Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2013, n. 41632
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Sentenza 17 luglio 2013

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La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, ma non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2013, n. 41632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41632
    Data del deposito : 17 luglio 2013

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