluttabile, alla luce della giustificazione sistematica elaborata per sostenerla: se il pagamento è la forma "principale" del fatto corruttivo, ed approfondisce l'offesa tipica del reato, non potendo quindi essere degradato a post factum non punibile, sembra ovvia la necessaria rilevanza di ogni adempimento parziale, compreso l'ultimo, per il progressivo aggravamento che ne deriva della lesione recata al bene giuridico. La soluzione opposta appare priva di ogni giustificazione razionale.
1.5. Alla luce dei rilievi che precedono deve concludersi che, sulla base degli atti apprezzati dal Tribunale (e, in aggiunta, di quelli prodotti in allegato al ricorso), la competenza territoriale ad emettere un provvedimento cautelare per il fatto ascritto al OT non apparteneva al Tribunale di ON (e dunque, per il riesame, a quello di Milano), quanto piuttosto all'omologo Ufficio di Roma. È appena il caso si rilevare, per chiudere sul punto, che in senso contrario non potrebbe invocarsi la centralità dei AN, che operavano a ON, in un contesto che comprende diversi altri episodi corruttivi. Quand'anche per taluno dei coimputati la competenza territoriale per i fatti concernenti l'appalto riguardante il comune di Andria dovesse essere determinata in applicazione dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), e dunque in forza dell'appartenenza ad un disegno criminoso unitario comprendete delitti altrove commessi, l'evenienza sarebbe irrilevante per il OT. Si afferma ormai comunemente, infatti, che la competenza per connessione determinata in base alla continuazione, nel caso di concorso di più persone nel reato, opera solo per coloro che abbiano preso parte anche all'illecito che dovrebbe esercitare la vis actractiva (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 8526 del 09/01/2013, rv. 254924).
2. Stabilito allora che sono fondati i rilievi difensivi sull'incompetenza territoriale del Giudice della cautela, e che la competenza a conoscere del fatto contestato al ricorrente appartiene al Tribunale di Roma, occorre verificare se la questione possa essere posta nella sede presente, e quali debbano essere, in caso affermativo, le valutazioni ed i provvedimenti spettanti a questa Corte.
3. Da lungo tempo, ormai, non si discute la sindacabilità della competenza territoriale nel procedimento incidentale de libertate, anche con riguardo alla fase di legittimità. Sembra stabilizzarsi, inoltre, la giurisprudenza concernente l'oggetto e la struttura dei provvedimenti che spettano alla Corte di cassazione quando riscontra una violazione delle norme sulla competenza ad opera dei giudici della cautela.
3.1. Come ebbero a rilevare le Sezioni unite (Sentenza n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, rv. 199391), sarebbe singolare se si ammettesse un controllo sul provvedimento emesso dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 2, - controllo che investirebbe tanto la ricorrenza di gravi indizi ed esigenze cautelari, tanto l'urgenza della relativa assicurazione - e si disconoscesse invece l'ammissibilità dell'analogo controllo nel caso che il giudice non abbia rilevato la propria incompetenza. Fu anche aggiunto che la declaratoria negativa sulla competenza che intervenga ad opera del giudice dell'impugnazione non può che produrre gli stessi effetti di quella "originaria": non cioè l'illegittimità del provvedimento cautelare, e dunque il suo annullamento, ma la destabilizzazione dei suoi effetti, cioè la limitata (ulteriore) efficacia nel tempo, cui si riferisce l'art. 27 codice di rito.
