CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
Commentari • 15
- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Termini Processuali [Pag. 2]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 621/2026 del 12 gennaio 2026 nell'ambito di un procedimento di divorzio ribadisce il principio per cui a fronte della sopravvenienza di oneri familiari dell'obbligato, come la nascita di un altro figlio, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo. Il caso. Tizio ricorreva al Tribunale per ... Leggi tutto… A cura della Redazione. Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma secondo, n. l), cod. pen. , con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al …
Leggi di più… - 4. Giurisprudenza Di Merito [Pag. 6]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18044 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ON GA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: LI IO BA nato a [...] il [...] inoltre: AD SA avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, riformava)assolvendo VA LI)quella del Tribunale di Termini Imerese, che ne aveva invece accertato la responsabilità penale, in ordine al delitto di diffamazione aggravata dal mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen. In particolare a LI veniva contestato che, «in qualità di Sindaco del Comune di Collesano, nel corso della seduta consiliare del 24 maggio 2014 e, dunque, Penale Sent. Sez. 5 Num. 18044 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2023 comunicando con più persone, offendeva la reputazione della ditta "COMED s.r.l." e dei suoi legali rappresentanti, FO NE e SA AD, in particolare asserendo — in relazione a forniture di materiale in cotto da destinare alla pavimentazione di piazza S. Maria, via Castello e piazza SA Gallo nell'ambito di lavori pubblici in corso presso il comune di Collesano — che il "sig. CO quella produzione non avrebbe potuto farla;
che "il geometra di quella ditta (EMMECI s.r.1, n.d.r.) è andato presso la ditta CO a chiedere se loro erano nelle condizioni a quel punto di fare quel materiale e loro hanno detto che non erano in condizioni di poterlo fare. Allora l'Amministrazione, così come aveva fatto per la Chiesa del cimitero, ha chiesto di potere prendere almeno in considerazione la possibilità di fargli fornire la pavimentazione all'interno dei locali recuperati di fronte al Castello. Chiaro?; che "il signor CO" che parla qui nella lettera di valorizzazione dell'argilla, lui non è in grado di produrre questi mattoni. Punto primo: non ha dipendenti, quelli che aveva li ha licenziati. Punto secondo: non ha l'argilla; lui non ha l'argilla per produrre, lui fa commercio, nel senso che lui per assolvere a questa fornitura sarebbe dovuto andare altrove a comprare i materiali per poi rivenderli alla ditta di Collesano. Quindi c'è una serie di menzogne, enormi, quando lui parla che noi avremmo dovuto salvaguardare l'argilla del territorio, perché i prodotti si sarebbero dovuti fare con materiali locali. Tutte falsità. Tutte falsità. Con l'aggravante dell'offesa recata con il mezzo di pubblicità consistente nella videoregistrazione e nella pubblicità on line della seduta consiliare, nonché dell'offesa recata in atto pubblico ed in particolare nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Collesano, nr. 18, del 24.05.2014. In Collesano (PA), il 24.05.2014». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di FO NE, parte civile, consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe travisato il dato probatorio o valorizzato solo alcuni elementi di prova tratti dall'istruttoria dibattimentale. Così per la dichiarazione di Gargano, che riferisce di fatti del 2008 mentre i fatti per cui è processo sono del 2014, come anche per l'omissione della Corte territoriale che non avrebbe tenuto in conto le dichiarazioni di TA e Dispenda, che comprovavano la disponibilità di argilla da parte della impresa di NE e anche la capacità di potere far fronte al lavoro se commissionato dal Comune, valorizzando solo una parte della dichiarazione dell'attuale ricorrente, allorchè riferiva di trovarsi in difficoltà economiche, e non anche quella in cui si diceva in grado di sostenere l'appalto se ricevuto, come pure parziali risultavano 2 le risultanze utilizzate della dichiarazione del teste Seminara. Da ciò il travisamento decisivo. Il motivo stigmatizza anche la valutazione della Corte territoriale che attribuisce l'espressione signor CO' a sottile spirito polemico, non latore di discredito, attribuendogli invece valore diffamatorio, come pure la circostanza che la Corte palermitana non ebbe a visionare la seduta consiliare in oggetto, pure video registrata. