Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
Spetta al giudice di legittimità che abbia rilevato d'ufficio e dichiarato l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura cautelare valutare la sussistenza del presupposto dell'urgenza - che, ex art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, ancorché incompetente - desumibile, in sede di legittimità, dalla motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che sussistendo un difetto di motivazione sul punto, il giudice dell'impugnazione con la declaratoria di incompetenza deve annullare l'ordinanza cautelare, essendo in tal caso inoperante l'art. 27 cod. proc. pen. che statuisce la provvisoria efficacia del provvedimento cautelare, conseguente anche all'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione, ma sempre subordinata al presupposto dell'urgenza.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1271
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037808/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IV, N. IL 08/01/1968;
2) IA RO, N. IL 28/10/1956;
avverso ORDINANZA del 10/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NAPPI ANIELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico che conclude con il rigetto del ricorso del ET e per l'annullamento con rinvio del ricorso di AL;
Udito il difensore avv. D'Amico Angelo di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha applicato in sede di riesame la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in sostituzione degli arresti domiciliari, a ET VA, maresciallo dell'esercito, e ER AL, funzionario dell'Ospedale Galliera di Genova, entrambi sottoposti a indagini per i delitti di corruzione contestati come commessi in Roma e in Genova in relazione alle forniture da mensa e ad appalti commissionati alla Gama s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Verona il 18 febbraio 2004. Ricorrono per Cassazione gli indagati con distinti atti di impugnazione.
VA ET propone un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato le chiamate in correità provenienti da coimputati interessati a sottrarsi alle proprie responsabilità e abbiano omesso di considerare la dimostrata impossibilità della contestata fatturazione di un numero di pasti superiore a quelli effettivamente consumati nella mensa da lui coordinata.
ER AL propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente posto a fondamento della decisione una chiamata in correità priva di riscontri.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto cautelare della misura, lamentando l'omessa considerazione del suo stato di incensurato, per di più sospeso dall'ufficio.
2. Va preliminarmente rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, tanto imponendo l'art. 21 c.p.p., comma 2, nella fase delle indagini preliminari.
Secondo quanto prevede l'art. 22 c.p.p., invero, il Giudice per le indagini preliminari, richiesto di adottare un qualsiasi provvedimento, inclusa l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare, può dichiarare la propria incompetenza e rifiutarsi di provvedere nel merito, restituendo gli atti al pubblico ministero. Tuttavia l'art. 291 c.p.p., comma 2, stabilisce che, quando sia richiesto di applicare una misura cautelare personale, il Giudice che, pur riconoscendosi incompetente, accerti l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, deve disporre la misura necessaria con lo stesso provvedimento con il quale si dichiara incompetente. Può ben dirsi allora che l'art. 291 c.p.p., comma 2, pone un limite al dettato normativo dell'art. 22 c.p.p., escludendo che il Giudice per le indagini preliminari possa rifiutare per ragioni di competenza l'applicazione di una misura cautelare urgente. E poiché l'art. 291 c.p.p. è applicabile in qualsiasi fase del procedimento, ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, quand'anche il Giudice rilevi la propria incompetenza, dovrà pur sempre esaminare nel merito la richiesta di misura cautelare personale, perché sarà legittimato a rigettarla solo quando la misura di cui sussistano i presupposti non risulti urgente.
È ben difficile, però, che l'accertata esistenza di alcuna delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. possa consentire di ritenere non urgente la misura cautelare. E ciò significa che di regola l'incompetenza del Giudice adito è irrilevante ai fini della decisione su una richiesta di applicazione di misure cautelari personali.
A limitare il rigore di questa disciplina sta, tuttavia, l'art. 27 c.p.p., il quale stabilisce che "le misure cautelari disposte dal
Giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il Giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321". Sicché è vero che di regola l'incompetenza non esime il Giudice dal provvedere nel merito della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, ma è anche vero che il provvedimento adottato dal Giudice incompetente ha un'efficacia solo provvisoria, richiedendo, comunque, l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Giudice competente.
