Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l'art. 309, comma nono, cod.proc.pen. consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 26317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26317 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 00756
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 002255/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IZ, N. IL 29/08/1962;
avverso ORDINANZA del 07/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso con il rigetto.
Udito il difensore Avv. PIERGENTILI PIROMALLO N..
RITENUTO IN FATTO
Che la difesa di MA NI propone ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato confermato il provvedimento 29 ottobre 2005 di custodia cautelare in carcere adottato nei confronti di NI dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per il delitto di concussione;
che, pone in rilevo l'ordinanza impugnata, MA NI - indagato per il reato di concussione per avere, quale ufficiale della guardia di finanza e abusando di tale qualità e funzione, costretto e indotto il legale rappresentante e il presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa Bi.Esse a consegnargli somme di danaro per intervenire nel corso di una verifica tributaria allo scopo di evitare l'accertamento di ulteriori illeciti - è stato arrestato in flagranza di reato, a seguito di intercettazioni attivate su denuncia delle persone offese;
che il giudice del riesame, nonostante la difesa abbia rinunciato a discutere in sede di riesame della gravità indiziaria, ha ritenuto di descrivere le modalità dei fatti e gli elementi in base ai quale è stato dato avvio alle indagini, per dar conto, oltre che della gravità indiziaria, anche della corretta qualificazione giuridica a essi attribuita con l'ordinanza cautelare;
che, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale non ha condiviso la decisione del giudice cautelare di limitarle soltanto al pericolo di inquinamento probatorio e per la durata non superiore a trenta giorni, ha accolto il petitum del pubblico ministero volto a giustificare la custodia in carcere anche per il pericolo di reiterazione e, dato conto della giurisprudenza di legittimità sulla esclusione di preclusioni per la rivalutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle considerate dal giudice in sede di applicazione della misura, ha considerato la situazione descritta negli atti d'indagine tale da rilevare anche un attuale e concreto pericolo di reiterazione;
che le esigenze di inquinamento probatorio, ab origine poste a fondamento del provvedimento cautelare, rendono incontrovertibile per il giudice del riesame la adeguatezza della custodia cautelare in carcere volta a evitare contatti con le parti offese e ogni pregiudizio per la genuinità degli elementi di prova con la collaborazione di altre soggetti intervenuti nella vicenda;
che le specifiche modalità esecutive dei fatti, come emerse dalle conversazioni intercettate, la documentazioni acquisita e il tenore di vita dell'indagato davano conto di una tecnica operativa già collaudata da tempo per condotte criminose analoghe e costituivano indici sintomatici del pericolo di reiterazione e "un disegno volto ad assorbire vantaggi reddituali" in pregiudizio di altre tipologie di aziende;
che la difesa del ricorrente deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 9, e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta conferma del provvedimento impugnato anziché alla sua concreta riforma in senso sfavorevole all'indagato;
che la decisione del giudice del riesame, ad avviso del ricorrente, ha determinato in concreto una refomatio in peius del provvedimento ab orgine adottato per la durata di trenta giorni in relazione solo alle esigenze di inquinamento probatorio, riconoscendo, peraltro in termini non corretti rispetto alla previsione normativa, la sussistenza di un pericolo di protrazione degli effetti e delle condotte lesive legate al reato contestato, senza dare conto invece del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole;
che il ricorrente ritiene preclusa per il giudice del riesame, in base alle norme che regolano i suoi poteri cognitivi, l'individuazione di esigenze cautelari diverse rispetto a quelle riconosciute dal giudice con il provvedimento impositivo, e, comunque, tali da incidere sulla durata della custodia cautelare;
che, con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2 c) bis e il difetto di motivazione,
sotto il profilo della mancanza e della mera apparenza, in ordine alle ragioni per le quali la misura della custodia cautelare in carcere non avrebbe potuto essere sostituita con altra misura meno afflittiva per soddisfare le esigenze di inquinamento probatorio e quelle dovute al pericolo di reiterazione;
che l'ordinanza impugnata non ha, ad avviso del ricorrente, esposto le specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con altra misura meno grave, violazione prevista a pena di nullità dall'art. 292 c.p.p., comma 2 c) bis;
che gli argomenti posti a fondamento della scelta della misura si traducono in mere illazioni sfornite di ogni concretezza, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, mentre in ordine al pericolo di reiterazione le indicazioni poste in rilievo si riferiscono a comportamenti illeciti indimostrati e privi di ogni giustificazione;
che, ad avviso della difesa, la misura più adeguata avrebbe dovuto essere quella della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio, misura già peraltro adottata dall'autorità amministrativa competente lo stesso giorno del deposito del provvedimento impugnato;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è infondato in ogni sua articolazione sia per i profili riguardanti le censure di violazione di legge che per quelli di difetto di motivazione, essendo quest'ultimi volti a censurare scelte del giudice cautelare confermate con adeguate e coerenti giustificazioni dal giudice del riesame;
che il giudice del riesame ha correttamente esercitato il proprio potere cognitivo e ha dato conto degli elementi concreti e attuali per i quali, la custodia cautelare in carcere fosse da giustificare anche per il pericolo di reiterazione;
che questa Corte si è già espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che in sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309 c.p.p., comma 9, là dove consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, 10 gennaio 2000, dep. 4 marzo 2000, n. 51);
che il riesame delle misure cautelari non è soggetto al vincolo del principio "tantum devolutum quantum appellatum" e, di conseguenza, neppure al divieto di "reformatio in peius", e pertanto il Tribunale può confermare, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9, il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli del primo giudice e così legittimamente confermare la misura cautelare per esigenze volte a evitare, oltre che l'inquinamento probatorio, il pericolo di reiterazione (Sez. 4, 14 novembre 1997, dep. 30 dicembre 1997, n. 2967);
che, si è già detto in narrativa, il giudice del riesame si e adeguatamente espresso sulla correttezza delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare e sulla prognosi di reiterazione, ulteriormente ritenuta in base ad elementi specificamente indicati e argomentati;
che tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un'ulteriore attività delittuosa;
che il giudice del riesame ha posto l'accento, ai fini dell'adeguatezza della misura disposta, sulle concrete condotte criminose ascritte a MA NI e sul ruolo svolto nella dinamica dell'azione delittuosa, mettendo in rilievo l'attualità del pericolo di inquinamento e di quello di reiterazione;
che, pertanto, un insieme di circostanze per il giudice del riesame rendono incontrovertibile la permanenza del pericolo di reiterazione e giustificano la prosecuzione della custodia in carcere;
che non ha rilievo alcuno la sospensione dalle funzioni dell'indagato in applicazione del principio di diritto, oramai uniforme, che nei reati contro la pubblica amministrazione, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata (Sez. 6, 10 marzo 2004, Pierri, dep. 11 maggio 2004, n. 22377; id. 28 gennaio 1997 Ortolano, dep. 14 maggio 1997, n. 285);
che il limite del sindacato di legittimità - inteso nel senso che alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto alle scelte in concreto effettate - non può che riguardare anche le esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione sui parametri normativi previsti per formulare la prognosi di pericolosità;
che, pertanto, gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare e delle condizioni richieste per la permanenza della custodia come ab origine disposta;
che il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007