Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
La rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, sopravvive all'estinzione della rappresentanza sostanziale, che ha effetto nei soli rapporti interni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
" Pasquale REALE - Consigliere -
" Francesco Maria FIORETTI "
" Laura MILANI "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n^ 12754/96 r.g. proposto da
ARCHITETTURA INDUSTRIALIZZATA s.p.a., in concordato preventivo (già denominata Volani Architettura Industrializzata s.p.a.) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento di imprese costituito per atto notaio Sarno del 6 marzo 1981, rep. n. 77067, elettivamente domiciliata in Roma via Oslavia 14, presso gli avv.ti Adriano Pallottino e Alessandro Pallottino, che la rappresentano e difendono per procura a speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
COMUNE DI AVELLINO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Belle Arti 7 presso l'avv. Giuseppe Ambrosio, che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Amedeo Bassi per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente nonché sul ricorso inscritto al n. 13178/96 r.g. proposto da
COMUNE DI AVELLINO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Belle Arti 7 presso l'avv. Giuseppe Ambrosio, che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Amedeo Bassi per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
ARCIUTETTURA INDUSTRIALIZZATA s.p.a., in concordato preventivo (già denominata Volani Architettura Industrializzata s.p.a.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento di imprese costituito per atto notaio Sarno del 6 marzo 1981, rep. N. 77067, elettivamente domiciliata in Roma via Oslavia 14, presso gli avv.ti Adriano Pallottino e Alessandro Pallottino, che la rappresentano e difendono per procura a speciale a margine del controricorso,
controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 25 settembre 1995 (n.2771/95).- Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 17 aprile 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;
sentiti gli avv.ti Adriano e Alessandro Pallottino per la Architettura Industrializzata s.p.a, e l'avv. Ambrosio per il Comune di Avellino;
sentito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso del Comune, per l'accoglimento del terzo motivo, con assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso e del ricorso della Architettura Industrializzata s.p.a. Svolgimento del processo
Il 20 novembre 1981 il Comune di Avellino e la società Volani Architettura Industrializzata, in proprio e quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, all'uopo costituito, hanno sottoscritto un disciplinare di concessione per la progettazione ed esecuzione di un programma costruttivo di 450 alloggi su aree site nel territorio del Comune denominate Q1, Q2, Valle, Picarelli, Bellizzi e Tedesco. Con successivo atto aggiuntivo del 5 giugno 1985 il progetto esecutivo è stato consensualmente modificato, in conformità con il parere espresso dall'Ufficio speciale per l'edilizia residenziale (USER), rimanendo l'importo complessivo dei lavori definitivamente determinato in L. 30.066.856.473. Essendo insorta controversia tra le parti, la società concessionaria ha proposto domanda di arbitrato con atto del 26 giugno 1986. Con lodo non definitivo del 18-19 novembre 1987 il collegio arbitrale ha così provveduto: 1) ha rigettato la domanda relativa al risarcimento dei danni derivanti dallo sfasamento nell'esecuzione dei lavori conseguente alla necessità di rivedere l'originario progetto e al rimborso degli oneri di direzione dei lavori;
2) ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune diretta a ottenere il risarcimento dei danni;
3) ha dichiarato cessata la materia del contendere in odine alla richiesta di pagamento delle maggiori opere di fondazioni eseguite nel 1982; 4) ha dichiarato dovuti, nella misura da determinarsi in prosieguo di giudizio,: a) gli interessi ex art. 35 del capitolato generale dei lavori pubblici sui crediti relativi ad opere eseguite prima dell'atto aggiuntivo del giugno 1985; b) gli interessi ex art. 35 del capitolato generale dei lavori pubblici sulle somme dovute a titolo di integrazione dell'anticipazione; c) la revisione prezzi, con rivalutazione ma esclusi gli interessi ex art. 35 del capitolato generale dei lavori pubblici;
d) le somme a titolo di svincolo di garanzia;
e) le somme relative alle detrazioni contabili per le urbanizzazioni, all'adattamento degli impianti di riscaldamento autonomo a gas liquido e agli oneri e costi conseguenti alla anticipata consegna degli alloggi;
f) gli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto;
g) le somme relative allo svincolo delle trattenute di garanzia e al saldo del prezzo delle opere ultimate e consegnate;
h) le somme relative al miglioramento dei prezzi contrattuali, indebitamente imposto;
i) le somme relative all'applicazione delle penali.
