Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2007, n. 6858
CASS
Sentenza 17 gennaio 2007

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Il riconoscimento, da parte del tribunale del riesame, dell'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, non comporta la possibilità, per lo stesso tribunale, sulla base della ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari, di annullare la detta ordinanza e disporre la liberazione del soggetto nei cui confronti essa è stata applicata. (Nello stesso senso, Cass.VI, 15 gennaio - 5 febbraio 2007 n. 4618, PM in proc. Micoli, non mass.)

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2007, n. 6858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6858
Data del deposito : 17 gennaio 2007

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