Sentenza 15 ottobre 2021
Massime • 1
Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, che, nell'assolvere dal reato di omicidio colposo il ginecologo, condannato in primo grado per non aver tempestivamente effettuato, a seguito del ricovero di una donna in stato di gravidanza avanzata, il parto cesareo, così da provocare il decesso per anossia del feto, senza disporre perizia, ha sovrapposto il proprio soggettivo personale convincimento a quello del giudice di primo grado, omettendo di illustrare le ragioni della ritenuta insostenibilità logica della difforme valutazione di quest'ultimo fondata sulla ricostruzione dei consulenti tecnici del pubblico ministero).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2021, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
Testo completo
9CR 02474-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1692/2021 Presidente - EMANUELE DI SALVO UP 15/10/2021 VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 22115/2020 ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO DANIELE CENCI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TU ON nato a [...] il [...] dalla parte civile DE AN ST nato a [...] il [...] dalla parte civile ES NN nato a [...] il [...] dalla parte civile TU AN nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: PA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il Difensore: è presente l'Avv. Cecchino CACCIATORE, del Foro di SALERNO, in difesa di TU ON, DE AN ST, ES NN e TU AN il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'Avv. Renato BALLETTA, del Foro di AVELLINO, in difesa di PA NO, che insiste por rigetto del ricorso. 12 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli il 28 novembre 2019, in integrale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Avellino il 23 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto AN AP responsabile del reato di omicidio colposo, con colpa professionale, fatto commesso il 9 aprile 2012, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni, in forma generica, alle parti civili, cui ha assegnato una somma a titolo di provvisionale, invece ha assolto l'imputato dall'addebito, per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili.
2.Vanno premesse, per una migliore comprensione, alcune sintetiche informazioni tratte dalle sentenze di merito.
2.1. Il dr. AN AP, medico ginecologo, è stato riconosciuto colpevole, all'esito del dibattimento di primo grado, del reato di omicidio colposo, per avere provocato, per colpa generica (imprudenza, imperizia, negligenza), stimata grave, la morte del prodotto del concepimento di TE De ST, alla quale, ricoverata in ospedale pubblico il giorno 7 aprile 2012 alla 39° settimana + 2 giorni di gestazione per "rottura prematura delle membrane in corso di gravidanza ad evoluzione fisiologica", la mattina del 9 aprile 2012, alle ore 08.00, era stata somministrata ossitocina per stimolare la contrazione uterina ed indurre il travaglio del parto, con attivazione alle ore 10.00 del monitoraggio cardiotocografico "in continuum" ma, avendo constatato, nonostante la progressiva dilatazione, "il mancato impegno [... del canale del parto,] nonostante la somministrazione di ossitocina per oltre 12 ore", il ginecologo di turno, appunto dr. AN AP, ha praticato alle ore 22.45 dello stesso giorno il parto cesareo, estraendo un feto premorto. La causa della morte è stata individuata in anossia. Premesso che sino alle ore 20.00 di quel giorno la partoriente era in carico al dr. Luigi Di Prisco (del pari imputato in primo grado, all'esito del quale assolto) e dalle 20.00 in poi al dr. AP, si è ritenuto da parte del Tribunale tardivo, almeno di un'ora, l'intervento cesareo da parte dello stesso pur in presenza di segni di sofferenza fetale rivelati dal costante monitoraggio cardiotrocografico, segni che si sono stimati evidenti dopo le 20.00 (allorchè è emersa una sofferenza fetale seria) ed evidentissimi alle 21.45 (allorchè si è registrata anche una decelerazione della frequenza cardiaca per sei minuti), ritenendo che l'intervento chirurgico tempestivamente effettuato avrebbe con certezza o con elevato grado di probabilità razionale evitato l'evento-morte. 2 M Occorre precisare, per le considerazioni che si dovranno svolgere, che il Tribunale ha motivatamente confutato le tesi difensive: circa la nascita di un bimbo vivo;
circa la riconducibilità della decelerazione delle ore 21.45 alla manovra di Kristeller che era stata praticata alla donna dal medico e dall'ostetrica; e quella secondo la quale la partoriente, la cui scelta si era indubbiamente indirizzata per il parto naturale, avrebbe manifestato consenso al cesareo solo alle ore 22.30, con effettuazione dell'intervento con tempestività, 15 minuti dopo, in particolare ritenendo il decidente che dalla documentazione esaminata e dalle testimonianze assunte, nonostante l'indubbia preferenza della donna per il parto naturale, il consenso al cesareo era stato manifestato già per iscritto al momento del ricovero e ribadito a voce nei due giorni successivi.
