Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto - contenente espressioni offensive nei confronti di un militare - all'Autorità disciplinare dell'Arma dei carabinieri, in quanto, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. e da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi.
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- 1. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: la continenza va valutata nel contesto spazio-temporale e dialetticoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro (Cassazione penale sez. V - 07/03/2022, n. 17784). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 5. Offesa all'onore non punibile se valutazione critica si basa su fatti (Cass. 18056/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
La critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico: ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione dei soggetti ai quali la critica è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 13549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13549 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/02/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 866
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 040482/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
1) NE NT, N. IL 20/03/1951;
avverso SENTENZA del 17/05/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione NE IO avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. dist. Di Taranto - in data 17 maggio 2007, con la quale è stata confermata la sentenza del primo giudice, affermativa della penale responsabilità in ordine al reato di diffamazione in danno di NT DO, all'epoca brigadiere dei Carabinieri.
Il processo aveva preso avvio in relazione al fatto che ON, in data 15 giugno 2001, aveva inviato un esposto a vari Comandi dell'Arma chiedendo la sospensione cautelativa dal servizio del NT in ordine al quale aveva segnalato l'avvenuto rinvio a giudizio per gravi addebiti;
nell'esposto si segnalava anche che il NT aveva, ciò nonostante "continuato imperterrito a esercitare le proprie funzioni, ad espletare il servizio e ad indossare la divisa anche in sedi giurisdizionali con sicuro disdoro del prestigio dell'Arma".
Il ON si era determinato a inoltrare l'esposto dopo che il proprio figlio era rimasto coinvolto, nel 1997, in un fermo di PG dovuto ad una accusa di estorsione.
Nel 2000, tuttavia, era stato assolto sia da tale accusa che, con la formula perché il fatto non sussiste, da quella di aver calunniato la PG accusando gli agenti di abuso e percosse ai propri danni. Su iniziativa del Gup che aveva trasmesso in quella occasione gli atti alla Procura per quanto di competenza, NT era stato oggetto, nell'aprile 2000, di richiesta di rinvio a giudizio che era sfociata peraltro, nel 2004, in una sentenza assolutoria. La Corte di merito aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado osservando che anche la denuncia di un fatto vero può essere ragione di incremento della divulgazione della notizia lesiva della altrui reputazione ed inoltre che non era stato comunque rispettato il canone della continenza.
Deduce:
- la violazione degli artt. 598 e 51 c.p., essendo state illegittimamente negate le cause di giustificazioni previste in tali norme.
Il fatto oggetto dell'esposto era infatti quello dell'avvenuto rinvio a giudizio del NT per il reato di abuso di ufficio e quindi di un fatto del tutto vero ed il ricorrente aveva diritto di portare a conoscenza della autorità fatti di rilievo disciplinare a carico del pubblico dipendente.
Le frasi asseritamene offensive contenute nell'esposto non erano dunque gratuite ma legate da uno stretto nesso di pertinenzialità all'oggetto dell'esposto che era la richiesta cautelativa di sospensione dal servizio, richiesta del tutto immune da censure di rilevanza penale come attestato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5^, 21 novembre 1980, Speranza). Irrilevante sarebbe, poi, ad avviso del ricorrente, ai fini della riconoscibilità della esimente, il post factum ossia la circostanza che, dopo la presentazione dell'esposto, il processo a carico del denunciato si sia risolto per lui positivamente.
Ricorrerebbe, in conclusione, non solo la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., ma anche quella speciale ex art. 598 c.p.. Il ricorso è fondato.
Occorre in primo luogo osservare che è innegabile che una espressione lesiva della reputazione del NT sia stata inserita e faccia parte dell'esposto che il ON inoltrò ai vertici dell'Arma dei Carabinieri per rappresentare il fatto della pendenza del procedimento a carico del NT stesso e richiederne la sospensione cautelare dal servizio.
