Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, sia il giudice cui si richiede l'emissione del provvedimento che il giudice del riesame hanno il potere-dovere di sindacare la sussistenza della competenza territoriale: ne consegue che il Tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza per territorio del giudice "a quo", e per contro, non rilevi la sussistenza di una situazione di urgenza (nel qual caso, dovrà confermare il provvedimento che avrà un'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.), deve annullare la misura cautelare emessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2006, n. 30027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30027 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/07/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1041
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 011101/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di NAPOLI;
nei confronti di:
1) ZE LL, N. IL 06/05/1973;
2) SS CIRO, N. IL 24/08/1968;
3) UT LE, N. IL 20/01/1980;
4) TI SC, N. IL 29/11/1976;
avverso ORDINANZA del 24/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FERRI Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 24 febbraio 2006 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, che - in accoglimento della richiesta di riesame presentata da ZE LL, SS CIRO, UT LE e TI SC avverso l'ordinanza 30 gennaio 2006 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale indicato che aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 - ha così provveduto:
ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari indicato in ordine ai reati contestati agli indagati;
- ha annullato conseguentemente l'indicata ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere;
ha disposto l'immediata scarcerazione degli indagati se non detenuti per altra causa.
2) A fondamento del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge perché il provvedimento impugnato violerebbe gli artt. 21, 22 e 23 c.p.p. perché il giudice del riesame "pur essendo giudice della fase sola incidentale, riteneva di poter delibare in ordine alla competenza territoriale rispetto alla quale può pronunziarsi, a norma degli articoli richiamati il solo giudice del procedimento". Il ricorrente ricorda che in altri due casi relativi al medesimo procedimento il Tribunale aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e sostiene che "l'evidenziato profilo della violazione di legge determinava anche il conseguente motivo di gravame della abnormità del provvedimento per manifesta illogicità della motivazione, atteso che il giudice della fase incidentale, nel dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari di Napoli, riteneva che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere fosse stata emessa da giudice incompetente, fuori dei casi previsti dall'art. 291 c.p.p., comma 2, e pertanto tale misura dovesse essere annullata."
Il difensore dell'indagato ZE ha replicato con memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso chiesto anche dal Procuratore generale presso questo Ufficio.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Benché formulata in maniera atecnica e immotivata sembra che la principale doglianza contenuta nel ricorso riguardi la possibilità, per il giudice del riesame, di dichiarare la propria incompetenza. Sulla competenza, secondo il ricorrente, potrebbe infatti pronunziarsi solo il giudice "del procedimento" (è verosimile che il ricorrente intendesse riferirsi al giudice "del processo") e non il giudice della fase "incidentale".
Va peraltro rilevato che, a fronte di una ormai risalente decisione di senso diverso (Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1994 n. 847, Frajese), la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo univoca nel ritenere che sia il giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame debbano sempre verificare l'esistenza della competenza territoriale che costituisce un presupposto di legittimità ineliminabile del provvedimento (in questo senso cons. Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005 n. 30328, Tavella;
sez. 5^, 11 maggio 2004 n. 24237, Panarello;
sez. 1^, 15 maggio 2003 n. 22297, Codespoti;
sez. 5^, 18 febbraio 2003 n. 12944, Ricciotti;
sez. 6^, 16 marzo 1999 n. 914, Archidiacono;
sez. 1^, 30 novembre 1998 n. 5968, Damia;
sez. 1^, 2 novembre 1998 n. 5386, Zampagliene;
25 ottobre 1996 n. 5567, Bemi;
sez. un., 25 ottobre 1994 n. 19, De Lorenzo). 4) Accertato dunque che sia il giudice richiesto della misura sia quello competente sull'impugnazione nel procedimento incidentale possono sindacare l'esistenza della competenza del giudice adito occorre verificare quali siano le conseguenze e i provvedimenti adottabili dal giudice.
