Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, posto che la scriminante del diritto di critica - a differenza di quella del diritto di cronaca - presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, anche queste non vengono a costituire una gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale, deve ritenersi che sia giudizio di mero fatto quello avente ad oggetto la qualificabilità di una data manifestazione del pensiero come cronaca o come critica, fermo restando che nella seconda di tali ipotesi il limite del diritto di critica è segnato solo dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate.
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- 1. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: la continenza va valutata nel contesto spazio-temporale e dialetticoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro (Cassazione penale sez. V - 07/03/2022, n. 17784). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: è legittimo diffondere giudizi negativi su condotte biasimevoli di politiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
Leggi di più… - 5. Offesa all'onore non punibile se valutazione critica si basa su fatti (Cass. 18056/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
La critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico: ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione dei soggetti ai quali la critica è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2002, n. 20474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20474 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 14/02/2002
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 213
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 26224/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15.5.2001 dal Procuratore Generale della Repubblica di Venezia
avverso la sentenza emessa il 6 aprile 2001 dalla Corte di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di TREVISAN ZO, nato a [...] 1'8.7.1946.
Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Vista la memoria difensiva depositata dagli avv. Gianfranco Garancini e Lucio Paliaga nell'interesse del EV.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Mario FAVALLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Udito, altresì, l'avv. Caroleo Grimaldi Francesco, sostituto processuale dell'avv. Paliaga, che ha chiesto l'inammissibifità od il rigetto del ricorso del P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EV ZO era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Venezia, del reato di diffamazione a mezzo stampa in relazione ad alcuni articoli pubblicati tra il settembre e l'ottobre 1996 sul notiziario CA da lui stesso edito e diffuso.
In tali pubblicazioni, che muovevano severe critiche all'operato dell'Amministrazione comunale di CA, specie in ordine alle vicende del locale ZI Peschereccio, il sindaco NO RO aveva ravvisato un pregiudizio per la sua reputazione ed aveva, pertanto, proposto querela nei confronti del responsabile. In particolare, il capo d'imputazione faceva riferimento alle seguenti frasi: ... Il volersi arrogare la carica di assessore alla pesca è stato un gesto proditorio e demagogico che in definitiva ha rivelato la sua incapacità culturale prima di capire e poi risolvere il problema del ZI .... In effetti, il problema sta proprio qui, NO RO non è permeato della nostra cultura. È alieno. Ha origini completamente diverse dalle nostre.
È stato calato a CA da chi ordisce i disegni elettorali dentro le segreterie nazionali degli schieramenti politici;
anche nella seconda repubblica è la solita storia: un sindaco a me .... e uno a te. L'osteria da NO è stata consacrata ufficialmente come unico centro culturale di CA (...) tra cartocci di mais, grappoli d'uva, salami e salsicce appese alle travi .... Qui il Sindaco è stato invitato spesso a presenziare a diverse iniziative. Più numerose di quelle che avvengono tra le mura del Consiglio Comunale. Chi pagherà i 2,7 miliardi di interessi che il debito originale ha maturato negli ultimi quattro anni? Secondo la nostra opinione quella cifra è da addebitare all'incapacità amministrativa di NO RO".
Con sentenza del 19.3.1999, il Tribunale di Venezia dichiarava il EV colpevole del reato ascrittogli limitatamente all'ultima frase riportata nel capo d'imputazione nella quale si addebitava all'incapacità amministrativa del sindaco la responsabilità di aver fatto lievitare, per interessi moratori, il debito del ZI peschereccio di quel Comune, mentre lo assolveva dai restanti addebiti, relativi alle altre espressioni contenute negli articoli contestati, con la formula perché il fatto non sussiste, in ragione del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica. Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte di Appello di Venezia riformava l'impugnata pronuncia, assolvendo il EV dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Ricorre, ora, il Procuratore Generale di Venezia che deduce due, articolati, motivi d'impugnazione, nei termini specificati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - All'esame delle ragioni di censura giova premettere una sintetica puntualizzazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato, che appare anzi assolutamente necessaria per cogliere appieno la logica contestativa delle stesse doglianze. Orbene, la Corte territoriale non ha aderito alla lettura degli articoli effettuata dal primo giudice che, in merito al relativo contenuto, aveva ritenuto di poter distinguere tra un ambito di critica, riguardante alcune affermazioni pur astrattamente denigratorie della persona offesa, ed un ambito di cronaca, che avrebbe, invece, connotato la parte delle pubblicazioni riguardante la vicenda del ZI peschereccio, relativamente alla quale ha reputato che fossero stati travalicati i limiti propri dell'esimente, primo fra tutti il rispetto della verità.