Avverso il lodo non definitivo il Comune ha proposto impugnazione di nullità davanti alla corte d'appello di Roma con atto di citazione del 21 dicembre 1987.
Acquisita la relazione del c.t.u. il collegio arbitrale con lodo definitivo dell'11 dicembre 1991, reso esecutivo il 16 ottobre 1992, ha accolto totalmente le domande delle imprese sopra indicate con le lettere a), d), f) i), determinando il credito della concessionaria;
ha accolto solo parzialmente le domande di cui alle lettere e) (avendo rigettato la domanda relativa agli oneri per anticipata consegna degli alloggi) ed h); ha rigettato le rimanenti e ha compensato integralmente le spese del giudizio. Avverso il lodo definitivo ha proposto impugnazione per nullità davanti alla corte d'appello di Roma la società Architettura industrializzata (già Volani Architettura industrializzata s.p.a.). Il Comune ha proposto impugnazione incidentale di nullità con la comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza del 25 settembre 1995 la corte d'appello di Roma, riunite le impugnazioni proposte avverso il lodo non definitivo e contro il lodo definitivo, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dal Comune avverso il lodo non definitivo e (in via incidentale) contro il lodo definitivo e, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla società Architettura Industrializzata, ha annullato il lodo definitivo nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa agli oneri derivanti dalla anticipata consegna degli alloggi, ha accolto solo parzialmente la domanda delle imprese relativa alla restituzione della quota di ribasso corrispondente al beneficio relativo alla costituzione della cauzione sotto forma di fideiussione bancaria e ha integralmente compensato le spese del giudizio arbitrale. In fase rescissoria ha accolto le due domande di merito e ha compensato le spese del giudizio arbitrale fino al 50%, ponendo la restante metà a carico del Comune.
La corte territoriale, premesso che nella specie era applicabile la disciplina anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 25 del 1994, a sostengo della pronuncia di inammissibilità
dell'impugnazione del lodo non definitivo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che afferma l'inammissibilità dell'impugnazione per nullità proposta contro il lodo non reso esecutivo. Ha poi dichiarato ammissibile l'impugnazione incidentale dello stesso Comune nei soli limiti in cui toccava punti della sentenza arbitrale investiti dall'impugnazione principale proposta dalla società Architettura Industrializzata.
La corte d'appello ha inoltre respinto la richiesta del Comune di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa allo svincolo delle ritenute di garanzia, rilevando che la società concessionaria aveva contestato che una transazione si fosse perfezionata e aggiungendo che non era possibile valutare nel merito la domanda, in mancanza di impugnazione principale del Comune. In ordine all'impugnazione proposta dalla società concessionaria la corte territoriale, richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui dalla sentenza di condanna generica non sorge alcuna preclusione rispetto alla possibilità che venga negata con la sentenza definitiva la stessa esistenza del diritto, ha rigettato l'impugnazione relativa al rigetto della domanda relativa al pagamento degli interessi per la mancata erogazione delle anticipazioni e al compenso revisionale, per non avere le imprese fornito la prova di quale parte dei lavori fosse stata eseguita dopo la stipula dell'atto aggiuntivo, in quanto per i lavori eseguiti prima sia gli interessi che la revisione prezzi erano già stati corrisposti. Quanto alla domanda relativa allo svincolo delle ritenute di garanzia, la corte d'appello ha affermato che correttamente il lodo definitivo aveva ritenuto che non si era verificato il presupposto al quale il lodo non definitivo aveva subordinato il riconoscimento del diritto, consistente nell'avvenuto collaudo o nella esibizione del verbale di ultimazione dei lavori, aggiungendo che a diverse conclusioni non si poteva giungere sulla base dell'avvenuta consegna degli appartamenti, che era avvenuta per le condizioni di emergenza in cui si trovavano i destinatari degli alloggi colpiti dal sisma del 1980.
Quanto all'impugnazione del lodo non definitivo proposta dalla società Architettura Industrializzata la corte di merito ha ritenuto che bene gli arbitri avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni per l'ingiustificato ritardo nell'inizio dei lavori perché le parti avevano accettato un metodo di contrattazione, imposto peraltro dalle condizioni di emergenza in cui si trovavano le zone colpite dal sisma, in base al quale i termini non erano facilmente predeterminabili e in effetti non erano stati definiti, ne' la società ne aveva richiesto la determinazione giudiziale ai sensi dell'art. 1183 c.c. Altrettanto esattamente il lodo non definitivo aveva escluso ogni rimborso degli oneri di direzione dei lavori, in quanto contrattualmente tali oneri dovevano ritenersi posti a carico dell'appaltatore.