2.2. La Corte di appello ha ribaltato la decisione alla stregua delle considerazioni che di seguito si sintetizzano: sul ribadito presupposto della causa della morte (anossia dopo l'inizio del travaglio ma prima del parto), si è ritenuto, valorizzando il contributo dei consulenti della difesa, i quali hanno segnalato anche che le acque erano chiare e non meconiche, che sino alle ore 21.40 non vi fossero, in realtà, segni di effettivo allarme che imponessero l'effettuazione del cesareo, che alle ore 21.40 il sanitario ha effettuato insieme all'ostetrica la manovra di Kristeller, al termine della quale, a partire dalle 21.45, ha convinto la partoriente, la quale aveva il giorno 8 revocato verbalmente il consenso all'intervento chirurgico che aveva manifestato per iscritto al momento del ricovero, della necessità di effettuare il cesareo, sottolineando che tale opera di persuasione non ha avuto esito immediato ma ha coinvolto anche il primario in ferie, contattato telefonicamente, che aveva seguito la donna e che, pur assente dall'ospedale, era tenuto informato dell'andamento, e che il battito fetale, dopo la flessione in effetti registratasi alle 21.45, era tornato regolare sino alle ore 22.12: donde la conclusione che «l'imputato, quindi, non è rimasto inerte ma si è immediatamente speso secondo le sue competenze» (così alla p. 12 del ricorso) e l'assoluzione per insussistenza del fatto.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza le parti civili (TE De ST, AN ZO, AN SE e RI ZO, i primi due genitori, gli altri nonni), tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunziano vizio di motivazione, anche per travisamento della prova.
3.1. Con il primo motivo (pp.
1-10 del ricorso), censurano, appunto, travisamento della prova e manifesta e palese contraddittorietà della sentenza in riferimento a quattro temi: 3 п I) il momento in cui le condizioni del feto sono divenute tali da non consentire di attendere oltre per effettuare il taglio cesareo. La Corte di appello si sarebbe limitata ad esaminare solo la cardiotocografia trascurando però il "partogramma", pur presente in atti, cioè il grafico che pone in correlazione la dilatazione e la progressione o meno della discesa del feto nel canale del parto: al riguardo, si segnala che secondo il contributo dei consulenti della parte civile e del P.M., già alle ore 19.40 si imponeva l'effettuazione del cesareo in ragione della mancata o gravemente insufficiente - discesa del feto;
inoltre, nell'esaminare la cardiotocografia la Corte di merito avrebbe omesso di rilevare che segni di sospetto già emergevano dalla 10.30 del mattino, comunque dalla 16.30 in poi e, soprattutto, dalle 20.00, come evidenziato dai consulenti del P.M.; ne consegue che alle 21.45 la situazione era "francamente patologica" e tuttavia si attese un'altra ora per effettuare il cesareo. La omessa considerazione di tali determinanti elementi probatori evidenzierebbe, ad avviso dei ricorrenti, grave vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova rispetto agli elementi emersi dall'istruttoria, che vengono in parte parcellizzati e in parte trascurati dalla Corte di merito, sino al punto da intravedere una inesistente "ripresa" della normalità del battito cardiaco alle ore 21.12. II) La natura e la causa della decelerazione del battito fetale per circa 6 minuti. decelerazione certamente allaIl Giudice di appello attribuisce la effettuazione della "spremitura" di