In buona sostanza, il giudice di prime cure, ricostruendo l'anzidetta vicenda sulla base dell'istruttoria all'uopo espletata, aveva ritenuto che le ragioni del dissesto finanziario del ZI, che tanta importanza assumeva nella realtà economica di CA, non potessero semplicisticamente ricondursi alla mancata modifica della destinazione d'uso dei relativi immobili (fatto ascritto dall'articolista alla colpevole inerzia dell'Amministrazione comunale, nel convincimento che la necessaria deliberazione - ove tempestivamente adottata - avrebbe contribuito a ripianare l'esposizione debitoria del ZI, in esito, all'alienazione degli stessi cespiti immobiliari), in quanto quell'atto politico avrebbe potuto rappresentare solo il momento conclusivo di un più articolato percorso che presupponeva il perfezionamento di intese tra il ceto creditorio e l'ATER, la società disposta all'acquisizione dei beni consortili. Ciò in quanto le ragioni di quel fallimento erano ben più complesse rispetto alla capziosa semplificazione offerta dal cronista, attingendo ad un coacervo di cause, quali l'abbandono del ZI da parte di una gran massa di pescatori, le sconsiderate politiche di conduzione dell'ente consortile, le difficoltà degli accordi con i creditori e con la stessa ATER. E tale verità storica era stata colpevolmente sottaciuta dal EV - cronista, che, per il resto, e cioè per gli ulteriori profili della campagna giornalistica nei confronti del RO, si sarebbe diligentemente attenuto ai limiti espressivi della mera critica politica. La Corte di merito reputa, invece, che una lettura globale delle pubblicazioni, non limitata, cioè, all'esame delle singole espressioni estrapolate dal testo complessivo, renda avvertiti della sua precipua, esclusiva, connotazione, che è quella della mera critica rivolta ai criteri di gestione di una vicenda politico- amministrativa di grande momento ed impatto emotivo per la collettività di CA. E da tale premessa ha tratto il convincimento che, anche in ragione di marcate differenziazioni concettuali rispetto alla cronaca, l'esercizio del diritto di critica avesse rilievo scriminante rispetto ad espressioni oggettivamente diffamatorie, atteso che tale esimente, a differenza della cronaca, non è condizionata - o non lo è in identica misura - al rispetto della verità, posto che, in quanto espressione di un giudizio o, piu genericamente, di un'opinione (che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva) la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, difatti e comportamenti. Nel caso di specie, il contenuto minimale di veridicità, che può in ipotesi richiedersi per la critica, era assicurato dal riferimento veritiero alla mancata approvazione del mutamento di destinazione degli immobili, mentre tutto il resto atteneva al campo delle congetture e delle legittime opinioni. In definitiva, la Corte veneziana contesta la metodologia d'interpretazione adottata in prime cure, argomentando che il compito del giudice - a fronte di vicende di vita politica od amministrativa - debba rimanere contenuto in questi termini: gli è inibito ricostruire secondo i consueti strumenti di verifica giudiziale quelle vicende per poi esprimere, in ragione dell'effettuata ricostruzione, un proprio giudizio di valore sull'operato della pubblica amministrazione, che, non coincidendo con quello dell'autore dello scritto, renda per ciò solo diffamatorio, siccome non rispondente ti verità (per giunta, negli stessi termini in citi il concetto di verità è usato in tema di cronaca), quanto da questi sostenuto.
2. - Come si è anticipato in narrativa, il ricorso del P.G. si fonda su due distinti motivi, anche se, in fondo, accomunati da identica logica ispiratrice, che non sfuggirà, di certo, alla luce delle seguenti puntualizzazioni.
2.1 - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 595, commi primo e terzo, c.p. in relazione all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione.