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 6 Cedu, 117 Cost., 125 e 546 cod. pen. La Corte di appello nel riformare la decisione, senza previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha espresso un giudizio di inattendibilità delle fonti di prova poste alla base della decisione di primo grado, valutazione che avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione istruttoria. Sarebbe incorsa in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, la Corte di merito, non spiegando la ragione della inattendibilità dei testi valorizzati in primo grado. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 43, 51 e 595, comma 3, cod. pen. La Corte di appello errerebbe nel ritenere che la CO non fosse operativa e non avesse la capacità di far fronte ai lavori, risultando non vero quanto affermato dal LI. Errerebbe anche nel ritenere riconducibile le espressioni a una polemica politica, che verrebbe a essere rivolta per un verso nei confronti di un privato cittadino, per altro verso non fondata sul presupposto della verità del fatto storico oggetto della critica politica. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il difensore di LI depositava conclusioni chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO ov 1. Il ricorso è ;;123.~., Ce 2. Il primo motivo non è autosufficiente, in quanto l'indicazione delle fonti di prova, ritenute omesse o parzialmente valutate, avrebbe richiesto l'allegazione dei relativi verbali, al fine di consentire la verifica di quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). E ciò vale anche in relazione al vizio di manifesta illogicità della motivazione, allorchè, richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053pez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994iSez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Ne consegue che il motivo come formulato non è consentito. Per altro, il ricorrente non censura la illogicità manifesta della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente ill principio è stato 4 ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è generico per aspecificità e manifestamente infondato. A ben vedere lamenta il ricorrente che non vi sia stata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a fronte di un giudizio di sostanziale inattendibilità dei testi escussi e valorizzati in primo grado. E però, trascura del tutto il ricorso che la Corte di appello fonda la decisione sulle dichiarazioni di un teste terzo, Seminara, del quale riferisce che mai alcuna delle parti ha messo in dubbio l'attendibilità, per ricostruire l'antefatto che aveva indotto LI a dichiarare quanto era stato oggetto di contestazione in consiglio comunale. Seminara, aggiudicatario dell'appalto dei lavori pubblici, dovendo reperire l'argilla, alla ricerca di fornitori su indicazione dello stesso LI si recò presso la CO: riferiva poi al sindaco che la CO non era in condizione di poter fornire tale materia prima nei tempi necessari. Pertanto la Corte di appello chiarisce quale sia la fonte della informazione che il sindaco spenderà in consiglio comunale, tratta da una fonte attendibile. D'altro canto, osserva la Corte territoriale, la 'polemica politica' ha inizio con una campagna diffusa di attacchi al sindaco, con invio di missive da parte della CO a tutti i consiglieri comunali, ai vari uffici tecnici, al presidente della Regione , al Prefetto, al comando dei Carabinieri, alla Sovrintendenza ai beni culturali: una campagna informativa che condurrà LI alla necessità di fare chiarezza in consiglio comunale. Correttamente la Corte di appello parla di provocazione, in quanto in tema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018 Iachetta Rv. 273131 - 01), che a ben vedere nel caso in esame si coglie nella percezione che la collettività — istituzionale e non — ha di una situazione che, anche putativamente, LI riteneva scaturente da una falsità, cioè che la CO potesse far fronte alla fornitura, quando gli era invece risultato esattamente il contrario. Proprio su tale circostanza, dell'azione di screditamento dell'operato del sindaco, che introduce alla replica di quest'ultimo, il ricorso non censura la sentenza, concentrandosi invece sul tema della inattendibilità dei testi, in vero mai 5 affermata dalla Corte di appello: l'architrave della sentenza impugnata è proprio la 'campagna' previamente posta in essere dai responsabili della CO, grazie alla quale la Corte territoriale attribuisce il giusto peso alla reazione del sindaco. Ne consegue che il motivo di ricorso non è specifico, perché risulta carente della necessaria correlazione alle argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le decisive argomentazioni esposte dalla Corte di merito. Per altro il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; massime conf.: N. 4222 del 2017 Rv. 268948 - 01, N. 29253 del 2017 Rv. 270149 - 01). Il principio è stato ribadito anche da Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, per cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive — a proposito del primo profilo della censura — ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Le Sez. U, Troise, hanno precisato che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si veda nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di 6 precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). E bene, nel caso in esame, esclusa la necessità della rinnovazione dell'istruttoria, la motivazione rende conto in modo puntuale delle ragioni per le quali è pervenuta all'assoluzione dell'imputato, pertanto non potendo ritenersi che incorra in un deficit motivazionale. 