Nello stesso contesto le Sezioni Unite avevano chiarito, in base ad un generalissimo principio di devoluzione del potere cautelare, ed in ossequio ad una esigenza di continuità del controllo sulla legalità dei trattamenti restrittivi, che il giudice dell'impugnazione conserva il potere-dovere di verifica dei presupposti legittimanti la compressione della libertà: "anche la Corte di cassazione, nei limiti del sindacato di legittimità consentitole, pur quando non sia stata direttamente investita dal ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha l'intrinseca e potenziale capacità di verificare la legittimità del provvedimento cautelare attraverso la ricognizione che è stata compiuta o è stata trascurata dal tribunale, in appello o in sede di riesame. Per l'esecuzione di tale verifica sono utilizzabili i parametri normativi di riferimento, in questi compresi quelli che regolano il presupposto di primario ed essenziale di qualsiasi provvedimento del giudice, la sua competenza". Ricordavano le Sezioni unite, evocando la disposizione oggi inserita nell'art. 111 Cost., comma 7, che la Carta fondamentale abilita direttamente la Cassazione a sindacare la legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale, la quale è certamente condizionata anche dall'osservanza delle regole in materia di competenza.
3.2. Dopo le statuizioni sommariamente richiamate si sono manifestate, nella giurisprudenza di questa Corte, tendenze non omologabili.
Si collocano su un primo versante diverse decisioni concernenti i poteri del tribunale del riesame che riconosca, in difformità dalla valutazione compiuta dal giudice cautelare, la violazione delle regole sulla competenza. In sintesi, tali decisioni esprimono il concetto che, proprio a cagione della rilevata incompetenza, il tribunale dovrebbe fare mera applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., senza potere di annullamento del provvedimento impugnato e quindi, in sostanza, senza valutazione circa il merito delle condizioni legittimanti l'adozione della cautela (Sez. 1, Sentenza n. 5968 del 30/11/1998, rv. 212196; Sez. 3, Sentenza n. 2787 del 07/09/1999, rv. 214519; Sez. 6, Sentenza n. 22480 del 16/05/2005, rv. 232237; Sez. 6, Sentenza n. 41006 del 05/12/2006, rv. 235443; Sez. 6, Sentenza n. 8971 del 17/01/2007, rv. 235919; Sez. 6, Sentenza n. 6858 del 17/01/2007, rv. 235629; Sez. 6, Sentenza n. 14649 del 19/03/2007, rv. 236486; Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 29/11/2012, rv. 254160). Altra parte della giurisprudenza, però, ha considerato paradossali le conseguenze dell'orientamento indicato, ove si nega il sindacato sull'urgenza che pacificamente si ammette quando il giudice della cautela ha emesso la misura ex art. 291 cod. proc. pen., ritardando il controllo di legittimità della misura proprio in una situazione già segnata da aspetti patologici. Si è quindi affermato un concomitante orientamento per il quale, rilevando l'incompetenza non dichiarata dal giudice della cautela, il giudice dell'impugnazione deve verificare il presupposto dell'urgenza. Con la precisazione, più volte ribadita, che la verifica in questione va operata in base alle risultanze processuali quando si tratti del riesame o dell'appello cautelare, e sulla base della motivazione dei provvedimenti di merito nell'ambito del giudizio di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 12944 del 18/02/2003, rv. 224250; Sez. 4, Sentenza n. 30328 del 21/06/2005, rv. 232027; Sez. 4, Sentenza n. 30027 del 13/07/2006, rv. 234825; Sez. 2, Sentenza n. 2076 del 18/12/2009, rv. 246258; Sentenza n. 17205 del 14/04/2010, rv. 246994). E con la conseguenza, tratta talvolta in modo esplicito, che la carenza delle ragioni urgenti di assicurazione della cautela comporta un potere-dovere di annullamento dell'ordinanza applicativa, contestualmente alla dichiarazione di incompetenza (si veda ancora, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 2242 del 12/12/2005, rv. 233025).