Muovendo dal rilievo che il tribunale - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello - non aveva compiuto una valutazione in ordine alla discrezionalità amministrativa, ma soltanto un'attività ricognitiva della realtà per verificare se la notizia fosse stata o meno correttamente riferita, opina che l'accertamento compiuto in primo grado portasse alla conclusione che il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di CA non c'entrassero proprio nulla con la vicenda del ZI. L'affermazione del contrario si risolveva, dunque, in un travisamento di fatti specifici che, come tale, debordava dall'ambito proprio della critica politica. In buona sostanza, era obiettivamente offensivo imputare al Sindaco la responsabilità per la vicenda del ZI Peschereccio, atteso che le vere cause del relativo dissesto esulavano dalla sfera delle attribuzioni sindacali, essendo l'evento del tutto svincolato da opzioni di politica comunale e di gestione del territorio. 2.2 - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 51 c.p., ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. b) del codice di rito nonché la manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta, in particolare, che non sia stata rispettata la verità obiettiva delle affermazioni contenute nella pubblicazione, sottacendosi fatti essenziali comprovanti che la situazione debitoria pregressa del ZI era già disastrosa;
che il mancato perfezionamento di intese liquidatorie tra creditori esecutanti e tra il Commissario straordinario del ZI e l'ATER avevano determinato un ragguardevole ritardo nella gestione della vicenda, sicché - senza alcuna colpa del Sindaco - gli interessi debitori erano lievitati.
In definitiva, il mancato riferimento di tali fatti aveva impedito al lettore di formarsi un corretto convincimento della complessiva vicenda, risultando così sostanzialmente tradita l'essenza stessa dell'attività informativa del giornalista.
3. - Entrambe le censure, che possono congiuntamente esaminarsi, stante l'identità di ratio le anima, sono destituite di fondamento e varino, pertanto, rigettate.
Il tema in esame offre il destro per una puntualizzazione dei rapporti tra diritto di critica e diritto di cronaca, la cui configurazione risulta decisiva per l'esito del presente giudizio. Una volta individuata la natura dei due diritti, che, come è noto, rappresentano entrambi formidabile espressione della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, si tratta - più precisamente - di rispondere al quesito se la critica, soggetta come la cronaca, al rispetto degli ormai noti parametri dell'interesse sociale della notizia e della continenza, sia sottoposta - ed in pari misura - anche al terzo canone della verità.
Al riguardo, è risaputo che la giurisprudenza di legittimità meno recente tendeva ad accomunare la critica e la cronaca nel rispetto della verità, sul presupposto che la funzione della stampa, quale strumento di informazione e di formazione della pubblica opinione, pur esprimendo opinioni e critiche, fosse quella di riportare fedelmente i fatti perché ciascuno abbia libertà e possibilità di orientamento (così, Cass. sez. 6^, 30.12.1970, n. 1068 e, ancor prima, id. Sez. 6^ 21.4.1969, n. 263, che reputa necessario, ai fini della configurazione dell'esimente, che la pubblicazione sia improntata ad obiettività e contenuta nei confini di una veridica esposizione e di una critica oggettiva e non tendenziosa;
tra le altre, reclamavano il rispetto del limite di verità per l'esercizio della critica giornalistica: Cass. sez. 5^, 1.6.1981, n. 5385; id. sez. 5^, 4.1.1984, n. 6; id. sez. 5^, 16.4.1984, n. 3473 e, di recente: Cass. sez. 5^, 14.6.1999, n. 7648; e con specifico riferimento alla critica politica: Cass. sez. 5^, 15.5.1987, n. 6160;
id. sez. 1^, 29.2.1996, n. 2210; id. sez. 5^, 16.3.2000, n. 3287; id. sez. 5^ 22.5.2000, n. 5941). In diversa prospettiva, rispetto al tradizionale indirizzo interpretativo, si sono invece poste Cass. 6.12.1993, n. 11211 e, più di recente, id. sez. 5^, 17.3.2000, n. 3477, secondo cui .... quando il discorso giornalistico ha una finzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione;
e sulla stessa linea della distinzione tra i concetti di cronaca e di critica si è, da ultimo, espressa Cass. sez. 5^, 27.6.2000, n. 7499). Orbene, non pare possa dubitarsi della profonda differenza che, sul piano concettuale, intercorre tra le due nozioni, posto che la cronaca è essenzialmente narrazione - e, dunque, mero resoconto - di fatti ed accadimenti, mentre la critica è espressione di opinioni - e di mere valutazioni ai margini di un determinato evento della realtà fenomenica o sociale, in tutte le sue molteplici manifestazioni.
