Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 1
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, ma non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2013, n. 41632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41632 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/07/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1262
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 24463/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN LI N. IL 08/01/1966;
avverso l'ordinanza n. 169/2013 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA, del 21/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
TA IN ricorre personalmente per cassazione contro l'ordinanza in data 21/5/2013 del Tribunale di Ancona, che in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei suoi confronti dal G.I.P. in sede con ordinanza in data A/5/2013 in ordine al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, perché sorpresa all'atto dello sbarco dalla motonave proveniente dalla Grecia, mentre trasportava a bordo della propria autovettura kg. 72 circa di marijuana, occultata all'interno di bombole di metano.
Nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento la ricorrente denuncia assenza di motivazione nella valutazione del quadro cautelare, censurando il giudice del riesame che non aveva tenuto conto che l'indagata, rea confessa è incensurata e madre di due figli in tenera età e aveva dato segni di resipiscenza nel dare indicazioni sui soggetti dai quali aveva ricevuto la droga e nel dissociarsi da quell'ambiente criminale. Mancava inoltre l'esposizione delle ragioni della ritenuta insostituibilità della massima misura coercitiva, tenuto conto che la ricorrente si trovava detenuta per esigenze cautelari connesse all'acquisizione della prova.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Ed invero la motivazione a sostegno della rilevanza del quadro cautelare e della adeguatezza e insostituibilità della misura cautelare imposta è immune da vizi logici o interne contraddizioni e come tale incensurabile in questa sede, laddove alla confessione e alla incensuratezza dell'indagata contrappone e valorizza non solo il pericolo di inquinamento probatorio, concretamente messo a rischio da possibili contatti della predetta con le persone, dalle quali aveva avuto in affidamento lo stupefacente, ma anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), sul rilievo, che qui pienamente si condivide, per cui non si affida una così consistente partita di marijuana (ben 72 kg) per un trasporto internazionale a persona non inserita stabilmente nel circuito del narcotraffico e perciò estremamente pericolosa, tenuto anche conto che essa ha agito per scopi economici.
A nulla rileva poi la mancata fissazione del termine di durata della custodia cautelare, essendo risaputo dalla giurisprudenza di questa Corte che la fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova ai sensi dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d), è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela del pericolo di recidivanza ex art. 274, lett. c), (Cass. Sez. 2^, 12/4-3/5/2007; 17/3-25/2/2004 n. 9777 Rv. 228387). Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013