Basandosi su questa norma, la giurisprudenza ha ritenuto che l'incompetenza, per qualsiasi causa, del Giudice che ha adottato una misura cautelare possa essere dedotta con le impugnazioni de libertate e riconosciuta dal Giudice del riesame o dalla Corte di Cassazione;
con la conseguenza che anche l'incompetenza dichiarata dal Giudice dell'impugnazione rende provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare (Cass., sez. 3^, 7 settembre 1999, De Luca, m. 214519, Cass., sez. 1^, 30 novembre 1998, Damia, m. 212196, Cass., sez. 5^, 17 novembre 1998, Morabito, m. 212160, Cass., sez. un., 20 luglio 1994, De Lorenzo, m. 198217; Cass., sez. un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, m. 199393).
In realtà una parte della giurisprudenza sostiene che l'incompetenza non è deducibile come vizio del provvedimento cautelare, in quanto non ne determina la nullità (Cass., sez. 2^, 10 gennaio 1994, Di Maria, m. 196525). Ma a questa giurisprudenza si può obiettare che la decisione del Giudice dell'impugnazione è sempre in qualche modo sostitutiva o integrativa del provvedimento impugnato;
e deve, pertanto, averne i medesimi effetti, anche se la dichiarazione d'incompetenza non ne comporta l'invalidità. E del resto un'indicazione in tal senso si desume certamente dall'art. 32 c.p.p., comma 3, che prevede espressamente l'applicazione dell'art. 27 c.p.p.
anche in conseguenza della risoluzione di conflitti di competenza da parte della Corte di Cassazione. Sicché è condivisibile l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale anche la dichiarazione d'incompetenza pronunciata nel giudizio di legittimità rende precaria, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., la misura cautelare disposta dal Giudice incompetente.
D'altro canto, perché la misura cautelare risulti validamente, benché precariamente, adottata dal Giudice incompetente, è pur sempre necessario che, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare. E se è vero che difficilmente un'esigenza cautelare può risultare non urgente, non può tuttavia escludersi che una tale evenienza si dia;
non è escluso, cioè, che si manifesti rilevante l'interrogativo circa l'effettiva urgenza di provvedere all'applicazione di una misura cautelare di cui pure sussistano i presupposti. In questi casi, se l'incompetenza è rilevata dallo stesso Giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell'urgenza di provvedere, esplicitamente richiesto dall'art. 291 c.p.p., comma 2; se, invece, l'incompetenza è rilevata dal Giudice dell'impugnazione, il presupposto dell'urgenza deve essere direttamente verificato da tale Giudice: con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità. Nel caso in esame è certamente da escludere che la competenza per i reati di corruzione appartenga al Tribunale di Verona, come si desume dalla stessa contestazione degli addebiti, perché nella giurisprudenza di questa è indiscusso che "la contestazione ad un indagato di più reati commessi in diverse circoscrizioni territoriali e riuniti dal vincolo della continuazione non comporta lo spostamento della competenza territoriale per connessione quando vi siano altri coindagati per i quali non sussiste connessione in quanto l'interesse di quel soggetto alla trattazione unitaria dei fatti a lui addebitati non può pregiudicare l'interesse degli altri a non essere sottratti al Giudice naturale" (Cass., sez. 6^, 2 ottobre 2003, Mana, m. 226940, Cass., sez. 1^, 10 giugno 2004, La Perna, m. 229533). Sicché la contestazione agli amministratori della Sama s.p.a. dei reati di bancarotta commessi a Verona non comporta l'attrazione alla competenza di quel Tribunale anche dei reati di corruzione che si assumono commessi in Genova e in Roma dagli attuali ricorrenti.
Si deve pertanto concludere con la dichiarazione dell'incompetenza del Tribunale di Verona, cui consegue l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. in ordine all'efficacia della misura applicata al ricorrente.
Alla dichiarazione d'incompetenza consegue altresì l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza del riesame sia dell'ordinanza cautelare, perché ne' dalla motivazione di nessuno dei due provvedimenti è dato desumere indicazioni relative all'effettiva urgenza di provvedere in via cautelare in ordine a fatti risalenti a quattro anni addietro.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale Verona, essendo competente il Tribunale di Genova per AL e il Tribunale di Roma per ET, e annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza cautelare.
Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006