Immanente al primo diritto, allora, è il rigoroso limite della verità, perché se così non fosse, la cronaca tradirebbe sè stessa e, proprio in quanto infedele - se non, addirittura, manipolatrice - di fatti, risulterebbe certamente diffamatoria ove presentasse profili gratuitamente denigratori e lesivi dell'altrui reputazione. La critica, invece, in quanto formulazione congetturale di personali convincimenti in ordine alla genesi di determinati fenomeni naturali o sociali, non può ritenersi soggetta, con pari intensità, al rispetto del limite anzidetto. E ciò, beninteso, non già nel senso che la critica possa essere fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione. Ma nel solo significato coerente con l'essenza precipua del concetto, e cioè nel senso che, quale lettura ragionata di un determinato fatto, si proponga come attività di interpretazione (positiva o negativa che sia) dell'esistenza e della dinamica di quello stesso fatto. In tutte le sue possibili manifestazioni (letteraria, artistica, economica, storica o politica) la critica è interpretazione e, dunque, elaborazione della realtà, inevitabilmente attraverso il filtro del giudizio di valore che il critico dà di un dato accadimento, secondo la sua personale rappresentazione. E tale parametro valutativo è coessenziale alla critica, perché, diversamente, la stessa coinciderebbe giust'appunto con la cronaca, ponendosi come esposizione (in realtà, acritica o asettica) di quell'accadimento. Ed è per questo che l'espressione critica (nell'accezione più autentica del termine) non può non risentire del retroterra culturale, politico od ideologico di chi la muove. E quanto più si allontana dai contenuti di verità del fatto, tanto più la critica diventa astratta, lambendo la sfera del mero desiderio - frutto di personali opzioni - che quel determinato evento si fosse svolto diversamente da come è stato e fosse, cioè. quanto più possibile aderente al modulo astratto od all'idea che di quell'evento ha il critico.
Non avrebbe, allora, alcun senso pretendere che la critica sia rigorosamente veritiera (id est, obiettiva) proprio perché Una critica obiettiva sarebbe mera contraddizione in termini, e dunque la negazione stessa della sua essenza concettuale.
È vero, di contro, che la critica deve avere un contenuto di veridicità, ma solo nel senso che deve riferirsi ad un fatto storicamente vero o ad un evento realmente accaduto (cfr., in questo senso, Cass. sez. 5^, 3.6.1998, n. 6548), perché, se così non fosse, sarebbe fine a sè stessa siccome mera astrazione ovvero sterile esercitazione accademica o filosofica che, ove in ipotesi lesiva della reputazione di una determinata persona, non avrebbe alcuna capacità scriminante, in quanto mera occasione per una gratuita aggressione dell'altrui patrimonio morale. E ciò è tanto più necessario quando ci si trovi innanzi non già ad eventi di cronaca od a fenomeni soggetti a rigide leggi di meccanicismo deterministico, per cui ad una causa, per consolidata massima di esperienza o riscontro scientifico, non può che conseguire quel solo effetto, bensì a manifestazioni di vita politica o amministrativa, per le quali un dato evento può essere la risultante di molteplici condizioni, tutte analogamente plausibili, che a loro volta interagiscono tra loro o con altre concause. Qui sarebbe davvero azzardato parlare di verità e pretendere di ricostruire il senso politico di una vicenda attraverso gli ordinari strumenti di accertamento giudiziario, per il solo fatto che - anche ad ammettere che sia oggettivamente conseguibile un obiettivo di verità sarebbero quanto meno configurabili molteplici verità, tutte altrettante valide, a seconda delle disponibilità dell'interprete ad accordare, secondo i propri personali metri di giudizio, maggiore valenza ad una piuttosto che ad altra ragione determinante. Detto questo, l'analisì concettuale delle due nozioni deve fermarsi qui, in quanto, poi, è puro apprezzamento di fatto non solo valutare se una data manifestazione di pensiero sia cronaca o critica, a seconda che si atteggi come mera esposizione di fatti o, piuttosto, tentativo di rappresentazione valutativa degli stessi, ma anche verificare che una determinata (sedicente) espressione critica, per l'assenza di ogni contenuto di veridicità, sia non soltanto mera astrazione, ma anche ricercato pretesto per una gratuita diffamazione. Ma, accertata che sia la connotazione critica di una determinata manifestazione di pensiero e verificata, altresì, la sostanziale rispondenza al vero del fatto cui si riferisce, la critica resta soggetta solo al rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate. Venendo, ora, al contenuto delle doglianze, le considerazioni che precedono consentono, intanto, di cogliere l'erroneità dell'impostazione che le contraddistingue, nella misura in cui muovono dall'erroneo presupposto che la critica debba essere ossequiosa della verità o che il EV abbia eluso il dovere di informazione, al cui rispetto era tenuto mediante una fedele esposizioni di tutte le ragioni che avrebbero determinato il dissesto del ZI di CA.