4. E per altro la Corte di appello va oltre il tema della provocazione, che in tema di diffamazione, costituisce una causa di non punibilità che non ha natura di scriminante, ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653 - 01). Infatti — venendo al terzo motivo che è manifestamente infondato — la Corte di appello, ricostruito l'antefatto, riconosce l'esercizio del diritto di critica politica da parte del sindaco nella necessità di dare una risposta pubblica a una intera comunità che lo aveva visto accusato. L'argomento suggestivo proposto dal ricorso, che le espressioni siano indirizzate a un privato cittadino, come anticipato, non si confronta con le missive che da parte della CO erano state inviate alle autorità comunali e regionali, cosicchè proprio questa attività di informazione critica verso il sindaco rendeva 'politica' la polemica, tanto che la discussione in sede consiliare aveva inizio proprio per la richiesta di un consigliere di opposizione, affinchè il primo cittadino desse risposta alla missiva, che a quel punto, per quanto inviata da un privato cittadino, legittimava la replica del LI, scriminata dal diritto di critica politica. Come osservato da Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, «la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). Ciò sta a significare che il giudizio valutativo critico è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, 7 Il Con igliere estensore Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534). In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austriarie. n.58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso DR c. Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso ER c.Austria par. 33)». Nel caso in esame, a buona ragione la Corte di appello, in ossequio ai principi qui richiamati, ha ritenuto che LI avesse avuto informazioni vere in ordine alla impossibilità della CO di operare le forniture. E le affermazioni di LI, come ritenuto dalla Corte territoriale con giudizio in fatto non manifestamente logico e in questa sede quindi non sindacabile, anche in relazione all'espressione 'signor CO', non risultano integrare, nell'ambito della replica in sede di critica politica, un tenore diffamatorio. Ne consegue la infondatezza del motivo. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativarnente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11/01/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, riformava)assolvendo VA LI)quella del Tribunale di Termini Imerese, che ne aveva invece accertato la responsabilità penale, in ordine al delitto di diffamazione aggravata dal mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen. In particolare a LI veniva contestato che, «in qualità di Sindaco del Comune di Collesano, nel corso della seduta consiliare del 24 maggio 2014 e, dunque, Penale Sent. Sez. 5 Num. 18044 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2023 comunicando con più persone, offendeva la reputazione della ditta "COMED s.r.l." e dei suoi legali rappresentanti, FO NE e SA AD, in particolare asserendo — in relazione a forniture di materiale in cotto da destinare alla pavimentazione di piazza S. Maria, via Castello e piazza SA Gallo nell'ambito di lavori pubblici in corso presso il comune di Collesano — che il "sig. CO quella produzione non avrebbe potuto farla;
che "il geometra di quella ditta (EMMECI s.r.1, n.d.r.) è andato presso la ditta CO a chiedere se loro erano nelle condizioni a quel punto di fare quel materiale e loro hanno detto che non erano in condizioni di poterlo fare. Allora l'Amministrazione, così come aveva fatto per la Chiesa del cimitero, ha chiesto di potere prendere almeno in considerazione la possibilità di fargli fornire la pavimentazione all'interno dei locali recuperati di fronte al Castello. Chiaro?; che "il signor CO" che parla qui nella lettera di valorizzazione dell'argilla, lui non è in grado di produrre questi mattoni. Punto primo: non ha dipendenti, quelli che aveva li ha licenziati. Punto secondo: non ha l'argilla; lui non ha l'argilla per produrre, lui fa commercio, nel senso che lui per assolvere a questa fornitura sarebbe dovuto andare altrove a comprare i materiali per poi rivenderli alla ditta di Collesano. Quindi c'è una serie di menzogne, enormi, quando lui parla che noi avremmo dovuto salvaguardare l'argilla del territorio, perché i prodotti si sarebbero dovuti fare con materiali locali. Tutte falsità. Tutte falsità. Con l'aggravante dell'offesa recata con il mezzo di pubblicità consistente nella videoregistrazione e nella pubblicità on line della seduta consiliare, nonché dell'offesa recata in atto pubblico ed in particolare nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Collesano, nr. 18, del 24.05.2014. In Collesano (PA), il 24.05.2014». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di FO NE, parte civile, consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe travisato il dato probatorio o valorizzato solo alcuni elementi di prova tratti dall'istruttoria dibattimentale. Così per la dichiarazione di Gargano, che riferisce di fatti del 2008 mentre i fatti per cui è processo sono del 2014, come anche per l'omissione della Corte territoriale che non avrebbe tenuto in conto le dichiarazioni di TA e Dispenda, che comprovavano la disponibilità di argilla da parte della impresa di NE e anche la capacità di potere far fronte al lavoro se commissionato dal Comune, valorizzando solo una parte della dichiarazione dell'attuale ricorrente, allorchè riferiva di trovarsi in difficoltà economiche, e non anche quella in cui si diceva in grado di sostenere l'appalto se ricevuto, come pure parziali risultavano 2 le risultanze utilizzate della dichiarazione del teste Seminara. Da ciò il travisamento decisivo. Il motivo stigmatizza anche la valutazione della Corte territoriale che attribuisce l'espressione signor CO' a sottile spirito polemico, non latore di discredito, attribuendogli invece valore diffamatorio, come pure la circostanza che la Corte palermitana non ebbe a visionare la seduta consiliare in oggetto, pure video registrata. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 6 Cedu, 117 Cost., 125 e 546 cod. pen. La Corte di appello nel riformare la decisione, senza previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha espresso un giudizio di inattendibilità delle fonti di prova poste alla base della decisione di primo grado, valutazione che avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione istruttoria. Sarebbe incorsa in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, la Corte di merito, non spiegando la ragione della inattendibilità dei testi valorizzati in primo grado. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 43, 51 e 595, comma 3, cod. pen. La Corte di appello errerebbe nel ritenere che la CO non fosse operativa e non avesse la capacità di far fronte ai lavori, risultando non vero quanto affermato dal LI. Errerebbe anche nel ritenere riconducibile le espressioni a una polemica politica, che verrebbe a essere rivolta per un verso nei confronti di un privato cittadino, per altro verso non fondata sul presupposto della verità del fatto storico oggetto della critica politica. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il difensore di LI depositava conclusioni chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO ov 1. Il ricorso è ;;123.~., Ce 2. Il primo motivo non è autosufficiente, in quanto l'indicazione delle fonti di prova, ritenute omesse o parzialmente valutate, avrebbe richiesto l'allegazione dei relativi verbali, al fine di consentire la verifica di quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). E ciò vale anche in relazione al vizio di manifesta illogicità della motivazione, allorchè, richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053pez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994iSez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Ne consegue che il motivo come formulato non è consentito. Per altro, il ricorrente non censura la illogicità manifesta della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente ill principio è stato 4 ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è generico per aspecificità e manifestamente infondato. A ben vedere lamenta il ricorrente che non vi sia stata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a fronte di un giudizio di sostanziale inattendibilità dei testi escussi e valorizzati in primo grado. E però, trascura del tutto il ricorso che la Corte di appello fonda la decisione sulle dichiarazioni di un teste terzo, Seminara, del quale riferisce che mai alcuna delle parti ha messo in dubbio l'attendibilità, per ricostruire l'antefatto che aveva indotto LI a dichiarare quanto era stato oggetto di contestazione in consiglio comunale. Seminara, aggiudicatario dell'appalto dei lavori pubblici, dovendo reperire l'argilla, alla ricerca di fornitori su indicazione dello stesso LI si recò presso la CO: riferiva poi al sindaco che la CO non era in condizione di poter fornire tale materia prima nei tempi necessari. Pertanto la Corte di appello chiarisce quale sia la fonte della informazione che il sindaco spenderà in consiglio comunale, tratta da una fonte attendibile. D'altro