Keller, conformemente sul punto all'opinione dei consulenti della difesa, letta però isolatamente e senza porla a confronto con le opposte valutazioni dei consulenti del P.M., che hanno ritenuto tale operazione nel caso di specie inutile, se non già addirittura dannosa, essendo la testa del nascituro ancora troppo in alto, valutazioni che la Corte di merito ignora, trascurando che la situazione di sofferenza fetale non era "puntiforme" ma era progressiva. III) La natura, le conseguenze e la opportunità della manovra di Kristeller. Rammento da parte dei ricorrenti che la Corte di merito ha omesso di tenere in considerazione che il Tribunale (p. 10) ha posto in dubbio che tale manovra sia stata in realtà effettuata, si osserva come l'affermazione della Corte di appello che già all'inizio del turno il dr. AP si sia immediatamente attivato sarebbe in netto contrasto con le emergenze istruttorie, soprattutto documentali, secondo cui, invece, dalle ore 20.00 alle ore 21.40 il ginecologo è rimasto colpevolmente inerte: donde, ad avviso dei ricorrenti, contraddittorietà della giustificazione e travisamento della prova, essendo emersa un'inerzia assoluta dalle ore 20.00 alle 21.40 pur in presenza di un quadro di sofferenza fetale, e 4 m poi, alle 21.40, l'effettuazione, ove svolta, di una manovra inutile e persino dannosa. IV) La manifestazione del consenso o meno della donna alla effettuazione del taglio cesareo. La sentenza impugnata colloca tra la fine della manovra di Kristeller, alle 21.45, e l'orario di distacco del cardiotocografo, alle 22.12, un tentativo, infine riuscito, di persuasione della donna, congiunto ad una telefonata al primario dr. Ardovino, che aveva seguito la paziente durante la gravidanza e che non era in servizio, a prestare il consenso all'atto chirurgico. Il riferito ragionamento sarebbe affetto da due gravi vizi, secondo le pp.cc.: A) manifesta contraddittorietà, poiché «delle due l'una: o l'imputato impiega circa un'ora a convincere la persona offesa o, viceversa, l'imputato si attiva per il cesareo solo dopo che ebbe il beneplacito del dott. Ardovino alle 22.30 (medico curante della gestante, nonché primaio del AP)» (così alla p. 8 del ricorso), peraltro nel secondo caso non spiegando adeguatamente le ragioni per cui, in una situazione allarmante, si dovesse attendere il placet del dott. Ardovino (p.10 del ricorso); B) inoltre, e soprattutto, la tesi del consenso prima prestato, poi revocato e alla fine nuovamente prestato, si fonda su dichiarazioni espressamente considerate "assolutamente false" dal Tribunale (pp. 11-12 della sentenza di primo grado, che si richiama), con ragionamento non confutato dalla Corte di - si sottolinea appello, dichiarazioni peraltro nemmeno provenienti da testimoni diretti ma da persone introdotte dalla difesa (dott. Pedata ed infermiera Bruno) che hanno riferito circa una pretesa confidenza ricevuta dell'imputato, in netto contrasto, però, con quanto dichiarato dalle persone offese;
oltre a trascurare il digiuno e la tricotomia del pube della donna e la circostanza che il foglio firmato all'ingresso dalla partoriente, il cui contenuto si riferisce nel ricorso, conteneva già chiaramente il consenso ad intervento chirurgico e che nessunt annotazione in cartella si rinviene circa la revoca ipoteticamente manifestata.
3.2. Con il secondo motivo (pp. 10-14), le parti civili ricorrenti lamentano manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata.