Ed infatti, con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, siccome correttamente motivato e consequenziale nello sviluppo logico delle argomentazioni, la Corte di merito ha attribuito alla pubblicazione, in cui era inserita la frase contestata, il carattere di espressione critica, riconoscendo al EV il ruolo non già del cronista, ma dell'opinionista politico. E se così è - e tale conclusione non può mettersi in discussione in questa sede - il riferimento al limite della verità deve avere la considerazione che si è detto.
Peraltro, pure ineccepibile è la metodologia adottata, che ripudia ogni considerazione frammentaria o atomistica delle singole frasi, espungendole dal complessivo contesto in cui sono inserite, per affermare l'ineludibile necessità di una considerazione globale. Incontestabile, allora, è il riconoscimento allo scritto del carattere di grave censura, sul piano politico ed amministrativo, del modo in cui era stata gestita la vicenda del ZI ittico, affermando che l'esposizione non aveva travalicato i termini di una, pur veemente contestazione, senza mai trascendere, però, i limiti inerenti alla critica per porsi, invece, come aggressione alla sfera morale e personale del destinatario. Correttamente, dunque, è stato affermato che l'addebito di incapacità amministrativa non avrebbe potuto ritenersi diffamatorio, in quanto costituiva il leitmotiv dell'intervento giornalistico del EV che intendeva rappresentare - per l'appunto criticamente - una vicenda che, secondo la sua opinione (così chiaramente preannunciata nella stessa frase incriminata), se fosse stata diversamente gestita, avrebbe evitato il tracollo finanziario del ZI, con beneficio per l'intera collettività di CA.
Giuridicamente ineccepibile, allora, è l'applicazione dell'esimente del diritto di critica (al di là della correttezza della formula assolutoria adottata), in quanto, nel caso di specie, ricorrevano pacificamente i canoni dell'interesse pubblico (incontrovertibile, a fronte di una vicenda di primario interesse per il mondo economico di una piccola comunità locale) e della continenza, stante l'uso di espressioni mai gratuitamente offensive.
Nè si dica, come fa il P.G. ricorrente, che la gestione della vicenda esulava dall'ambito delle attribuzioni funzionali del sindaco, dovendo ricercarsi altrove le vere ragioni della crisi. Ed infatti, è indubbio che, a fronte di un evento vero (il dissesto del ZI), e di un fatto altrettanto vero (la mancata approvazione di una deliberazione comunale sull'auspicato mutamento di destinazione degli immobili consortili, in guisa da renderne possibile l'alienazione), era pieno diritto dell'opinionista esprimere il convincimento (certo opinabile e, forse, anche erroneo, ma - se davvero erroneo - più opportunamente confutabile, nel contesto di una corretta dialettica politica, mediante perentorie rettifiche o pubbliche smentite anche tramite i mass media) che quella destinazione, ove tempestivamente adottata, avrebbe potuto ripianare l'esposizione debitoria del ZI. E del resto, solo una visione burocratica e rigidamente formalistica del ruolo del Sindaco, specie nell'attuale fisionomia disegnata dal vigente ordinamento degli enti locali, potrebbe indurre a ritenere che la gestione di una vicenda di così straordinario interesse per l'economia di una piccola comunità locale non rientri nei compiti istituzionali - ed ancor prima nei doveri morali - del Sindaco di quella stessa collettività.
Dunque, la Corte di merito ha giustamente stigmatizzato la procedura metodologica seguita dal giudice di primo grado che, a fronte di un fatto di gestione politico-amministrativa, ha ritenuto di poter sovrapporre il proprio giudizio di valore a quello espresso dall'opinionista politico in merito alla dinamica di quel fatto, riconoscendo plausibili altre eziologie e facendo, quindi, carico al giornalista di averle colpevolmente sottaciute. Con ciò dimenticando che la critica, per quanto si è detto, implica necessariamente un'opzione tra le diverse, possibili, spiegazioni di un accaduto, senza che, nell'ambito della mera opinabilità, sia consentito far carico al critico - in chiave penalistica - della pertinenza, plausibilità od esaustività dell'interpretazione prescelta. 4. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002