canto, osserva la Corte territoriale, la 'polemica politica' ha inizio con una campagna diffusa di attacchi al sindaco, con invio di missive da parte della CO a tutti i consiglieri comunali, ai vari uffici tecnici, al presidente della Regione , al Prefetto, al comando dei Carabinieri, alla Sovrintendenza ai beni culturali: una campagna informativa che condurrà LI alla necessità di fare chiarezza in consiglio comunale. Correttamente la Corte di appello parla di provocazione, in quanto in tema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018 Iachetta Rv. 273131 - 01), che a ben vedere nel caso in esame si coglie nella percezione che la collettività — istituzionale e non — ha di una situazione che, anche putativamente, LI riteneva scaturente da una falsità, cioè che la CO potesse far fronte alla fornitura, quando gli era invece risultato esattamente il contrario. Proprio su tale circostanza, dell'azione di screditamento dell'operato del sindaco, che introduce alla replica di quest'ultimo, il ricorso non censura la sentenza, concentrandosi invece sul tema della inattendibilità dei testi, in vero mai 5 affermata dalla Corte di appello: l'architrave della sentenza impugnata è proprio la 'campagna' previamente posta in essere dai responsabili della CO, grazie alla quale la Corte territoriale attribuisce il giusto peso alla reazione del sindaco. Ne consegue che il motivo di ricorso non è specifico, perché risulta carente della necessaria correlazione alle argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le decisive argomentazioni esposte dalla Corte di merito. Per altro il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; massime conf.: N. 4222 del 2017 Rv. 268948 - 01, N. 29253 del 2017 Rv. 270149 - 01). Il principio è stato ribadito anche da Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, per cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive — a proposito del primo profilo della censura — ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Le Sez. U, Troise, hanno precisato che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si veda nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di 6 precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). E bene, nel caso in esame, esclusa la necessità della rinnovazione dell'istruttoria, la motivazione rende conto in modo puntuale delle ragioni per le quali è pervenuta all'assoluzione dell'imputato, pertanto non potendo ritenersi che incorra in un deficit motivazionale. 4. E per altro la Corte di appello va oltre il tema della provocazione, che in tema di diffamazione, costituisce una causa di non punibilità che non ha natura di scriminante, ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653 - 01). Infatti — venendo al terzo motivo che è manifestamente infondato — la Corte di appello, ricostruito l'antefatto, riconosce l'esercizio del diritto di critica politica da parte del sindaco nella necessità di dare una risposta pubblica a una intera comunità che lo aveva visto accusato. L'argomento suggestivo proposto dal ricorso, che le espressioni siano indirizzate a un privato cittadino, come anticipato, non si confronta con le missive che da parte della CO erano state inviate alle autorità comunali e regionali, cosicchè proprio questa attività di informazione critica verso il sindaco rendeva 'politica' la polemica, tanto che la discussione in sede consiliare aveva inizio proprio per la richiesta di un consigliere di opposizione, affinchè il primo cittadino desse risposta alla missiva, che a quel punto, per quanto inviata da un privato cittadino, legittimava la replica del LI, scriminata dal diritto di critica politica. Come osservato da Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, «la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). Ciò sta a significare che il giudizio valutativo critico è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, 7 Il Con igliere estensore Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534). In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austriarie. n.58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso DR c. Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso ER c.Austria par. 33)». Nel caso in esame, a buona ragione la Corte di appello, in ossequio ai principi qui richiamati, ha ritenuto che LI avesse avuto informazioni vere in ordine alla impossibilità della CO di operare le forniture. E le affermazioni di LI, come ritenuto dalla Corte territoriale con giudizio in fatto non manifestamente logico e in questa sede quindi non sindacabile, anche in relazione all'espressione 'signor CO', non risultano integrare, nell'ambito della replica in sede di critica politica, un tenore diffamatorio. Ne consegue la infondatezza del motivo. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativarnente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11/01/2023 Il Presidente