In ordine alle impugnazioni accolte, la corte territoriale ha osservato che dalla mancata esibizione da parte del Comune dei relativi verbali non poteva derivare il rigetto della domanda diretta a ottenere il compenso degli oneri derivanti dalla consegna anticipata, perché anzi il comportamento del Comune offriva elementi probatori ulteriori per accogliere la domanda. Inoltre era ingiustificata la limitazione dell'accoglimento della domanda relativa alla restituzione delle quote di ribasso dopo che il lodo non definitivo aveva riconosciuto il diritto a tali restituzioni nella loro interezza.
Infine la corte d'appello ha affermato che, essendo state accolte alcune domande della società Architettura Industrializzata non era corretto compensare interamente le spese del giudizio arbitrale e ha limitato la compensazione alla metà delle spese stesse, ponendo l'altra metà a carico del Comune..
Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione la società Architettura Industrializzata, sulla base di cinque motivi, e il Comune di Avellino, sulla base di quattro motivi. Entrambe le parti hanno resistito con controricorso e hanno presentato memorie. Motivi della decisione
I ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e deve essere esaminato innanzi tutto il ricorso del Comune che prospetta questioni aventi carattere pregiudiziale.
1) Con il primo motivo il Comune, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 110 e 300 c.p.c. e degli articoli 1722 e 2504 bis c.c. e del d.lgs n. 406 del 1991, in relazione alla circostanza che il giudizio arbitrale venne intrapreso dalla Volani Architettura Industrializzata s.p.a. mentre nel giudizio davanti alla corte d'appello era presente la Architettura Industrializzata s.p.a., sostiene non sarebbe stata fornita la prova della titolarità del diritto sostanziale azionato da parte del nuovo soggetto, attraverso la dimostrazione della propria qualità di successore a titolo universale nei rapporti facenti capo alla società Volani. Deduce inoltre il ricorrente che non vi sarebbe in atti la prova della successione della società Architettura Industrializzata nel mandato conferito dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese alla società Volani ne' della stessa vigenza dell'originario mandato in forza del quale si era costituito il raggruppamento temporaneo di imprese.
Il motivo non è fondato
Infatti, la società Architettura Industrializzata in data 1^ aprile 1998 ha notificato al Comune, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., l'avvenuto deposito del certificato storico del registro delle imprese presso la Camera di commercio di Trento, dal quale risulta che in data 11 febbraio 1988 la società Volani Architettura Industrializzata ha cambiato la propria denominazione in Architettura Industrializzata. La produzione del documento è pienamente ammissibile, in quanto diretta a dimostrare l'ammissibilità del ricorso per cassazione, e dimostra che il cambiamento di denominazione non corrisponde a un mutamento di soggetti, come d'altra parte emergeva dalla stessa intestazione della sentenza impugnata in cui la parte "appellata" era indicata come "Società Architettura Industrializzata s.p.a. (già Soc. Volani Architettura Industrializzata s.p.a.)". La società concessionaria ha quindi adempiuto al suo onere di provare, per questo profilo, la propria legittimazione, messa in dubbio dal Comune in questa sede. La provata identità del soggetto che ha agito davanti agli arbitri e di quello che ha partecipato al giudizio davanti alla corte d'appello, toglie valore anche all'eccezione di difetto di legittimazione della società ricorrente ad agire come mandataria del raggruppamento temporaneo, fondata sull'estinzione del mandato dipendente dalla estinzione della società mandataria. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il Comune di Avellino propone una ulteriore nuova prospettazione dell'eccezione di difetto di legittimazione di controparte, sostenendo che il mandato alla società capogruppo sarebbe venuto meno a causa del fallimento delle due società mandanti Volani Sud s.p.a. e Società Edilizia Costruzioni Industriali e Stradali (SECIS) s.p.a., che ha provocato lo scioglimento del mandato ai sensi dell'art. 78 l.f. e l'estromissione delle società fallite dal raggruppamento, ai sensi dell'art. 25, secondo comma del d.lgs 19 dicembre 1991, n. 406. Le questioni, benché proposte per la prima volta con la memoria, possono essere esaminate perché, così come prospettate, attengono a profili che potrebbero essere valutati anche d'ufficio. Ma le prospettazioni del Comune presuppongono una identità degli effetti sostanziali e di quelli processuali dipendenti dalla cessazione della rappresentanza, mentre la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, sopravvive all'estinzione della rappresentanza sostanziale, che ha effetto nei soli rapporti interni (cfr. Cass.n. 13592/91, n. 6107/85). Peraltro, anche sul piano sostanziale lo scioglimento del mandato previsto dall'art. 78 l.f., fa venir meno l'efficacia del contratto ex nunc, ma non mette nel nulla gli atti compiuti prima della dichiarazione di fallimento.