3.3. V'è per altro da segnalare un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza sul tema, che appare meglio compatibile con i dieta dell'ormai risalente pronuncia delle Sezioni unite, e soprattutto con le esigenze di rango costituzionale che occorre garantire nella disciplina della materia, prima fra tutte quella della continuità del controllo sulla legalità dei trattamenti restrittivi. In alcune decisioni si è stabilito, appunto, che il giudice della impugnazione, quand'anche riscontri in astratto l'urgenza del provvedimento cautelare, non può prescindere da una verifica delle relative esigenze. Ed il ragionamento si estende "naturalmente" ad un controllo circa la tenuta del quadro indiziario, senza la quale mancherebbe una effettiva necessità cautelare. La preoccupazione, più o meno esplicitamente espressa, è quella di evitare che proprio l'anomalo comportamento tenuto dal giudice cautelare (emettere un provvedimento senza riconoscere la propria incompetenza) finisca con il comportare un (ulteriore) rinvio della verifica di legalità della restrizione in atto. Dunque devono "essere presi in esame anche i gravi indizi di colpevolezza ... ritenendo che, pur nell'assenza di una specifica previsione normativa sul tema nell'art. 291 cod. proc. pen., quest'ultima disposizione implicitamente preveda questa soluzione, che è conforme al dettato costituzionale dell'art. 111 Cost.". E la necessità si pone anche in fase di legittimità,
sebbene il controllo, in tal caso, debba "essere svolto nei limiti di una indagine condotta sulla base dei due provvedimenti di merito, che vanno considerati congiuntamente, al solo fine di stabilire se il quadro indiziario sia sussistente" (Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/06/2007, rv. 237268). Occorre naturalmente valutare quali siano le conseguenze, nella specifica prospettiva del giudizio di cassazione, dei vari possibili esiti del sindacato. Secondo l'innovativa decisione fin qui citata, la mancanza dei requisiti fondamentali indicati deve comportare l'annullamento (dell'ordinanza di riesame e) dell'ordinanza cautelare, con liberazione dell'interessato e trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. Nel caso invece vi sia "tenuta" della decisione cautelare (anche ed eventualmente in presenza di vizi della motivazione del provvedimento di riesame), non vi dovrebbe essere annullamento, ma solo l'indicata trasmissione degli atti, affinché il giudice competente possa compiere le valutazioni di propria pertinenza (compreso il sindacato su eventuali carenze motivazionali dell'ordinanza di riesame).
Il "sistema" è stato ripreso ed ulteriormente definito con una recente decisione sugli stessi temi. A proposito del requisito di urgenza, in particolare, si è notato come non possa bastare l'ovvia considerazione che ogni cautela è per se stessa urgente, dovendo trovare legittimazione il fatto che il provvedimento restrittivo sia stato emesso da un giudice diverso da quello competente. L'urgenza - si è detto - deve essere valutata in Cassazione sulla base degli elementi che emergono dal provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 10208 del 31/01/2013, rv. 255064). Una distonia si rileva, tra i due provvedimenti citati da ultimo, solo quanto alle conseguenze che il giudice di legittimità deve trarre - in presenza delle condizioni "sostanziali" per la prosecuzione "provvisoria" della cautela - dalla constatata erroneità del giudizio del tribunale del riesame circa la competenza del giudice cautelare. La sentenza più recente ha infatti provveduto ad un annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non esteso al provvedimento applicativo, dichiarando la competenza di un diverso tribunale ed ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.
3.4. Il Collegio ritiene di aderire ai più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, per le ragioni già sostanzialmente esposte e con le precisazioni che seguono.
Non v'è dubbio, anche in base alla lettera dell'art. 27 cod. proc. pen., che l'incompetenza del giudice della cautela possa essere riconosciuta anche successivamente all'adozione della misura ed anche nell'ambito dei giudizi impugnatori. Quando si verifica tale ultima eventualità, la constatazione dell'incompetenza non implica una accertata invalidità del provvedimento genetico, ma solo una sua "destabilizzazione": una scelta legislativa di bilanciamento tra la necessità che la questione sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale e l'esigenza che interessi primari della collettività non subiscano un pregiudizio eventualmente irreparabile (si vedano, in proposito, i perspicui rilievi svolti dalle Sezioni unite con la già citata sentenza n. 19/1994). Occorre, per altro, che la prosecuzione pur "provvisoria" del trattamento restrittivo trovi legittimazione in tutte le condizioni che autorizzano il giudice incompetente alla relativa instaurazione, muovendo dai gravi indizi per approdare ad esigenze di cautela qualificate da una particolare urgenza. Sarebbe un paradosso, come si è già notato, se la constatazione dell'incompetenza valesse a rinviare, nella procedura di impugnazione, la verifica delle condizioni fondamentali per la legalità della cautela. Ed il ragionamento non può che valere anche per il giudizio di legittimità, con la precisazione che il controllo può essere condotto solo secondo il suo schema tipico, cioè attraverso una valutazione degli elementi prospettati nella motivazione dell'ordinanza applicativa e/o del provvedimento di riesame.