3.2.1.Riassunte le ragioni dell'assoluzione, in riforma della sentenza del Tribunale, si sottolinea criticamente la - ritenuta omissione di ogni valutazione concernente la riferibilità causale del tipo di evento lesivo rispetto alla condotta omissiva di attesa, non avendo la Corte di merito effettivamente svolto (avendolo solo apparentemente richiamato) il doveroso ragionamento controfattuale che avrebbe dovuto invece effettuare, trascurando che il Tribunale ha affermato la condotta omissiva dell'imputato già sin dalle ore 20.00, che è 5 т emerso dall'istruttoria che lo stesso ha indugiato alle 21.45 in una manovra a quel punto del tutto inutile se non dannosa, quando invece, secondo il consulente del P.M. (la cui deposizione si richiama testualmente per stralcio), l'indicazione per il cesareo era ormai "assoluta" ed "indifferibile", avendo anzi il c.t.ba sottolineato che "non è richiesto il consenso, se no si muore". Richiamato precedente di legittimità che si stima pertinente (Sez. 4, n. 47801 del 05/10/2018, Trupo, Rv. 273993), si indicano i passaggi logico- motivazionali totalmente pretermessi dalla Corte territoriale: a) avrebbe dovuto accertare la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi;
b) avrebbe dovuto spiegare la misura del rimprovero personale sulla base di specifiche condizioni dell'agente; c) avrebbe dovuto motivare circa la condotta dell'imputato: d) avrebbe dovuto spiegare cica la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa;
e) avrebbe dovuto ricostruire il comportamento alternativo diligente e la portata salvifica dello stesso, onde verificare se davvero, in presenza di segni costanti di sofferenza fetale, l'attesa dalle 20.00 alle 22.45 avrebbe potuto scongiurare l'evento, tenendo conto soprattutto della rilevata inerzia del medico dalla ore 20.00 alle 21.45 e della circostanza che i consulenti del P.M. hanno affermato che con certezza ovvero con elevato grado di razionale probabilità il cesareo, ove effettuato alle 21.45, avrebbe impedito la morte del piccolo. Si afferma da parte dei ricorrenti che l'attesa praticata in concreto dall'imputato sarebbe in contrasto con le linee guida in materia ginecologica.
3.2.2. Quanto al tema del consenso, richiamato il ragionamento già svolto al riguardo nel primo motivo di ricorso, si sottolinea che «la questione del consenso posta dalla Corte è del tutto impropria e manifestamente illogica. Invero, ai fini della responsabilità penale dell'imputato, non si tratta di stabilire in astratto se e quando la paziente abbia prestato il suo consenso, ma di verificare in concreto se e quando il professionista (a fronte della oggettiva degenerazione del quadro clinico) avrebbe dovuto informare la paziente della assoluta necessità di ricorrere al taglio cesareo. Ebbene, non vi è dubbio (alla luce di quanto accertato dai periti del P.M. e dato per accertato sia dal Tribunale sia, almeno a p. 7 della pronuncia, da parte della Corte di appello) che era alle 21.45, in presenza di un tracciato francamente patologico, che il taglio cesareo si imponeva come una soluzione di necessità assoluta ed immediata. Ne consegue che era in questo esatto momento (e cioè alle 21.45 e non ben trenta minuti dopo) che la paziente (alla quale occorreva illustrare la preoccupante situazione 6 ри sopravvenuta) andava posta in condizione di esprimere il proprio consenso. E che ella avrebbe certamente prestato il proprio consenso all'intervento (anche alle ore 21.45) è un dato assolutamente pacifico, visto che mezz'ora dopo (in grave irreversibile ritardo rispetto al dovuto), a fronte delle precisazioni effettuate (si ripete tardivamente) dal AP sulla gravità del quadro clinico, la Di ST non esitò a manifestare la propria adesione (così alla p. 14 del ricorso). Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il Difensore dei ricorrenti ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso delle parti civili è fondato, per le seguenti ragioni.
2. Deve premettersi, siccome funzionale alle valutazioni che si effettueranno in prosieguo, che la sentenza di primo grado presenta più aspetti problematici: in primo luogo, individua nella condotta dell'imputato profili di colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) di grado ritenuto grave, senza però motivare in alcun modo tale ritenuta gravità (p. 6 della sentenza), nonostante la stringente necessità in tal senso per effetto della necessaria applicazione in favor rei, ove si fosse in presenza di colpa lieve, dell'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del 2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (il fatto risale al 9 aprile 2012, a data cioè anteriore all'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 del 2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"); inoltre, la sentenza di condanna di primo grado non opera nessun riferimento a linee-guida relative al parto.
3. La sentenza assolutoria di appello, che a sua volta omette l'indicazione di linee-guida, nel riformare integralmente quella di primo grado, propone una lettura (come si è anticipato nel "ritenuto in fatto", sub n. 2) antitetica di due aspetti fattuali: 7 m 1) l'orario della emergenza o meno di segni di allarme (per il giudice di primo grado già pochi minuti dopo le 20.00 e, comunque, con chiara evidenza, alle 21.45; per la Corte di appello alle ore 21.45); 2) il momento della manifestazione del consenso della donna all'intervento chirurgico di cesarizzazione (consenso prestato, secondo il Giudice di primo grado già dai giorni precedenti, pur con un'indubbia opzione per il parto naturale, ove possibile, ed invece, secondo la Corte di merito, prestato per iscritto il giorno 7 al momento del ricovero, revocato legittimamente a voce l'8 ed il 9 dalla - donna, d'intesa con il marito presente, pp.