Diversamente da quanto richiesto dal ricorrente, l'esposto non rientra però, in ogni caso, nel novero delle condotte sottratte a punibilità dall'art. 598 c.p., che riguarda le offese contenute in scritti presentati alla autorità - non solo giudiziaria ma anche amministrativa - dalla parte o dal patrocinatore.
Se è vero infatti, da un lato, che, in linea generale, l'esposto col quale si informi l'autorità giudiziaria di fatti illeciti è compatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p., perché è possibile ravvisare la posizione di "parte" in capo al denunciante in relazione a una determinata tipologia di eventi, è vero anche, in senso opposto, che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., non è stata ritenuta da questa Corte, applicabile in riferimento ad espressioni offensive contenute in un esposto inviato ad organo - quale il Consiglio dell'Ordine forense - di fronte al quale era attivabile una procedura (quella disciplinare) che non vedeva l'autore dell'esposto destinato a divenirne parte: ciò è in linea col fatto che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti latu sensu interessati (vedi rv 223188).
In altri termini, perché ricorra la causa di non punibilità è necessario che l'autore dell'esposto sia destinato a divenire, anche solo a seguito dei normali sviluppi della procedura avviata, "parte" della medesima (rv 212138).
E nella specie, tale requisito difetta attesa la natura del tutto interna alla amministrazione ricevente, del procedimento disciplinare evocato con l'esposto medesimo.
Sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata non merita censure. È invece in violazione alla legge la motivazione con la quale si esclude la ricorrenza della generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.. La scriminante dell'aver agito nell'esercizio di un diritto e, nella specie, nell'esercizio del diritto di critica, appare calzante in relazione al caso in esame.
In sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (rv 140038) è da ritenere che la presentazione di un esposto con il quale si richieda l'intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non e configurabile il delitto di diffamazione. Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art 21 Cost.) e quello alla dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.)
occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi.
La Corte di merito non ha fatto applicazione di tale principio avendo anche omesso di tenere conto che l'orientamento da essa evocato (rv 141867), secondo cui è negata la scriminante alla divulgazione e diffusione di un fatto lesivo della altrui reputazione anche se vero, ha subito una netta evoluzione per effetto dell'ormai condiviso principio secondo cui sussiste la esimente del diritto di critica quando il fatto riportato sia conforme allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, sempre che sia rispettato il canone della continenza e della rilevanza sociale della informazione. Inoltre, non è conforme allo stato della giurisprudenza in tema di esimente del diritto di critica la statuizione della Corte di merito sul mancato rispetto del canone della continenza, con riferimento alle espressioni relative all'espletamento del servizio da parte del rinviato a giudizio, definito "imperterrito". Invero, in tema di riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica si è rilevato che il requisito della continenza, sicuramente imprescindibile, deve consistere nell'argumentum ad hominem ossia nella condotta dell'agente che trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e solo intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (rv 219998).
Nella specie tale evenienza non risulta essersi verificata dal momento che le frasi e gli epiteti non appaiono gratuiti ma sono stati utilizzati nella esatta prospettiva di argomentare una richiesta di intervento disciplinare che aveva a proprio necessario fondamento l'apprezzamento delle dette qualità personali, come si ricava del resto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che riconosce la relazione funzionale tra la sanzione disciplinare a carico del militare dell'Arma dei Carabinieri e la sua comprovata inidoneità a collaborare con le dovute doti di equilibrio con gli organi giudiziari del luogo (Sez. 4^, sent. n. 00 257 del 16/03/1994). Del tutto inconferente è d'altro canto il richiamo contenuto in sentenza al carattere "obiettivamente offensivo" delle espressioni, posto che tale rilevante requisito perde di decisività quando si passa alla verifica della applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p.. Questa infatti è evocabile solo dopo che il fatto reato, comprensivo della valenza soggettivamente e oggettivamente offensiva delle espressioni, sia passato come tale al vaglio della autorità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l'imputato non è punibile per avere agito nell'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 51 c.p.. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008