A proposito del sindacato circa l'urgenza, deve convenirsi che non ogni misura cautelare è urgente in quanto tale. Ma neppure può essere pretesa, a fini di verifica positiva del requisito, l'esistenza di una motivazione esplicita circa un'urgenza rilevante a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 2, (come invece si suggerisce dal ricorrente). Proprio l'errore in punto di competenza commesso dal giudice della cautela e da quello del riesame, nelle ipotesi allo studio, implica che costoro non abbiano avvertito la necessità di giustificare i provvedimenti assunti in base ad una urgenza qualificata. Si tratterà dunque di valutare, sia pure sulla scorta dei soli elementi valorizzati da quei giudici, se emergano nel caso concreto ragioni utili a legittimare una pur breve dilazione del trattamento in attesa dell'intervento ad opera del giudice competente.
Il Collegio concorda sul fatto che, conclusa negativamente la verifica in punto di gravi indizi o esigenze cautelari ad assicurazione urgente, la Corte di legittimità dovrebbe annullare il provvedimento di riesame e quello genetico, così interrompendo immediatamente l'esecuzione della cautela. Nel caso contrario, ferma restando la dichiarazione di incompetenza produttiva degli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen., non si ritiene debba essere annullato l'impugnato provvedimento di riesame (così come invece stabilito dal più recente tra gli arresti sul tema).
L'annullamento non potrebbe essere disposto con rinvio, per l'ovvia ragione che rimetterebbe al giudice già dichiarato incompetente una determinazione che non gli spetta. Ma neppure sembra necessario o comunque richiesto un annullamento senza rinvio, che eliminerebbe un passaggio rilevante della procedura de libertate, produttivo di effetti nella determinazione della fattispecie processuale di efficacia "prorogata". Detto annullamento sarebbe disposto in eccedenza rispetto alla conseguenza tipica ed esclusiva dell'accertamento di incompetenza, cioè la destabilizzazione dell'efficacia nel tempo del provvedimento impositivo. Ciò che conta, quando il giudice dell'impugnazione afferma per primo l'incompetenza, è che si creino le condizioni di operatività dell'art. 27 cod. proc. pen., affinché il giudice competente possa nei termini reiterare la cautela o, in mancanza, si determini l'inefficacia della misura.
Non a caso, all'esito di entrambe le sentenze cui finora si è fatto riferimento, il procedimento è "ricominciato" con la diretta investitura del pubblico ministero presso il giudice dichiarato competente, affinché la misura venisse da questi eventualmente reiterata, prima d'una rinnovata e solo eventuale procedura di riesame innanzi al tribunale distrettuale.
4. Alla luce dei principi enunciati nel paragrafo che precede, va rapidamente osservato come, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per un annullamento del provvedimento impugnato e dell'ordinanza cautelare, pur dovendosi dichiarare l'incompetenza del giudice che procede a favore del Tribunale di Roma.
