Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento né la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., annulli la misura cautelare personale, trasmettendo gli atti al G.i.p. territorialmente competente.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2006, n. 41006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41006 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/12/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2138
Dott. DI CASOLA AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38825/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF AR, n. a Lucerna (CH) il 29 maggio 1981;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 4 agosto 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato la incompetenza territoriale del G.i.p del Tribunale di Lecce - in favore della autorità giudiziaria di Bari - relativamente alla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19 luglio 2006 nei confronti di AR OF, indagato per i reati di detenzione continuata di sostanze stupefacenti (in Locorotondo, nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2000) e per detenzione e porto di un fucile (in Fasano - Pezze di Greco, accertato il 4 ottobre 2004). Ha conseguentemente annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce del 19 luglio 2006 "in applicazione analogica dell'art. 24 c.p.p.", dopo avere valutato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ritenendo, peraltro, contrariamente a quanto reputato dal G.i.p., che le esigenze cautelari non rivestissero carattere di urgenza idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 2, l'adozione di misure cautelari da parte del G.i.p. incompetente.
Il Collegio ha sostenuto - richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che spetta al tribunale del riesame affrontare la questione della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e che ha altresì affermato che il tribunale ha anche tutti i poteri del giudice a quo - di avere la possibilità di emettere, nel caso in cui riconosca incompetente quest'ultimo, ove non ritenga sussistenti ragioni di urgenza, di annullare il provvedimento coercitivo emesso dal giudice incompetente e di disporre la scarcerazione dell'indagato detenuto (cita Cass., sez. 5^, 18 febbraio 2003, n. 12944; Cass., sez. 6^, 20 dicembre 1999, n. 4370). Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che richiama l'opposto orientamento di questa Corte che ha ritenuto abnorme una tale pronuncia da parte del Tribunale del riesame (Cass., sez. 6^ 2005, n. 22480). In subordine deduce la illegittimità della ordinanza impugnata, in quanto la declaratoria di incompetenza del giudice che abbia disposto la misura determina l'inefficacia differita della misura cautelare stessa. Il primo motivo di ricorso del P.M. è fondato, con assorbimento del secondo.
Proprio di recente, questa stessa sezione è stata chiamata ad affrontare l'argomento che interessa il presente procedimento in una situazione del tutto identica, richiamata dallo stesso ricorrente. In tale decisione, pienamente condivisa da questo Collegio, e la cui motivazione va qui richiamata nei limiti della valutazione della abnormità del provvedimento assunto dal Tribunale del riesame dopo che tale organo ha dichiarato l'incompetenza del G.i.p. ai sensi dell'art. 27 c.p.p., ha posto in chiara luce il principio di diritto secondo cui il tribunale del riesame, dopo aver dichiarato l'incompetenza territoriale del g.i.p. che ha emesso il provvedimento provvisorio di imposizione di una misura cautelare, non può scendere al riesame della vicenda cautelare nel merito (in esso ricompresa la verifica dei presupposti per l'adozione della misura da parte del G.i.p. territorialmente incompetente), ma deve limitarsi alla declaratoria di incompetenza del giudice a quo (e conseguentemente della propria) e a trasmettere gli atti al giudice competente secondo le regole stabilite dall'art. 22 c.p.p. L'abnormità del provvedimento, d'altra parte, è - sempre secondo il richiamato precedente - di carattere strutturale, in quanto si verte in ipotesi di provvedimento che si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale.
A favore della tesi già sostenuta da questa Corte con il precedente sopra richiamato sono anche da porre in evidenza le ulteriori ragioni ravvisabili nella eccezionaiità della norma dell'art. 27 c.p.p., che consente al giudice delle indagini preliminari, che pur si riconosce incompetente, di adottare un provvedimento (di efficacia provvisoria) di competenza di altra autorità giudiziaria per ragioni di urgenza di adottare una misura cautelare a tutela della collettività; potere che, proprio per la sua eccezionalità, non è estensibile a casi diversi da quelli per i quali è espressamente previsto dal legislatore. Si aggiunga che l'interpretazione data dal Tribunale di Lecce alle norme in argomento si pone in contrasto anche con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., in quanto si viene ad affermare, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, che un giudice che si è (implicitamente) riconosciuto incompetente (per effetto di incompetenza derivata dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato), può poi assumere provvedimenti nel merito in relazione ai quali esso stesso ha riconosciuto la sua incompetenza (sia pure per effetto della incompetenza del primo giudice). Nè può invocarsi il principio secondo cui il giudice del riesame giudica con gli stessi poteri del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare. Tale principio va, infatti, logicamente contemperato, escludendo la sua operatività, quando venga a trovarsi in conflitto con altri principi posti a tutela di esigenze di ordine superiore, quale quello, di rango costituzionale, secondo il quale un giudice (nel caso di impugnazione, sia pure atipica, quale il riesame) che è incompetente non può emettere alcun provvedimento nel merito della vicenda che gli è sottoposta. Tanto meno può invocarsi l'analogia con l'art. 24 c.p.p., trattandosi, per le ragioni già dette, di materia non suscettibile di interpretazione analogica. Di conseguenza, ferma restando la declaratoria di incompetenza contenuta nell'ordinanza impugnata, la stessa va annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia di annullamento della ordinanza impositiva del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 19 luglio 2006. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio - limitatamente alla pronuncia di annullamento della ordinanza impositiva - l'ordinanza del Tribunale di Lecce. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006