2) Con il secondo motivo, il Comune di Avellino, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 827 c.p.c., censura la dichiarazione di inammissibilità della propria impugnazione di nullità del lodo parziale, sostenendo che ancora prima della riforma del 1994, doveva ammettersi l'impugnazione dei lodi non esecutivi. Con lo stesso motivo viene anche sollevata la questione della validità del lodo in relazione alla composizione del collegio (composto di tre membri invece che di cinque, come previsto dall'art. 45 del capitolato generale dei lavori pubblici), lamentando che non sia stata esaminata dalla corte territoriale in quanto proposta con l'impugnazione incidentale del lodo definitivo, ritenuta inammissibile.
Tralasciando quest'ultimo profilo, che rientra nell'oggetto del terzo motivo, il motivo non appare fondato.
È infatti costante orientamento di questa Corte che, nella disciplina anteriore alla legge n. 25 del 1994, il lodo parziale poteva essere impugnato solo insieme con il definitivo, per le ragioni ampiamente illustrate, da ultimo da Cass. 2 maggio 1997, n. 3829, alla quale per economia espositiva si rinvia (in senso conforme v. sentenze n. 9028/95, 6426/95, 3835/86, 5311/83, 4020/79). 3) Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 334 e 343 c.c., il Comune censura la dichiarazione inammissibilità della propria impugnazione incidentale del lodo definitivo, nella parte in cui ha sollevato questioni e investito capi della pronuncia degli arbitri, diversi dalle questioni e dai capi del lodo che hanno formato oggetto dell'impugnazione principale della società Architettura Industrializzata.
Il motivo è fondato.
Dopo l'intervento delle sezioni unite, con la sentenza 7 novembre 1989, n. 4640, è prevalso nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, favorevole all'ammissibilità, senza alcun limite oggettivo, della impugnazione incidentale tardiva, che può quindi investire qualunque capo anche autonomo della sentenza impugnata in via principale (v. Sentenze, n. 844/1997, 5711/96, 9638/94, 2145/94, 2075/93, 3143/93, 2819/91, 7828/91 e altre). L' accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del quarto motivo del ricorso del Comune, con il quale si lamenta che, in ordine alla questione dello svincolo delle trattenute di garanzia, non sia stata dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione e dell'intero ricorso della società Architettura Industrializzata, con il quale si censura il rigetto di alcune domande (direttamente pronunciato dalla corte d'appello, o risultante dalla conferma del lodo definitivo e di quello non definitivo). In particolare le questioni riguardano::
la domanda diretta a ottenere la corresponsione dell'anticipazione (e dei relativi interessi) anche sulla parte dei lavori aggiunti con l'atto integrativo del 5 giugno 1985 (primo motivo: violazione del giudicato interno, dell'art. 14 della legge 1178, dell'art. 3 della legge 741/81, dell'art. 16, lettera c) della legge 219/81 e vizio di motivazione); b) il diritto alla revisione prezzi, negato sulla base dell'erronea affermazione che tale diritto era alternativo rispetto al pagamento delle anticipazioni (secondo motivo: violazione del principio del ne bis in idem, dell'art. 112 e dell'art. 115 c.p.c., 115, dell' art. 16 della l.l. 219/81, violazione delle regole legali in tema di interpretazione dei contratti, omesso esame di documenti decisivi, vizio di motivazione); c) la richiesta di restituzione delle trattenute e di pagamento del saldo, relativamente agli appartamenti consegnati (terzo motivo: violazione del ne bis in idem e del giudicato interno, violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.;
d) il risarcimento dei danni per il ritardato frapposto alla esecuzione dei lavori (quarto motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione); e) il diritto al rimborso delle spese di direzione dei lavori (quinto motivo: violazione delle regole in tema di interpretazione dei contratti).
La sentenza deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso del Comune, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso nonché il ricorso della Architettura Industrializzata s.p.a. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1999