4.1. Dalla motivazione dei provvedimenti de quibus emergono ampiamente, ed in primo luogo, gravi indizi di responsabilità del OT per il reato ascrittogli. Le prime ed inequivoche notizie sulla tangente "barese" erano emerse da un colloquio tra AN LO e la figlia TR, tenuto il 13/06/2012 a proposito della preparazione della provvista per il pagamento di tangenti, durante il quale si era fatto riferimento ad un milione di Euro "di Bari". Nei giorni successivi vi erano stati riferimenti al procedimento aperto a AN per fatti analoghi a quelli odierni (che ha coinvolto anche OT), allo "assessore" (mai contattato direttamente con mezzi che lasciassero tracce) e ad Andria. L'ordinanza cautelare, alle pp. 106 e seguenti, descrive in dettaglio le ulteriori conversazioni pertinenti alla vicenda, fino a giungere alla data dell'11/10/2012, allorquando AN OR aveva personalmente incontrato l'odierno ricorrente alla stazione Termini di Roma, consegnandogli tra mille cautele una busta con il denaro:
del che è rimasta amplissima traccia documentale tanto in forza di intercettazioni telefoniche ed ambientali, tanto in ragione dei controlli sullo spostamento dei telefoni cellulari in uso agli interessati, tanto ed infine grazie alle riprese televisive che hanno immortalato OT ed il suo interlocutore.
Anche il provvedimento di riesame contiene una sintesi più che adeguata delle risultanze. Risultanze che - è appena il caso di aggiungere - sono ulteriormente confermate dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del AN.
Può essere utile notare, infine, che il ricorso qui in esame non sviluppa censure quanto alla gravità del quadro indiziario concernente l'interessato.
4.2. In punto di sussistenza delle esigenze cautelari indicate all'art. 274 cod. proc. pen., il Giudice di prime cure ha sostanzialmente posto in rilievo la professionalità delinquenziale che, nella prospettiva di valutazione tipica della sede, può essere attribuita al ricorrente. Professionalità desunta dalla gravità del fatto (appalto di valore notevolissimo, con tangente di portata adeguata), dalla sua concomitanza con altri fatti analoghi per i quali si procede separatamente, dalle modalità di conduzione dell'affare (uso di intermediari, spegnimento del cellulare durante gli spostamenti decisivi, ecc.). Dalle indicate circostanze si è dedotta, con giudizio espressamente confermato in sede di riesame, l'esistenza di un forte rischio di reiterazione di condotte delittuose della stessa indole, tenuto conto che all'epoca del provvedimento restrittivo il OT ancora esercitava funzioni pubbliche, e che andava comunque interrotto ogni contatto con persone coinvolte nei fatti di causa. L'appartenenza ad una rete politico- affaristica, capace in ipotesi di condizionare appalti di grande rilevanza economica e politica, consente di prendere parte a vicende corruttive indipendentemente dalla personale titolarità di una carica pubblica.
Il riferimento a rischi di inquinamento della prova - in una fattispecie concreta che, anche per l'entità della tangente, aveva plausibilmente coinvolto diversi pubblici amministratori - si è fatto più esteso ed esplicito nel provvedimento di riesame, allorquando si è preso atto delle dimissioni medio tempore intervenute dalla carica di assessore comunale, ma ugualmente si è ritenuta la perdurante necessità della cautela. Ciò alla luce dei contatti ancora vantati dal OT, tali da favorire l'acquisizione di nuovi incarichi, e comunque per la necessità ancora attuale di prevenire attività di inquinamento della prova, rispetto alle quali la misura degli arresti domiciliari non è parsa al momento adeguata (risulta per altro applicata successivamente).
Si tratta di giudizi di fatto, non motivati in modo incongruo o mediante mere formule di stile, i quali dunque non possono essere ammissibilmente sindacati da questa Corte, e che valgono ad integrare quella situazione legittimante, per l'ulteriore prosecuzione della cautela, di cui ampiamente si è detto nel paragrafo che precede.
4.3. Per quanto possa occorrere (la giurisprudenza richiamata ha escluso un potere-dovere di sindacato sulla motivazione del provvedimento di riesame), può aggiungersi che le censure difensive sul punto risultano infondate.