Questo problema presenta aspetti di maggior complessità e, anche in questo caso, si pone il problema di decifrare l'esatto contenuto della censura proposta che sembra sovrapporre profili di legittimità non omologabili quali l'abnormità del provvedimento e la sua manifesta illogicità.
Dovendosi ritenere irrilevante in questa sede il richiamo ad altri provvedimenti che hanno formato oggetto di diverse decisioni del Tribunale per il riesame sulla medesima vicenda e che, per ovvie ragioni, non possono formare oggetto di valutazione in questa sede può ritenersi che il vizio denunziato si riferisca alla violazione di legge dal momento che il ricorrente richiama il disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 2; ciò anche sul rilievo che nel ricorso alcuna obiezione viene proposta contro la correttezza delle argomentazione del Tribunale di Napoli in merito alla dichiarata incompetenza di quella autorità giudiziaria.
Ricondotta quindi la censura alla violazione del disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 2, rileva anzitutto la Corte che non è controverso che questa norma - pur espressamente riferita al solo giudice cui viene richiesta la misura - si applichi anche alla decisione del giudice del riesame nel senso che il giudice dell'impugnazione che rilevi l'incompetenza, ma rilevi altresì che esistevano i presupposti per l'emissione della misura e si trovi in situazione di urgenza, dovrà confermare il provvedimento che avrà però un'efficacia limitata nel tempo secondo le regole previste dall'art. 27 c.p.p.. D'altro canto sarebbe privo di senso indicare i canoni cui deve attenersi il giudice incompetente e negare che queste regole siano applicabili nel procedimento di impugnazione. Il problema più complesso da risolvere è invece quello di verificare se il giudice del riesame, nel caso di accertata inesistenza delle ragioni di urgenza, possa annullare la misura ovvero debba limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. Su questo problema si sono formati orientamenti divergenti nella giurisprudenza di legittimità. A fronte di decisioni che hanno ritenuto non rientrare nei poteri del giudice del riesame quello di annullare la misura nel caso di dichiarata incompetenza (in questo senso v. Cass., sez. 6^, 16 maggio 2005 n. 22480, Francioso) altre hanno invece ritenuto che, in difetto del requisito dell'urgenza, il Tribunale per il riesame debba annullare la misura (in questo senso v. Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005 n. 30328, Tavella). La Corte ritiene di condividere quest'ultimo orientamento. Dal tenore inequivocabile dell'art. 291 c.p.p., comma 2, deriva che il potere di applicazione provvisoria della misura cautelare da parte del giudice incompetente è ricollegato esclusivamente all'esistenza di ragioni di urgenza. Ove queste ragioni non vengano ravvisate il giudice cui sia richiesta la misura non può emetterla e, di conseguenza, il giudice dell'impugnazione non può confermarla.
La diversa interpretazione secondo cui il giudice dell'impugnazione dovrebbe limitarsi, una volta che abbia verificato l'incompetenza, a trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p., finisce per disapplicare l'art. 291 c.p.p., comma 2, che richiede invece un'espressa valutazione sulle ragioni di urgenza. Nè può affermarsi che le ragioni di urgenza sono sempre presenti nel caso di misure cautelari perché ciò non corrisponde al vero. Si pensi al caso della persona detenuta della quale sia prevista la scarcerazione ma non a breve termine.
Se dunque le ragioni di urgenza non vengono ravvisate dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza non può che derivarne l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura per mancanza di uno di uno dei presupposti processuali necessari;
presupposto che può essere provvisoriamente superato ma solo in presenza dell'indicato requisito dell'urgenza.
5) Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha indicato le circostanze che consentivano di escludere le ragioni di urgenza precisando che si trattava di fatti non recenti, che era cessata la permanenza del vincolo associativo e che non emergevano ne' un concreto e attuale pericolo di fuga ne' il pericolo di inquinamento probatorio.
Trattasi di motivazione adeguata e idonea a giustificare la valutazione sull'inesistenza dell'urgenza; e su questo punto non vi è alcuna censura del ricorrente.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006