9-11 della sentenza, ed espresso nuovamente solo la sera del giorno 9 dopo le ore 21.45).
4. Ebbene, la decisione impugnata, nel ribaltare quella di primo grado, ha valorizzato il contributo conoscitivo e critico dei consulenti della Difesa, senza tuttavia confutare in maniera approfondita e diffusa, come avrebbe dovuto fare, la divergente valutazione operata dal Tribunale, che si era prevalentemente affidato alla ricostruzione dei consulenti del P.M. La sentenza impugnata, dunque, non è rispettosa del principio di diritto puntualizzato da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, secondo cui «Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». La decisione impugnata, infatti, si è limitata a sovrapporre la propria, soggettiva, convinzione a quella del Tribunale, senza però in alcun modo spiegare la insostenibilità logica della ricostruzione svolta e delle- ritenuta - valutazioni effettuate nel precedente grado di merito.
5. Inoltre, risultando dalle sentenze di merito che sono stati introdotti nel processo i contributi dei consulenti delle accuse, pubblica e privata, e della difesa, ma non già quello di un perito del Giudice, non può trascurarsi che il tema sotteso all'intero atto di impugnazione, emergente a più riprese da entrambi i motivi, è quello dei poteri/doveri del giudice nell'accertamento di fatti che esulino dalle conoscenze, per così dire, "ordinarie" ma che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche. Si impongono al riguardo alcune puntualizzazioni. 8 m ل ے 5.1. L'art. 220, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».
5.2. Dal tenore testuale della norma richiamata si ricava che nella sistematica del codice di rito il ricorso alla perizia è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice. Infatti, «La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare», secondo il tradizionale insegnamento risalente a Sez. 1, n. 7570 del 09/06/1993, Nastasi ed altro, Rv. 194776 e successivamente ribadito (esattamente in termini, Sez. 5, n. 1476 del 10/12/1997, dep. 1998, Illiano ed altri, Rv. 209805; Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330; nello stesso senso, ossia che spetta al giudice del merito, fornendo naturalmente motivazione, che, se adeguata, risulta insindacabile in sede di legittimità, valutare le risultanze processuali e la necessità o meno di una perizia, tra le altre, Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936). Quanto alla individuazione della portata di tale discrezionalità valutativa, occorre tenere conto che la Corte di cassazione in più occasioni ha evidenziato che prudente apprezzamento e libero convincimento del giudice non equivalgono certo ad arbitrium merum (tra le numerose, v., assai autorevolmente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, sub n.
9.5. del "considerato in diritto", p. 96).
5.3. La questione, quindi, è quella dell'acquisizione al processo di informazioni attendibili. A proposito si èscientifiche e tecniche condivisibilmente precisato da parte di Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, - Cantore, Rv. 255105, quanto segue: «Questa Suprema Corte (Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini, Rv. 248943) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli che incombono in questo campo: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una comunità scientifica;
la provvisorietà e mutabilità delle opinioni 9 т scientifiche;
addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati;
la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore;
gli interessi dei committenti delle ricerche. Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico. Si è pure posto in luce che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto. Tuttavia, ciò può non bastare. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate. Pertanto, per valutare l'attendibilità di una tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono;
l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività delle ricerche;
il grado di consenso che l'elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Inoltre, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Insomma, dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di indagine afferente alla sfera del fatto e dunque rimessa alla valutazione del giudice di merito;
mentre il controllò di legittimità attiene solo alla razionalità ed alla rigorosità dell'apprezzamento compiuto. Alla stregua di quanto precede risulta chiarito e nobilmente enfatizzato il ruolo di peritus peritorum tradizionalmente conferito al giudice. Nessuna 0 ni 101 rivendicazione di potere e di supremazia. Piuttosto, l'indicazione di un metodo. Il giudice, con l'aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio. Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l'arbitro che decide il processo, ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia. Tutto ciò ha a che fare con I temi della legalità, della determinatezza e della colpevolezza. Si vuol dire che l'ontologica "terzietà" del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto ed al giudizio di rimprovero personale». Ed è appena il caso di rammentare che già la sentenza (espressamente richiamata dal precedente di legittimità appena citato) di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, aveva preso posizione, ancora con maggiore approfondimento argomentativo, sul tema della centralità del sapere scientifico, sulle modalità di introduzione dello stesso nel processo, sul significato da attribuire al tradizionale brocardo iudex peritus peritorum e sul ruolo del giudice, da considerarsi vero e proprio "custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo" (cfr. punti nn. 14-17 dei "motivi della decisione", pp. 36-50): nell'occasione la Corte di legittimità aveva sottolineato, tra l'altro, che, in tema di utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale, occorre in primo luogo considerare che il problema della prova scientifica prende corpo quando l'inferenza probatoria che è alla base dell'accertamento del fatto non può essere articolata sulla base di conoscenze ordinarie, del sapere diffuso» e che la valutazione delle emergenze istruttorie «attiene al fatto, è al servizio dell'attendibilità dell'argomentazione probatoria ed è dunque rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime»» (così sub n. 14, pp. 36-37 di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, cit.). Si tratta di condivisibili affermazioni, peraltro ribadite anche di recente (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668, sub nn. 2 e 3 del "considerato in diritto", pp. 4 e ss.): [...] l'art. 220 cod. proc. pen. prevede l'espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che 11 richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie dell'uomo medio. La perizia va dunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale (Cass., Sez. 1, n. 11706 dell'11-11-1993, Rv. 196075). Lo svolgimento di indagini comprende la ricerca e l'estrapolazione di dati da una determinata realtà fenomenica nonché la loro analisi e rielaborazione critica. L'acquisizione di dati implica la rilevazione, selezione e organizzazione di dati già esistenti, in modo funzionale rispetto alle richieste del giudice. L'acquisizione di valutazioni comprende l'individuazione ed enunciazione di nozioni e di regole tecniche, di leggi scientifiche, di massime di esperienza e di inferenze fondate su dati già acquisiti mediante altri mezzi di prova o direttamente ottenuti attraverso le operazioni peritali. È vero pertanto che l'ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 7-7-2003; Sez. 5, n. 22770 del 15-4-2004). Tuttavia non si può prescindere dal rilievo che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Cass., Sez. 5, n. 9047 del 15-6-1999, Rv. 214295). L'ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e al giudizio di rimprovero personale. È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Toccherà poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell'eziologia dell'evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente 12 п affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Il sapere scientifico costituisce infatti un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l'autorità scientifica dell'esperto nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv. 248943). Il giudice deve dunque esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte;
l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca;
l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonchè il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 18678 del 14-3-2012, Rv. 252621), fermo rimanendo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte О generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez. U., 25-1-2005, Rv. 230317; Cass., Sez. 4, n. 36280 del 21-6-2012, Rv. 253565). Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate (Cass., Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017), di talchè esso non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria, sia o meno fondata (Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, cit.) La Corte di cassazione ha invece il compito di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass., Sez. 4, n. 42128 del 30-9-2008)».
5.4. Nel caso in esame, i Giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi appena esposti. Infatti, l'apparato logico posto alla base della sentenza impugnata non è esente dal grave - vizio logico di considerare, per così dire, ex se "prevalente" il convincimento maturato dal Giudice del grado di impugnazione rispetto a quello del Tribunale, senza considerare che «il giudice di appello, che ripete tutti 13 i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una "autorevolezza maggiore" di quello» (così Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, sub n.
8.1. del "considerato in diritto", p. 12) e peraltro senza avvertire la necessità di introdurre nel processo apporti probatori tecnico-scientifici indipendenti ma appoggiandosi solo sull'opinione di quelli, tra i vari consulenti che hanno contribuito all'istruttoria, stimati - soggettivamente - più convincenti.
6.Consegue da tutte le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso delle parti civili, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuele Di Salvo Daniele Cenci w ith DEPOSITATO IN CANCELLERIA SUPREMA TE 21/01/2022 R O C oggi, FUNZONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 1414