Non è affatto esigibile, e già in sostanza si è detto, che la prognosi circa la reiterazione di comportamenti delittuosi - tratta da elementi puntualmente indicati dai Giudici di merito - si spinga fino ad una sorta di previsione in dettaglio degli illeciti che potrebbero essere commessi in assenza della cautela. Quanto alla genuinità del procedimento di formazione della prova, va per un verso ribadito come la relativa esigenza di tutela, per quanto con una espressione assai sintetica e non particolarmente lineare, era stata individuata anche dal Giudice per le indagini preliminari ("essendo necessario troncare in radice ogni potenziale contatto con gli affari pubblici affidati alle sue cure e alle persone che possono avere avuto contatti al riguardo").
In ogni caso, per ciò che attiene alle misure di cautela personale (altra questione è quella del sequestro), la giurisprudenza ha più volte stabilito la possibilità per il giudice del riesame di confermare un provvedimento restrittivo anche per l'assicurazione di esigenze diverse da quelle individuate nel provvedimento applicativo (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 26317 del 29/93/2007, rv. 237567). Per altro verso ancora, è ormai stabile l'orientamento che esclude la necessità della fissazione di un termine massimo di durata per la misura disposta in relazione a possibili attività di inquinamento della prova, quando la cautela sia stata giustificata anche in rapporto a diverse ed ulteriori esigenze (da ultimo, Sez. 6, sentenza n. 41632 del 17/07/2013, rv. 257802).
4.4. Resta da stabilire, a questo punto, se risulti dai provvedimenti de quibus che il Giudice monzese avrebbe potuto adottare la misura applicata nei confronti del OT, a mente dell'art. 291 c.p.p., comma 2, nonostante la propria incompetenza per territorio.
Va ricordato, a questo proposito, che la peculiare urgenza dell'adempimento non potrebbe essere disconosciuta rilevando l'assenza di una esplicita motivazione al riguardo, che, nella prospettiva dell'asserita loro competenza, i Giudici della cautela non avrebbero avuto ragione di illustrare.
Ugualmente però si desume, dai rilievi svolti nell'ultima parte del provvedimento confermato dall'ordinanza di riesame, che l'iniziativa cautelare poteva considerarsi effettivamente urgente. I principali indagati, ed in particolare i AN, avevano avuto ripetuti segnali di indagini sugli appalti che li vedevano coinvolti. Per un verso, e nondimeno, avevano proseguito la propria attività criminosa, e per l'altro si erano dati ad attività di ostacolo alle indagini distruggendo "appunti compromettenti" (p. 307 dell'ordinanza cautelare) e, nel caso di AN OR, dandosi addirittura ad una sorta di latitanza preventiva (p. 306). A tale IN ET, sia pure con riguardo ad epoca relativamente risalente, è specificamente contestata una attività di favoreggiamento consistita nel collaborare alla distruzione di materiali documentali detenuti da altri collaboratori dei AN (capo U della rubrica).
Secondo il Giudice cautelare "gli indagati sono persone che ad ogni sentore di pericolo elaborano strategie per ovviare ai controlli" (p. 307), tanto che, ad esempio con riguardo a LI LO (depositario dei fondi neri del gruppo), si è prospettato "il concreto pericolo di ulteriori carte false per occultare la provvista AN".
Si tratta di notazioni non direttamente riferibili al OT, ma sufficienti a lumeggiare la peculiare urgenza dell'iniziativa cautelare sui fatti riferibili ai AN, e, per conseguenza di questa, con riguardo ai correi degli stessi AN, non essendo ovviamente concepibile una scelta di deliberato frazionamento delle contestazioni.
5. Non resta che enunciare in sintesi le conclusioni progressivamente maturate.
Il ricorso va accolto nella parte in cui deduce che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto rilevare l'incompetenza territoriale del Giudice procedente, con i provvedimenti di conseguenza. Lo stesso ricorso è, nel resto, infondato.
La incompetenza del Tribunale che ha disposto la cautela va direttamente rilevata da questa Corte, con relativa declaratoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 cod. proc. pen.. Non sussistono, invece, le condizioni per un annullamento dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare in corso di esecuzione.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di ON e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014