Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2005, n. 22480
CASS
Sentenza 16 maggio 2005

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Massime1

Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare annullamento nè riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen.. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 291, comma secondo, cod.proc.pen., annulli la misura cautelare personale, trasmettendo gli atti al G.i.p. territorialmente competente.

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2005, n. 22480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22480
Data del deposito : 16 maggio 2005

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