Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7932 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME07 932/02 791 C.C. A I R . . A 5 T . 6 OPO ITALIANO 8 U N E 9 1 B - N / I O B 4 I R / FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . Z 6 T L 2 A L . R Oggetto A R T . . S P . B I D A G T SEZIONE TRIBUTARIA E L Tributaria A E R 1 I D 3 R 1 A I S E . D N T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E E S A T I M A N E S E Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 7182/99 - Presidente Cron.21851 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO -Rel. Consigliere C.C. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CAMPIONE CIVILECORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 63791 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
COMUNE DI RESCALDINA;
intimato avversO la sentenza 11. 139/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 230 11/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il Comune di Rescaldina ricorreva avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di £ 84.453.302, quale importo complessivo delle ritenute a titolo di imposta operate sugli interessi ma- turati sul conto di Tesoreria Unica negli anni 1991-1994, sostenendo la illegittimità della tassazione operata ex art. 26, 4° comma, D.P.R. 600/73, stante la mancanza di soggettività passiva disposta dall'art. 88 del TUIR (D.P.R. 917/86). La Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con la decisione n. 203 del 29-3-96, respin- geva il ricorso. A seguito dell'impugnazione proposta dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, costituitosi l'Ufficio, con la decisione in esame, accoglieva l'appello e dichiarava il di- ritto alla restituzione della ritenuta in questione;
affermava, in particolare, la Commissione Regio- nale che l'ambito soggettivo di detta ritenuta non comprende anche i soggetti esclusi dall'Irpeg. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'Amministrazione delle Finanze. Vertendosi in terna di giudizio camerale, il P.M., ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha depositato conclusioni scritte. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 14 della 1. n. 28/1999, 26, 4° com- ma, D.P.R. n. 600/73 e 88 del TUIR n. 917/1986, in quanto la Commissione Tributaria di secondo grado non ha considerato che, in base alla suesposta normativa, la ritenuta in questione si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il ricorso è fondato. Per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, pienamente condivisibile (tra le R altre, Cass. 3423/2000 e 7340/2000), in virtù dell'art. 14 della 1. n. 28/99, avente efficacia retroatti- va anche nei confronti dei rapporti non ancora definiti, il 4° comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73, il quale prevede che la ritenuta sugli interessi, premi e titoli similari e sui conti correnti ef- fettuato a titolo di imposta “nei confronti dei soggetti esenti dall'Irpeg e in ogni altro caso", deve intendersi nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg. Ne deriva che detta ritenuta riguarda anche gli interessi maturati sui conti correnti e depositi intestati ad un Comune, ancorché escluso dal novero degli enti assoggettati all'Irpeg. Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. e decidendo nel merito, la Corte rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate interamente tra le parti le spese di appello e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta la domanda intro- duttiva del giudizio. Compensa le spese di appello e di cassazione. In Roma, il 23-1-2002 E N co. O I Z Il Presidente тих Отива Онта L'estensore A S fre IL CANCELLIERE C1 P U S Ido Casano DEPOSITATO IN CANCELLERY. CANCELLIERE C1 Oggi Arnaldo Casa