Sentenza 16 maggio 2005
Massime • 1
Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare annullamento nè riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen.. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 291, comma secondo, cod.proc.pen., annulli la misura cautelare personale, trasmettendo gli atti al G.i.p. territorialmente competente.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2005, n. 22480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22480 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/05/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 915
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 12279/2005
ha pronunciato la seguente: 12293/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data
7.3.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale
di Avellino.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui quel tribunale, investito del riesame dell'ordinanza cautelare emessa dal gip di quel tribunale nei confronti di CI NT e
LA LE, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del gip di Napoli, ha escluso l'urgenza a soddisfare le esigenze cautelari ed ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, disponendo la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Milano, per competenza territoriale.
2. Con provvedimento assunto nell'udienza odierna, è stata disposta la riunione del presente procedimento con altro, recante il n.
12293/05, chiamato nella medesima udienza, proposto dallo stesso p.m.
avverso ordinanza in tutto simile, ma riferita ad altro coindagato,
Taccone Carmine.
3. Per ambedue i procedimenti il p.m. ravvisa violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 8, comma 3, 21, 27 e 309
c.p.p..
4. Entrando nel merito della questione di competenza territoriale, il p.m. contesta l'affermazione del tribunale, secondo cui il luogo che suppletivamente rileva è quello della residenza del Taccone, vero e proprio motore dell'illecito traffico, sia perché non vi è prova che la ricezione e la trasformazione dello stupefacente avvenisse nel luogo di residenza del Taccone, sia perché le provviste di danaro,
stanti i frequenti rapporti intessuti con elementi della criminalità
locale, non potevano che provenire dalle zone dell'avellinese, ove la merce veniva destinata.
5. Sull'osservanza delle norme processuali il p.m. rileva in primo luogo che l'incompetenza territoriale conosce un limite di fase oltre la quale non può essere più rilevata ne' eccepita. Nel presente caso l'ordinanza custodiate, essendo stata emessa quando già il procedimento aveva superato la fase dell'udienza preliminare, non poteva più essere posta in discussione. In secondo luogo si fa rilevare che l'art. 27 c.p.p. impone all'A.G. incompetente per territorio non già di annullare il provvedimento emesso da giudice incompetente, ma semplicemente di trasmettere l'incarto al giudice competente, affinché questi emetta provvedimento ad hoc entro venti giorni dalla trasmissione degli atti.
6. Sullo specifico punto sollevato, e senza necessità di addentrarsi nelle residuali questioni procedurali proposte, deve essere segnalato che il tribunale del riesame da un lato affronta la questione della competenza con metodo meramente assertivo (là dove, nel dichiararsi certo che il centro della struttura organizzata faceva capo al
Taccone, che procurava il danaro per gli acquisti e lo inviava in
Spagna, riceveva il carico di droga e lo trasformava, si astiene dall'informare il lettore su quali fossero i luoghi accertati ove tutte queste attività si svolgessero), dall'altro individua in
Avellino, "il luogo in cui terminava l'attività del gruppo", ma -
senza offrire alcuna spiegazione delle proprie determinazioni -
omette di considerare la regola suppletiva indicata nell'art. 9,
comma 1, c.p.p., che dichiara competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (che è da individuare certamente, da quel che lo stesso tribunale afferma, in Avellino).
7. La motivazione espressa dal giudice di merito si rivela, invero,
carente anche con riferimento ai restanti criteri suppletivi indicati dalla disposizione di legge citata. In particolare, non vi è alcuna traccia relativa agli orientamenti giurisprudenziali consolidati,
secondo cui le regole suppletive vanno lette in regime di stretta consequenzialità e quella rintracciabile nel comma due (residenza,
dimora o domicilio), affievolisce rispetto alla necessità di salvare l'unitarietà del processo nei confronti di più imputati, magari dimoranti in luoghi affatto diversi, allo scopo di evitare che sullo stesso fatto si pronuncino giudici diversi.
8. Tuttavia, il ricorso del p.m. deve essere accolto per motivi diversi e ben più assorbenti di quelli testè esposti. Ed invero,
nè il p.m. ricorrente ne' il tribunale del riesame mostrano di tener conto dello spessore dell'ampio dibattito sviluppatosi nel tempo - in giurisprudenza come in dottrina - sui poteri del giudice del riesame.
Secondo la disposizione dell'art. 309 comma 9 il giudice del riesame può: a) annullare, riformare, confermare l'ordinanza oggetto del riesame;
b) annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati con il gravame o confermarlo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato. In definitiva è
riconosciuto nel nostro ordinamento un potere integrativo e sostitutivo al tribunale del riesame.
9. A tale tematica va ricondotta anche quella relativa al potere di dichiarare l'incompetenza propria e del giudice che ha emesso il provvedimento soggetto a riesame. Dinanzi al formarsi di un netto contrasto giurisprudenziale - che ha conosciuto un parallelo percorso di dubbiosità e di contrasti in dottrina - fra chi riteneva che la risoluzione di competenza fosse del tutto ultronea in sede incidentale e chi opinava diversamente, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha infine delineato l'orientamento giurisprudenziale,
secondo cui il tribunale del riesame può e deve valutare la competenza anche territoriale del gip che ha emesso il provvedimento cautelare ma, in caso accerti l'incompetenza del gip e, quindi, la propria incompetenza, non può pronunciare ne' annullamento ne'
riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. 12.12.1994,
De Lorenzo, Rivista 199393; 12.4.1996, Fazio;
e, fra le altre, 6^
pen. 6.10.1999, p.m. in proc. Archidiacono, Rivista 214783).
10. Il tribunale di Napoli non ha seguito tale indirizzo, pervenendo,
dopo aver valutato negativamente la sussistenza del requisito dell'urgenza, ad un provvedimento di annullamento dell'ordinanza impugnata e conseguente scarcerazione degli indagati, così alterando il regime normativo che regola tale complessa materia e rendendo impossibile l'applicazione della normativa di cui all'art. 27 c.p.p.
Operando in tal modo, peraltro, il tribunale ha eluso la questione specificamente posta al suo esame, relativa alla sussistenza o meno -
quale che fosse il giudice competente - delle esigenze cautelari.
11. È, invero, riscontrabile nel percorso logico giuridico seguito dal tribunale il carattere di abnormità del provvedimento.
12. Secondo la giurisprudenza di legittimità "Deve considerarsi provvedimento abnorme quello caratterizzato da vizi "in procedendo" o
"in iudicando", del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall'ordinamento giuridico.
In tal caso, non essendo previsto contro un provvedimento del genere,
proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge" (Cass. 3010, RIVISTA 206058, n. 3010, 09/07/1996 -
08/08/1996, SEZ. 3, P.M. in proc. Cammarata). Inoltre, le sezioni unite della corte suprema hanno precisato che "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,
quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità
di proseguirlo". (Cass. 26, RIVISTA 215094, 24/11/1999-26/01/2000,
SEZ. U, Magnani).
13. Proprio in applicazione dei principi testè riportati, il collegio ritiene che sia individuabile nel provvedimento in esame un duplice carattere di abnormità. A) Il primo perché, pur rientrando nei poteri del tribunale del riesame quello di valutare la competenza territoriale, è stata ordinata la trasmissione degli atti al gip ritenuto competente per territorio. In tal modo si è determinata una stasi processuale, in nessun modo rimuovibile, atteso che quel gip non può, senza una esplicita e specifica richiesta dell'organo inquirente, autodeterminarsi in ordine alla custodia cautelare dell'indagato. Invero, il tribunale del riesame che pronunci incompetenza in sostituzione del gip, ha il dovere di salvaguardare le esigenze cautelari della misura applicata e, quindi, restituire gli atti al p.m. secondo il dettato dell'art. 22 c.p.p. Solo in tal modo si preserva l'efficacia per venti giorni della misura, in attesa di una sua rinnovazione ad opera del giudice competente. B) Il
secondo perché, pur avendo preliminarmente ritenuto la propria incompetenza, il tribunale ha pronunciato l'annullamento del provvedimento impugnato ed ha provveduto alla scarcerazione dell'indagato, rendendo impossibile, anche con questa opzione,
l'attivazione della procedura ex art. 27 c.p.p., la quale vuole che le misure emesse da giudice incompetente restino in vita, senza soluzioni di continuità, se il giudice competente vi provveda entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione.
14. Per le ragioni qui sinteticamente esposte, i provvedimenti impugnati meritano l'annullamento senza rinvio, con trasmissione contestuale dell'incarto al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le impugnate ordinanze e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005